Sez. 1 - , Sentenza n. 25871 del 31/10/2017 (Rv. 646006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di cassazione - Declaratoria d'inammissibilità fondata su due diverse "rationes decidendi" - Errore percettivo limitato ad una sola - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome "rationes decidendi ", una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Cassazione. (Nella specie, la S.C.ha rigettato la domanda di revocazione per errore di fatto, rilevando che la reiezione dei motivi concernenti la mancata ammissione della prova orale si fondava sul rilievo che questa era stata giudicata dalla corte d'appello generica e non rilevante, argomento di per sé idoneo a sostenere la decisione e, quindi, ulteriore rispetto alla constatazione, erronea, della mancata riproduzione del contenuto dei capitoli).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)