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Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico

Testo in vigore al

Art. 36

1. Negli elenchi, di cui all'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, sono indicate in modo speciale le sostanze velenose.

Art. 37

1. I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:

  1. a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato;

  2. b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali:

    1. 1° la data della spedizione;

    2. 2° l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta;

    3. 3° la dose di somministrazione;

    4. 4° il prezzo praticato, indicando specificamente;

  3. a) l'importo complessivo delle sostanze;

  4. b) l'importo complessivo degli onorari professionali;

  5. c) il costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

2. Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono cio' rendere noto con adatto segno esterno molto visibile.

3. Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scrivera' su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale «per uso veterinario».

Art. 38

1. I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialita' medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.

2. I farmacisti richiesti di specialita' medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel piu' breve tempo possibile, purche' il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.

3. Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.

4. Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite.

Art. 39

1. Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.

2. Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.

Art. 40

1. Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione e' sotto la sua responsabilita' ed a quale uso deve servire.

Art. 41

1. La tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia e' chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari stabiliti dal Prefetto, nonche' i diritti addizionali che competono al farmacista per la spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.

Art. 42

1. I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni relative alla applicazione dei prezzi massimi.

Art. 43

1. Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto.

2. I non farmacisti, che vendono tali prodotti, debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantita' venduta per ciascun prodotto.

Art. 44

1. Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.

Art. 45

1. Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna, con le stesse.

Art. 46

1. I produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento; essi non possono vendere neppure alle comunita', alle associazioni e agli enti assistenziali i medicinali da distribuire agli assistiti dagli enti stessi.

2. La somministrazione dei medicinali ai poveri, sia da parte dei comuni, sia da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che vi provvedono in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, e' considerata vendita al pubblico e come tale interdetta alle farmacie interne, previste dall'art. 114 del predetto testo unico.

Art. 47

1. Qualora nei comuni, di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione della indennita' di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso vada deserto, puo' provvedersi, in via temporanea, al servizio di assistenza con un armadio farmaceutico.

Art. 48

1. L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovra' essere rifornito dei medicinali dalla farmacia piu' vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.

Capo III. Vigilanza sul servizio farmaceutico.

Art. 49

1. Il segretario del Sindacato provinciale dei farmacisti deve comunicare al Prefetto della provincia qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione dall'esercizio professionale di un farmacista della provincia stessa.

Art. 50

1. Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

2. Assiste in qualita' di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della pretura o, in mancanza, il segretario del comune o chi per esso.

3. Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista e' obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della provincia.

4. Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

5. Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.

Art. 51

1. Se, all'atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dal combinato disposto degli articoli 123 del testo unico delle leggi sanitarie e 443 del codice penale.

2. Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne fara' menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.

3. Al verbale da trasmettere al Prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste ad adulterate.

4. Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto lo trasmettera' immediatamente all'autorita' giudiziaria.

Art. 52

1. Per le ispezioni, di cui all'articolo 111 e per quelle ordinarie, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in farmacia, che secondo i casi assiste il medico provinciale, una indennita' giornaliera di L. 25 al lordo delle decurtazioni di legge oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

2. Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano, se del caso, le indennita' inerenti al grado.

3. Tali spese sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie, di cui all'art. 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie, spese che il farmacista deve rimborsare, qualora il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente ai sensi dello stesso art. 127.

Art. 53

1. Il Prefetto, valendosi del registro in cui all'art. 21 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternita', il domicilio e la farmacia.

2. Per quanto riguarda gli enti sara' indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce. La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbono essere esclusi.

3. Essa deve essere esposta per 15 giorni durante il mese di febbraio nell'ufficio comunale. Il podesta', con avviso al pubblico, avverte del deposito della matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli interessati potranno consultarla.

Art. 54

1. Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al Prefetto e contro la decisione del Prefetto, possono entro 30 giorni dalla notificazione, appellarsi al Ministro per l'interno.

2. Le decisioni, tanto del Prefetto quanto del Ministro, sono notificate a mezzo del messo comunale.

Art. 55

1. Non oltre il 31 luglio il Prefetto trasmette la matricola, rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quella data, all'intendente di finanza, il quale la invia agli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia, affinche' ciascuno ne tragga gli elementi necessari per la compilazione entro il mese di novembre degli elenchi per i comuni compresi nel proprio distretto. Gli elenchi sono resi esecutori dal Prefetto.

Art. 56

1. In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione e' dovuta per l'intero suo ammontare.

2. L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.

3. Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del carico annuale.

4. Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e del relativo regolamento.