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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 83 del 1999

Decisione
decisa il 1999-03-11, depositata il 1999-03-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:83
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24564

  • Processo penale
  • Dibattimento
  • Acquisizione delle prove
  • Dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri rese in precedenza da imputati che al riguardo si rifiutino di rispondere
  • Condizioni e limiti alla loro utilizzazione
  • Nuova normativa introdotta dalla legge 7 agosto 1997, n. 267
  • Disciplina transitoria
  • Applicabilità, nel giudizio di primo grado, secondo che al momento della entrata in vigore della legge n. 267, si fosse già data, o no, lettura di dette dichiarazioni, di diverso criterio di valutazione delle stesse o, rispettivamente, delle nuove disposizioni
  • Denunciata ingiustificata diversità di disciplina in base a dato meramente occasionale, con lesione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza
  • Asserita violazione, altresì, del principio di obbligatorietà dell'azione penale
  • Sopravvenute modifiche della disciplina a regime per effetto della sopravvenuta sentenza n. 361 del 1998
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per necessario nuovo giudizio di rilevanza.
Leggi la massima
Devono restituirsi al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., delle norme transitorie dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, che subordinano la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopongono l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, a seconda che nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge, le dichiarazioni fossero già state, o no, acquisite mediante lettura. A seguito della modifica operata, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, sulla disciplina a regime - che permette ora di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti delle dichiarazioni rese in precedenza - è infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza della questione nel processo di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (già citata nel testo).

Norme impugnate

  • art. 6 legge 7 agosto 1997, n. 267

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal Tribunale di Firenze, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove); che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, non era stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese da due imputati contumaci; che la norma impugnata è censurata nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di citare, su richiesta delle parti, l'imputato rimasto contumace anche nell'ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge non era stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza; che secondo il rimettente la norma impugnata contrasta con l'art. 3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra imputati, consentendo o escludendo la citazione dei soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. in ragione del mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge fosse stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni; che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 violerebbe altresì l'art. 112 della Costituzione in quanto - ove non sia più possibile per l'avanzato stato del procedimento disporre l'incidente probatorio ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge citata - comporta la vanificazione di elementi di prova legittimamente raccolti, così sacrificando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.
punto 2
Considerato che il rimettente lamenta la mancata estensione della disciplina contenuta nei commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, alle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge non sia stata data ancora lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace; che in sostanza le censure sono riconducibili alla denuncia, per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato meramente occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura; che, successivamente alla emissione dell'ordinanza, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, "che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza"; che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze