diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1962, causa 14/61

Decisione
decisa il 1962-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1962:28

Epigrafe

Nella causa promossa dalla Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. società anonima con sede in Velsen (Paesi Bassi), rappresentata dal suo direttore ing. Pieter van Delden, assistito dall'avv. Josse Mertens de Wilmars, del Foro d'Anversa, con domicilio eletto a Lussemburgo, nello studio dell'avv. Ernest Arendt, avenue Guillaume 27, ricorrente, contro L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentata dal suo consulente giuridico Dr. Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avv. Jean Coutard, del Foro di Parigi, con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo, convenuta, coll'intervento a sostegno delle ragioni della convenuta della Société Aciéries du Temple, società anonima con sede in Billancourt (Seine). rappresentata dal suo amministratore-direttore generale sig. Eugène de Sèze, assistito dall'avv. Jean de Richemont, del Foro di Parigi, , con domicilio eletto a Lussemburgo, nello studio dell'avv. Georges Margue, Rue Philippe II, no 20. causa avente per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 14 giugno 1961 con la quale ha revocato con effetto retroattivo' l'esenzione dai contributi di perequazione sul rottame, già concessa alla ricorrente, LA CORTE composta dai signori : A. M. Donner, Presidente, O. Riese (relatore), e R. Rossi, Presidenti di Sezione, L. Delvaux, Ch. L. Hammes, A. Trabucchi, R. Lecourt, giudici, Avvocato generale: M. Lagrange, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere:
paragrafo 2
Con la sentenza 42 e 49-59, del 22 marzo 1961(Racc. VII, pag. 99 e seguenti) — in prosieguo denominata «sentenza SNUPAT» —la Corte annullava il silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità di revocare, fra l'altro, con effetto retroattivo le esenzioni concesse, in materia di perequazione del rottame, alle società Hoogovens e Breda Siderurgica.
paragrafo 3
In ossequio a detta sentenza, l'Alta Autorità metteva allo studio i provvedimenti da adottarsi onde darvi esecuzione, in conformità all'articolo 34 del Trattato C.E.C.A.
paragrafo 4
Il 15 maggio 1961, a richiesta della Hoogovens, aveva luogo un colloquio fra rappresentanti di questa e dell'Alta Autorità nel quale i primi esponevano le ragioni che, a loro parere, ostavano in fatto e in diritto alla revoca ex tunc di dette esenzioni.
paragrafo 5
Il 14 giugno 1961 l'Alta Autorità adottava una decisione con la quale revocava con effetto retroattivo l'ensenzione concessa alla Hoogovens; questa decisione veniva notificata alla ricorrente con lettera del 21 giugno 1961. La decisione e basata sulle seguenti considerazioni :
paragrafo 6
Considerato che :
paragrafo 7
il Consiglio della Cassa di Perequazione del Rottame Importato (in seguito denominata Cassa) nella seduta del 14 settembre 1956, su conforme e unanime proposta del Consiglio dell'Ufficio Comune dei Consumatori di Rottame (in appresso denominato U.C.C.R.), aveva deciso di considerare come risorse proprie della S.A. Hoogovens le cadute di lavorazione fornitele dalla S.A. Breedband, i cui stabilimenti sono integrati localmente con quelli di essa Hoogovens, esonerandola quindi dal versamento dei contributi di perequazione su queste forniture; il rappresentante dell'Alta Autorità presso l'U.C.C.R. e la Cassa aveva formulato in proposito una riserva; con lettera del 18 dicembre 1957, inviata all'U.C.C.R. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1o febbraio 1968, l'Alta Autorità aveva ritirato la sua riserva; con lettera del 17 aprile 1958 inviata all'U.C.C.R. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1958, l'Alta Autorità aveva precisato le circostanze che avevano giustificato la concessione in questione, vale a dire il fatto che gli stabilimenti della Hoogovens a Ijmuiden formano insieme a quelli della Breedband un unico complesso industriale; essa aveva aggiunto che qualsiasi altra impresa in analoga situazione di integrazione locale, avrebbe potuto parimenti aspirare al beneficio dell'esenzione; la «Société Nouvelle des Usines de Pontlieue-Aciéries du Temple», in data 28 ottobre 1959 ha presentato alla Corte di Giustizia un ricorso contro l'Alta Autorità (causa 49-59) per non avere quest'ultima in particolare revocato con effetto retroattivo, alla data alla quale essa era stata adottata, la decisione di esenzione accordata alla Hoogovens. Quest'ultima interveniva in causa e concludeva per la reiezione del ricorso in quanto irricevibile o infondato. Con sentenza del 22 marzo 1961 la Corte di Giustizia annullava il silènzio rifiuto dell'Alta Autorità di revocare con effetto retroattivo l'esenzione concessa alla Hoogovens, dichiarando espressamente illegittima l'esenzione stessa. La Corte rinviava la pratica all'Alta Autorità affinchè questa, a norma dell'articolo 34 del Tràttato, adottasse i provvedimenti necessari per dare ese cuzione alla sentenza. La Corte, pur ammettendo l'importanza del principio della certezza giuridica, principio che sarebbe leso in caso di revoca con effetto retroattivo, dichiarava che detto principio non andava rigidamente applicato, bensì doveva essere contemperato col principio di legittimità. L'Alta Autorità, in esecuzione della sentenza della Corte, è tenuta a revocare la concessa esenzione; la Corte ha però affermato che la decisione di revocare o meno con effetto retroattivo l'esenzione stessa spetta in primo luogo all' Alta Autorità. La revoca ex nunc non avrebbe alcun effetto pratico, posto che il sistema di perequazione ha cessato di funzionare. La revoca retroattiva non potendo essere esclusa a priori, è opportuno confrontare l'interesse pubblico con l'interesse privato in causa; secondo la sentenza sopramenzionata, i due termini del confronto possono essere formulati nel seguente modo : da un lato, l'interesse della Hoogovens di conservare il vantaggio ottenuto in buona fede, che le aveva permesso di amministrare la propria azienda confidando nella stabilità di tale situazione; d'altro lato, l'interesse della Comunità, il quale consiste nel regolare funzionamento del meccanismo di perequazione, basato sulla solidarietà di tutte le imprese consumatrici di rottame — interesse il quale impone di evitare che gli altri contribuenti sopportino in via definitiva le conseguenze patrimoniali di esenzioni illegittimamente concesse a loro concorrenti. Nella fattispecie, deve prevalere il principio della solidarietà di tutte le imprese, il quale esige che esse partecipino senza discriminazioni agli oneri della perequazione. La Hoogovens non può opporre a questa scelta che l'onere ad essa imposto è sproporzionato rispetto al vantaggio che le altre imprese ne traggono. Infatti, la revoca ex tunc dell'esenzione illegittima non fa che eliminare un vantaggio ingiustificato e ristabilire l'uguaglianza fra la Hoogovens e gli altri contribuenti, di guisa che l'onere complessivo imposto alla Hoogovens per la perequalione diviene proporzionato a quello delle altre imprese. D'altro lato, l'interesse delle altre imprese non consiste soltanto nel non subire in via definitiva gli effetti pecuniari dell'essenzione illegittimamente concessa, ma implica del pari che ciascuna delle imprese concorrenti sopporti una parte dell'onere totale proporzionata al consumo di rottame d'acquisto. A prescindere da queste considerazioni, non si può condividere la tesi sostenuta dalla Hoogovens, secondo la quale l'eventuale revoca con effetto retroattivo avrebbe potuto essere effettuata soltanto entro un «termine ragionevole», termine che secondo la giurisprudenza della Corte è dell'ordine di qualche mese, non già di vari anni. Un termine così breve è stato infatti ritenuto idoneo per gli atti della P.A., mentre nella fattispecie si tratta sommai di una questiono di prescrizione, la quale si calcola in anni. L'argomento non è quindi pertinente. La persuasione della Hoogovens di avere diritto in via definitiva all'esenzione non poteva avere alcun fondamento fino alla presa di posizione dell'Alta Autorità avvenuta il 18 dicembre 1957. Anche dopo questa data, però, la Hoogovens non poteva ragionevolmente escludere che il principio adottato dall'Alta Autorità fosse messo in discussione da altre imprese; questo principio è stato infatti criticato coi ricorsi 32, 33 e 42-58 ed altresì 42 e 49-59: la Hoogovens poteva quindi aspettarsi che l'esito di queste controversie incidesse anche sull'esenzione ad essa concessa. Oltracciò, in seguito alle sopramenzionate lettere dell' Alta Autorità in data 18 dicembre 1957 e 17 aprile 1958, un certo numero di imprese trovandosi in situazione analoga a quella della Hoogovens, presentava domanda d'esenzione dai contributi. Avendo la Corte dichiarata illegittima qualsiasi esonzione, l'Alta Autorità è tenuta a respingere tali domande. Ne consegue che la revoca ex mine dell'esenzione illegittimamente concessa alla Hoogovens avrebbe la conseguenza di mantenere in vita una discriminazione fra questa impresa e quelle le cui domando devono essere respinto. l'Alta Autorità è disposta a consentire alla Hoogovens, in caso di necessità, il pagamento dilazionato dei contributi arretrati sui tonnellaggi illegittimamente esonerati; a seguito della presente decisione sarà stabilito un nuovo calcolo dei contributi.
paragrafo 8
…
paragrafo 9
Il 23 marzo 1962, la società Aciéries du Temple — succeduta nei diritti della Société Nouvelle des Usines de Pontlieue-Aciéries du Temple (SNUPAT) — ha presentato istanza d'intervento, chiedendo il rigetto della domanda principale. L'intervento è stato ammesso dalla Corte con ordinanza 6 aprile 1962.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente ha concluss chiedendo alla Corte :
paragrafo 2
di annullare la decisione dell'Alta Autorità in data 14 giugno 1961, notificata alla ricorrente non lettera del 21 giugno 1961;
paragrafo 3
di porre le spese a carico dell'Alta Autorità.
paragrafo 4
Nella replica, la ricorrente ha dichiarato di tenere ferme le conclusioni formulate nell'atto introduttivo; essa ha inoltre chiesto alla Corte :
paragrafo 5
di ordinare all'Alta Autorità, in conformità all'articolo 45 del Regolamento di procedura ed agli articoli 23 e 24 dello Statuto della Corte di Giustizia, di esibire tutti i documenti relativi alla controversia ed in ispecie il verbale del colloquio del 15 maggio 1961.
paragrafo 6
La convenutaha concluso chiedendo che il ricorso sia respinto perchè infondato, «con tutte le conseguenze di legge; in ispecie per quanto riguarda le spese e gli onorari di causa».
paragrafo 7
L'interveniente ha formulato conclusioni identiche a quelle della convenuta.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. GENERALITÀ

paragrafo 1
La ricorrente dichiara di ammettere l'illegittimità dell'esenzione «unicamente agli effetti della presente causa» e «fatti salvi i diritti' che le possono derivare dall'opposizione di terzo proposta dalla Breedband». Essa allude con ciò all'atto d'opposizione proposto il 5 giugno 1961 dalla società Breedband N.V., opposizionediretta contro la sentenza SNUPAT.
paragrafo 2
Essa deduce che la decisione impugnata è inficiata da violazione di forme essenziali, violazione del Trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione, ed altresì da «eccesso o sviaménto di potere».
paragrafo 3
Le parti sono in contrasto sulle conseguenze che si devono trarre dalla sentenza SNUPAT Secondo la ricorrente, detta sentenza :
paragrafo 4
non ha affermato che il rifiuto di revocare le esenzioni con effetto retroattivo sarebbe stato comunque illegittimo, bensì l'ha condannato unicamente in considerazione del motivo cui s'è ispirato, il quale era in contrasto col Trattato ; ha lasciato quindi aperta la questione se le esenzioni andas sero revocate ex. tunc ovvero ex nunc; ha dichiarato che tale questione andava risolta tenendo conto delle circostanze del caso concreto, cioè decidendo in base a queste circostanze se nella specie dovesse prevalere il principio di legittimità oppure quello della certezza del diritto; ha posto questi due principi quanto meno sullo stesso piano e si potrebbe anzi affermare che essa sembra propendere per il secondo.
paragrafo 5
L'Alta Autorità avrebbe tenuto in non cale sia il contenuto della sentenza, sia i principi di una sana amministrazione. Essa avrebbe inoltre contravvenuto all'insegnamento della Corte secondo il quale l'Alta Autorità non deve comportarsi con rigore tale da pregiudicare più del ragionevole gli interessi degli amministrati. La decisione impugnata, infatti,
paragrafo 6
considererebbe l'illegittimità delle esenzioni come un motivo atto a giustificare e ad imporre di per sè la revoca ex tunc ; avrebbe omesso di procedere ad una valutazione in concreto degli interessi contrapposti; non vi si troverebbe affatto «formulata o anche soltanto delineata» una qualsiasi valutazione delle conseguenze utili o dannose che avrebbe per la Comunità il tener fermi gli effetti passati dell'esenzione, rispetto alle conseguenze dello stesso genere che la revoca ex tunc produrrebbe a carico della ricorrente; sarebbe informata a principi che garantiscono al destinatario di un atto amministrativo illegittimo una protezione giuridica molto meno efficace di quella concessa dal meno favorevole degli ordinamenti interni. Pur servendosi di strumenti diversi, tutti questi ordinamenti concorderebbero infatti nel porre remore «estremamente efficaci» alla revoca retroattiva degli atti illegittimi; onde dimostrare la fondatezza di questo assunto, la ricorrente ha allegato alla replica due pareri, uno del Prof. Amorth per il diritto italiano, e l'altro del Prof. Weil per il diritto francese.
paragrafo 7
Essa ha fatto inoltre ampie citazioni di dottrina e di giurisprudenza belghe, tedesche e olandesi.
paragrafo 8
La ricorrente si chiede infine se non sarebbe il caso di ritenere che i due contrapposti gruppi d'interessi nella specie si equivalgano e che l'applicazione congiunta dei due principi antagonistici possa permettere di raggiungere una soluzione senza sacrificare completamente gli interessi di una della parti.
paragrafo 9
La convenuta ribatte che la decisione impugnata ha seguito fedelmente i dettami della sentenza SNUPAT, come pure i precetti dell'articolo 34 del Trattato C.E.C.A. Essa cita ampi brani di detta sentenza, giungendo alla conclusione che, «dopo aver fatto il. confronto fra gli interessi contrapposti, interesse dei beneficiari delle esenzioni ed interesse generale, ed aver constatato che il secondo doveva prevalere sul primo», l'Alta Autorità era tenuta a revocare con effetto retroattivo l'esenzione concessa alla Hoogovens. Invocando i principi di una. sana amministrazione, la ricorrente non farebbe che spostare la discussione.
paragrafo 10
La convenuta esamina l'importanza che, a suo avviso, si deve attribuire al dispositivo della sentenza SNUPAT: la Corte ha annullato il silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità di revocare con effetto retroattivo le esenzioni concesse alla Breda Siderurgica ed alla Hoogovens, ed altresì di fissare, tenendo conto della revoca, i contributi dovuti dalla SNUPAT. Orbene, solo la revoca ex tunc avrebbe potuto far diminuire i contributi di quest'ultima.
paragrafo 11
A torto la ricorrente ravviserebbe nella sentenza SNUPAT un prevalere del principio della certezza giuridica: sarebbe vero il contrario. La sentenza mostrerebbe infatti chiaramente che il principio di legittimità deve prevalere in tutti i casi nei quali l'interesse pubblico va anteposto agli interessi privati. Non si dovrebbe perdere di vista che la sentenza ha espressamente disatteso un argomento svolto dalla Hoogovens nel suo intervento nella precedente causa, argomento secondo il quale la SNUPAT non avrebbe avuto alcun interesse ad agire (agli effetti della revoca ex nunc) ovvero la sua domanda era in contrasto con il principio della certezza del diritto (nel caso avesse mirato alla revoca ex tunc). .
paragrafo 12
Quanto a quest'ultimo principio, esso avrebbe coinciso nella specie con gli interessi della Hoogovens, interessi che l'Alta Autorità, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non avrebbe mancato di prendere in esame. L'Alta Autorità avrebbe però dovuto valutare in concreto tutti gli interessi in causa, non soltanto quelli della Hoogovens.
paragrafo 13
La convenuta critica il metodo comparativo seguito dalla ricorrente: in primo luogo, il diritto comunitario «non ricalca le “parti comuni” dei diritti interni», bensì ha «una propria originalità»; in secondo luogo, non è il caso di esaminare in generale il problema della revoca degli atti amministrativi, posto che la decisione impugnata è stata adottata in una situazione del tutto particolare, cioè in seguito ad una sentenza d'annullamento pronunciata inoltre su una domanda con la quale era stata chiesta la revoca con effetto retroattivo. Fatta questa premessa, la convenuta esamina minutamente la giurisprudenza e la dottrina citata dalla ricorrente, ed altresì dai giuristi da questa consultati, adoperandosi a dimostrare che tutte queste citazioni non suffragano affatto la tesi della Hoogovens, giacchè o sono incomplete, o riguardano casi senza alcuna analogia con la fattispecie, ovvero non dicono quello che la ricorrente vorrebbe trarne.
paragrafo 14
L'interveniente fa proprie le tesi della convenuta. Essa contrasta in particolare la tesi secondo la quale la sentenza SNUPAT avrebbe posto sullo stesso piano il criterio della legittimità e quello della certezza del diritto; in realtà, la preferenza sarebbe andata nettamente al primo. La decisione impugnata, sia nella parte rimessa alla discrezione dell'Alta Autorità, sia sotto l'aspetto di atto vincolato, si sarebbe fedelmente attenuta alla lettera ed allo spirito di detta sentenza.
paragrafo 15
L'interveniente cita la dottrina e la giurisprudenza francesi per dimostrare che nel diritto francese i provvedimenti di carattere pecuniario — del genere di quelli che l'Alta Autorità ha revocato con la decisione impugnata — non creano diritti quesiti, sono «puramente ricognitivi» e qualora siano illegittimi possono essere sempre revocati.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. LA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, i motivi posti a base della decisione impugnata non sarebbero affatto atti a giustificare il provvedimento stesso; essi non sarebbero pertinenti nè in fatto nè in diritto, il che equivarrebbe alla mancanza di motivazione. L'Alta Autorità non avrebbe tenuto alcun conto della giurisprudenza della Corte, la quale le avrebbe imposto di «menzionare nella motivazione del provvedimento gli aspetti essenziali delle constatazioni di fatto dalle quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento stesso».
paragrafo 2
La decisione impugnata non conterrebbe infatti che «considerazioni generali e astratte», senza alcun «riferimento espresso od implicito alla situazione concreta e particolare della Hoogovens». Se l'Alta Autorità avesse proceduto a tale valutazione, sarebbe senza dubbio giunta a un diverso risultato.
paragrafo 3
a) Nei limiti in cui la decisione è basata sulla seguente considerazione : la revoca ex tunc d'una esenzione illegittima non fa che privare la Hoogovens di un beneficio ingiustificato e ristabilisce l'uguaglianza fra essa e le altre contribuenti. la motivazione sarebbe in contrasto col dispositivo. «È infatti evidente che il mantener fermi gli effetti passati di un atto illegittimo produce la conseguenza di creare o di mantenere una disuguaglianza fra l'impresa destinataria di questo atto e tutte le altre imprese. Ammettere come regola che questa disuguaglianza costituisca una discriminazione contraria al Trattato e debba quindi essere eliminata non significa contemperare il principio della certezza del diritto col principio di legittimità: significa' sopprimere a priori uno dei due termini del confronto». b) Nei limiti in cui la decisione impugnata è basata sulla seguente considerazione : d'altra parte, l'interesse delle altre imprese non si limita a sfuggire definitivamente agli effetti pecuniari derivanti da una esenzione illegittima, ma comprende anche quello di veder imposta ad ognuna delle imprese concorrenti un'aliquota dell'onere complessivo in proporzione al consumo del rottame acquistato, l'Alta Autorita avrebbe omesso d'indicare perchè, nella specie, l'interesse delle altre imprese avesse maggior peso di quello dell'impresa beneficiaria dell'esenzione. La ricorrente rileva che, nel colloquio del 15 maggio 1961, i suoi rappresentanti avevano richiamato l'attenzione dell'Alta Autorità «sulla circostanza che un contributo retroattivo di 6.000.000 di fiorini a carico della Hoogovens rappresentava, rispetto ai 1,464 miliardi di fiorini riscossi dalla Cassa di perequazione, non più dello 0,37 % e che il pagamento di questa somma da parte della Hoogovens costituiva per ciascuno dei suoi concorrenti un vantaggio talmente minuscolo da potersi ritenere del tutto trascurabile dal punto di vista della concorrenza». Si sarebbe trattato di fatti concreti che la convenuta poteva e doveva prendere in esame. Dichiarando nel controricorso che : l'Alta Autorità può soltanto constatare… che la ricorrente si limita a citare delle cifre, senza offrire di provarne l'esattezza; l'Alta Autorità si trova quindi costretta a mantenere un comprensibile riserbo, essa ammetterebbe di aver omesso di procedere ad un confronto in concreto degli interessi in causa. Se ciò non bastasse, l'Alta Autorità sarebbe stata tenuta a ricercare, di sua iniziativa, non solo gli elementi a favore della revoca con effetto retroattivo, ma anche quelli che avrebbero potuto pesare in senso contrario. Sarebbe significativa la constatazione che pur essendosi la ricorrente offerta, fin dal 17 aprile 1961, di fornire tutte le informazioni che l'Alta Autorità poteva desiderare, questa non le ha mai fatto alcuna richiesta in tal senso. La mancanza di una concreta motivazione sarebbe dimostrata poi dalla circostanza che la decisione impugnata è praticamente la copia dell'analoga decisione adottata nei confronti della Breda Siderurgica; essa avrebbe quindi l'aspetto di un «testo passe-partout». Orbene, anche volendo ammettere che i due casi fossero analoghi al momento della concessione e delle esenzioni, ciò non implicherebbe affatto che essi lo siano anche agli effetti della revoca ex tunc. c) La convenuta, per difendersi dalla censura di difetto di motivazione, sostiene che la decisione impugnata era rimessa alla sua discrezione: si dovrebbe obiettare che questa tesi' «risponde solo parzialmente averità». In primo luogo, l'Alta Autorità non avrebbe potuto valutare discrezionalmente l'opportunità della revoca; dopo aver posto a raffronto gli interessi, essa avrebbe dovuto infatti trarne le debite conclusioni. In secondo luogo, è opinabile che essa potesse discrezionalmente «valutare in via definitiva il peso rispettivo degli interessi in causa e la gravità del pregiudizio che l'una o l'altra soluzione avrebbe recato agli interessi stessi», giacchè la sentenza della Corte afferma che tale valutazione «spetta in primo luogo all'Alta Autorità», il che significa che il controllo giurisdizionale su questo punto non è sottratto alla Corte. La convenuta cita la motivazione della decisione impugnata per dimostrarne l'adeguatezza e conclude che l'Alta Autorità aveva debitamente esaminato le osservazioni presentate dalla Hoogovens nel colloquio del 15 maggio 1961. Essa si richiama inoltre alla giurisprudenza della Corte onde dimostrare che la motivazione non dovera menzionare tutte le fasi del procedimento amministrativo, nè esporre nei particolari le tesi contrapposte e gli argomenti che ne giustificavano il rigetto. ad a) La convenuta non svolge argomenti particolari su questo punto; si deve tuttavia considerare che gli argomenti sopra riferiti sub 1 costituiscono in parte una risposta alle critiche della ricorrente. ad b) L'assunto relativo alla scarsa rilevanza dei contributi richiesti rispetto' all'ammontare complessivo dei contributi di perequazione sarebbe in contrasto con la sentenza SNUPAT. La Corte avrebbe infatti dichiarato ricevibile il ricorso della SNUPAT e quindi riconosciuto che questa aveva interesse ad agire ad onta dell'esiguità del vantaggio economico che ne avrebbe potuto trarre in caso di vittoria. La sentenza non avrebbe inoltre mancato di constatare la necessità «di evitare che gli altri contribuenti subiscano in via definitiva le conseguenze pecuniarie dell'esenzione illegittimamente concessa a loro concorrenti». Nella controreplica la convenuta precisa che la riserva fatta nel controricorso riguarda l'ammontare dovuto dalla ricorrente in conseguenza della irevoca dell'esenzione. I conti non essendo ancora chiusi, l'Alta Autorità non sarebbe ancora in grado d'indicare la somma esatta; questa sarebbe tuttavia stimata in 5.000.000 di fiorini, e sarebbe quindi notevolmente inferiore alla valutazione fattane dalla Hoogovens. Quanto alla rassomiglianza della motivazione delle decisioni riguardanti rispettivamente la Hoogovens e la Breda Siderurgica, l'essenziale sarebbe che l'Alta Autorità ha esaminato i due casi separatamente, il che emergerebbe soprattutto dal colloquio del 15 maggio 1961. Oltraccio, i motivi per i quali le due esenzioni erano state concesse sarebbero stati i medesimi e la sentenza SNUPAT avrebbe adottato un'identica soluzione per entrambe le imprese. ad c) La convenuta non contesta che la decisione impugnata è soggetta al controllo della Corte, pur sostenendo che, nei limiti in cui è basata su una valutazione, essa è rimessa alla discrezione dell'Alta Autorità: la sentenza SNUPAT l'avrebbe obbligata a revocare le esenzioni e non si trattava quindi che di scegliere fra la revoca ex nunc e quella ex tunc. Onde poter effettuare questa scelta, l'Alta Autorità avrebbe dovuto valutare in concreto tutte le circostanze rilevanti, atto questo di natura discrezionale che non escluderebbe però il controllo su eventuali vizi di legittimità. Una volta effettuata tale valutazione, l'Alta Autorità sarebbe stata poi tenuta a trarne le debite conseguenze sul piano giuridico. L'interveniente sostiene del pari che la decisione impugnata è accuratamente e correttamente motivata e che la motivazione è ineccepibile sia in fatto, sia in diritto.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. LA VIOLAZIONE DEL TRATTATO E DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE › A — Il confronto fra gli interessi contrapposti

paragrafo 1
a) La ricorrente assume anzitutto che la motivazione del provvedimento impugnato, là dove afferma che : l'interesse delle altre imprese… implica che. ciascuna delle imprese concorrenti sopporti una parte dell'onere totale proporzionata al consumo di rottame d'acquisto, confonde l'interesse pubblico della Comunità con la somma degli interessi particolari delle imprese, il che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte. La prima componente dell'interesse pubblico di cui, secondo la sentenza SNUPAT, l'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto, /sarebbe stato il regolare funzionamento del sistema di perequazione. Orbene, il tener ferme le esenzioni non comprometterebbe tale funzionamento, data la scarsissima rilevanza (0,37 %) delle somme in questione rispetto ai contributi di perequazione nel loro complesso. Nello stesso ordine di idee, la ricorrente critica la motivazione della decisione impugnata, secondo la quale la revoca ex nunc non avrebbe avuto alcun pratico effetto, posto che nel frattempo il meccanismo ha cessato di funzionare. La ricorrente assume che questa circostanza milita anzia favore della conservazione dell'esenzione; il problema del regolare funzionaménto non si porrebbe infatti più per l'avvenire. La convenuta ribatte : La stessa sentenza SNUPAT pone chiaramente in relazione l'interesse delle imprese concorrenti con l'interesse della Comunità, là dove afferma che quest'ultimo «impone di evitare che gli altri contribuenti subiscano in via definitiva le conseguenze pecuniarie dell'esenzione illegittimamente concessa a loro concorrenti». La ricorrente dimentica che il sistema di perequazione non è stato a tutt'oggi definitivamente liquidato e che determinate questioni devono ancora essere risolte dall'Alta Autorità. Orbene, affinchè le relative decisioni possano essere prese con piena equità, è necessario «che il rottame Hoogovens rientri nel circuito di ripartizione». Infine, il sistema di perequazione è stato una realizzazione di carattere comunitario e «il successo del sistema rende più facile il buon esito di future realizzazioni comunitarie». Il rispetto del principio di legittimità, e particolarmente del divieto di discriminazioni, s'impone quindi con forza ancor maggiore, soprattutto in vista dell'importanza fondamentale che la Corte attribuisce alla rigorosa osservanza di detto principio. L'interveniente sostiene che, salvo rarissime eccezioni, il principio di legittimità, connesso all'interesse pubblico, prevale sempre su quello della certezza del diritto, il quale riguarda unicamente interessi privati. Nel presente caso sarebbe stato decisivo il principio dell'uguaglianza di tutte le imprese di fronte agli oneri pubblici; esso avrebbe reso necessaria la revoca ex tunc, sola atta a ristabilire tale uguaglianza. Detto principio sarebbe stato del resto corroborato da quello della solidarietà che costituisce il fondamento del meccanismo di perequazione. Andrebbe infine rilevato il carattere di «supplemento di prezzo» proprio dei contributi, carattere che ne renderebbe imprescindibile la ripartizione fra le imprese in modo «rigorosamente uguale», sotto pena di violare le norme in materia di concorrenza sancite dal Trattato. b) Secondo la ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe errato nel raffronto fra gli interessi, in quanto avrebbe invocato a torto il divieto di discriminazione. In realtà, qualora fossero tenuti fermi gli effetti passati, non vi sarebbe affatto discriminazione; in caso di revoca retroattiva si avrebbe invero una reale perdita per la Hoogovens ed un vantaggio «privo di ragionevole fondamento» per le altre imprese. Il profitto che le altre imprese trarrebbero dalla revoca ex tunc sarebbe irrilevante; orbene, la Corte avrebbe insegnato che la modifica della posizione concorrenziale dev'essere piuttosto rilevante per poter costituire una discriminazione. La revoca ex tunc costituirebbe inoltre una discriminazione a danno della ricorrente rispetto alle altre imprese. Il periodo durante il quale l'esenzione ha avuto effetto sarebbe infatti stato un periodo di alta congiuntura, che avrebbe permesso alle imprese soggette ai contributi di perequazione di porre a carico degli acquirenti «non soltanto i loro contributi… ma anche l'infima eccedenza loro imposta in seguito all'esenzione della Hoogovens». Attualmente invece la situazione del mercato delle lamiere sottili sarebbe radicalmente mutata; dalla relazione trimestrale della Hoogovens dell'ottobre 1961 risulterebbe che gli utili sulla produzione sono diminuiti del 22 o 23 %. Se la ricorrente dovesse pagare ora la somma di cui trattasi, sarebbe costretta a ridurre il proprio margine di utile. La convenuta ribatte : Parlare di discriminazione a danno della ricorrente, «significa veramente invertire le parti»; al contrario, l'Alta Autorità avvantaggerebbe la Hoogovens rispetto alle altre imprese qualora non le imponesse i contributi. Il pagamento delle somme in contestazione non manderà in deficit il bilancio della ricorrente; è possibile che esso riduca il margine di utile, ma ciò è avvenuto anche per le concorrenti della Hoogovens. Per confutare l'assunto secondo il quale le altre imprese avrebbero potuto trasferire sui loro clienti l'onere della perequazione, la convenuta sostiene che il prezzo di vendita è determinato in linea di massima dal gioco della domanda e dell'offerta, di guisa che i produttori non hanno praticamente la possibilità di trasferire l'onere della perequazione sugli acquirenti. Durante il periodo considerato, la Hoogovens non ha venduto i suoi prodotti ad un prezzo inferiore a quello dei concorrenti ed ha realizzato degli utili tanto maggiori, in quanto non pagava i contributi di perequazione; la convenuta cita a questo proposito il fatturato e gli utili netti della ricorrente per gli anni dal 1958 al 1960. c) La ricorrente assume che la discriminazione nei suoi confronti è ancora più evidente se si tiene conto della circostanza che la stragrande maggioranza dei suoi veri concorrenti non aveva da pagare i contributi di perequazione. I prodotti per i quali la Hoogovens si troverebbe in concorrenza con altre imprese sarebbero infatti le lamiere sottili prodotte dal gruppo Hoogovens-Breedband; ora, queste lamiere sarebbero prodotte, per il 97 %, da imprese che riuniscono sotto la stessa persona giuridica l'acciaieria ed il laminatoio a larghe bande e non sarebbero perciò soggette ai contributi di perequazione. A torto quindi la decisione impugnata si preoccuperebbe delle ripercussioni che il tener ferma l'esenzione per il passato potrebbe avere sulla situazione concorrenziale. La convenuta ribatte che, anche ammettendo — contro ogni verosimiglianza — che le vere concorrenti della Hoogovens non avessero da pagare i contributi di perequazione, questo argomento perde ogni valore di fronte all'affermazione contenuta nella sentenza SNUPAT secondo la quale «qualora gli interessati abbiano scelto… una determinata forma giuridica dalla quale si ripromettono determinati vantaggi, non possono poi pretendere che questa forma… non venga presa in considerazione tutte le volte che essa può recare loro danno». Se ciò non bastasse, la maggior parte delle imprese concorrenti sarebbe ben lungi dall'impiegare soltanto il proprio rottame. La ricorrente replica che il citato passo della sentenza non ha nulla a che vedere col problema di cui si tratta, cioè con la questione se il tener fermi gli effetti passati dell'atto illegittimo provochi in realtà ai veri concorrenti della Hoogovens un danno tale da giustificare la preferenza data al principio di legittimità rispetto a quello della certezza del diritto. d) Secondo la ricorrente, il motivo tratto dal fatturato e dall'ammontare degli utili della ricorrente negli anni dal 1958 al 1960 è stato tardivamente proposto, dato che non figura nella decisione impugnata. Sarebbe inoltre inammissibile far dipendere dal patrimonio dell'amministrato la maggiore o minor tutela da concedersi alla legittima fiducia dell'amministrato stesso negli atti della Pubblica Amministrazione. Questo argomento avrebbe valore soltanto nella denegata ipotesi che l'Alta Autorità avesse del pari valutato la situazione finanziaria delle altre imprese. La convenuta non avrebbe infine tenuto conto del fatto che i dati da essa citati «si riferiscono anche ad attività collaterali che non hanno nulla a che fare col problema dell'equilibrio fra l'interesse della Hoogovens e quello dei suoi concorrenti, in relazione all'onere rappresentato dai contributi di perequazione». Gli utili esposti nei bilanci non potrebbero essere direttamente confrontati qualora si tratti di imprese situate in paesi diversi, bensì sarebbe necessario effettuare delle correzioni in vista delle differenze nel calcolo dei costi, nella nozione di utile e nel regime fiscale. La convenuta dichiara di non comprendere perchè la ricorrente, la quale attribuisce tanta importanza alla valutazione in concreto, non voglia includere in questa valutazione la situazione finanziaria dell'impresa di cui trattasi. Sarebbe evidente che il confronto fra gli interessi contrapposti può dare dei risultati diversi a seconda che il pagamento degli arretrati possa mettere a repentaglio l'esistenza dell'impresa, ovvero possa produrre quale unica conseguenza una leggera diminuzione del margine di utili. La convenuta rileva poi il carattere provvisorio dei conteggi, circostanza di cui, secondo la sentenza SNUPAT, si deve tener conto nel confrontare gli interessi contrapposti. Si tratterebbe di un importantissimo argomento a favore della revoca retroattiva; come è noto alla ricorrente, le commisurazioni dei contributi effettuate prima del 1961 non sarebbero infatti vincolanti per l'Alta Autorità, di guisa che la revoca delle esenzioni non porrebbe nel nulla un provvedimento di carattere definitivo. La convenuta osserva infine di aver seguito il suggerimento della sentenza nel dilazionare il pagamento dei contributi arretrati.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. LA VIOLAZIONE DEL TRATTATO E DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE › B — L'eventualità che siano stati forniti dati inesatti o incompleti

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, la sentenza SNUPAT ha attribuito grande importanza alla questione se le esenzioni fossero state concesse in base a dichiarazioni inesatte o incomplete. In occasione del colloquio del 15 maggio 1961 i rappresentanti della ricorrente avrebbero dichiarato formalmente che le informazioni fornite dalla Hoogovens nel 1956 erano complete ed esatte ed i rappresentanti dell'Alta Autorità l'avrebbero dal canto loro confermato. L'Alta Autorità agirebbe contro i dettami della Corte rifiutandosi di prendere in considerazione questo elemento, da essa considerato di importanza secondaria.
paragrafo 2
La convenuta sostiene' che a suo parere questo problema non è di primaria importanza; eventuali errori od omissioni nelle dichiarazioni avrebbero infatti l'unica conseguenza di provocare una modifica del conteggio.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. LA VIOLAZIONE DEL TRATTATO E DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE › C — Il «termine ragionevole»

paragrafo 1
a) La ricorrente cita la sentenza Alger a ed altri contro Assemblea Comune (Racc, III, pag. SI e seguenti) per dimostrare l'infondatezza della tesi secondo la quale la nozione di termine ragionevole sarebbe applicabile soltanto ai provvedimenti relativi ai dipendenti della Comunità. La convenuta ribatte che il presente caso è diverso da quello definito con la sentenza Algera. Vi sarebbe poi fra i due casi una differenza assai rilevante sotto un altro aspetto: mentre nella causa Algera la revoca era intervenuta per iniziativa dell'istituzione, nel presente caso essa è la conseguenza di une decisione giudiziaria cui l'Istituzione si è limitata a dare esecuzione. Secondo l'interveniente, tanto il diritto francese quanto il diritto degli altri Stati membri della Comunità ammettono il seguente principio: l'atto amministrativo illegittimo può essere sempre revocato qualora non abbia creato dei diritti; anche in quest'ultima ipotesi esso può essere revocato entro un termine ragionevole, posto che il diritto comunitario è più flessibile di quello francese per quanto riguarda la fissazione del termine. Orbene, per le ragioni sopra esposte, le esenzioni non avrebbero creato dei diritti, di guisa che nella specie non vi può esser questione di termine ragionevole. b) Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto afferma la decisione impugnata, non si tratta di un termine di prescrizione. «La ricorrente non si trova nella situazione di un contribuente che abbia omesso di pagare un'imposta dovuta o che l'amministrazione ha omesso di tassare. Nella specie, l'autorità competente ha emanato un provvedimento nel quale si dichiarava in modo esplicito che non era il caso di applicare i contributi, cioè un provvedimento con il quale è stato attribuito un diritto soggettivo». Si tratterebbe quindi senza dubbio della certezza del diritto e dell'intangibilità degli atti particolari che hanno creato dei diritti, non già dell'estinzione di un debito d'imposta per effetto della prescrizione. La convenuta cita a questo proposito le conclusioni dell'avvocato generale nella causa SNUPAT (loc. cit. pag. 173), nelle quali è detto fra l'altro : «siamo perciò di fronte ad una questione di prescrizione ed in questo campo l'ordine di grandezza del “termine ragionevole” è di qualche anno, non di qualche mese». L'interveniente riprende lo stesso argomento a sostegno della propria tesi fondamentale secondo la quale non vi sarebbe nella specie alcun diritto quesito. c) Per quanto riguarda il punto di partenza per stabilire il «termine ragionevole», la ricorrente assume che si deve risalire fino al 1954, posto che le esenzioni erano in vigore da tale epoca. Quando la Société Fiduciaire Suisse ha sollevato il problema, la ricorrente avrebbe chiesto all'Alta Autorità, come pure alla Cassa di perequazione, di confermare che la loro opinione circa la natura di «cadute proprie» del rottame in questione era conforme a quella della ricorrente. «Il comportaménto e le decisioni posteriori sia degli organismi di Bruxelles, sia dell'Alta Autorità non potevano che confermare questa convinzione». La lettera del 18 dicembre 1957(Gazzetta Ufficiale del 1o febbraio 1958, p. 45 e seguenti) — con la quale l'Alta Autorità aveva sciolto le riserve avanzate dal suo rappresentante a proposito delle esenzioni concesse alla ricorrente come pure alla Breda Siderurgica — avrebbe avuto per sua natura effetto retroattivo fino alla data d'inizio del sistema di perequazione. Anche volendo supporre che il punto di partenza del «termine ragionevole» vada fissato soltanto al momento della concessione dell'esenzione (14 dicembre 1956), o anche al 18 dicembre 1957, si sarebbe ancora ben lontani dal termine di sette mesi ammesso dalla Corte nella causa Algera. La convenuta oppone che l'esenzione risale alla data della decisione dell'Alta Autorità contenuta nella lettera del 18 dicembre 1957, non già al 1954. Trattandosi poi di una revoca effettuata in esecuzione di una decisione giudiziaria, il «termine ragionevole» decorrerebbe dalla data della sentenza. L'interveniente, pur tenendo ferma la propria tesi principale secondo la quale il criterio del «termine ragionevole» non può essere applicato alla fattispecie, fa proprio il modo di calcolare sostenuto dalla convenuta e precisa che la revoca c intervenuta poco tempo dopo la sentenza SNUPAT. d) La ricorrente contrasta l'assunto secondo il quale i ricorsi proposti da altre imprese posteriormente alla concessione delle esenzioni avrebbero dovuto scuotere la sua fiducia nella stabilità di queste. Tali controversie si sarebbero infatti basate sul principio che l'interpretazione data dall'Alta Autorità non era troppo ampia, bensì troppo restrittiva; esse non avrebbero quindi potuto che rafforzare la convinzione della ricorrente. Nella seconda causa SNUPAT (cause riunite 42 e 49-59), la stessa Alta Autorità avrebbe sostenuto la legittimità delle esenzioni ed avrebbe anzi affermato che anche se l'esenzione fosse stata illegittima, non sarebbe stato più possibile revocarla, essendo ampiamente decorso il termine ragionevole. Perchè mai la ricorrente avrebbe dovuto avere meno fiducia dell'Alta Autorità nel valore di questo argomento? Secondo la sentenza Algera«l'atto amministrativo deve presumersi valido»; la ricorrente ne deduce che il termine di cui si deve tener conto è quello durante il quale tale presunzione è stata valida. La convenuta ribatte che, durante tutto il periodo nel quale le esenzioni sono state in vigore, numerose circostanze avrebbero dovuto scuotere la fiducia della Hoogovens nella natura definitiva delle esenzioni: le esitazioni dell'Alta Autorità nel ratificare la decisione presa dagli organismi di Bruxelles a favore della ricorrente; la mancata risposta alle domande formulate da altre imprese le quali avevano chiesto analoga esenzione; le cause promosse dalla SNUPAT e da talune imprese tedesche; infine, la motivazione della sentenza del 17 luglio 1959. L'interveniente fa proprie le tesi della convenuta. Essa deduce che la stessa ricorrente non aveva grande fiducia nel valore giuridico del criterio dell'integrazione locale, il che sarebbe dimostrato dalla circostanza che nella causa SNUPAT essa ha insistito soprattutto sull'asserita esistenza di una «maatschap» fra essa e la Breedband.
paragrafo 2
La convenuta sostiene che la sentenza SNUPAT, annullando il rifiuto di procedere ad una revoca con effetto retroattivo, ha ritenuto tale revoca perfettamente ammissibile nella specie.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. LA VIOLAZIONE DEL TRATTATO E DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE › D — La responsabilità dell'Alta Autorità

paragrafo 1
La ricorrente assume che l'Alta Autorità ha del tutto trascurato un elemento decisivo a favore del mantenimento dell'esenzione, cioè la propria responsabilità. Avendo l'Alta Autorità indotto in errore l'amministrato, il principio della moralità amministrativa imporrebbe ch'essa ne sopporti le conseguenze. Anche ammettendo che ciò non costituisca un illecito, non sarebbe men vero che l'Alta Autorità ha adottato un atto illegittimo. Secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio inerente all'illegittimità degli atti amministrativi non potrebbe essere posto a carico esclusivo dell'interessato.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la ricorrente, col fare oggi carico all'Alta Autorità di averle concesso un'esenzione che essa stessa aveva sollecitato, spinge «un pó troppo oltre la mancanza di logica, per non dire di più». Il comportamento dell'Alta Autorità sarebbe stato perfettamente logico: una volta concessa l'esenzione, essa ne ha sostenuto la legittimità dinnanzi alla Corte; avendo però la sentenza SNUPAT respinto questa tesi, l'Alta Autorità non poteva che inchinarsi.
paragrafo 3
Se ciò non bastasse, il sistema di perequazione non ha arrecato alcun utile all'Alta Autorità; si tratterebbe di «una semplice operazione di “compensazione” destinata a chiudersi senza profitti e senza perdite».
paragrafo 4
L'interveniente sostiene che la ricorrente non ha nulla da rimproverare all'Alta Autorità.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA CAUSA; OFFERTA DI PROVE

paragrafo 1
La ricorrente attribuisce molta importanza all'esibizione da parte della convenuta di tutti i documenti relativi alla controversia, in ispecie del «processo verbale» della riunione del 15 maggio 1961 e della relazione fattane all'Alta Autorità. Essa rileva che, a norma dell'articolo 23 dello Statuto C.E.C.A., si tratta di un obbligo dell'Alta Autorità del tutto indipendente da un'eventuale richiesta della Corte, e dichiara che le conclusioni dell'atto introduttivo vanno intese «con riserva di proporre altri motivi non appena sarà disponibile il fascicolo dell'Alta Autorità».
paragrafo 2
L'esibizione di questi documenti sarebbe necessaria onde poter dimostrare che gli elementi sui quali i rappresentanti della ricorrente hanno richiamato l'attenzione dell'Alta Autorità in occasione del più volte menzionato colloquio non figurano affatto nella decisione impugnata; l'esibizione dovrebbe permettere alla Corte di esercitare il suo controllo «sui veri moventi» di detta decisione.
paragrafo 3
La ricorrente ha offerto di provare «con ogni mezzo, ivi compresi i testimoni, i fatti e le circostanze invocate… a sostegno del ricorso».
paragrafo 4
La convenuta menziona unicamente il resoconto (non sarebbe stato steso alcun processo verbale) della riunione del 15 maggio. Pur contestando l'utilità di questo documento, essa l'ha allegato alla controreplica.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il ricorso è stato tempestivamente introdotto con l'osservanza delle forme prescritte. Nè la convenuta, nè l'interveniente hanno sollevato alcuna eccezione per quanto riguarda la ricevibilità. Questa non dà luogo a rilievi d'ufficio ed il ricorso è pertanto ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › I — LA PORTATA DELLA SENTENZA 22 MARZO 1961

punto 1
Nella sentenza 42 e 49-59, del 22 marzo 1961, Société Nouvelle des Usines de Pontlieue-Aciéries du Temple (SNUPAT) contro Alta Autorità (Racc. VII, pag. 99 e seguenti), in prosieguo' chiamata «sentenza SNUPAT», la Corte ha affermato che l'Alta Autorità, adottando quale criterio di esenzione dai contributi di perequazione l'integrazione locale fra imprese, aveva erroneamente interpretato il Trattato e le decisioni di base sul sistema di perequazione, ed aveva quindi agito in contrasto con la sentenza 32-33/58 (SNUPAT contro Alta Autorità) del 17 luglio 1959, con la quale il rottame di gruppo era stato dichiarato soggetto ai contributi di perequazione. Nella sentenza SNUPAT, la Corte ha dichiarato illegittime dette esenzioni, facendo così obbligo all'Alta Autorità di revocarle. La questione se la revoca dovesse avere effetto retroattivo o soltanto ex nunc non è stata però risolta dalla Corte la quale, pur rilevando che l'opportunità della revoca con effetto retroattivo dipende dalla valutazione dei vari elementi menzionati nella sentenza, ha dichiarato che detta valutazione spetta in primo luogo all'autorità amministrativa. La Corte, desiderosa di non «sostituirsi all'Alta Autorità» e di non privare la ricorrente del vantaggio inerente ad una valutazione amministrativa nè della possibilità di un ulteriore ricorso giurisdizionale, si è quindi limitata a rinviare la pratica all'Alta Autorità acciocchè questa procedesse, a norma dell'articolo 34 del Trattato, a detta valutazione ed adottasse la decisione di revocare, con effetto retroattivo o meno, le esenzioni viziate.
punto 2
Da quanto precede emerge che va respinta la tesi della convenuta secondo la quale la Corte, con la sua precedente sentenza, avrebbe già effettuato la revoca ex tunc delle esenzioni in contestazione, ovvero avrebbe già deciso che la revoca con effetto retroattivo era nella specie necessaria. Il silenzio-rifiuto di revocare «con effetto retroattivo» le esenzioni di cui è causa è stato infatti annullato unicamente in considerazione del motivo erròneo sul quale era basato: non si può quindi dedurne che la revoca ex tunc fosse comunque imprescindibile. La motivazione della sentenza mostra per contro chiaramente che la scelta fra revoca ex nunc e revoca ex tunc era stata rimessa all'Alta Autorità.
punto 3
La tesi dell'Alta Autorità secondo la quale la sentenza SNUPAT le avrebbe riconosciuto poteri discrezionali circa la revoca delle esenzioni con effetto retroattivo risponde al vero nel senso che la valutazione delle circostanze è stata rimessa all'Alta Autorità; ciò non osta però a che, come la sentenza SNUPAT ha del resto reso manifesto, la legittimità della decisione sia assoggettata al controllo giurisdizionale, come è in realtà accaduto. In altri termini, il riconoscimento del potere di valutazione dell'Alta Autorità non esclude il sindacato della Corte sulla corretta applicazione, da parte dell'Alta Autorità, del Trattato, delle decisioni di base e dei principi posti dalla sentenza SNUPAT, cioè sulla legittimità della decisione. Va quindi stabilito se i motivi proposti con l'impugnazione siano fondati.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › II — VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE

punto 1
L'esame dei fatti compiuto dall'Alta Autorità ha permesso di stabilire che la ricorrente non ha fornito dati inesatti od incompleti; questo aspetto va quindi escluso dalla presente indagine e non vi è motivo di tenerne conto agli effetti della motivazione della decisione impugnata. La ricorrente a torto sostiene che la convenuta, non attribuendo alcun peso a detto aspetto, si è posta in contrasto con la sentenza SNUPAT; come risulta del resto chiaramente da questa sentenza, esso è soltanto uno degli aspetti da prendere in considerazione, e sarebbe assurdo pretendere che, una volta risolta in senso negativo tale questione, la revoca ex tunc vada automaticamente esclusa.
punto 2
La ricorrente critica il raffronto degli interessi contrapposti effettuato dalla convenuta affermando che questa non avrebbe tenuto nel debito conto i rispettivi interessi finanziari, in quanto non avrebbe confrontato l'onere per la ricorrente, implicito nella revoca retroattiva, con l'ammontare complessivo dei contributi di perequazione; secondo la ricorrente, da questo raffronto risulterebbe che l'ammontare dei contributi di perequazione che essa dovrebbe versare non rappresenta che lo 0,37 % circa del totale, di guisa che l'esenzione, qualora fosse tenuta ferma, non potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del sistema di perequazione, regolare funzionamento che costituirebbe l'aspetto più rilevante dell'interesse pubblico di cui l'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto secondo i dettami della Corte. La Corte non può accogliere questa tesi. Il raffronto tra l'onere incombente alla singola impresa ed il complesso dei contributi porterebbe infatti ad escludere a priori la possibilità di revocare un'esenzione illegittima, data la schiacciante superiorità dei contributi nel loro complesso. Questo assunto è poi in contrasto con quanto affermato dalla Corte nella sua precedente sentenza e, se ciò non bastasse, ove l'esenzione fosse tenuta ferma per il passato la ricorrente ne trarrebbe un vantaggio — ingiustificato — di 5 o 6 milioni di fiorini rispetto a ciascuna delle altre imprese della Comunità: aspetto questo che non può essere trascurato nel confrontare i contrapposti interessi.
punto 3
La ricorrente lamenta che la convenuta non abbia tenuto conto del fatto che la revoca ex tunc implica una perdita effettiva per la Hoogovens ed un «vantaggio privo di ragionevole fondamento» per le altre imprese. Il periodo durante il quale essa ha fruito dell'esenzione è stato infatti un periodo di alta congiuntura, durante il quale le imprese soggette alla perequazione sarebbero state in grado di trasferirne l'onere sugli acquirenti, mentre attualmente la situazione sul mercato delle lamiere sottili sarebbe radicalmente mutata e la ricorrente sarebbe quindi nell'impossibilità di fare altrettanto. A parere della Corte, questo argomento non è pertinente. È infatti logico presumere che la ricorrente, non dovendo pagare i contributi durante il periodo di asserita alta congiuntura, abbia potuto, a differenza delle sue concorrenti, o ricavare maggiori utili dalla vendita dei suoi prodotti o venderli a prezzi meno elevati, aumentando in tal modo lo smercio, ovvero investire le somme risparmiate per aumentare la propria capacità produttiva. Vi è quindi motivo di ritenere che gli svantaggi presenti siano compensati dai vantaggi passati; oltracciò, anche ammettendo che il rilevato inconveniente sussista, non si deve dimenticare che la semplice revoca ex nunc avrebbe lasciato in atto fra la ricorrente e gli altri contribuenti una differenza di trattamento molto più rilevante. Pertanto questo motivo va del pari respinto.
punto 4
La ricorrente si duole poi che la convenuta non abbia limitato il raffronto alle sole imprese produttrici di bramine destinate alla fabbricazione di larghe bande; qualora il raffronto fosse stato limitato alle imprese direttamente concorrenti della Hoogovens, enumerate nell'elenco allegato all'atto introduttivo, ne sarebbe emerso che il 97,3 % della produzione viene effettuata da imprese integrate, non soggette alla perequazione: il tener ferma l'esenzione per il passato non le danneggerebbe quindi in alcun modo. La Corte non può accogliere questa tesi; infatti : a) l'interesse della Comunità, come la sentenza SNUPAT ha già affermato, impone di evitare che gli altri contribuenti subiscano le conseguenze dell'esenzione illegittimamente concessa a loro concorrenti. Va sottolineata a questo proposito la caratteristica saliente del sistema di perequazione consistente nell'aver riunito nel suo seno imprese le quali, in potenza o in atto, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, in via temporanea o in via permanente, sono in larga misura in concorrenza fra loro. b) Se ciò non bastasse, anche ammettendo che l'assunto della ricorrente sia fondato in fatto, non sarebbe men vero che la semplice revoca ex nunc le avrebbe permesso di conservare un vantaggio illegittimo, almeno rispetto alle poche imprese non integrate sue «vere concorrenti». c) È poi assodato che le imprese qualificate dalla ricorrente sue «vere concorrenti» non impiegano esclusivamente il loro rottame; di conseguenza, esse sono soggette ai contributi di perequazione ed hanno quindi interesse a che altri contribuenti non ne siano illegittimamente esentati. d) Per quanto riguarda infine l'assunto secondo il quale la decisione impugnata avrebbe provocato una discriminazione fra la ricorrente ed i suoi concorrenti che continuano a fruire delle esenzioni previste dalle decisioni di base a favore delle risorse proprie, si tratta in sostanza di una critica rivolta al sistema stesso introdotto da dette decisioni; non avendo la ricorrente denunciato in via di eccezione l'illegittimità delle decisioni di base, questa censura Va respinta. La Corte ha inoltre ripetutamente riconosciuto (sentenza SNUPAT e sentenza 32-33-58 del 17 luglio 1959) la legittimità del sistema consistente nell'esentare le risorse proprie, pur assoggettando alla perequazione il rottame circolante fra persone giuridiche diverse, anche se largamente integrate. Per tutto quanto precede, il presente motivo va del pari disatteso.
punto 5
In via più generale, la ricorrente fa carico alla convenuta di non aver proceduto alla valutazione della sua situazione concreta e particolare, e ciò in contrasto con i dettami della sentenza SNUPAT. La Corte rileva che, nel confrontare gli interessi onde stabilire se la revoca di un provvedimento illegittimo vada effettuata ex nunc ovvero ex tunc, si deve senza dubbio tener conto della situazione concreta degli amministrati: nulla indica però che nella specie ciò non sia avvenuto. Da quanto detto sopra ai punti 2, 3 e 4 risulta infatti chiaramente che la decisione impugnata ha tenuto pieno conto della situazione concreta della ricorrente, sia per quanto riguarda gli interessi finanziari in gioco, sia sotto l'aspetto delle conseguenze particolari nei suoi confronti della revoca retroattiva, sia sotto il profilo della sua situazione concorrenziale; è inoltre assodato che la convenuta, in occasione del colloquio del 15 maggio 1961, ha ricevuto i rappresentanti della ricorrente, i quali le hanno esposto tutti gli argomenti a favore della soluzione per essa più vantaggiosa. È perciò evidente che la convenuta, al momento dell'adozione della decisione impugnata, conosceva perfettamente tutti gli elementi rilevanti. Ciò posto, non si può fare a meno di ritenere che la convenuta ha incluso nella sua indagine le possibili ripercussioni di ciascuna delle possibili soluzioni. Questo motivo è quindi infondato.
punto 6
La ricorrente ripete l'argomento secondo il quale la revoca retroattiva andrebbe esclusa nella specie in quanto sarebbe ampiamente decorso il termine ragionevole entro il quale tale revoca è possibile. La Corte osserva che la sentenza SNUPAT ha annullato il silenzio-rifiuto «in quanto… si basa sul presupposto, giuridicamente erroneo,… che l'Alta Autorità non avesse il potere di revocare» le esenzioni in contestazione. Ne consegue che il criterio del «termine ragionevole» non è che uno degli aspetti da prendere in considerazione nel confrontare gli interessi contrapposti e che il peso di tale criterio è, nella specie, relativamente modesto. È poi necessario operare qui una distinzione, giacchè il contenuto e la portata del principio secondo il quale la revoca può avvenire solo entro un termine ragionevole variano a seconda dei casi; questo principio, che può avere importanza considerevole qualora si tratti di atti costitutivi di diritti soggettivi, ha scarso rilievo nell'ipotesi di atti ricognitivi. È fuori di dubbio che l'esenzione concessa alla ricorrente non aveva natura di atto costitutivo di diritti, non avendo l'Alta Autorità il potere di concedere deroghe o esenzioni dal pagamento dei contributi di perequazione, ma soltanto la facoltà di dichiarare se le decisioni di base impongano o meno il pagamento dei contributi. La decisione con la quale essa ha assimilato alle cadute proprie il rottame di gruppo ricuperato da un'impresa localmente integrata con l'impresa consumatrice, non era quindi altro che un atto ricognitivo. Anche per questo motivo, il «termine ragionevole» non poteva avere nella specie importanza decisiva, bensì costituiva soltanto uno degli aspetti dell'interesse particolare della ricorrente all'osservanza del principio della certezza del diritto, principio di cui l'Alta Autorità doveva tener conto come in realtà ha fatto. Le considerazioni che precedono non significano però che il fattore tempo non possa avere alcuna rilevanza in questo caso e che l'autorità amministrativa possa procedere alla revoca con effetto' retroattivo senza tener conto della circostanza che i destinatari della decisione revocata potevano legittimamente ritenere di non essere tenuti a corrispondere contributi sul rottame di cui trattasi ed amministrare la loro azienda confidando nella stabilità di tale situazione; la Corte ritiene perciò opportuno esaminare se le considerazioni contenute a questo proposito nella decisione impugnata reggano alla critica. Nella decisione impugnata si afferma giustamente che la persuasione della Hoogovens di avere diritto in via definitiva all'esenzione non poteva avere alcun fondamento fino alla presa di posizione dell'Alta Autorità avvenuta il 18 dicembre 1957. Per quanto riguarda il periodo posteriore a questa data, la ricorrente sapeva che, in seno alle imprese soggette ai contributi di perequazione, si era manifestata una tendenza molto chiara a contestare dinnanzi alla Corte la fondatezza delle decisioni relative all'istituzione ed all'applicazione del sistema di perequazione ed in particolare a porre in discussione le situazioni apparentemente o realmente discriminatorie; stando così le cose, la ricorrente non avrebbe mai potuto essere — propriamente parlando — certa che la distinzione effettuata tra il rottame circolante all'interno del gruppo Hoogovens-Breedband e quello circolante all'intèrno di altri gruppi industriali non sarebbe stata condannata dalla Corte. Da tutto quanto precede emerge che il presente motivo è anch'esso infondato.
punto 7
La ricorrente lamenta che l'Alta Autorità non ha tenuto conto della propria responsabilità, derivante dal fatto che essa aveva (a torto) ritenuto il rottame in contestazione non soggetto ai contributi ed aveva continuato a sostenere questa tesi nella causa SNUPAT. La Corte rileva che la ricorrente non ha il diritto di dedurre un argomento siffatto, il quale costituisce un venire contra factum proprium, ma che la questione va esaminata d'ufficio. A questo proposito la Corte ritiene che l'atteggiamento tenuto dall'Alta Autorità fino alla sentenza SNUPAT non costituisce certo un illecito, posto che l'interpretazione della distinzione, contenuta nelle decisioni di base, fra cadute proprie e rottame d'acquisto si è rivelata estremamente opinabile; non avendo l'Alta Autorità commesso alcun illecito, il suo comportamento non potrebbe giustificare un trattamento più favorevole nei confronti della ricorrente. La tesi della ricorrente si risolverebbe poi nell'affermare che l'Alta Autorità — la quale non ha finanziato nò gestito in proprio il sistema di perequazione — dovrebbe far sopportare direttamente dai suoi amministrati le conseguenze dei propri errori; anche per questa ragione la tesi non può essere accolta. Il presente motivo va quindi del pari respinto.
punto 8
Le considerazioni che precedono mostrano che la decisione impugnata ha correttamente posto a raffronto l'interesse pubblico e gli interessi privati in questione. A tal proposito la Corte ritiene opportuno porre in rilievo che l'interesse pubblico non va confuso con l'interesse privato delle altre imprese consumatrici di rottame: ciò significherebbe infatti confrontare soltanto gli interessi privati della ricorrente con gli interessi privati delle altre imprese. Come la sentenza SNUPAT ha affermato, l'interesse della Comunità, cioè l'interesse pubblico, «consiste nel regolare funzionamento del meccanismo di perequazione — basato sulla solidarietà di tutte le imprese consumatrici di rottame — ed impone di evitare che gli altri contribuenti sopportino in via definitiva le conseguenze patrimoniali di esenzioni illegittimamente concesse a loro concorrenti». La revoca con effetto retroattivo delle esenzioni in contestazione tiene adeguatamente conto di questo interesse pubblico che nella specie prevale sugli interessi privati della ricorrente. Va inoltre rilevato che, con la decisione impugnata, l'Alta Autorità non ha agito in modo più rigido di quanto la situazione esigesse, posto che ha concesso alla ricorrente dilazioni di pagamento per i contributi arretrati. A torto quindi la ricorrente afferma che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con i principi posti dalla Corte con la sentenza del 12 giugno 1958, pronunciata nella causa Chasse contro Alla Autorità (Racc. IV, pag. 181). Ciò posto, la Corte non ravvisa alcun motivo di invalidare la valutazione effettuata dall'Alta Autorità.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › III — LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA

paragrafo 1
La ricorrente assume che la decisione impugnata è inficiata da mancanza o difetto di motivazione, costituente violazione di forme essenziali.
paragrafo 2
La Corte non può accogliere questo motivo; infatti:
paragrafo 3
Se le considerazioni svolte nella motivazione possono apparire non sufficientemente ampie, il loro minuto esame ne ha dimostrato la pertinenza; esse sono quindi sufficienti a motivare la decisione impugnata.
paragrafo 4
La motivazione va ritenuta adeguata ai sensi degli articoli 14 e 33 del Trattato qualora consenta agli amministrati, ed alla Corte, di rintracciare i lineamenti essenziali del ragionamento dell'Alta Autorità. A tale proposito, la decisione impugnata manifesta chiaramente le ragioni che hanno indotto la convenuta a ritenere prevalente il principio di legittimità.
paragrafo 5
La circostanza poi che la convenuta non abbia ritenuto opportuno menzionare le ripercussioni, senza dubbio non trascurabili, che la revoca ex tunc avrebbe avuto — in base alla valutazione concreta degli interessi contrapposti — per la società ricorrente, si può facilmente spiegare col fatto che, a parere dell'Alta Autorità, la notoria prosperità della ricorrente stessa diminuiva l'importanza relativa di tali ripercussioni agli effetti del raffronto degli interessi contrapposti. Posto che questo ragionamento si può chiaramente desumere dal complesso della decisione impugnata, la Corte non ritiene sussista a questo proposito un reale difetto di motivazione.
paragrafo 6
Secondo la ricorrente, vi è incompatibilità logica fra il dispositivo della decisione impugnata ed il passo della motivazione secondo il quale «la revoca ex tunc dell'esenzione illegittima non fa che eliminare un vantaggio ingiustificato e ristabilire l'uguaglianza fra la Hoogovens e gli altri contribuenti»; la ricorrente assume inoltre che «ammettere come regola che questa disuguaglianza costituisca una discriminazione contraria al Trattato e debba quindi essere eliminata non significa contemperare il principio della certezza del diritto col principio di legittimità: significa sopprimere a priori uno dei due termini del confronto».
paragrafo 7
La Corte osserva che la ricorrente mostra di non aver compreso che il passo citato, come risulta dal contesto, è destinato non già a giustificare direttamente e di per sè solo la revoca, ma soprattutto a ribattere ad un'obiezione effettiva o eventuale della Hoogovens, cioè «che l'onere impostole è sproporzionato ai vantaggi che le altre imprese ne traggono». Posto nella giusta luce, il passo criticato si rivela del tutto pertinente ed in armonia col dispositivo. Questo motivo va quindi respinto.
paragrafo 8
Secondo la ricorrente, la convenuta ha ingiustamente basato la decisione sulla considerazione secondo la quale «la Hoogovens non può opporre… che l'onere ad essa imposto è sproporzionato rispetto al vantaggio che le altre imprese ne traggono»; la ricorrente assume poi che questa circostanza milita invece a favore del mantenimento dell'esenzione.
paragrafo 9
La Corte non può accogliere questa tesi. La circostanza che nella specie la revoca ex nunc lascerebbe interamente sussistere le conseguenze dell'atto illegittimo, va evidentemente annoverata fra gli argomenti che militano a favore della revoca con effetto retroattivo. Il presente motivo va quindi respinto.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › IV — LE SPESE

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie, la ricorrente è rimasta soccombente su tutti i suoi motivi e quindi vanno poste a suo carico le spese, ivi comprese quelle relative all'intervento.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli articoli 14, 33 e 34 del Trattato C.E.C.A.; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; Vista la sentenza della Corte in data 22 marzo 1961; Visto il Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; LA CORTE disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Il ricorso è respinto perchè infondato ; 2. Le spese di causa, ivi comprese quelle dell'intervento, sono poste a carico della parte ricorrente.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 12 luglio 1962. Donner Riese Rossi Delvaux Hammes Trabucchi Lecourt Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 12 luglio 1962, Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

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