Sez. 1, Sentenza n. 9288 del 04/05/2005 (Rv. 581560 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Termine per l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art.4 legge n. 117/1988 - Decorrenza - Previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione e degli altri rimedi previsti - Nozione - Portata - Fattispecie in tema di archiviazione di procedimento penale.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento in astratto assoggettabile a un mezzo di gravame a critica limitata e, per il soggetto che si ritenga danneggiato, l'impugnazione non sia in concreto ammissibile, non avendo egli da dolersi del vizio alla cui ricorrenza è condizionato quel tipo di gravame, la domanda nel giudizio di responsabilità non può conseguentemente ritenersi improponibile, poiché l'impugnazione era di fatto preclusa dalla legge e, quindi, "non prevista" o "non più possibile" secondo il disposto dell'art.4; il giudizio di responsabilità potrà, quindi, essere correttamente instaurato entro i termini di cui all'art.4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988, decorrenti dalla data di "esaurimento del grado del procedimento ove il fatto si è verificato". (In base all'enunciato principio, la Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale, premesso che avverso l'ordinanza di archiviazione adottata dal giudice per le indagini preliminari non era dato alcun rimedio per un caso, quale il difetto di motivazione, diverso da quelli espressamente previsti, a pena di nullità dell'ordinanza emessa in camera di consiglio, dal combinato disposto degli artt. 409, comma sesto, e 127, comma quinto, cod. proc. pen., ha, quindi, osservato che l'esperimento del ricorso per cassazione da parte del danneggiato, costituendo rimedio non previsto dall'ordinamento e in quanto tale dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, non poteva indubbiamente condizionare, a termini dell'art. 4, secondo comma, legge 117 del 1988, l'azione di responsabilità esperibile dalla data di pubblicazione della ordinanza de qua, emessa a chiusura della fase delle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)