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Sez. 4, Sentenza n. 905 del 23/03/1966 Ud. (dep. 30/06/1966) Rv. 101922 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - PROSSIMITA DI SCUOLE - CORRISPONDENZA E PROSSIMITA - DISTINZIONE - GIORNATE FESTIVE - NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI MODERARE PARTICOLARMENTE LA VELOCITA.*
Stato
decisa il 1966-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101922-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - PROSSIMITA DI SCUOLE - CORRISPONDENZA E PROSSIMITA - DISTINZIONE - GIORNATE FESTIVE - NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI MODERARE PARTICOLARMENTE LA VELOCITA.*

La norma che impone l'Obbligo di moderare particolarmente la velocita in prossimita di scuole e rigida solo rispetto alla marcia 'in corrispondenzà delle scuole stesse mentre e elastica circa la identificazione della 'prossimità, la quale puo essere maggiore o minore a seconda delle circostanze in concreto. Inoltre la finalita della norma va intesa con riguardo all'interesse tutelato, cioe alla incolumita dei giovani che 'frequentanò la scuola. Pertanto cessa il dovere di moderare particolarmente la velocita durante i giorni festivi, quando le scuole appaiono palesemente chiuse, essendo venuto meno, in tal caso, il suddetto interesse tutelato.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)