Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 luglio 1987, causa 356/85
Epigrafe
Sentenza della Corte
9 luglio 1987
Nella causa 356/85,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale sig. Henri Etienne, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dalla
Repubblica francese, rappresentata dal sig. Gilbert Guillaume, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,
interveniente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal ministro degli affari esteri, avente come agente il sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, assistito dal sig. Jacques Delbeke, consigliere presso il Ministero delle finanze, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
causa avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare che, applicando un'aliquota IVA più elevata ai vini di uva fresca, prodotti importati, rispetto a quella applicata alla birra, che è un prodotto nazionale, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliét e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 17 dicembre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 26 febbraio 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 19 novembre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha presentato a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 95 del trattato CEE applicando un'aliquota IVA più elevata ai vini di uva fresca, prodotti importati, rispetto a quella applicata alla birra, che è un prodotto nazionale.
punto 2
Con ordinanza 29 aprile 1986, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 3
Risulta dagli atti che in base alla normativa belga, quale in vigore dal 1° gennaio 1983, la fornitura di talune bevande destinate al consumo domestico, ed in particolare quella di vini di uva fresca, è assoggettata ad un'aliquota IVA del 25%. Per contro, l'aliquota che si applica alla fornitura della birra destinata al consumo domestico è del 19%. Dato che il regno del Belgio non è un paese produttore di vino ma dispone di una notevole produzione nazionale di birra, è chiaro che l'onere fiscale più pesante viene sopportato dal prodotto per il quale la domanda nazionale è, nella sua quasi totalità, soddisfatta da importazioni, mentre il prodotto di cui esiste una notevole produzione nazionale sopporta un onere fiscale meno pesante.
punto 4
Per quanto riguarda i particolari della normativa belga di cui trattasi, lo svolgimento del procedimento ed i mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo vengono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 5
Poiché la Commissione ha basato il suo ricorso sulla tesi secondo cui il vino e la birra sono prodotti in concorrenza ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del trattato, relativo alle imposizioni interne di natura protezionistica, bisogna innanzitutto richiamare la portata di questa norma.
punto 6
Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 95, nel suo insieme, ha lo scopo di assicurare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, eliminando qualsiasi forma di protezione che possa derivare dall'applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti di prodotti degli altri Stati membri e di garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne nei confronti della concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati.
punto 7
In tale prospettiva, il secondo comma dell'articolo menzionato ha più precisamente la funzione di bloccare qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti importati che, senza essere similari, ai sensi del primo comma, a prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale.
punto 8
Le parti sono in disaccordo circa l'applicazione di tali criteri alla normativa belga di cui trattasi. La divergenza riguarda in primo luogo la portata del rapporto di concorrenza tra il vino e la birra e, in secondo luogo, il carattere protezionistico o meno del regime fiscale di cui trattasi.
Sentenza › Sul rapporto di concorrenza tra il vino e la birra
punto 9
Per quanto riguarda il rapporto di concorrenza tra il vino e la birra, la Commissione sostiene che tutti i vini di uva fresca devono essere considerati in concorrenza con la birra ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del trattato. Per contro, il governo belga sostiene che, tenuto conto della diversità di qualità e di prezzo esistente tra i vini, solo i vini leggeri ed economici si trovano in rapporto concorrenziale con la birra.
punto 10
A tal proposito, va notato che, nelle sentenze 27 febbraio 1980 e 12 luglio 1983 (causa 170/78, Commissione/Regno Unito, Race. 1970, pag. 417 e Race. 1983, pag. 2265), la Corte ha dichiarato che il vino e la birra sono, in una certa misura, tali da soddisfare bisogni identici, cosicché si deve ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca. La Corte ha precisato in queste sentenze che, in considerazione delle grandi differenze di qualità e, quindi, di prezzo fra i vini, il rapporto di concorrenzialità decisivo tra la birra, bevanda popolare di largo consumo, ed il vino va stabilito per i vini più accessibili al grande pubblico che sono, in generale, i più leggeri ed i meno cari, e che è pertanto su questa base che vanno effettuati confronti sul piano tributario.
punto 11
Queste considerazioni valgono anche nell'ambito della presente causa, in quanto dal fascicolo non risulta alcuna particolarità del mercato belga che possa giustificare una valutazione differente. Di conseguenza, solo i vini di consumo corrente, che sono, in generale, vini a buon mercato, presentano un numero sufficiente di caratteristiche in comune con la birra per costituire un'alternativa di scelta per il consumatore e possono quindi essere considerati in rapporto di concorrenzialità con la birra, ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del trattato.
Sentenza › Sul carattere protezionistico del regime fiscale di cui trattasi
punto 12
Per quanto riguarda la questione relativa al carattere protezionistico del regime fiscale di cui trattasi, la Commissione e il governo francese si basano sulla tesi secondo cui, una volta accertato il rapporto di concorrenzialità tra due prodotti, qualsiasi differenza nelle aliquote fiscali applicate ad una stessa base imponibile, nella fattispecie il valore aggiunto, è incompatibile con l'art. 95, 2° comma, del trattato, senza che si debba prendere in considerazione poi l'incidenza di tale differenza di aliquota sul prezzo al dettaglio e, pertanto, sulla scelta del consumatore.
punto 13
Secondo il governo belga, invece, l'applicazione dell'art. 95, 2° comma, presuppone inoltre, a differenza del primo comma, che sia soddisfatta una condizione supplementare, cioè che la disparità dell'onere fiscale possa esercitare un effetto protezionistico a favore dei prodotti nazionali. Si tratterebbe quindi di valutare sul piano economico i possibili effetti dell'imposizione di cui trattasi.
punto 14
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 27 febbraio 1980 (causa 168/78, Commissione/Francia, Racc. 1980, pag. 347), che mentre il criterio di valutazione stabilito dal primo comma consiste nel confronto degli oneri fiscali in base all'aliquota, al calcolo dell'imponibile o ad altre modalità di applicazione, il secondo comma, data la difficoltà di stabilire un confronto abbastanza preciso fra i prodotti interessati, contempla un criterio più globale, vale a dire il carattere protezionistico del sistema fiscale interno.
punto 15
Ne deriva che la valutazione della compatibilità di un determinato onere fiscale con l'art. 95, 2° comma, deve avvenire alla luce dell'incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i vari prodotti di cui trattasi. È quindi essenziale stabilire se tale onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti.
punto 16
Di conseguenza, nella valutazione del carattere reale dell'effetto protezionistico non si può prescindere dalla differenza esistente tra i prezzi di vendita rispettivi della birra e del vino che si trova in concorrenza con essa. A tal riguardo, il governo belga ha fatto presente che il prezzo di un litro di birra, tasse comprese, ammonta in media a 29,75 BFR, mentre il prezzo corrispondente di un litro di vino ordinario e di circa 125 BFR, cioè quattro volte quello della birra, il che corrisponderebbe ad una differenza di prezzo unitario di 95,25 BFR. Il governo belga ne ha concluso che anche supponendo che vada applicata un'aliquota unica ai due prodotti, la differenza di prezzo tra questi ultimi rimarrebbe sempre notevole; la riduzione di tale differenza sarebbe talmente trascurabile da non poter influenzare la scelta del consumatore.
punto 17
Contro tale argomento la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che, in due punti di vendita in Belgio che essa ha specificamente indicato, i vini di maggior consumo vengono venduti a 61 BFR al litro, tasse comprese. Il governo belga non ha contestato tale cifra ma ha precisato che, in base ai dati che gli sono stati forniti da una di queste due aziende, le vendite di vini di prezzo inferiore a 80 BFR, e tra i quali si trovano i vini venduti in confezioni di plastica di 5 litri nonché i vini riservati ad uso culinario, rappresentano solo il 15,6% circa del totale delle vendite di vino. Secondo il governo belga, tali vini dovrebbero piuttosto essere comparati con la birra da tavola che si vende a partire da 17 BFR al litro.
punto 18
Di fronte a tali osservazioni, bisogna constatare che la Commissione non ha provato che la differenza tra i prezzi rispettivi della birra e del vino di qualità sia talmente irrilevante che lo scarto del 6 % esistente tra le aliquote dell'IVA per i due prodotti possa influenzare il comportamento del consumatore. La Commissione non ha quindi dimostrato l'esistenza di un effetto protezionistico derivante da tale differenza a favore della birra destinata al consumo domestico.
punto 19
Il carattere reale di un effetto protezionistico non risulta neppure dai dati numerici, presentati dalla Commissione, relativi all'evoluzione comparativa del consumo della birra e del vino. A tal riguardo, la Commissione ha fatto presente che il consumo della birra in Belgio ha raggiunto una punta massima nel 1973 ed è in diminuzione da allora. Invece, il consumo del vino si sarebbe triplicato nel corso degli ultimi venti anni; tuttavia, dal 1980 circa, l'aumento del consumo di vino avrebbe subito un rallentamento per raggiungere un punto fermo nel 1982 e nel 1983.
punto 20
Se tali dati numerici mettono in rilievo la tendenza generale del consumo dei prodotti di cui trattasi, essi non consentono di accertare con sicurezza l'esistenza di un nesso di causalità tra gli andamenti descritti e l'introduzione, nel 1977, di un'aliquota IVA più elevata per il vino. Di conseguenza, la Commissione non può farli valere utilmente per sostenere la sua tesi secondo cui l'aumento progressivo del consumo di vino è stato frenato e infine bloccato proprio a causa dell'introduzione di un'aliquota IVA più elevata per il vino. Tale tesi non sembra d'altronde concordare con il fatto, rilevato dal governo belga e non contestato dalla Commissione, che tra il 1978 e il 1983, l'aliquota IVA da applicare alla birra è stata maggiorata in tre occasioni, senza che tali modifiche abbiano causato a medio termine un effetto restrittivo sul consumo della birra a vantaggio del vino.
punto 21
Da quanto sopra risulta che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza del carattere protezionistico del regime fiscale di cui trattasi. Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle spese
punto 22
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione delle Comunità europee nonché la Repubblica francese, interveniente a suo fianco, sono rimaste soccombenti e pertanto vanno condannate in solido alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sono condannate in solido alle spese.
Firme
Mackenzie Stuart
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Due
Everling
Bahlmann
Joliét
Moitinho de Almeida
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 9 luglio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart