Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 novembre 1978, cause riunite C-4/78, C-19/78 e C-28/78
Epigrafe
Nelle cause riunite 4, 19 e 28/78,
ENRICO M. SALERNO, residente in Etterbeek (Bruxelles), Belgio, 7, square Charles-Maurice Wiser, con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny 34 B/IV, rue Philippe II,
XAVIER AUTHIÉ, residente in Parigi, 15, rue Séverin, con l'avv. Slusny, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.na F. Faber, 51, av. de la Liberté,
GIUSEPPE MASSANGIOLI, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Overijse, Belgio, 185, Frans Verbeekstraat, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, bd. Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico principale sig. Raymond Bayens, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 di ammettere i ricorrenti al concorso stesso,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore, giudice, facente funzione di presidente di sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine delle presenti cause, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Con bando COM/A/154 (GU n. C 213 del 7. 9. 1977, pag. 9), la Commissione organizzava un concorso generale per esami al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A. Le funzioni corrispondenti ai posti da assegnare riguardavano i seguenti settori: amministrazione generale, amministrazione della ricerca, relazioni esterne, informazione, affari finanziari e di bilancio, affari sociali.
Il modulo predisposto per l'atto di candidatura conteneva una rubrica speciale in cui il candidato avrebbe dovuto indicare, fra questi sei settori, quello da lui scelto. Secondo le «condizioni particolari» del bando di concorso era richiesto un diploma di laurea o un titolo di studio equivalente in relazione al settore di attività prescelto e, inoltre, «une certaine expérience professionnelle postuniversitaire d'un an au minimum» in relazione al settore prescelto. Il testo italiano era redatto come segue: «esperienza professionale di almeno un anno in uno o più settori contemplati al punto I “Natura delle funzioni”».
punto 2
Il ricorrente nella causa 4/78, sig. Salerno, presentava la propria candidatura scegliendo il settore «Affari finanziari e di bilancio». Egli presentava un diploma di laurea in economia e commercio dell'Università di Roma ed un diploma di «studi europei» del Collegio d'Europa di Bruges, «a dominante economica». Dal 16 settembre 1977, egli aveva svolto un tirocinio presso la Direzione generale della politica regionale, indi presso la Direzione generale bilanci della Commissione.
Con lettera 5 dicembre 1977 della Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, al sig. Salerno veniva notificato il rifiuto della commissione giudicatrice di iscriverlo nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, per il seguente motivo: «la Sua esperienza non è stata considerata sufficiente rispetto alle funzioni da svolgere».
Ad una lettera del 19 dicembre 1977, inviata al capo della Divisione assunzioni, nomine, promozioni della Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, che era anche presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/A/154, lettera nella quale il ricorrente chiedeva che venisse riconsiderato il rifiuto di ammetterlo al concorso, il 21 dicembre 1977 si rispondeva nel senso che la commissione giudicatrice non aveva ritenuto sufficiente «l'esperienza … acquisita [dal ricorrente] fra il mese di luglio 1976 e il 10 ottobre 1977 … Tale esperienza doveva, infatti, raggiungere la durata di almeno un anno ed essere in rapporto col settore scelto». Con questa lettera si consigliava, d'altra parte, al sig. Salerno, vista la sua preparazione e la sua esperienza professionale, di partecipare ad un concorso che sarebbe stato indetto in futuro nel settore «economia», e gli veniva suggerito di fissare la sua scelta sulle «relazioni economiche internazionali».
punto 3
Il ricorrente nella causa 19/78, sig. Authié, poneva la propria candidatura al concorso in questione, scegliendo il settore «relazioni esterne». Egli presentava un diploma di laurea in scienze economiche, con «opzione econometrica» all'esame del 4o anno dell'Università di Orléans, nonché un diploma di «studi europei» del Collegio d'Europa di Bruges, «a dominante economica». Egli aveva inoltre seguito dei corsi presso l'Institut d'études politiques di Parigi.
Dal 16 settembre 1977 al 15 febbraio 1978, egli aveva effettuato un tirocinio presso la Commissione, Direzione generale affari economici e finanziari, Direzione B, Divisione 1: preparazione dei programmi di politica economica a medio termine.
Con lettera 5 dicembre 1977 della Direzione generale del personale dell'amministrazione, al sig. Authié veniva notificato il rifiuto della commissione giudicatrice di iscriverlo nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, rifiuto motivato nel senso che: «i Suoi titoli o diplomi non sono stati considerati conformi alle esigenze del bando di concorso».
Con lettera 19 dicembre 1977, indirizzata alla segretaria della commissione giudicatrice, il sig. Authié chiedeva spiegazioni quanto al rifiuto della stessa commissione di ammetterlo al concorso. Il 21 dicembre 1977 egli riceveva una risposta telefonica da parte del presidente della commissione giudicatrice, il quale gli spiegava che i suoi studi non erano in relazione con lo specifico settore scelto e gli consigliava di orientarsi verso un concorso del tipo COM/A/143 (GU n. C 217 del 16. 9. 1976, pag. 8).
punto 4
Il ricorrente nella causa 28/78, sig. Massangioli, dipendente inquadrato al grado LA/7 nel ruolo linguistico della Commissione, poneva la sua candidatura al concorso scegliendo il settore «relazioni esterne». Egli presentava un diploma di laurea in scienze politiche dell'Università di Roma, un «certificate of language proficiency» ed un attestato di frequenza del corso preparatorio ad un concorso per l'assunzione di funzionari per il Ministero degli esteri italiano, corso tenuto presso il Bologna Center nella John Hopkins University, nonché un diploma di «studi europei» del Collegio d'Europa di Bruges, con specializzazione in «scienze amministrative».
Con lettera 5 dicembre 1977 della Direzione generale del personale e dell'amministrazione, al sig. Massangioli veniva notificato il rifiuto della commissione di concorso di iscriverlo nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, per il seguente motivo: «la Sua esperienza non è stata considerata sufficiente rispetto alle funzioni da svolgere».
La lettera da lui inviata il 20 dicembre 1977 al sig. Caston, amministratore principale presso la Divisione assunzioni, nomine, promozioni della Direzione del personale e dell'amministrazione della Commissione, lettera con la quale egli chiedeva che la commissione giudicatrice volesse riesaminare il suo fascicolo, riceveva risposta negativa in data 2 febbraio 1977. In questa risposta si faceva cenno ad un colloquio col presidente della commissione giudicatrice.
punto 5
I ricorrenti proponevano, rispettivamente il 3 gennaio, il 21 febbraio e il 1o marzo 1978, reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale contro le decisioni della commissione giudicatrice con cui veniva rifiutata la loro ammissione al concorso.
punto 6
I candidati al concorso in questione erano 4307, di cui 1505 venivano ammessi alle prove scritte.
Dal verbale dei lavori della commissione giudicatrice risulta che, «per fissare l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per l'ammissione», la commissione designava dei membri aggregati e che, per detta fase dei lavori, essa si riuniva il 23 novembre, dal 28 novembre al 6 dicembre e il 15 dicembre 1977, nonché l'8 gennaio 1978. Dallo stesso verbale risulta inoltre che cinque dei candidati il cui nome figurava sull'elenco di coloro che erano in possesso dei requisiti per l'ammissione «… venivano ammessi dopo riesame della loro candidatura» e che «la commissione giudicatrice ha invece confermato la propria decisione iniziale di non ammettere in particolare … (due candidati)».
punto 7
I presenti ricorsi, intesi all'annullamento del rifiuto della commissione giudicatrice di ammettere i ricorrenti al concorso, sono stati rispettivamente depositati il 9 gennaio, il 22 febbraio e il 3 marzo 1978.
Contemporaneamente al ricorso, i ricorrenti nelle cause 4 e 19/78 hanno proposto domande di provvedimento d'urgenza, intese ad ottenere la sospensione del procedimento di concorso. Con ordinanze 13 gennaio e 10 marzo 1978, il presidente della Seconda Sezione della Corte respingeva dette domande.
Con ordinanza 1o settembre 1978, la Corte (Seconda Sezione) decideva di riunire le cause 4, 19 e 28/78 ai fini della trattazione orale.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale, assumendo, ai sensi dell'ordinanza 18 luglio 1978, nell'udienza del 12 ottobre 1978, la testimonianza del presidente della commissione giudicatrice del concorso.
SENTENZA › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
A. 1 I ricorrenti nelle cause 4 e 19/78 chiedono che la Corte voglia:
annullare il rifiuto della commissione giudicatrice di ammetterli al concorso COM/A/154;
statuire, in quanto occorra, che il concorso sarà ricominciato per i ricorrenti;
porre le spese a carico della Commissione.
Nella replica, i ricorrenti sciolgono una riserva già formulata nel ricorso, chiedendo
l'annullamento del concorso COM/A/154 e di tutti gli atti susseguenti, ivi comprese le nomine effettuate o che potrebbero essere effettuate;
e inoltre che
le spese da porre a carico della Commissione comprendano quelle del procedimento sommario.
2. Il ricorrente nella causa 28/78 chiede che la Corte voglia:
dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo;
annullare la decisione con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso COM/A/154;
condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 2
B. La Commissione chiede che la Corte voglia:
respingere i ricorsi e porre le spese a carico dei ricorrenti.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
punto 1
Il ricorrente nella causa 28/78 sostiene, nell'atto introduttivo, che il suo reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, depositato — ad ogni buon fine — il 1o marzo 1978, non pregiudica, come risulta dalla sentenza della Corte 16 marzo 1978 (causa 7/77, Ritter von Wüllerstorff/Commissione, Racc. pag. 769), il presente ricorso.
Dalla suddetta sentenza si desume infatti che l'art. 91 dello Statuto, il quale subordina il ricorso alla Corte al previo reclamo amministrativo, riguarda unicamente gli atti che l'autorità avente potere di nomina può riformare. Esso non riguarda perciò le decisioni di una commissione di concorso.
La Commissione dichiara di rimettersi alla saggezza della Corte per quanto riguarda la ricevibilità di tale ricorso, proposto il 3 marzo 1978, senza attendere la decisione sul reclamo precontenzioso depositato il 1o marzo dello stesso anno.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 2
1. b) Secondo il ricorrente nella causa 4/78, quanto al potere spettante alla Corte in questa materia, sono significative le sentenze 14 luglio 1965 (cause riunite 18 e 19/64, Alvino e.a./Commissione, Racc. pag. 767) e la sentenza emessa nella causa 7/77, Von Wüllerstorff.
paragrafo 4
2. b) La Commissione sostiene che, nel caso di un concorso generale per esami, indetto per la costituzione di un elenco di riserva, la decisione di non ammettere un candidato alle prove, nella quale venga indicata la condizione di ammissione che, alla lettura dell'atto di candidatura e dei documenti giustificativi ad esso allegati, risulti non essere soddisfatta, è sufficientemente motivata. Essa rinvia in proposito alla sentenza della Corte nella causa 7/77, Von Wüllerstorff (punto 27 della motivazione).
paragrafo 6
3. b) La Commissione dichiara anzitutto che non vi è stata partecipazione di membri aggregati della commissione giudicatrice all'esame delle candidature presentate in lingua francese. Essa afferma poi che il compito dei membri aggregati designati unicamente per ragioni linguistiche, allo scopo di facilitare i lavori della commissione giudicatrice nella compilazione dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, non può essere paragonato a quello dei membri aggregati di cui all'art. 3, 2o
comma, dell'allegato III dello Statuto, che consiste nell'effettiva partecipazione, con voto consultivo, ai lavori necessari relativamente agli esami. Nella fattispecie, il potere di decisione è stato esercitato unicamente dalla commissione giudicatrice e l'aiuto fornito dai membri aggregati è consistito in un lavoro preparatorio di controllo e di spoglio in senso materiale, e quindi obiettivo, dei numerosi fascicoli di candidatura. In ogni caso, dal verbale dei lavori della commissione giudicatrice risulta che questa, per compilare l'elenco dei candidati ammessi, si è riunita più volte.
La Commissione sottolinea che dall'art. 5, 1o e 2o comma, dell'allegato III dello Statuto del personale risulta che soltanto in caso di concorsi per titoli spetta alla commissione giudicatrice stabilire, in forza dell'art. 5, 3o comma, «i criteri in base ai quali valuta(re) i titoli dei candidati»
Per quanto riguarda il controllo esercitato a posteriori dal presidente, la convenuta osserva che tale controllo non ha riguardato i lavori preparatori eventualmente svolti dai membri aggregati, bensì i risultati dei lavori della commissione giudicatrice stessa, allo scopo, in particolare, di sottoporre nuovamente a quest'ultima i fascicoli di candidatura che potessero costituire oggetto di un riesame a causa di seri dubbi. Non si tratta, secondo la Commissione, di «coordinamento a posteriori», bensì della preoccupazione di evitare qualsiasi possibilità di errore. Essa afferma che i due casi nei quali la decisione con cui veniva rifiutata l'ammissione al concorso è stata confermata sono menzionati nel verbale dei lavori della commissione giudicatrice a titolo di esempio, come risulta dall'uso dell'espressione «fra l'altro».
paragrafo 8
4. a.
2) I ricorrenti nelle cause 4 e 19/78 richiamano in proposito, nei rispettivi ricorsi, i nomi di cinque candidati che, come loro, avevano frequentato i corsi di studi europei presso il Collegio d'Europa durante l'anno accademico 1976/1977, e dei quali quattro avevano in precedenza seguito anch'essi studi universitari d'economia e il quinto studi di agronomia.
Il ricorrente nella causa 4/78 aggiunge che i cinque candidati summenzionati avevano, come lui, cominciato gli studi presso il Collegio d'Europa immediatamente dopo aver terminato l'università.
Il ricorrente nella causa 19/78 assume che è illogico il fatto che gli sia stato suggerito di orientarsi verso un concorso del tipo COM/A/143, implicante la specializzazione in problemi di bilancio e monetari, mentre al ricorrente nella causa 4/78, che aveva scelto come settore specializzato quello degli «affari finanziari e di bilancio» si obiettava che avrebbe dovuto scegliere piuttosto il campo delle «relazioni esterne».
paragrafo 9
4. a.
3) Il ricorrente nella causa 28/78 sostiene che la discriminazione consiste nel fatto che la condizione ritenuta non soddisfatta nel suo caso è stata invece considerata soddisfatta per altri candidati che avevano anch'essi scelto il campo delle «relazioni esterne», unicamente in quanto avevano compiuto un anno di studi europei. Un'altra discriminazione è insita nel rifiuto dell'ammissione al concorso per dipendenti del ruolo linguistico — come il ricorrente — con titoli ed esperienza professionale equivalenti, se non superiori, a quelli di candidati esterni ammessi al concorso.
paragrafo 10
4. b.
1) Nel controricorso relativo alla causa 4/78, la Commissione osserva che i cinque candidati menzionati dal ricorrente hanno optato per il settore «relazioni esterne» e che certi candidati, titolari del diploma di studi europei, non sono stati ammessi al concorso in quanto avevano scelto il settore «affari finanziari e di bilancio».
paragrafo 11
4. b.
2) Nel controricorso relativo alla causa 19/78, la Commissione mette in evidenza che il rifiuto della commissione giudicatrice di ammettere al concorso il ricorrente è dovuto al fatto che il diploma universitario da questi prodotto, e cioè la laurea in scienze economiche con «opzione econometrica», prova il possesso di cognizioni relative al trattamento matematico di dati statistici relativi ai fenomeni economici, non già di conoscenze relative alle «relazioni esterne». D'altra parte, all'atto di candidatura non era allegato alcun diploma dell'Institut d'études politiques di Parigi. Anzi, l'atto di candidatura presentato dal ricorrente per un tirocinio presso la Commissione prova che detti studi erano stati interrotti.
paragrafo 12
4. b.
3) Quanto al ricorrente della causa 28/78, la Commissione osserva che un diploma di studi europei con specializzazione in «scienze amministrative» non è direttamente connesso al settore delle «relazioni esterne». È inesatto, secondo la Commissione, che le candidature presentate da dipendenti inquadrati nel ruolo linguistico siano state sistematicamente respinte; la commissione giudicatrice ha ammesso questi candidati alle prove scritte, quando erano in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.
paragrafo 13
4. c.
1) Il ricorrente nella causa 19/78 replica che è stata commessa una discriminazione in quanto alcuni candidati hanno potuto essere ammessi al concorso, per il settore «relazioni esterne», con un diploma in scienze economiche, senza che ci si fosse chiesto quali erano le specializzazioni da essi scelte nel corso degli studi universitari.
paragrafo 14
4. c.
2) Il ricorrente nella causa 28/78, di fronte all'argomento della Commissione secondo cui presso il Collegio d'Europa egli si era specializzato in «scienze amministrative», replica che si dovrebbe accertare quali fossero le specializzazioni dei candidati ammessi al concorso, in base ai diplomi da essi ottenuti presso detto Collegio. Se anche questi altri candidati fossero stati specializzati in «scienze amministrative», la discriminazione sarebbe evidente.
In subordine, il ricorrente fa le seguenti osservazioni: fra i tre indirizzi possibili nel corso di studi europei presso il Collegio d'Europa — e cioè scienze amministrative, diritto ed economia — quello che presenta maggiore connessione con le «relazioni esterne» è l'indirizzo «scienze amministrative». Ed aggiunge che, nell'ambito del settore fondamentale, egli ha scelto, in via secondaria, materia in rapporto con le relazioni esterne.
Egli osserva infine che una terza discriminazione consiste nel fatto che, come risulta dal verbale, 7 candidature sono state riesaminate dalla commissione giudicatrice dopo reclamo da parte dei candidati, mentre la candidatura del ricorrente non è stata riesaminata, nonostante che anch'egli avesse presentato un reclamo.
paragrafo 15
4. d.) Nella controreplica relativa alla causa 28/78, la Commissione rileva, a proposito della asserita discriminazione nei confronti di dipendenti del ruolo linguistico, che due dipendenti LA figuravano fra i 181 candidati ammessi alle prove orali e uno di essi è in buona posizione nella graduatoria degli iscritti nell'elenco degli idonei.
Per quanto riguarda la terza discriminazione di cui il ricorrente si lamenta nella replica, la Commissione sostiene essere esatto che, in ragione di reclami, la commissione giudicatrice à stata indotta a riesaminare taluni fascicoli di candidatura ed ha ammesso al concorso, dopo riesame, altri cinque candidati, mentre tutte le altre decisioni con cui si rifiutava l'ammissione venivano invece confermate. Tutavia, dal fatto che nel verbale dei lavori della commissione giudicatrice venissero menzionati i candidati M. … e S. … non si può desumere l'esistenza di alcuna discriminazione, tanto più che i due casi suddetti sono richiamati a titolo di esempio, come è provato dall'uso dell'espressione «fra l'altro». È quindi inesatto affermare che vi siano stati 7 casi di riesame delle candidature.
paragrafo 17
5. a.
2) Secondo il ricorrente nella causa 19/78, la commissione giudicatrice non può, qualora gli studi universitari siano ritenuti sufficienti rispetto al settore prescelto, distinguere fra le varie lauree in scienze economiche, a seconda che esse implichino un orientamento particolare. In effetti, in Francia, nell'ultimo anno del corso di laurea, si devono scegliere determinati indirizzi, ma lo studente deve presentare tutte le materie dell'indirizzo scelto, e il ricorrente ha per l'appunto presentato le materie relative alle relazioni esterne.
paragrafo 18
5. a.
3) Il ricorrente nella causa 28/78 deduce, come ultimo mezzo, che a torto la commissione giudicatrice non lo ha ritenuto in possesso dell'esperienza necessaria nel settore «relazioni esterne». Il fatto che la frequenza di un anno di studi post-universitari presso il Collegio d'Europa sia stata ritenuta, dalla commissione giudicatrice, sufficiente per quanto riguarda taluni candidati ha una duplice conseguenza: in primo luogo, si doveva considerare sufficiente un anno di studi anche nel caso del ricorrente, tanto più che i corsi da lui seguiti presso il Collegio d'Europa sono quelli che, fra gli insegnamenti ivi impartiti, hanno la maggiore connessione con il settore delle «relazioni esterne». In secondo luogo, la commissione giudicatrice ha in tal modo stabilito il principio che un anno di studi post-universitari in relazione con il settore prescelto per il concorso poteva sostituire l'esperienza professionale richiesta dal bando. Ora, il ricorrente ha inoltre seguito studi riguardanti le «relazioni esterne» presso la John Hopkins University. Il ricorrente ricorda infine di essere stato ammesso a partecipare alle prove del concorso interno per la costituzione di un elenco di riserva COM/A/6/76, settore «relazioni economiche internazionali, ivi compresi i problemi relativi ai paesi in via di sviluppo». Questo settore e quello delle «relazioni esterne» non sono poi tanto diversi l'uno dall'altro, in quanto l'uno costituisce un particolare ed importante aspetto dell'altro.
paragrafo 19
5. b.
1) Nella causa 4/78, la Commissione ricorda che, avendo il ricorrente incominciato il suo tirocinio presso la Commissione il 16 settembre 1977, detto tirocinio non poteva essere preso in considerazione come esperienza professionale alla data in cui venivano depositati gli atti di candidatura, e cioè il 10 ottobre 1977.
paragrafo 20
5. b.
2) All'ultimo argomento svolto dal ricorrente nella causa 28/78, la Commissione oppone che la specializzazione in «scienze amministrative», da lui conseguita presso il Collegio d'Europa, non costituisce necessariamente la prova di un'esperienza professionale in materia di «relazioni esterne». Lo stesso deve dirsi, a suo avviso, quanto alla frequenza di corsi, in particolare di carattere linguistico, presso la John Hopkins University, senza il conseguimento di alcun diploma.
La Commissione rileva infine che la natura del concorso COM/A/6/76 e le condizioni di partecipazione a quest'ultimo, quali fissate nel bando di concorso, sono totalmente diverse da quelle del concorso ora in questione, come sono del resto diversi i settori scelti, per ciascuno dei due concorsi, dal candidato interessato.
punto 1
a) Nel controricorso depositato il 7 febbraio 1978 nella causa 4/78, la Commissione osserva che l'eventuale controllo della Corte sulla valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell'idoneità di determinati titoli di studio post-universitari a provare, con riferimento ai termini del bando di concorso, il possesso di un'esperienza professionale in relazione ai settori scelti dai candidati, andrebbe oltre i limiti di un controllo di legittimità.
Nel controricorso depositato il 7 aprile 1978 nella causa 4/78, essa rileva che spetta eventualmente alla Corte, in conformità alla sentenza da questa emessa nella causa 7/77, Von Wüllerstorff, accertare se la suddetta valutazione sia viziata da irregolarità del procedimento.
punto 2
a) I ricorrenti sostengono che la motivazione delle decisioni con cui la Commissione rifiutava di ammetterli al concorso, motivazione consistente in un semplice rinvio all'asserita mancanza dei requisiti necessari, non è sufficiente. Il ricorrente nella causa 28/78 aggiunge che ciò è particolarmente evidente qualora, a prima vista, i titoli del candidato non ammesso risultino analoghi a quelli di altri candidati, ammessi. La Commissione ha quindi violato l'art. 25 dello Statuto, nonché l'allegato III di quest'ultimo. La tesi dei ricorrenti è corroborata dalle sentenze della Corte 4 dicembre 1975 (causa 31/75, Costacurta/Commissione, Racc. pag. 1563), 15 marzo 1973 (causa 37/72, Marcato/Commissione, Racc. pag. 361), nonché dalla sentenza nella causa 7/77, Von Wüllerstorff.
punto 3
a) I ricorrenti sostengono inoltre che il fatto che l'elenco dei candidati ammessi alle prove sia stato redatto da membri aggregati alla commissione giudicatrice è in contrasto in particolare con l'art. 3, 2o comma, dell'allegato III dello Statuto. In proposito, essi rilevano che la partecipazione di membri aggregati è ammessa soltanto nella fase degli esami e che la commissione giudicatrice non può delegare il proprio potere di decisione a detti membri.
I ricorrenti aggiungono che dal verbale della commissione giudicatrice risulta che questa non ha impartito ai membri aggregati le direttive necessarie per garantire il coordinamento dei lavori.
Su questi lavori, la commissione giudicatrice non ha esercitato alcun controllo a posteriori. Il ricorrente nella causa 28/78 sostiene, in proposito, che la commissione giudicatrice si è limitata ad esaminare i casi che avevano dato luogo a reclami.
Dopo aver ricordato le spiegazioni fornite dal presidente della commissione giudicatrice nell'udienza tenuta nel procedimento 4/78 R — e secondo cui egli aveva dedicato 4 giorni al coordinamento delle decisioni adottate dai membri aggregati — i ricorrenti nelle cause 4 e 19/78 osservano che, anche ammesso che vi sia stato, il coordinamento a posteriori avrebbe dovuto esser fatto dalla commissione giudicatrice, non già dal suo presidente.
In quest'ordine di idee, i ricorrenti nelle cause 4 e 19/78 ricordano che le loro lettere 19 dicembre 1977 non sono state esaminate dalla commissione giudicatrice. Il ricorrente nella causa 4/78 aggiunge che il suo reclamo precontenzioso in data 4 gennaio 1978 non è stato neppur esso esaminato dalla suddetta commissione.
punto 4
a.
1) I ricorrenti fanno inoltre valere che è stata commessa, nei loro confronti, una discriminazione rispetto ad altri candidati, ammessi al concorso.
punto 5
a.
1) Il ricorrente nella causa 4/78 sostiene inoltre che, anche volendo ammettere che la commissione giudicatrice abbia applicato a tutti i candidati lo stesso criterio, questo non può essergli opposto, in quanto non risultava essere una logica conseguenza del contenuto del bando di concorso; tale criterio, infatti, non avrebbe dovuto essere segreto.
Quanto poi all'interpretazione data al bando di concorso dal membro aggregato italiano, essa non è basata su alcun dato obiettivo: gli studi europei non implicano alcun indirizzo dominante relativo al settore «affari finanziari e di bilancio», né al settore «relazioni esterne»; il settore «affari finanziari e di bilancio» comprende, secondo il ricorrente, specializzazioni alquanto diverse, di carattere sia economico, sia amministrativo.
Il ricorrente nella causa 4/78 ricorda infine, in questo contesto, che i suoi studi universitari erano in relazione con i problemi finanziari e, in una certa misura, coi problemi di bilancio, come pure la circostanza ch'egli ha effettuato un tirocinio presso la Commissione in relazione col settore «affari finanziari e di bilancio».
SENTENZA › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 12 ottobre 1978, i ricorrenti nelle cause 4 e 19/78, rappresentati dall'avvocato M. Slusny, il ricorrente nella causa 28/78, rappresentato dall'avvocato E. Lebrun, e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Baeyens, hanno svolto le loro difese orali. Nella stessa udienza è stato sentito come testimone il sig. Y. Desbois, presidente della commissione giudicatrice per il concorso COM/A/154.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 novembre 1978.
In diritto
punto 1
I ricorsi nelle tre presenti cause tendono all'annullamento del rifiuto della commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 di ammettere i ricorrenti a detto concorso, nonché all'annullamento delle nomine intervenute in seguito allo stesso;
punto 2
le cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e tali devono rimanere anche ai fini della sentenza.
punto 3
Il concorso di cui trattasi è stato indetto come concorso generale per esami, per la costituzione di una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A;
punto 4
le funzioni inerenti ai posti da assegnare erano definite con riferimento a sei diversi settori (fra i quali quello delle relazioni esterne e quello degli affari finanziari e di bilancio), che dovevano costituire oggetto di una scelta da parte dei candidati;
punto 5
sotto la rubrica relativa alle condizioni particolari per l'ammissione al concorso, il bando stabiliva che i candidati dovevano provare, in primo luogo, di essere in possesso di un diploma di laurea o titolo di studio equipollente in relazione al settore scelto per il concorso e, in secondo luogo, di avere una certa esperienza post-universitaria di almeno un anno, in relazione con tale settore ;
punto 6
i due ricorrenti che avevano presentato la propria candidatura optando rispettivamente per il settore delle relazioni esterne e per quello degli affari finanziari e di bilancio si vedevano rifiutare l'ammissione al concorso, per il motivo che la loro esperienza non era stata ritenuta sufficiente in relazione col settore da essi indicato, mentre il rifiuto opposto al terzo ricorrente, la cui scelta si era orientata verso il settore delle relazioni esterne, era motivato nel senso che i suoi titoli o diplomi non erano considerati conformi alle esigenze del bando di concorso.
In diritto › Sulla ricevibilità
punto 7
I ricorrenti hanno adito questa Corte dopo aver proposto all'autorità avente il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, ma senza attendere che venisse data loro una risposta o che fosse scaduto il termine stabilito in proposito dallo Statuto;
punto 8
si pone quindi il problema di stabilire se i ricorsi siano ricevibili, sotto il profilo dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, il quale esige che venga previamente seguito l'iter del reclamo amministrativo.
punto 9
In proposito la Corte ha costantemente affermato che la presentazione, all'autorità avente il potere di nomina, di un reclamo amministrativo diretto contro la decisione di una commissione di concorso esula dall'ambito delle disposizioni statutarie, in quanto detta autorità non ha il potere di annullare o riformare le decisioni di una commissione di concorso;
punto 10
se tuttavia il dipendente si rivolge, con un reclamo amministrativo, all'autorità avente il potere di nomina, tale atto, quale che sia il suo significato giuridico, non può avere la conseguenza di privare l'interessato del diritto di adire senz'altro la Corte, poiché si tratta di un diritto irrinunciabile e sul quale, quindi, non può influire il comportamento individuale;
punto 11
ne consegue che i ricorsi sono ricevibili.
In diritto › Nel merito
punto 12
Gli argomenti svolti dai ricorrenti nell'impugnare il rifiuto della commissione giudicatrice di ammetterli al concorso si possono considerare, in sostanza, connessi ad un primo mezzo relativo a talune irregolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice, ad un secondo mezzo relativo al difetto di motivazione del rifiuto e ad un terzo mezzo relativo alla discriminazione che i ricorrenti sostengono di aver subito rispetto ad altri candidati, come loro titolari di diplomi di studi europei rilasciati dal Collegio d'Europa di Bruges.
In diritto › Nel merito › Sul primo mezzo
punto 13
I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l'art. 3, 2o comma, dell'allegato III dello Statuto è stato violato in quanto la commissione giudicatrice è ricorsa alla collaborazione di membri aggregati per valutare la possibilità di ammettere i candidati al concorso, mentre detta norma consente l'intervento di membri aggregati solo «per determinati esami».
punto 14
Tuttavia, come la Corte ha già affermato nella sentenza 26 ottobre 1978 (causa 122/77, Agneessens e.a. contro Commissione), la norma sopra richiamata non può essere intesa nel senso ch'essa indichi tassativamente i casi in cui la commissione giudicatrice può lecitamente chiedere la collaborazione di membri aggregati aventi funzioni consultive, né può ostare a che detta commissione si avvalga di tale collaborazione quando non potrebbe altrimenti portare a termine i suoi lavori entro un ragionevole lasso di tempo a causa del gran numero di candidati;
punto 15
è però necessario che la commissione giudicatrice conservi il controllo delle operazioni e si riservi il potere di valutazione finale;
punto 16
nel caso di specie, il numero elevatissimo di candidati, superiore a 4000, giustificava pienamente il ricorso a membri aggregati già nella fase iniziale dei lavori della commissione giudicatrice;
punto 17
per quanto riguarda, invece, le funzioni svolte dai membri aggregati, risulta dai fatti, quali sono stati accertati dalla Corte, che esse hanno superato i limiti della semplice assistenza a titolo consultivo e che la commissione giudicatrice non ha esercitato un effettivo controllo delle operazioni;
punto 18
la commissione giudicatrice non aveva, infatti, fissato in anticipo criteri o direttive per valutare i rapporti fra i titoli universitari e il settore scelto da ciascun candidato, né per determinare la natura dell'esperienza post-universitaria richiesta dal bando di concorso; inoltre, la valutazione data nei singoli casi dai membri aggregati è stata controllata dalla commissione giudicatrice, in quanto organo collegiale, soltanto nei casi che erano parsi dubbi ai membri aggregati;
punto 19
la censura fondata sulle funzioni svolte nella fattispecie dai membri aggregati risulta perciò fondata.
punto 20
Per contestare la regolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice, i ricorrenti denunciano inoltre l'arbitrarietà del riesame dei casi in cui erano stati proposti reclami contro il rifiuto di ammissione da parte della commissione giudicatrice;
punto 21
va rilevato, in proposito, che un siffatto riesame non è previsto dai testi che disciplinano i lavori delle commissioni di concorso;
punto 22
se è vero che, nella fattispecie, la commissione giudicatrice ha riesaminato taluni casi, è anche vero che essa l'ha fatto nell'intento di correggere eventuali errori che avrebbero potuto essere sottoposti alla sua attenzione, non già allo scopo di procedere ad una nuova valutazione degli elementi contenuti nei fascicoli;
punto 23
il fatto ch'essa abbia menzionato, nel verbale della sua riunione 8 gennaio 1978, fra l'altro due casi in cui la decisione iniziale era stata confermata, non toglie che la commissione giudicatrice ha confermato, in generale, il proprio rifiuto iniziale in tutti i casi riesaminati, salvo cinque nei quali era stato possibile constatare errori;
punto 24
questa fase del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice non può quindi essere considerata irregolare.
In diritto › Nel merito › Sul secondo mezzo
punto 25
I ricorrenti sostengono che la decisione con cui la commissione giudicatrice rifiutava di ammetterli alle prove non era sufficientemente motivata.
punto 26
La lettera-tipo con cui veniva comunicato ai ricorrenti il rifiuto della commissione giudicatrice conteneva, come unica motivazione, il richiano della condizione considerata insoddisfatta;
punto 27
ciascuna delle due condizioni poste dal bando di concorso, e relative ai titoli e diplomi e rispettivamente, all'esperienza professionale, comprendeva vari elementi, di guisa che il richiamo della condizione nel suo complesso non era sufficiente ad indicare quale degli elementi fosse ritenuto mancante;
punto 28
benché l'uso di formule generali per definire le condizioni d'ammissione ad un concorso possa essere ammesso in circostanze come quelle del caso di specie, in cui il bando di concorso era destinato ad una cerchia di persone di diversa estrazione e preparazione, questa possibilità implica tuttavia, come la Corte ha già affermato nella sentenza 14 giugno 1972 (causa 44/71, Marcato c/Commissione, Racc. pag. 427), che la commissione giudicatrice è tenuta a motivare le sue decisioni in proposito;
punto 29
pur essendo lecito, in considerazione del gran numero di candidati, ricorrere a motivazioni sommarie, il semplice richiamo della condizione considerata insoddisfatta non può rispondere all'esigenza di motivazione, dato fra l'altro che un siffatto richiamo non è atto a fornire all'interessato sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del rifiuto o, per contro, alla possibilità ch'esso sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità;
punto 30
si deve quindi concludere che, nella fattispecie, il rifiuto della commissione giudicatrice era insufficientemente motivato.
In diritto › Nel merito › Sul terzo mezzo
punto 31
La discriminazione lamentata dai ricorrenti consisterebbe nel fatto che il diploma di studi europei del Collegio d'Europa non è stato riconosciuto idoneo, nel loro caso, a provare, come richiesto dal bando di concorso, «una certa esperienza professionale post-universitaria di almeno un anno in relazione al settore scelto», mentre l'idoneità è stata ammessa nel caso di taluni altri candidati.
punto 32
opponendosi a questo assunto, la Commissione ha provato, da un lato, che in ciascun caso si è proceduto al raffronto fra la specializzazione indicata nel diploma del Collegio d'Europa e il settore scelto nell'atto di candidatura e, dall'altro, che, nei casi degli altri candidati cui si riferiscono i ricorrenti, al diploma del Collegio d'Europa erano venuti ad aggiungersi altri elementi per provare l'esperienza professionale richiesta;
punto 33
stando così le cose, il mezzo relativo alla discriminazione va disatteso.
punto 34
Dall'esame del primo e del secondo mezzo risulta che il rifiuto della commissione giudicatrice di ammettere i ricorrenti al concorso è viziato e dev'essere, di conseguenza, annullato;
punto 35
trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva, i diritti dei ricorrenti si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine intervenute in seguito allo stesso.
In diritto › Sulle spese
punto 36
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 37
poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
dichiara e statuisce:
1o Le decisioni comunicate agli interessati con lettere del 5 dicembre 1977 e con le quali la commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 rifiutava di ammettere i sigg. Enrico M. Salerno, Xavier Authié e Giuseppe Massangioli alle prove del concorso stesso sono annullate.
2o Le spese del giudizio sono poste interamente a carico della Commissione.
Firme
Pescatore
Sørensen
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1978.
II Cancelliere
A. Van Houtte
P. Pescatore
giudice, facente funzione di presidente della Seconda Sezione