Sez. 4, Sentenza n. 3349 del 21/12/1973 Ud. (dep. 30/04/1974) Rv. 126842 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SUL CONTENUTO DELLA PERIZIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SUL CONTENUTO DELLA PERIZIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Il giudice di merito non e tenuto ad una dettagliata motivazione sul contenuto della perizia quando concordi con le conclusioni in essa contenute sempre che le parti interessate, attraverso i mezzi posti dalla legge a loro disposizione (consulenze tecniche, motivi di impugnazione ecc), non sollevino obiezioni in ordine ai metodi ed ai pareri del perito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)