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Sez. L - , Sentenza n. 19699 del 08/08/2017 (Rv. 645438 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Azione per mobbing culminato con licenziamento - Azione di impugnativa del licenziamento - Presupposto di fatto comune - Frazionamento del credito - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645438-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La proposizione, in giudizi separati, dell'azione per mobbing, al quale il lavoratore assuma collegato il licenziamento e quella di impugnativa di quest'ultimo, pur già adottato al momento di presentazione del primo ricorso, non comporta un frazionamento del credito - e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing -, in quanto le due azioni si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status di lavoratore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)