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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 19 febbraio 2004, causa C-329/01

Decisione
decisa il 2004-02-19
ECLI
ECLI:EU:C:2004:108

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 febbraio 2004 Nel procedimento C-329/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra The Queen, su istanza della British Sugar plc, e Intervention Board for Agricultural Produce, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 gennaio 1996, n. 158 (GU L 24, pag. 3), nonché sull'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 maggio 1995, n. 1199 (GU L 119, pag. 4), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig. R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: per la British Sugar pie, dai sigg. T. Sharpe, QC, e D. Jowell, barrister, su incarico dei sigg. A. Lidbetter e D. Green, solicitors; per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Parker, QC, e dalla sig.ra R. Haynes, barrister; per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. K. Fitch, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 settembre 2003, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 20 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 4 settembre successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, sette questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 gennaio 1996, n. 158 (GU L 24, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2670/81»), nonché sull'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 maggio 1995, n. 1199 (GU L 119, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 3719/88»).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la British Sugar pie (in prosieguo: la «British Sugar») e l'Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: l'«IBAP») circa la decisione di quest'ultimo con cui si impone alla detta società il pagamento di un importo ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, in quanto essa non aveva fornito la prova richiesta dell'esportazione di taluni quantitativi di zucchero.

Sentenza › Ambito normativo

punto 3
Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290 (GU L 349, pag. 105; in prosieguo: il «regolamento di base»), mira, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l'«OCM dello zucchero»), a mantenere le garanzie necessarie per quanto concerne l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori di prodotti di base quali i produttori di barbabietole della Comunità europea ed a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di zucchero dell'insieme dei consumatori a prezzi ragionevoli, stabilizzando il mercato dello zucchero.
punto 4
A tal fine, esso disciplina la produzione, l'importazione e l'esportazione dello zucchero. Le caratteristiche essenziali di questo regime sono precisate ai punti 5-8 della presente sentenza.
punto 5
Il regolamento di base definisce e fissa taluni quantitativi di produzione A e B. Spetta a ciascuno Stato membro ripartire questi quantitativi di produzione di base A e B tra i produttori di zucchero stabiliti nel suo territorio. A determinate condizioni vengono concesse alle imprese produttrici una quota A e una quota B per ciascuna campagna di commercializzazione (ossia dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo). Lo zucchero prodotto da un'impresa nell'ambito delle quote A e B è denominato rispettivamente «zucchero A» e «zucchero B». Ogni quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alle quote A e B è denominato «zucchero C».
punto 6
L'art. 13 del regolamento di base prevede un sistema di titoli obbligatori di importazione e di esportazione, il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione intesa a garantire che l'operazione per la quale il titolo è stato richiesto venga effettuata. Un titolo di esportazione per lo zucchero C è valido dalla data del suo rilascio fino alla fine del terzo mese successivo a tale data. La cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata o lo è soltanto parzialmente durante il periodo di validità del detto titolo.
punto 7
Lo zucchero C non è ammesso al regime di sostegno dei prezzi né a quello delle restituzioni alle esportazioni. Esso non è sottoposto nemmeno ai prezzi specificati della barbabietola né ai contributi alla produzione. Inoltre, salvo nelle circostanze descritte qui di seguito, lo zucchero C dev'essere smerciato al di fuori della Comunità per essere venduto sul mercato mondiale.
punto 8
L'art. 26 del regolamento di base stabilisce: «1. Salvo il paragrafo 2, lo zucchero C non riportato a norma dell'articolo 27, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina C non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono essere esportati come tali anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi. Gli articoli 8, 9,17 e 20 non si applicano a tale zucchero e gli artt. 9, 17 e 20 a tale isoglucosio o sciroppo d'inulina. 2. A titolo eccezionale può essere deciso, nei limiti necessari per la sicurezza di approvvigionamento di zucchero della Comunità, che l'articolo 20 si applica allo zucchero C. In tal caso, è deciso al tempo stesso che tutto il quantitativo di zucchero C in causa può essere definitivamente smerciato sul mercato interno senza riscossione dell'importo di cui al paragrafo 3. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. Tali modalità prevedono, tra l'altro, la riscossione di un importo sullo zucchero C, sull'isoglucosio C e sullo sciroppo d'inulina C di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tali nel termine richiesto non è stata comprovata ad una data da determinare».
punto 9
Il regolamento n. 2670/81 stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota dello zucchero. Il suo art. 1 prevede: «1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 si considera effettuata se: a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova di cui all'articolo 2 è in possesso dell'organismo competente dello Stato di produzione, qualunque sia lo Stato membro che esporta lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C; b) la dichiarazione di esportazione in causa è accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto; c) lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b); d) il prodotto è stato esportato senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 17026090 et 17029099, sotto forma di isoglucosio come tale o sotto forma di sciroppo d'inulina come tale. Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C, di isoglucosio C o di sciroppo d'inulina C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno. (...)».
punto 10
L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81 stabilisce che la prova di cui all'art. 1 dello stesso regolamento «è fornita mediante presentazione: a) di un titolo di esportazione rilasciato, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81 [della Commissione 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero (GU L 258, pag. 16)], al fabbricante in causa dall'organismo competente dello Stato membro (...); b) dei documenti di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 necessari per lo svincolo della cauzione; e) di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C, l'isoglucosio o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto dal medesimo».
punto 11
L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81 è così formulato: «Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote relativamente allo zucchero C per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio secondo il caso (...) un importo pari alla somma: degli oneri all'importazione più elevati applicabili al prodotto considerato nel periodo comprendente la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero C (...) in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna, e di 1,21 ecu».
punto 12
L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2670/81 stabilisce che lo Stato membro interessato comunica l'importo totale da pagare ai fabbricanti che sono assoggettati all'obbligo di pagare l'importo di cui al n. 1 del detto articolo entro il 1o maggio successivo al 1o gennaio che segue la fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C è stato prodotto.
punto 13
Modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero sono state adottate con il regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1995, n. 1464, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero (GU L 144, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 1995, n. 2136 (GU L 214, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 1464/95»), che ha sostituito il regolamento n. 2630/81.
punto 14
L'art. 4 del regolamento n. 1464/95 stabilisce: «1. Per lo zucchero C, per l'isoglucosio C nonché per lo sciroppo d'inulina C, prodotti a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la domanda di titolo ed il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti: (...) da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 (...) 2. Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture: (...) da esportare senza restituzione né prelievo (...) (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kg (...) 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo zucchero C soggetto, in forza dell'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, al prelievo all'esportazione di cui all'art. 20 dello stesso regolamento. 4. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano ai titoli di esportazione dello zucchero C, delľisoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C».
punto 15
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1464/95: «Il rilascio di un titolo d'esportazione per lo zucchero C, ľisoglucosio C e lo sciroppo d'inulina C ha luogo soltanto dopo che il fabbricante in causa ha provato all'organismo competente che la quantità per la quale è chiesto il titolo, o una quantità equivalente, è stata effettivamente prodotta oltre le quote A e B dell'impresa interessata (...)».
punto 16
I titoli d'importazione e d'esportazione per lo zucchero sono disciplinati anche dal regolamento n. 3719/88, che ha sostituito il regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1), cui fa riferimento l'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2670/81. L'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3719/88 prevede: «Il titolo d'importazione o d'esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare sulla scorta del titolo stesso e, salvo caso di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specifico del prodotto in causa. (...)».
punto 17
In base all'art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3719/88, gli obblighi di cui a tale n. 1 sono esigenze principali ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 dicembre 1993, n. 3403 (GU L 310, pag. 4).
punto 18
L'art. 10 del regolamento n. 3719/88 stabilisce: «Gli estratti di titolo producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati».
punto 19
Ai sensi dell'art. 20 del detto regolamento: «1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, gli organismi competenti degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti del documento. (...) L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, aumentato della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura “estratto”. 2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto. (...)».
punto 20
L'art. 21, n. 1, del regolamento n. 3719/88 prevede: «Ai fini della determinazione del loro periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità».
punto 21
L'art. 22, n. 1, del detto regolamento è così formulato: «L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata: (...) b) nel caso di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa: all'esportazione fuori della Comunità (...)».
punto 22
L'art. 24 dello stesso regolamento stabilisce: «1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titolo non possono essere modificate dopo il rilascio. 2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene rinviato all'organismo emittente del titolo a iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato. Se l'organismo emittente ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell'estratto o del titolo o degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura “titolo corretto il (...)” o “estratto corretto il (...)” sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti. Se l'organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l'estratto, appone su di esso la dicitura “verificato il ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3719/88” e il proprio timbro».
punto 23
Il diciassettesimo ‘considerando’del regolamento n. 3719/88 prevede: «considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio; che nondimeno in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o ad inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consente il ritiro dei titoli errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti».
punto 24
Gli artt. 30 e 31 del regolamento n. 3719/88 stabiliscono: «Articolo 30 1. Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova: (...) b) per quanto riguarda le esportazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), relativa al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova: i) in caso di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di una consegna assimilata ad un'esportazione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 che entro 60 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo casi di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità (...) (...) Articolo 31 1. Le prove di cui all'articolo 30 sono fornite secondo le seguenti modalità: (...) b) nei casi previsti all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 22 o dell'articolo 23. 2. Inoltre, in caso di esportazioni fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare. Detta prova supplementare: a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro: i) sia emesso il titolo; ii) sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e iii) il prodotto: lasci il territorio doganale della Comunità (...) (...) nello stesso Stato membro; (...)».

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali

punto 25
Il 7 agosto 1997 la British Sugar ha chiesto all'IBAP un titolo di esportazione per esportare 20 milioni di kg di zucchero C (importo indicato in lettere ed in cifre). L'8 agosto 1997 l'IBAP ha rilasciato un titolo di esportazione per 20000 tonnellate di zucchero C recante il numero 3SG00070 (in prosieguo: il «titolo di base»), che era valido fino al 30 novembre 1997 compreso e collegato ad una cauzione di GBP 43249,74 che garantiva l'esportazione di questo volume. Lo stesso giorno l'IBAP, su richiesta della British Sugar, ha rilasciato il primo estratto di questo titolo direttamente all'agente marittimo di quest'ultima, la Oughtred & Harrison (in prosieguo: la «O & H»).

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali › La prima partita controversa

punto 26
L'8 agosto 1997 (data di rilascio del titolo di base e del primo estratto di quest'ultimo), la British Sugar ha presentato separatamente quattro domande di estratti (estratti nn. 2-5) di tale titolo. Sulla domanda pro forma del terzo estratto, così come per il primo estratto e conformemente ad una prassi corrente della British Sugar, quest'ultima ha chiesto che l'estratto in questione fosse inviato direttamente alla O & H.
punto 27
La terza domanda di estratto del titolo di base conteneva, alla voce «Tonnellaggio richiesto», la menzione «2900» in cifre e, al di sotto di quest'ultima, era scritto «duemilanovecento chilogrammi». La British Sugar sostiene che questa terza domanda di estratto contiene un errore in quanto la sua vera intenzione era di presentare una domanda per 2900 tonnellate di zucchero e non per 2900 kg. Tuttavia, la British Sugar ha iscritto nel proprio registro un'esportazione di 2,9 tonnellate ed ha chiesto estratti del detto titolo su tale base.
punto 28
L'11 agosto 1997 l'IBAP ha rilasciato un estratto per un volume di 2,9 tonnellate ed ha effettuato un'imputazione di importo equivalente sul titolo di base rimasto in suo possesso. Come era stato richiesto, l'estratto del detto titolo è stato inviato direttamente alla O & H. La British Sugar fa valere che essa non ha visto tale estratto. Essa non ha mai visto neppure il titolo di base in possesso dell'IBAP.
punto 29
L'IBAP non è in grado di confermare in quale momento la dichiarazione di esportazione corrispondente (modulo doganale C 88) sia stata redatta, ma fa valere che questo modulo è stato dattilografato dalla O & H sulla base di un documento pro forma C 88 fornito dalla British Sugar. Conformemente a questo documento pro forma, dal detto modulo risulterebbero, alla voce 38, esportazioni per un quantitativo di 2900 kg, menzione che è stata corretta dalla O & H e sostituita con l'indicazione «2900000 kg». Inoltre, la O & H ha descritto le partite nel modo seguente: 58000 x 50 kg (ossia 2900 tonnellate), per un valore di GBP 551493. Alla voce 47, che contiene i dettagli di base concernenti il quantitativo, nella colonna intitolata «Volume netto», è stata indicata la cifra 2900 e la colonna intitolata «Unità» non è stata riempita. Tuttavia, la colonna intitolata «Titolo di esportazione» indicava il numero di titolo 3SG00070/03, rilasciato per un quantitativo di 2900 kg.
punto 30
Il 14 agosto 1997 la O & H presentava alla HM Customs & Excise (in prosieguo: le «autorità doganali») il modulo C 88 e l'estratto del certificato, allegati ad una lettera con cui si chiedeva l'autorizzazione all'imbarco di 3000 tonnellate di zucchero. La O & H chiedeva alle autorità doganali di apporre il loro timbro su questa lettera a titolo di prova dell'autorizzazione all'imbarco. Il timbro è stato apposto da queste ultime e la lettera è stata datata il 14 agosto 1997. Nel modulo C 88 la data del 22 agosto 1997 è stata dichiarata come quella dell'esportazione della merce al di fuori del Regno Unito, benché la dichiarazione fosse stata accettata dalle autorità doganali il 29 agosto 1997, in seguito alla presentazione tardiva, in tale data, della notifica di completamento dell'imbarco. Non è contestato che queste hanno vistato il modulo C 88 alla data di accettazione, apponendo il loro timbro per un'imputazione di «duemilioninovecentomila chili». L'IBAP non è in grado di confermare in quale momento l'aggiunta manoscritta sia stata apportata nella voce 38 di questo modulo, ma fa osservare che, secondo le dichiarazioni della British Sugar, la modifica è stata effettuata dalla O & H, che conosceva l'intenzione di questa società di esportare 2900000 kg di zucchero C.
punto 31
Il 22 agosto 1997 sono state spedite 2900 tonnellate di zucchero verso una destinazione esterna all'Unione europea.
punto 32
Il 29 agosto 1997 le autorità doganali hanno imputato «2900 T» e «duemilioninovecentomila chili» (ossia 2900 tonnellate) sull'estratto del titolo di base, apponendo il loro timbro e la propria sottoscrizione su tale documento. Mentre la nave era in effetti salpata il 22 agosto 1997, la prova della partenza è stata fornita solo il 29 agosto seguente, il che spiega il ritardo con cui l'imputazione è stata effettuata, nonostante la previa ricezione nei termini della dichiarazione in dogana e dell'estratto del titolo.
punto 33
Il modulo C 88 è stato vistato dalle autorità doganali mediante un timbro apposto nell'angolo superiore destro del documento e nella voce 38, intitolata «Volume netto (kg)» e contenente la menzione «2900000». Le autorità doganali hanno vistato il retro del detto modulo mediante un timbro apposto sul lato destro, nella parte centrale del documento, nonché nel suo angolo inferiore destro, ed hanno crociato la casella A 1, corrispondente alla menzione «Le merci descritte hanno lasciato il Regno Unito (...) ai fini dell'esportazione verso un paese terzo».
punto 34
L'IBAP ha ricevuto il titolo corrispondente il 15 settembre 1997.
punto 35
In seguito al controllo a posteriori dei documenti d'esportazione pertinenti, che ha avuto inizio in tale data, è risultato all'IBAP, da un lato, che il modulo C 88 e, forse, anche il titolo erano stati depositati dopo la spedizione della merce e, dall'altro, che il quantitativo netto dichiarato nella voce 38 di questo modulo non corrispondeva al quantitativo indicato nelle voci 17 e 18 dell'estratto del detto certificato. Con diverse lettere indirizzate tra il 9 e il 15 ottobre 1997 alla British Sugar, l'IBAP ha richiamato l'attenzione di quest'ultima su tali fatti.
punto 36
Il 9 ottobre 1997 rimanevano 29,525 tonnellate che non erano state utilizzate secondo il titolo di base. Il 16 ottobre 1997 tale quantitativo è stato esportato sulla base di quest'ultimo.
punto 37
Con lettera 20 aprile 1998 la British Sugar ha formalmente chiesto all'IBAP di esercitare il diritto di rettifica che deriva dall'art. 24 del regolamento n. 3719/88 al fine di «regolarizzare la situazione ed eliminare le inesattezze». L'IBAP ha ritenuto di non avere altra scelta che rifiutare ogni rettifica del titolo di base o di qualsiasi estratto di quest'ultimo.

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali › La seconda partita controversa

punto 38
In base ai punti 33-35 dell'allegato alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte: «Successivamente al terzo estratto, altri 57 estratti venivano rilasciati sulla base del titolo sino ad esaurimento del volume autorizzato dal titolo stesso. L'11 settembre 1997 veniva rilasciato [alla British Sugar] un estratto per 298,2 tonnellate (si trattava del 46° estratto e del quantitativo richiesto dall'attrice). Benché un quantitativo di 140 tonnellate fosse stato già spedito in base a tale titolo il 10 ottobre 1997 (vale a dire anteriormente all'ultimo giorno di validità del titolo e dell'estratto), un secondo quantitativo di 158,2 tonnellate veniva esportato solamente il 3 dicembre 1997 (vale a dire tre giorni dopo l'ultimo giorno di validità del certificato e del titolo). L'amministrazione doganale, che opera in veste di rappresentante dell'ente convenuto, imputava il volume di “158,2 T” e di “Centocinquantottomiladuecento chilogrammi” (vale a dire 158,2 tonnellate) sull'estratto del titolo apponendovi timbro e firma. L'amministrazione doganale vistava il modulo C 88 corrispondente a tale quantitativo di 298,2 tonnellate apponendo il proprio timbro nell'angolo superiore destro del documento e, sul retro, sul lato destro a mezza altezza nonché nell'angolo inferiore destro. Veniva parimenti barrata la casella A 1 sul retro, corrispondente all'indicazione “Le merci descritte hanno lasciato il Regno Unito (...) ai fini dell'esportazione verso un paese terzo”».
punto 39
Avendo ricevuto, in data 9 dicembre 1997, il modulo di dichiarazione di esportazione C 88, l'IBAP, I'll e 12 dicembre seguenti, lo ha esaminato ed ha scoperto che 158,2 tonnellate di zucchero C erano state esportate in data 3 dicembre 1997, a titolo del 46° estratto, dopo la scadenza del titolo di base e dell'estratto corrispondente. Alla British Sugar questa irregolarità è stata comunicata con una lettera poco dopo tale esame.

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali › La riscossione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81

punto 40
L'IBAP ha ritenuto di essere obbligato a richiedere alla British Sugar un importo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2670/81, in quanto essa non aveva fornito la prova richiesta dell'esportazione della merce, ossia un certificato valido per l'intero quantitativo esportato, per quanto riguarda le esportazioni effettuate sulla base del 3° e 46° estratto.
punto 41
Il 30 aprile 1998 esso ha fatturato un importo calcolato secondo i termini dell'art. 3, n. 1, del detto regolamento. Questo importo riguarda un quantitativo di 3055,3 tonnellate, cioè l'elemento principale del ricorso nella causa principale (2897,1 tonnellate, cioè 2900 meno 2,9) al quale si aggiunge il secondo elemento (158,2 tonnellate), e che ammonta a GBP 1455520,49. La riscossione del detto importo è basata sulla constatazione secondo cui la British Sugar non avrebbe soddisfatto le condizioni poste all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81.
punto 42
L'ingiunzione a pagare il detto importo è stata inviata alla British Sugar il 30 aprile 1998 e la decisione dell'IBAP 23 dicembre 1999 di procedere al recupero di tale importo costituisce oggetto del ricorso nella causa principale.
punto 43
In tale contesto, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell'ipotesi in cui: a) un commerciante abbia esportato un quantitativo di zucchero C che eccede il quantitativo di esportazione autorizzato in base al relativo titolo; e/o b) un commerciante abbia esportato zucchero C successivamente alla scadenza del titolo di autorizzazione di tale esportazione; e, e) sebbene, di fatto, il quantitativo di zucchero C di cui trattasi abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, la prova richiesta all'art. 2, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 2670/81, sia stata fornita riguardo a tale esportazione o a tale elemento dell'esportazione, risultante priva di valido titolo. 2) Se, in presenza delle circostanze indicate supra al punto 1), lett. a), una diversa soluzione della questione possa derivare dalle seguenti ulteriori circostanze: a) che il commerciante abbia presentato all'amministrazione doganale un modulo C 88 di dichiarazione in dogana con correzione manoscritta da cui risulti l'effettivo quantitativo esportato, e che b) l'amministrazione doganale abbia vistato l'estratto del titolo di cui trattasi in considerazione della dichiarazione del commerciante corrispondente al quantitativo effettivamente esportato. 3) Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora risultino acclarate le seguenti circostanze: a) che il commerciante intendesse fare richiesta di un estratto per 2900 tonnellate; b) che, in conseguenza di un errore commesso dal commerciante, sia stato rilasciato un titolo per 2,9 tonnellate e che tali 2,9 tonnellate siano state iscritte nei libri contabili dell'Intervention Board ed in quelli del commerciante; e) che l'estratto del titolo sia stato rettificato, per conto del commerciante, dall'agente del medesimo al fine di esprimere esattamente l'intendimento del commerciante stesso di esportare 2900 tonnellate; d) che tale estratto del titolo sia stato successivamente vistato dall'amministrazione doganale al fine di certificare l'esportazione di 2900 tonnellate di zucchero; e) che lo zucchero sia stato oggetto di un titolo di esportazione, mediante modulo C 88, per 2900 tonnellate, quantitativo successivamente registrato e vistato dall'amministrazione doganale; f) che le 2900 tonnellate di zucchero siano state effettivamente esportate; g) che, successivamente, siano stati richiesti e concessi estratti dei titoli come se, precedentemente, fossero state autorizzate all'esportazione solamente 2,9 tonnellate; h) che ogni successivo estratto del titolo sia stato debitamente registrato e vistato e che tutti i quantitativi di zucchero in tal modo registrati siano stati effettivamente esportati; i) che, in definitiva, 2897,1 tonnellate di zucchero siano state esportate in eccedenza al quantitativo autorizzato dal titolo iniziale. 4) Se l'art. 24 del regolamento n. 3719/88 consenta all'autorità competente di revocare l'estratto o il titolo nonché ogni eventuale estratto precedentemente rilasciato e se obblighi l'autorità medesima ad emanare immediatamente un titolo o un estratto rettificato ovvero a provvedere alla rettifica delle registrazioni operate su tale titolo o su tale estratto: a) qualora il titolo o l'estratto non presenti, prima facie, errori evidenti o manifesti e nessun errore sia stato commesso dall'autorità emittente, e/o b) la rettifica venga richiesta successivamente alla scadenza dell'estratto o del titolo di cui trattasi; e) se rilevi la circostanza che il commerciante intendesse richiedere un estratto del titolo (di un titolo già rilasciato) per un quantitativo superiore a quello per il quale aveva fatto richiesta. 5) In caso di soluzione negativa alle suesposte questioni, se le disposizioni dell'art. 24 del regolamento della Commissione n. 3719/88 violino i principi comunitari di proporzionalità e/o di uguaglianza, dato che l'assenza di qualsiasi potere di rettifica del titolo, dell'estratto del titolo o di ogni eventuale registrazione effettuata sul medesimo può determinare, in presenza delle suesposte circostanze, l'irrogazione di un'ammenda ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Commissione n. 2670/81. 6) a) Se il giudice nazionale e/o l'amministrazione nazionale dispongano del potere di rettificare (nel senso di ridurre) l'importo dell'ammenda da irrogare ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Commissione n. 2670/81. b) In caso di soluzione affermativa, se sussistano nella specie elementi che la Corte ritenga rilevanti nell'ambito dell'esercizio di tale potere discrezionale. 7) Se, in presenza delle circostanze indicate ai punti 33-35 [dell'ordinanza di rinvio riportati al punto 38 della presente sentenza], l'irrogazione di un'ammenda ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2670/81 sia legittima».

Sentenza › Sulle prime tre questioni

punto 44
Le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, riguardano l'interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81.
punto 45
Ai sensi di questa disposizione, la prova di cui all'art. 1 dello stesso regolamento richiede la presentazione di un titolo di esportazione rilasciato al fabbricante in causa dall'organismo competente dello Stato membro, in conformità dell'art. 3 del regolamento n. 2630/81, sostituito dall'art. 4 del regolamento n. 1464/95.
punto 46
Al punto 43 della sentenza 29 gennaio 1998, causa C-161/96, Südzucker (Racc. pag. I-281), la Corte ha dichiarato che, nonostante il fatto che il quantitativo di zucchero di cui trattasi avesse lasciato il territorio doganale della Comunità, la Commissione ha potuto correttamente ritenere che la presentazione del titolo di esportazione, munito delle imputazioni e dei visti richiesti, sia necessaria per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di esportazione di zucchero C. Al punto 34 della detta sentenza, essa ha rilevato che l'obbligo di provare l'osservanza dei requisiti da parte di un tale certificato è indispensabile per il buon funzionamento del regime delle quote.
punto 47
Infatti, come risulta dal nono ‘considerando’del regolamento di base, le autorità competenti devono essere messe in condizione di seguire in permanenza il movimento degli scambi con i paesi terzi al fine di poterne valutare l'evoluzione e applicare eventualmente le misure previste in questo regolamento. Il rilascio dei titoli d'esportazione è stato previsto a tal fine.
punto 48
Pertanto, i titoli di esportazione di zucchero C non mirano solo a provare il quantitativo esportato e la data di esportazione, ma hanno anche per oggetto di disciplinare quantitativamente e nel tempo le relative esportazioni al fine di evitare effetti non desiderati sull'OCM dello zucchero.
punto 49
Da quanto precede risulta che la prova di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81 non è fornita per un quantitativo di zucchero C effettivamente esportato allorché tale quantitativo supera il quantitativo totale indicato nel titolo di esportazione o l'esportazione avviene dopo la scadenza del periodo di validità di tale titolo. Il fatto che lo zucchero C di cui trattasi nella causa principale abbia effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità non è determinante a tale riguardo.
punto 50
Per quanto riguarda il fatto, preso in considerazione dalla seconda questione, secondo cui le autorità doganali hanno vistato l'estratto di titolo in questione ai fine della dichiarazione in dogana del fabbricante effettuata su un modulo corretto e corrispondente all'importo del quantitativo effettivamente esportato, è sufficiente constatare che le dette autorità non operano come rappresentanti legali dell'IBAP. In ogni caso, il fatto di imputare e di vistare il quantitativo effettivamente esportato sull'estratto di titolo non modifica l'obbligo, incombente al fabbricante, di presentare un estratto di titolo valido per il quantitativo effettivamente esportato.
punto 51
Neppure le supposizioni richiamate nella terza questione, che riguardano, da un lato, in maniera dettagliata la situazione considerata nella seconda questione e, dall'altro, il fatto che, a livello delle domande di estratti di titolo, l'errore del commerciante non è stato corretto, nonché le conseguenze di tale fatto, modificano la soluzione da dare alla prima questione.
punto 52
Di conseguenza, occorre risolvere le prime tre questioni nel senso che la prova prevista all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81 non viene fornita per un quantitativo di zucchero C effettivamente esportato allorché tale quantitativo supera il quantitativo totale indicato nel titolo di esportazione o l'esportazione avviene dopo la scadenza del periodo di validità di tale titolo. Il fatto che lo zucchero C di cui trattasi abbia effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità non è determinante a tale riguardo. Lo stesso vale allorché le autorità doganali hanno vistato l'estratto di un titolo che si riferisce ad un quantitativo richiesto, ma non rispecchia le vere intenzioni del fabbricante, in considerazione di una dichiarazione in dogana effettuata su un modulo rettificato e corrispondente all'importo del quantitativo totale effettivamente esportato.

Sentenza › Sulla quarta questione

punto 53
Una rettifica in conformità dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 presuppone che un'indicazione figurante nel titolo di esportazione o nell'estratto di quest'ultimo sia inesatta.
punto 54
Non vi è alcuna inesattezza ai sensi di questa disposizione allorché il tonnellaggio figurante sulla domanda di un estratto viene trascritto correttamente su tale estratto.
punto 55
Questa constatazione vale indipendentemente dal fatto che le indicazioni figuranti nella domanda rispecchino o meno le vere intenzioni del richiedente. Infatti, l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 non ha per oggetto la rettifica delle domande di titoli di esportazione o di estratti di questi. Del resto, senza una domanda in tal senso da parte del richiedente, l'organismo che emette detti titoli non è nemmeno legittimato a rilasciare un estratto di titolo che ecceda l'importo del tonnellaggio esplicitamente richiesto.
punto 56
Di conseguenza, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che l'art. 24 del regolamento n. 3719/88 dev'essere interpretato nel senso che non consente all'autorità competente di effettuare una rettifica del tonnellaggio indicato sul titolo di esportazione o sull'estratto di quest'ultimo allorché questi documenti non contengono essi stessi un'inesattezza nelle indicazioni che vi figurano.
punto 57
Dato che, in circostanze quali quelle della causa principale, non vi è alcuna inesattezza ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 3719/88, non occorre risolvere la questione relativa alla fondatezza delle rettifiche operate dopo la scadenza della durata di validità del titolo di esportazione.

Sentenza › Sulla quinta questione

punto 58
Secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto necessario per raggiungere detto scopo (v., in particolare, sentenze 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3723, punto 42, e 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperiai Tobacco, Racc. pag. I-11453, punto 122).
punto 59
Non si può sostenere che disposizioni che, di per sé, non comportano alcuna ingerenza in interessi tutelati possono violare il principio di proporzionalità.
punto 60
L'art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 mira unicamente, come risulta dal suo diciassettesimo ‘considerando’ a consentire la rettifica di errori imputabili all'organismo emittente o di inesattezze manifeste. Nessuna ingerenza negli interessi dei fabbricanti risulta da una tale disposizione e pertanto questa non può costituire una violazione del principio di proporzionalità.
punto 61
Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, si deve constatare che la British Sugar non ha dedotto argomenti in grado di dimostrare che l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 stesso è invalido a causa di una violazione di questo principio.
punto 62
Occorre aggiungere che, quando, in seguito ad un errore contenuto in una domanda di estratto di titolo di esportazione e rientrante nella sfera di responsabilità del richiedente, un estratto è stato rilasciato per un quantitativo troppo ridotto rispetto alle intenzioni di quest'ultimo, il regolamento non impedisce al fabbricante di evitare la riscossione di un importo ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, chiedendo il rilascio di un altro estratto, relativo al quantitativo mancante, prima di esportare il quantitativo di merce effettivamente voluto.
punto 63
In considerazione di quanto precede occorre risolvere la quinta questione nel senso che dall'esame dell'art. 24 del regolamento n. 3719/88 non è emerso alcun elemento tale da pregiudicarne la validità.

Sentenza › Sulla sesta questione

punto 64
Nella formulazione dell'art. 3 del regolamento n. 2670/81 nulla indica che le autorità competenti siano legittimate a modificare l'importo di cui trattasi.
punto 65
La British Sugar fa osservare tuttavia che, qualora sia possibile porre a carico dell'IBAP una colpa grave, il diritto comunitario non solo autorizzerebbe quest'ultimo a modulare una sanzione, ma glielo imporrebbe.
punto 66
Non occorre decidere se questa interpretazione debba essere accolta. Infatti, nella causa principale non è stato fatto valere alcun argomento da cui si possa dedurre un comportamento colposo dell'IBAP. Il solo argomento da cui risulta una colpa presunta di quest'ultimo si riferisce al suo rifiuto di correggere gli estratti di titolo di cui trattasi, comportamento che non può essergli addebitato come risulta dai punti 53-56 della presente sentenza.
punto 67
Di conseguenza, occorre risolvere la prima parte della sesta questione nel senso che, in circostanze quali quelle della causa principale, né il giudice nazionale né l'autorità competente dispongono di un potere discrezionale per modificare al ribasso l'importo che deve essere riscosso in applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 2670/81.
punto 68
In considerazione di questa soluzione, non occorre più risolvere la seconda parte della detta questione.

Sentenza › Sulla settima questione

punto 69
Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nelle circostanze descritte ai punti 33-35 dell'ordinanza di rinvio (che sono riportate al punto 38 della presente sentenza), sia stato giustamente riscosso un importo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2670/81.
punto 70
A tale riguardo occorre ricordare che il procedimento previsto all'art. 234 CE è basato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte.
punto 71
La Corte non è competente a pronunciarsi sui fatti della causa principale o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l'interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (v. sentenza 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, Lirussi e Bizzarro, Racc. pag. I-6881, punti 37-38).
punto 72
Tuttavia, al fine di dare una soluzione utile al giudice del rinvio, occorre constatare che nel regolamento n. 2670/81 nulla autorizza il fabbricante a procedere all'esportazione di zucchero C dopo la scadenza del titolo di esportazione corrispondente. L'imputazione dei quantitativi esportati sull'estratto del detto certificato e dei visti apposti dalle autorità doganali sul modulo C 88 corrispondente all'esportazione di cui trattasi non sono tali da mettere in dubbio questa conclusione, poiché le dette misure non comportano una proroga della validità del titolo di esportazione.
punto 73
Occorre quindi risolvere la settima questione dichiarando che l'art. 3 del regolamento n. 2670/81 dev'essere interpretato nel senso che esso si applica se l'esportazione di zucchero C è stata effettuata dopo la scadenza del titolo di esportazione corrispondente.

Sentenza › Sulle spese

punto 74
Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 20 luglio 2001, dichiara: 1) La prova prevista all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 gennaio 1996, n: 158, non viene fornita per un quantitativo di zucchero C effettivamente esportato allorché tale quantitativo supera il quantitativo totale indicato nel titolo di esportazione o l'esportazione avviene dopo la scadenza del periodo di validità di tale titolo. H fatto che lo zucchero C di cui trattasi abbia effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità non è determinante a tale riguardo. Lo stesso vale allorché le autorità doganali hanno vistato l'estratto di un titolo che si riferisce ad un quantitativo richiesto, ma non rispecchia le vere intenzioni del fabbricante, in considerazione di una dichiarazione in dogana effettuata su un modulo rettificato e corrispondente all'importo del quantitativo totale effettivamente esportato. 2) L'art. 24 del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 maggio 1995, n. 1199, dev'essere interpretato nel senso che non consente all'autorità competente di effettuare una rettifica del tonnellaggio indicato sul titolo di esportazione o sull'estratto di quest'ultimo allorché questi documenti non contengono essi stessi un'inesattezza nelle indicazioni che vi figurano. 3) Dall'esame dell'art. 24 del regolamento n. 3719/88, come modificato dal regolamento n. 1199/95, non è emerso alcun elemento tale da pregiudicarne la validità. 4) In circostanze quali quelle della causa principale, né il giudice nazionale né l'autorità competente dispongono di un potere discrezionale per modificare al ribasso l'importo che deve essere riscosso in applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 2670/81, come modificato dal regolamento n. 158/96. 5) L'art. 3 del regolamento n. 2670/81, come modificato, dev'essere interpretato nel senso che si applica se l'esportazione di zucchero C è stata effettuata dopo la scadenza del titolo di esportazione corrispondente.

Firme

Skouris Gulmann Puissochet Macken Colneric Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004. Il cancelliere R. Grass Il presidente V. Skouris

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