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Sez. L, Sentenza n. 271 del 12/01/1984 (Rv. 432534 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RELAZIONE ORALE DELLA CAUSA - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432534-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RELAZIONE ORALE DELLA CAUSA - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata relazione orale della causa, all'udienza di discussione innanzi al giudice di appello, non comporta nullità, non contenendo l'art. 437 cod. proc. civ. alcuna sanzione in tal senso e trattandosi di formalità la cui omissione non incide sul raggiungimento dello scopo della udienza anzidetta (art. 156 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)