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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22629 del 16/10/2020 (Rv. 659033 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE | Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659033-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)