Sez. 1, Sentenza n. 4751 del 03/04/2002 (Rv. 553473 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Rapporti tra enti pubblici - Successione tra enti - Opere di ricostruzione ex lege 219/1981 - Dismissione delle competenze del funzionario CIPE e trasferimento delle opere ai Comuni ex lege 341/1995 - Automaticità del trasferimento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di successione processuale dei Comuni all'Amministrazione statale.
ENTI PUBBLICI - IN GENERE
Nell'ambito del programma diretto alla cessazione della gestione straordinaria delle opere di ricostruzione di cui al titolo VII della legge 219/1981, la dismissione delle competenze del funzionario CIPE, ed il conseguente trasferimento ai Comuni di tali opere non ha efficacia automatica, giusta disposto dell'art. 22 della legge 341/1995 (che, sancendo la efficacia dell'acquisizione "de qua" all'atto "del trasferimento delle opere", ne postula il necessario accompagnamento "alla previa consegna degli atti tecnici, amministrativi e contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza dell'infrastruttura", con ciò prevedendo attività ed adempimenti del tutto incompatibili con l'automaticità della cessione); ne consegue l'inapplicabilità, in mancanza di un'accertata successione in punto di fatto, della disposizione di cui al comma novo bis del citato art. 22 legge cit., che sancisce, nei processi in corso, la surrogazione degli enti locali successori a titolo particolare all'Amministrazione statale originariamente convenuta, in deroga al disposto dell'art. 111 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Legge 06/10/1995 num. 341 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)