Sez. 4, Sentenza n. 6296 del 15/01/1981 Ud. (dep. 24/06/1981) Rv. 149534 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - OMESSA MOTIVAZIONE SU UN MOTIVO DEL TUTTO INFONDATO O INSUSCETTIBILE DI ACCOGLIMENTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - OMESSA MOTIVAZIONE SU UN MOTIVO DEL TUTTO INFONDATO O INSUSCETTIBILE DI ACCOGLIMENTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
La Mancanza di motivazione in ordine al rigetto di un motivo di appello comporta l'annullamento della sentenza solo quando l'assunto posto a fondamento della doglianza sia in qualche modo suscettibile di accoglimento, perché solo in tal caso sussiste un reale interesse del giudicabile a dolersi della violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen.. (V. In termini mass. N. 148071, anno 1981 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)