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Sez. 4, Sentenza n. 3349 del 21/12/1973 Ud. (dep. 30/04/1974) Rv. 126842 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SUL CONTENUTO DELLA PERIZIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126842-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SUL CONTENUTO DELLA PERIZIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Il giudice di merito non e tenuto ad una dettagliata motivazione sul contenuto della perizia quando concordi con le conclusioni in essa contenute sempre che le parti interessate, attraverso i mezzi posti dalla legge a loro disposizione (consulenze tecniche, motivi di impugnazione ecc), non sollevino obiezioni in ordine ai metodi ed ai pareri del perito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)