Sez. 2, Sentenza n. 11312 del 05/07/2012 (Rv. 623079 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ | Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Ambito di applicazione - Fondo rustico ricadente nella zona non montana di un comune montano - Inclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ
In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'art. 1159-bis cod. civ. richiede, che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano, non che esso ricada nella zona montana del comune classificato montano. Ne consegue che, qualora il comune presenti le caratteristiche altimetriche previste dalla legge per essere classificato montano (almeno l'80 per cento della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare o dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 metri), il fondo incluso nel territorio comunale può essere usucapito ai sensi dell'art. 1159-bis cod. civ., ancorché si trovi nel livello inferiore del territorio medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 1, Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 3, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)