Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 6 ottobre 1982, causa 59/81
Epigrafe
Nella causa 59/81,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai consiglieri giuridici sigg. Jean-Pierre Delahousse e Joseph Griesmar, in qualità di coagenti, assistiti dall'avvocato Daniel Jacob del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. David Gordon-Smith, direttore generale dell'ufficio legale della Segreteria generale del Consiglio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Douglas Fontein, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
resistente,
avente ad oggetto l'annullamento:
1. del regolamento (Euratom/CECA/CEE) del Consiglio 20 gennaio 1981 n. 187 (GU L 21, pag. 18, sostituito dal testo di cui alla GU L 130, pag. 26) che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni;
2. degli artt. 1 a, 2 a, 2 b e 11, 1° comma del regolamento (Euratom/CECA/CEE) del Consiglio 10 febbraio 1981 n. 397 (GU L 46, pag. 1, sostituito dal testo di cui alla GU L 130, pag. 28) che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento n. 187/81, in quanto sono la conseguenza di quest'ultimo regolamento,
LA CORTE
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
In occasione dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Comunità — relativo al periodo 1° luglio 1979 — 30 giugno 1980 — la Commissione presentava al Consiglio una proposta diretta in particolare ad incorporare dal 1° luglio 1980 nelle tabelle degli stipendi un aumento del 3,3 °/o — cioè 3,1 % quale aumento del costo della vita, appurato in Belgio e nel Lussemburgo, e 0,2 % pari all'aumento medio del potere d'acquisto, costatato sulle retribuzioni pubbliche nazionali nel periodo 1° luglio 1979 — 30 giugno 1980 —, ma il Consiglio seguiva tale proposta solo per i dipendenti con retribuzione più bassa, cioè quelli del grado D 4, scatto 1 ; per tali dipendenti, l'aumento era di BFR 1107 netti.
paragrafo 2
Invece, per quanto concerne gli altri dipendenti, il regolamento n. 187/81 modificato concedeva forfettariamente il medesimo importo netto a tutti, riducendo in tal modo l'aumento complessivo medio all'I,5%. Inoltre, il Consiglio non accettava neppure la proposta di adeguamento trimestrale dei coefficienti correttori per vari paesi sede di servizio nei quali l'aumento del costo della vita era particolarmente elevato.
paragrafo 3
Secondo la Commissione, adottando i regolamenti di cui è causa, il Consiglio ha interrotto una prassi seguita da molti anni e, in particolare, negli ultimi quattro anni nei quali il Consiglio aveva rispettato i termini del «metodo d'adeguamento delle retribuzioni» dallo stesso adottati il 25 giugno 1976 e sempre in vigore all'epoca in cui sono stati emanati i regolamenti.
paragrafo 4
Prima di analizzare tale metodo, è opportuno delineare l'evoluzione storica della politica salariale seguita dal Consiglio nei confronti dei dipendenti delle Comunità.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Evoluzione storica della politica salariale
paragrafo 1
Le modalità di adeguamento delle retribuzioni sono enunciate all'art. 65 dello statuto il quale ai numeri 1 e 2 stabilisce:
paragrafo 2
«1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al 1° luglio e in ogni paese delle Comunità, di un indice comune calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee d'intesa con i servizi nazionali degli Stati membri. Nel corso di tale esame il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità d'assunzione.
2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide nel termine massimo di due mesi sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività».
paragrafo 3
Fino al 1965, la politica salariale era diretta solo al mantenimento del potere d'acquisto, ma dal 1966 veniva riconosciuto che questo obiettivo andava superato e che i dipendenti dovevano altresì beneficiare dell'aumento del livello di reddito appurato nei vari Stati membri della Comunità europea. Tale scopo è stato peraltro enunciato nelle sentenze della Corte, Commissione e/Consiglio, del 5 giugno 1973 e 26 giugno 1975 (causa 81/72, Race. 1973, pag. 575, e rispettivamente causa 70/74, Race. 1975, pag. 795). A tale fine veniva istituito un «indice specifico comune» — basato su un campione di dipendenti delle amministrazioni nazionali, che stabiliva ogni anno l'entità dell'evoluzione del potere d'acquisto nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri — che costituiva la base di adeguamento delle retribuzioni comunitarie.
paragrafo 4
Poiché tuttavia la rappresentatività di tale indice era apparsa spesso dubbia e soggetta a contestazione, sorgeva la necessità di stabilire un metodo obiettivo per l'adeguamento del potere d'acquisto. Pertanto, il Consiglio, il 14 dicembre 1970, invitava la Commissione a sottoporgli un documento «relativo ai criteri da seguire per l'applicazione dell'art. 65 dello statuto».
paragrafo 5
Tali documenti venivano sottoposti al Consiglio il 2 giugno 1971 e questo, dopo lunghe discussioni, adottava in occasione della 192a sessione del 20 e 21 marzo 1972 un «sistema di adeguamento delle retribuzioni» definito «primo metodo».
paragrafo 6
Previsto in via sperimentale per tre anni, tale sistema definito dal Consiglio «conforme alle disposizioni dell'attuale art. 65 dello statuto», assicurava ai dipendenti che l'adeguamento annuale delle retribuzioni avrebbe comportato, d'un lato, una compensazione dell'aumento del costo della vita mediante «l'indice comune» determinato ai sensi dell'art. 65 dello statuto e rapportato alla pratica, e avrebbe, d'altra parte, attuato una tecnica che consentiva di valutare meglio «l'evoluzione del potere d'acquisto delle retribuzioni» pubbliche mediante il vecchio «indice specifico» migliorato ed un nuovo indice costituito dall'evoluzione della massa salariale pro capite, in termini reali, nelle amministrazioni pubbliche.
paragrafo 7
Secondo le parole stesse del Consiglio, tale sistema «si inserisce nel quadro di una politica intesa a garantire a medio termine, un'evoluzione delle retribuzioni dei funzionari europei parallela a quella rilevata in media per gli stipendi dei funzionari pubblici nazionali» (dichiarazione effettuata alla 22 Ia sessione del 18 e 19 dicembre 1972).
paragrafo 8
Alla fine del periodo di tre anni stabilito da questo primo metodo, il Consiglio, dopo lunghi studi e discussioni, adottava un secondo metodo di adeguamento delle retribuzioni che non aveva limiti di tempo, ma poteva essere modificato.
paragrafo 9
Poiché risulta dalla motivazione del regolamento n. 187/81, che il Consiglio si è basato su tale metodo per adottare i regolamenti contestati dalla Commissione, è opportuno ricordarne il contenuto.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) II metodo del 1976
paragrafo 1
Tale metodo comporta anzitutto un «principio di base» formulato in termini identici a quelli della summenzionata dichiarazione del 18 e 19 dicembre 1972.
paragrafo 2
Al fine di realizzare l'obiettivo posto dal «principio di base», il Consiglio decide ai sensi dell'art. 65, n. 1, «sulla base» di cinque «elementi d'informazione»:
paragrafo 3
1. L'evoluzione del costo della vita valutata, come in passato, mediante «l'indice comune» stabilito dall'Istituto statistico ai sensi dell'art. 65 dello statuto;
2. L'evoluzione dei redditi effettivi dei dipendenti pubblici nazionali la quale rappresenta, di fatto, una delle due componenti del precedente «indice specifico» ma più sofisticata. Infatti, compete d'ora in poi all'Istituto statistico stabilire un indice per ciascuna delle categorie A, B, C e D e un indice medio ponderato in base all'organico dei dipendenti pubblici nazionali delle quattro categorie;
3. La massa salariale in termini reali pro capite nelle amministrazioni pubbliche anch'essa ripresa dal primo metodo nel quale costituiva l'altro elemento dell'indice specifico.
paragrafo 4
Va sottolineato che questi primi tre elementi vengono forniti dall'Istituto statistico.
paragrafo 5
4. I fattori generali di carattere economico e sociale. Questo elemento di informazione, fornito dalla Commissione, riguarda «altre indicazioni macroeconomiche caratteristiche della politica economica e sociale degli Stati membri, quale il prodotto interno lordo per occupato e la massa salariale per lavoratore dipendente nell'insieme dell'economia».
5. Le necessità di assunzione e L struttura dell'organico comunitario, dato anch'esso fornito dalla Commissione.
paragrafo 6
Contrariamente alle proposte della Commissione, il suddetto metodo del 1976 prevede adeguamenti annuali delle retribuzioni da applicare ex post e con effetto retroattivo dal 1° luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l'esame del livello retributivo, periodo di riferimento corrispondente ai dodici mesi precedenti il 1° luglio dell'anno nel corso del quale avviene l'esame.
paragrafo 7
Infine, al punto 3, il metodo del 1976 tratta degli adeguamenti intermedi delle retribuzioni.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › c) Applicazione del suddetto metodo dal 1976
paragrafo 1
Mentre era in vigore il suddetto sistema, venivano adottati, prima del regolamento n. 187/81, quattro regolamenti relativi all'adeguamento annuale delle retribuzioni. Ciascuno di essi corrispondeva alle proposte della Commissione, debitamente basate sui dati forniti dall'Istituto statistico.
paragrafo 2
Gli adeguamenti annuali decisi in tal modo erano stati attuati rispettando «il principio di base» previsto nel metodo del 1976 e basandosi essenzialmente sulla evoluzione dell'«indice specifico reale netto» che misurava l'evoluzione del reddito effettivo dei funzionari nazionali.
paragrafo 3
Inoltre, sempre in vigenza del suddetto metodo, venivano adottati cinque regolamenti di adeguamento intermedio dei coefficienti correttori in ragione di un aumento sensibile del costo della vita nei mesi successivi alla data di efficacia (1° luglio) dell'adeguamento annuale precedente delle retribuzioni.
paragrafo 4
Dal 1975 al 1979, l'evoluzione delle retribuzioni effettive nette comunitarie comportava un'aumento del 4,4 %, mentre l'evoluzione delle retribuzioni effettive nette del settore pubblico nazionale comportava nel medesimo periodo un aumento del 4 %. Tale scarto, definito insignificante dalla Commissione, sarebbe dovuto ad una struttura diversa dell'organico ed anche ad una maggiore non linearità in materia comunitaria a favore dei salari medi e inferiori.
paragrafo 5
Poiché al momento dell'adozione del regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 161, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti della Comunità europea e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 20, pag. 5), le delegazioni di alcuni Stati membri avevano manifestato in seno al Consiglio reticenze nei confronti del metodo del 1976, veniva chiesto alla Commissione di sottoporre al Consiglio, prima del 1° luglio 1980, uno studio dei risultati dell'applicazione del suddetto metodo, nonché una proposta per le revisioni del caso.
paragrafo 6
La Commissione, fin dal giugno 1980, trasmetteva lo studio richiesto che sottolineava un «bilancio molto soddifacente». Proponeva tuttavia due modifiche, l'una relativa agli adeguamenti intermedi e l'altra agli adeguamenti annuali; per il calcolo di questi ultimi, la Commissione proponeva di defalcare dall'indice specifico il tasso d'aumento del costo del petrolio nella misura in cui tale aumento fosse superiore allo 0,5 °/o del PIL comunitario nell'anno di riferimento. Si trattava di una detrazione provvisoria che dava luogo a restituzione per un periodo di quattro anni.
paragrafo 7
Ma prima che fosse attuata dal Consiglio una nuova revisione del sistema, la Commissione trasmetteva allo stesso, il 27 novembre 1980, la consueta relazione relativa all'esame annuale del livello delle retribuzioni, e contemporaneamente la relazione dell'Istituto statistico. A questo punto il Consiglio seguiva la relazione della Commissione solo per i dipendenti con retribuzione più bassa.
paragrafo 8
Inoltre, contestualmente all'adozione del regolamento n. 187/81, il Consiglio dichiarava che tale regolamento era l'ultimo adottato in base al metodo 1976, che doveva pertanto essere rivisto e che il nuovo metodo «escluderà in particolare qualsiasi indicizzazione automatica e prevederà il principio dell'armonizzazione con le retribuzioni nazionali» (dichiarazione di cui al processo verbale della 685a sessione).
paragrafo 9
Contro il suddetto regolamento e il regolamento n. 397/81 la Commissione ha proposto il presente ricorso, pervenuto nella cancelleria della Corte il 16 marzo 1981.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— annullare integralmente il regolamento del Consiglio 20 gennaio 1981, n. 187;
— annullare gli artt. la, 2a, 2b e 11, 1° comma, del regolamento complementare del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 397;
— dichiarare che le disposizioni dei regolamenti di cui è causa continueranno ad avere effetto fino all'adozione del nuovo regolamento emanando a seguito della sentenza».
paragrafo 3
Il Consiglio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«respingere il ricorso della Commissione diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 20 gennaio 1981, n. 187, nella sua totalità, e degli artt. la, 2a, 2b e 11, 1° comma, del regolamento complementare del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 397».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Primo mezzo: «Violazione dell'art. 65, n. 1, dello Statuto in quanto, per l'adozione del regolamento n. 187/81 e di conseguenza a sostegno di diverse norme del regolamento n. 397/81, il Consiglio ha tenuto conto del ”deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità, risultante soprattutto dall'aumento del costo dell'energia” mentre l'art. 65, n. 1, dello Statuto, gli imponeva di emettere la propria decisione di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni in conformità non alla ”situazione economica”, ma alla ”politica economica e sociale delle Comunità”».
paragrafo 2
La Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 65, n. 1, dello Statuto, incombe al Consiglio valutare «se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni». Ora, la situazione economica rappresenta un insieme di fatti e di fenomeni, mentre la politica economica consiste nell'arte o nella scienza di indirizzare una situazione in un senso determinato per mezzo di tecniche diverse. Occorre quindi, per il periodo di riferimento luglio 1979 — giugno 1980, rivolgere un'attenzione particolare agli «orientamenti di politica economica e sociale» formulati dalla Comunità nella relazione economica annuale 1979/1980 (pubblicata in Economie européenne, n. 4, pag. 14). Ora, è appurato che dal luglio 1979 al giugno 1980, gli orientamenti politici della Comunità in materia salariale, nonché i risultati di tale politica riferiscono un tasso di aumento della retribuzione reale dei lavoratori dipendenti pro capite dell'ordine dell'1,35 %. Tale aliquota era solo dello 0,65 % per il periodo di riferimento luglio 1976 — giugno 1977, e dello 0,95 % per il periodo luglio 1977 — giugno 1978. Nei due casi, il metodo del giugno 1976 è stato tuttavia regolarmente applicato e non è stata decisa alcuna diminuzione del potere d'acquisto dei dipendenti comunitari.
paragrafo 3
La Commissione ne desume che, quando la politica salariale comunitaria è orientata verso un aumento, anche modico, del potere di acquisto dei salariati, una diminuzione del potere d'acquisto dei dipendenti comunitari non rientra nel quadro di siffatta politica. Di conseguenza, la riduzione del potere d'acquisto dei dipendenti comunitari, ottenuta coi regolamenti impugnati, interviene al di fuori del «quadro della politica economica e sociale delle Comunità», attuata nel periodo luglio 1979 — giugno 1980. Una decisione del genere non corrisponde più alla condizione posta dallo Statuto secondo la quale la decisione d'adeguamento delle retribuzioni va presa in modo adeguato — cioè appropriato, adattato, in armonia — nell'ambito di detta politica.
paragrafo 4
Il Consiglio sostiene, anzitutto, che tenendo conto del deterioramento della situazione economica generale nelle Comunità, nel periodo di riferimento, esso si è basato sul punto 4 del metodo giugno 1976, intitolato «Fattori generali di carattere economico e sociale». Stando così le cose, l'esistenza del punto 4 e il tener conto degli elementi di cui sopra sono coerenti con la condizione di cui all'art. 65, n. 1, secondo la quale la valutazione deve avvenire «nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità».
paragrafo 5
Inoltre, il tener conto dei suddetti elementi non è contrario all'art. 65, n. 1, 2° comma, seconda frase. Infatti, dalla lettera di detto articolo («si tiene conto in particolare... ») si desume che il tener conto di elementi generali d'ordine economico e sociale, diversi dai due elementi espressamente menzionati al punto 4 del metodo — produzione nazionale lorda per persona attiva e massa salariale pro capite — non è contrario al suddetto punto del metodo.
paragrafo 6
Il Consiglio non è neppure costretto, per l'esame annuale dei livelli delle retribuzioni, a tenere conto solo delle indicazioni fornite dalla Commissione nella sua relazione.
paragrafo 7
Peraltro, nel decidere se sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni alla luce degli elementi informativi a cui il metodo Fa cenno, il Consiglio deve collocarsi «nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità». Ora, poiché «nel quadro» è un'espressione elastica e «la politica economica e sociale delle Comunità» è una nozione di ampio raggio, secondo il Consiglio è contrario alla lettera e all'economia dell'art. 65, n. 1, pretendere che la parte di frase di cui trattasi — combinata con l'una o l'altra frase degli orientamenti di politica economica destinati agli Stati membri, o con l'uno o l'altro dato relativo all'evoluzione del potere d'acquisto accertato nel periodo di riferimento — abbia l'effetto di restringere in modo preciso il margine di potere discrezionale del Consiglio.
paragrafo 8
In merito, il Consiglio ricorda la giurisprudenza della Corte relativa all'estensione del potere discrezionale di cui dispone un'Istituzione nel valutare una situazione economica complessa, nonché la funzione del giudice che controlla la legittimità dell'esercizio di siffatta competenza (vedi, in particolare, sentenza 25 maggio 1978, causa 136/77, Race. 1978, pag. 1245).
paragrafo 9
In merito alla tesi della Commissione, secondo la quale dagli orientamenti di politica economica e sociale formulati dalla Comunità nella relazione economica annuale 1979/1980 si desume che la politica delle retribuzioni deve limitarsi a mantenere il potere d'acquisto, il Consiglio fa osservare che tale orientamento stabilisce un tetto e che nulla impedisce agli Stati membri di seguire una politica in materia salariale che porti a risultati inferiori al tetto. Possono peraltro essere menzionati altri passi della relazione annuale a sostegno di detta tesi. Pertanto il Consiglio è rimasto «nel quadro» che deriva da tali orientamenti.
paragrafo 10
La Commissione respinge anzitutto la tesi del Consiglio secondo la quale il metodo del 1976 gli permette di tener conto dei «fattori generali di carattere economico e sociale». Infatti, il metodo in quanto non costituisce una norma statutaria, non può essere interpretato in senso opposto a quello della norma superiore, nel caso di specie l'art. 65, n. 1, dello Statuto. Inoltre, gli elementi di fatto menzionati a tale proposito dal Consiglio — la produzione nazionale lorda per persona attiva e la massa salariale — che sono i riflessi di una certa politica economica e sociale, sono in contrasto con la decisione adottata dal Consiglio di diminuire in termini reali la retribuzione complessiva media dei dipendenti, poiché i due indici sono aumentati durante il periodo di riferimento.
paragrafo 11
Conscio di siffatta contraddizione, il Consiglio ha voluto giustificare la propria decisione basandosi sul «deteriorarsi della situazione economica generale ... risultante soprattutto dall'aumento del costo dell'energia». Ora, l'aumento del costo dell'energia è un dato di fatto che costituisce il risultato della politica seguita dagli Stati produttori di petrolio e non è quindi caratteristica della politica economica e sociale degli Stati membri.
paragrafo 12
Stando così le cose, «dati di fatto senza riferimento alle politiche, in particolare salariali, perseguite e realizzate nell'ambito delle Comunità, appaiono, pertanto, ininfluenti».
paragrafo 13
La Commissione non contesta che si possa tener conto di altri elementi per l'adeguamento delle retribuzioni, a condizione però che essi siano l'espressione della politica seguita dalle Comunità, il che non avviene per l'aumento del costo dell'energia. La Commissione ricorda, a questo proposito, che nel 1976 non è stata menzionata la prima crisi del petrolio.
paragrafo 14
In merito all'interpretazione dell'espressione «nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità», la Commissione sostiene che tale espressione implica l'esistenza di determinati limiti, come risulta sia dall'esame del metodo del 1976 — in particolare dal n. II, 4 —, sia dalla giurisprudenza della Corte (vedi in particolare sentenza 5 giugno 1973, Commissione e/Consiglio, causa 81/72, Race. 1973, pag. 575, e, soprattutto, il punto 8 della motivazione). La Commissione ne deduce che l'espressione de qua implica una limitazione del potere discrezionale del Consiglio. Nel caso concreto, il Consiglio è «incontestabilmente» uscito dall'ambito della politica economica e sociale delle Comunità poiché, per poter adottare la propria decisione e ridurre il potere d'acquisto dei dipendenti, ha tenuto conto di una situazione che deriva da un dato di fatto — il costo dell'energia — che non è in rapporto diretto con tale politica, mentre gli elementi previsti dal metodo del 1976 — che riflettono un aumento del PIL e del potere d'acquisto — sono stati sistematicamente trascurati.
paragrafo 15
La Commissione contesta altresì l'insegnamento che il Consiglio trae dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa 136/77. A suo parere, tale sentenza si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella della presente causa. Infatti, non si tratta qui di valutare una situazione economica, ma di prendere atto dei risultati e degli orientamenti della politica economica. Comunque, anche se la sentenza menzionata dal Consiglio fosse influente nel caso concreto, occorrerebbe «desumerne che il giudice può verificare se il potere discrezionale esercitato dal Consiglio non sia viziato da errore manifesto». Ora, la Corte deve necessariamente giungere ad una conclusione del genere constatando che la decisione del Consiglio porta, mediamente, ad un abbattimento dell'I,8 %, mentre la politica economica e sociale delle Comunità nel periodo di riferimento non era indirizzata verso una diminuzione delle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti.
paragrafo 16
Infine, per quanto riguarda l'ultimo argomento del Consiglio, secondo cui questo ha rispettato il «quadro» della politica economica e sociale delle Comunità, in quanto il mantenimento del potere d'acquisto costituisce un tetto e non impedisce una determinazione più bassa, non si tratta di un'interpretazione non corretta, ma inoltre, le circostanze economiche dimostrano che gli Stati membri non si sono limitati a mantenere il potere d'acquisto, poiché la retribuzione dei lavoratori subordinati in termini reali è aur mentata dell'1,35 % nel periodo di riferimento.
paragrafo 17
La Commissione conclude che, sia gli orientamenti economici sia i risultati ottenuti nel periodo luglio 1979 — luglio 1980, confermano che il mantenimento del potere d'acquisto dei lavoratori subordinati è stato assicurato in tutti gli Stati membri e che, non concedendo tale garanzia, il Consiglio ha violato l'art. 65, n. 1, dello Statuto.
paragrafo 18
Il Consiglio sostiene, anzitutto, che non si tratta di cercare d'interpretare il metodo del 1976 in un senso opposto a quello dell'art. 65. Anzi, dalla lettera del 2° comma della parte introduttiva della sezione 2 del metodo del 1976 si desume che gli autori di questo hanno implicitamente riconosciuto il carattere impreciso dell'espressione «nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità». In questo stato di cose, spetta certamente al Consiglio di tener conto delle grandi linee di una politica economica e sociale della Comunità, ma «affermare che esiste una politica del genere costituita da elementi precisi e che detti elementi formano un quadro rigoroso che vincola il Consiglio nella propria decisione, sembra allo stesso contrario alla realtà e allo spirito dello Statuto».
paragrafo 19
Il Consiglio avrebbe superato i limiti del proprio potere discrezionale solo se si potesse stabilire che la decisione era chiaramente incompatibile con uno dei grandi temi di tale politica, ma ciò non avviene nel caso di specie.
paragrafo 20
Inoltre, contrariamente a quanto afferma la Commissione, non esiste una vera e propria politica economica e sociale delle Comunità. Ai sensi dell'art. 145 del Trattato CEE, il Consiglio assicura solo il coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri.
paragrafo 21
L'interpretazione del punto 4 del metodo del 1976 non può portare a negare al Consiglio qualunque potere discrezionale e a introdurre un automatismo che sarebbe, a parere dello stesso, «contrario alla lettera, all'economia e allo spirito della disposizione statutaria di cui è causa». Infatti, i due elementi di fatto espressamente menzionati al punto 4 — PIL e massa salariale lorda pro capite — non danno da soli un'immagine esatta e completa della situazione economica e sociale nell'ambito della Comunità, né delle politiche economiche e sociali che vi sono perseguite. Così, l'aumento del costo dell'energia e l'aumento della disoccupazione sono elementi dei quali è opportuno tener conto al pari dell'aumento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti nazionali e che devono peraltro temperare quest'ultimo criterio.
paragrafo 22
Il Consiglio sostiene quindi di non aver trascurato i due indici espressamente menzionati al punto 4, ma di «aver dovuto attribuire nello stesso tempo importanza ad altri fattori al fine di dare un quadro più equilibrato della situazione e della politica ad essa relativa».
paragrafo 23
Il Consiglio sostiene, peraltro, che la sentenza menzionata dalla Commissione è ininfluente nel caso in esame in quanto si riferisce al metodo del 1972, molto diverso da quello del 1976. In merito alla rilevanza della giurisprudenza della Corte nella causa 136/77, il Consiglio insiste nel ritenere — contrariamente a quanto afferma la Commissione — «che ad esso spetta valutare tutti gli elementi generali d'ordine economico e sociale che potrebbero essere considerati rilevanti ai fini della decisione».
paragrafo 24
Infine, il Consiglio insiste nella propria tesi secondo la quale la lettera della frase relativa agli orientamenti di politica economica per l'anno 1980 fissa un tetto indicativo, costituito dal«la media» per l'insieme della Comunità, il che rende possibili variazioni rispetto a detta media. La Commissione ha quindi torto nel sostenere che si tratta di mantenere comunque il livello dei redditi effettivi.
paragrafo 25
Di conseguenza, il Consiglio afferma di non essere uscito dal quadro della politica economica e sociale delle Comunità per il solo fatto «ch'esso è rimasto in misura progressiva, secondo il livello retributivo, al di sotto del tetto da esso stesso fissato per gli Stati membri».
paragrafo 26
Secondo mezzo: «Violazione dell'art. 65, n. 1, dello Statuto, in quanto i regolamenti impugnati, che determinano dal 1° luglio 1980 una diminuzione del potere d'acquisto dei dipendenti europei, sono contrari alla politica salariale seguita durante il periodo di riferimento luglio 1979/giugno 1980 nel settore pubblico nazionale, mentre la disposizione statutaria di cui è causa imponeva al Consiglio di tenere conto ”dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico”».
paragrafo 27
Secondo la Commissione, la norma de qua non traduce un desiderio statutario vago e senza grande rilevanza, ma un obbligo preciso posto dallo Statuto e in base al quale l'aumento delle retribuzioni del settore pubblico nazionale costituisce un dato imperativo per l'adeguamento annuale delle retribuzioni comunitarie. Quando tale parametro mostra un aumento del potere d'acquisto in termini reali dello 0,2 % in media, costituisce una trasgressione «e, nello stesso tempo, una violazione della norma statutaria che dispone di far riferimento a detto parametro, il diminuire tale potere d'acquisto reale».
paragrafo 28
In merito alla tesi del Consiglio secondo la quale l'obbligo di «tener conto» di un dato elemento non può costituire un obbligo in base al quale detto elemento assume carattere vincolante per la decisione da adottare quando si tratta di un potere discrezionale e che inoltre tale elemento non è il solo da considerare, la Commissione sostiene che tale tesi implica che il Consiglio debba venir a conoscenza dell'aumento delle retribuzioni nel settore pubblico sopravvenute negli Stati membri senza trarne conseguenze nella determinazione della retribuzione dei dipendenti delle Comunità europee, poiché «evidentemente» tale elemento è stato del tutto trascurato.
paragrafo 29
Anche la tesi del potere discrezionale non può essere accettata poiché l'art. 65, n. 1, precisa che «il Consiglio deve tener conto di determinati elementi».
paragrafo 30
La Commissione non contesta che il Consiglio potesse tener conto di altri elementi, ma sostiene che, d'un lato, le «necessità di assunzione» non costituiscono nel caso in esame un elemento determinante, tenuto conto della motivazione dei regolamenti de quibus e, d'altro lato, che il Consiglio non ha neppure tenuto conto della politica economica e sociale.
paragrafo 31
Infine, la Commissione ritiene pertinente alla presente causa la sentenza 72/74 sebbene pronunciata quando era in vigore il sistema dei 1972. Infatti, a suo parere, lo stesso Consiglio ha ammesso che il metodo del 1972 era conforme alle norme dell'art. 65 dello Statuto del personale e che si trattava di un sistema diretto ad assicurare il parallelismo con l'evoluzione delle retribuzioni del settore pubblico. Ora, poiché nel gennaio 1981 è stato di fatto abbandonato il principio del parallelismo, se ne desume che la decisione adottata sotto forma dei regolamenti impugnati non è più conforme alle disposizioni statutarie menzionate. È inoltre irrilevante che la suddetta sentenza si riferisse al metodo del 1972, poiché, nel metodo del 1976, il Consiglio ha ripreso e ribadito il principio del parallelismo.
paragrafo 32
Il Consiglio sottolinea anzitutto che la propria tesi non consiste nel sostenere che l'espressione «tenere conto» significhi semplicemente avere conoscenza dell'aumento delle retribuzioni nel settore pubblico negli Stati membri senza trarne poi la minima conseguenza dal punto di vista concreto, e ribadisce che si tratta di un elemento importante della valutazione ma che è solo un elemento fra altri che non può automaticamente prevalere su di essi.
paragrafo 33
Esso contesta che l'elemento di cui trattasi sia stato del tutto trascurato poiché al secondo considerando del regolamento n. 187/81 si fa menzione delle proposte della Commissione e l'aumento del 3,3 °/o da essa proposto è stato concesso ai dipendenti la cui retribuzione è più bassa, mentre gli altri hanno fruito di un aumento identico in valore assoluto. Secondo il Consiglio, tale risultato è coerente con le politiche economiche e sociali seguite dalla Comunità, «in quanto è stato posto un freno all'aumento delle retribuzioni più elevate nella maggior parte degli Stati membri».
paragrafo 34
In merito alla pertinenza della sentenza nella causa 72/74, il Consiglio ripete che l'art. 65 dello Statuto non implica affatto che il metodo del 1976, il quale lascia deliberatamente al Consiglio un maggiore ambito discrezionale, non sia anch'esso compatibile con detta norma e che non «concordi» con la stessa.
paragrafo 35
Il Consiglio contesta infine la tesi della Commissione che consiste nel sostenere che dalla lettera dell'art. 65, n. 1, si desume che nello Statuto è menzionato un principio di parallelismo assoluto e annuale, poiché, in tal caso, il metodo del 1976 sarebbe in gran parte superfluo e anche contrario allo Statuto.
paragrafo 36
Il terzo mezzo: «Violazione della consuetudine nata dall'applicazione dell'art. 65, n. 1, dello Statuto, in quanto i regolamenti impugnati segnano una rottura in una lunga prassi, fonte di diritto consuetudinario, che ha portato il Consiglio, in occasione dell'attuazione annuale dell'art. 65, n. 1, dello Statuto, ad adeguare le retribuzioni in modo, inizialmente, da salvaguardare almeno il mantenimento del potere d'acquisto, poi, sin da prima del 1970, in modo da far variare tale potere d'acquisto in ragione dell'aumento del livello dei redditi reali constatati nella Comunità, in particolare nell'ambito delle amministrazioni pubbliche».
paragrafo 37
Secondo la Commissione, dall'insieme degli argomenti ampiamente trattati per i due primi mezzi, si desume che lo scopo dei due metodi del 1972 e 1976 era di consentire la realizzazione del duplice fine già ammesso in precedenza nella pratica, cioè che gli adeguamenti annuali delle retribuzioni «non dovevano solo essere diretti ad adeguare le retribuzioni in ragione dell'aumento del costo della vita, ma dovevano altresì fare beneficiare i dipendenti dell'aumento del livello dei redditi constatato nella Comunità».
paragrafo 38
È nata così una consuetudine che è stata violata dai regolamenti impugnati in quanto implicava l'aumento delle retribuzioni effettive dei dipendenti delle Comunità, mentre i suddetti regolamenti le diminuiscono.
paragrafo 39
Il Consiglio, pur ammettendo che abbia tendenza a formarsi gradualmente un diritto non scritto che si potrebbe definire «diritto consuetudinario», sostiene tuttavia che finora la Corte «non ha mai espressamente ammesso l'esistenza di norme consuetudinarie di diritto comunitario derivanti da una lunga prassi».
paragrafo 40
Inoltre, nella fattispecie, poiché esistono disposizioni comunitarie scritte — art. 65, n. 1, dello Statuto, completato dal metodo del giugno 1976 — il Consiglio si chiede se la prassi invocata dalla Commissione abbia «l'effetto di limitare la libertà d'apprezzamento attribuita all'autorità dal testo di cui è causa». Ora, la soluzione affermativa di tale questione richiederebbe di dimostrare, preliminarmente, che vi è concordanza fra i diritti nazionali degli Stati membri sul principio in esame. Spetta alla ricorrente fornirne la prova.
paragrafo 41
Comunque, il fatto di aver seguito una politica fondata su determinati elementi di fatto non può impedire successivamente al Consiglio di tener conto anche di altri elementi che possono contemperare l'influenza dei primi. Inoltre, nel metodo del 1976 — più dettagliato del testo dell'art. 65, n. 1 — il Consiglio ha introdotto il punto 4: «Fattori generali di carattere economico e sociale».
paragrafo 42
Il fatto di non aver tenuto conto di tali fattori nei primi quattro anni d'applicazione del sistema non impedisce di farlo in occasione dell'esame relativo all'anno 1980, poiché la Corte ha disposto che «la caducità delle disposizioni del Trattato non si può presumere» (sentenza 14 dicembre 1971, causa 7/71, Race. 1971, pag. 1004). D'altra parte, una prassi seguita per così breve tempo non può creare il legittimo affidamento sull'esclusione dei fattori di cui trattasi dall'esame relativo al 1980.
paragrafo 43
Secondo la Commissione nulla osta a che la Corte si ispiri agli ordinamenti giuridici nazionali per consacrare la nozione di diritto consuetudinario, il che costituisce, peraltro, la tesi della dottrina e si desume dalla sentenza 17 dicembre 1970 (Scheer, causa 30/70, Race. 1970, pag. 1197, in particolare, punto 15 della motivazione), nella quale la Corte per rigettare un argomento basato sulla illegittimità di un procedimento si è richiamata a «la prassi costante delle istituzioni comunitarie». Ora, la consuetudine è «una prassi generale, che corrisponde alle necessità del gruppo sociale nel quale essa vige, seguita da lungo tempo, costante e notoria». Nel caso specifico, la prassi, in vigore da più di dieci anni, costituisce una consuetudine.
paragrafo 44
La Commissione sostiene, inoltre, che, in via di principio, una consuetudine può opporsi a una legge, ma comunque, nel caso di specie, la consuetudine conferma l'art. 65, n. 1.
paragrafo 45
In merito alla tesi del Consiglio relativa all'applicazione del sistema del 1976 fra il 1976 e il 1980, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio, dei «fattori generali di carattere economico e sociale» si è effettivamente tenuto conto in questo periodo. Infatti, tutte le decisioni in materia di retribuzioni sono state adottate utilizzando i due criteri del PIL per persona occupata e della massa salariale lorda pro capite. Invece, nel 1981, il Consiglio si è scostato dalla legalità basandosi solo su una situazione di fatto estranea all'evoluzione delle politiche economiche e sociali, mentre l'insieme dei criteri era orientato in senso contrario alla decisione adottata.
paragrafo 46
Peraltro, l'avere usato l'espressione «à la lumière de» nel metodo del 1976, anziché l'espressione «sur base de» di cui all'art. 65 dello Statuto, non può ampliare il margine di apprezzamento del Consiglio delineato dal suddetto articolo. Infatti, pur supponendo che il Consiglio possa determinare l'importanza relativa di ogni elemento d'informazione, non si vede come si potrebbe spiegare che «la decisione finale porta ad una diminuzione del potere d'acquisto, mentre nessuno dei dati relativi è diretto in tal senso». Neppure la circostanza che il costo dell'energia è aumentato in modo sensibile può essere opposta alla consuetudine.
paragrafo 47
Il Consiglio specifica, in merito all'esistenza di una consuetudine, che, a suo parere, «negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri, la prassi di un'autorità amministrativa non può portare a modificare il significato inequivocabile di una disposizione di legge». Ribadisce altresì che, nel caso concreto, una consuetudine del genere è contraria all'art. 65, n. 1.
paragrafo 48
Per quanto riguarda l'applicazione del metodo del 1976, il Consiglio specifica che esso ha, certo, tenuto conto durante i quattro anni di tali elementi, ma non ha ritenuto che fossero tali da indurlo a modificare le conseguenze tratte dagli altri elementi del metodo, mentre nel gennaio 1981 la degradazione della situazione economica generale l'ha portato ad agire diversamente.
paragrafo 49
L'avere usato, nel sistema del 1976, la frase «à la lumière de» ha effettivamente attribuito al Consiglio una libertà di valutazione dell'importanza relativa da attribuire ad ognuno degli elementi d'informazione, libertà che non è contraria alla lettera dell'art. 65 dello Statuto. Inoltre, il fatto che il Consiglio non abbia reagito alla prima crisi petrolifera del 1973-1974 non è «una buona ragione per dire che non poteva farlo nelle circostanze esistenti al momento in cui ha adottato la decisione del gennaio 1981», in quanto esso aveva previsto l'eventuale necessità di tener conto in futuro di tali elementi, dando il proprio accordo a un metodo che gli lasciava un margine discrezionale maggiore di quello molto più ristretto del 1972.
paragrafo 50
Quarto mezzo: «Violazione del metodo del giugno 1976 e misconoscimento dell'affidamento legittimo da esso creato, in quanto i regolamenti impugnati, assertivamente adottati — ma per l'ultima volta — in applicazione di tale metodo, hanno l'effetto di rendere inoperante il ”principio base” del parallelismo enunciato da detto metodo».
paragrafo 51
La Commissione sostiene che i metodi adottati dal Consiglio hanno portata obbligatoria. Pertanto, i dipendenti hanno il diritto d'ottenere un adeguamento delle prestazioni pecuniarie in condizioni che rispettino ad un tempo il «principio base» di cui al preambolo del metodo del 1976 ed anche «i criteri e le tecniche d'adeguamento» definiti dallo stesso testo ai fini d'assicurare la tutela del principio base nell'attuazione pratica. Anche supponendo che il Consiglio, come esso afferma, potesse essere autorizzato in determinate circostanze a derogare agli impegni precedentemente enunciati nel metodo, la Commissione ritiene tale possibilità di deroga ininfluente nel caso concreto «poiché il Consiglio sostiene di non avere derogato ai propri impegni e ha espressamente dichiarato che i regolamenti impugnati erano adottati in base all'attuale metodo del 1976».
paragrafo 52
Dal fatto che il Consiglio era tenuto ad osservare determinati criteri, deriva per i dipendenti il diritto ad usufruire di una retribuzione stabilita in base a tali criteri.
paragrafo 53
In merito alla tesi del Consiglio, secondo cui il presente mezzo non solleva una questione di rispetto della legittimità a livello di provvedimenti d'attuazione in quanto sia il metodo che le decisioni annuali sono provvedimenti d'esecuzione adottati solo in base all'art. 65 dello Statuto, la Commissione assume che il metodo del 1976 e le decisioni annuali non costituiscono norme dello stesso rango.
paragrafo 54
La Commissione sostiene, d'altra parte, che il «principio del parallelismo» costituisce più di una semplice dichiarazione d'intenzione, in quanto il Consiglio stesso ha affermato che detto principio fa sorgere un affidamento legittimo in capo ai dipendenti. Pertanto, includendo tale principio nel metodo del 1976, «il Consiglio si è limitato a constatare l'esistenza di una politica salariale il cui fondamento si trova nello Statuto e alla quale si è conformata una lunga prassi, come ha ricordato la Corte a due riprese».
paragrafo 55
Per quanto riguarda la tesi del Consiglio secondo la quale tale principio deve determinare una valutazione elastica e a medio termine, la Commissione sostiene che, il principio controverso in quanto trova fondamento nell'art. 65 dello Statuto, che dispone un esame annuale delle retribuzioni, va valutato con la medesima periodicità. Pertanto, la condizione del parallelismo ha portata annuale. Non si può neppure difendere la tesi del «parallelismo a medio termine» in quanto è appurato che la lesione del principio del parallelismo non può essere successivamente compensata. Secondo la Commissione, è infatti chiaro che la riduzione dell'I,8 % operata sulle retribuzioni nel 1980 non sarà successivamente ricuperata. È vero che l'aumento nel periodo 1976/1979 è stato effettuato applicando contemporaneamente una percentuale ed un aumento lineare, cionondimeno il principio del parallelismo per l'insieme dei dipendenti è stato rispettato poiché l'«entità globale» da distribuire è stata calcolata in base ad una percentuale stabilita secondo il principio del parallelismo annuale. L'aumento proporzionalmente più rilevante concesso a più riprese ai dipendenti delle categorie meno elevate non è giustificato dalla necessità di applicare il principio del parallelismo con una certa elasticità, ma risulta dalla volontà di contenere il ventaglio delle retribuzioni entro determinati limiti.
paragrafo 56
La Commissione aggiunge ancora, per quanto riguarda la valutazione del principio a medio termine che, in avvenire, il Consiglio desidera applicare un principio diverso, cioè un principio di armonizzazione con le retribuzioni delle amministrazioni nazionali. Di conseguenza, l'abbattimento dell'1,8 % operato per il 1980 non può essere ricuperato. Perché ciò non avvenga, occorre che il Consiglio s'impegni fin d'ora a fare in modo che la percentuale d'aumento non concessa nel 1981 venga restituita nei cinque prossimi anni.
paragrafo 57
Infine, la Commissione sostiene che il diritto di misconoscere il metodo invocato dal Consiglio in nome di un interesse pubblico perentorio è in contraddizione con l'affermazione dello stesso secondo la quale esso, adottando i regolamenti di cui è causa, si è limitato ad applicare il metodo in vigore. Inoltre, nei considerandi del regolamento n. 187/81 non figura un interesse pubblico perentorio del genere e, nel merito, la Commissione si chiede come, sul piano economico, un provvedimento che comporta la riduzione del potere d'acquisto, applicato a circa 20000 dipendenti e pensionati, possa essere atto a modificare in qualsiasi modo i tassi di inflazione.
paragrafo 58
Il Consiglio riconosce che i dipendenti avevano diritto alla tutela dell'affidamento legittimo creato dall'adozione del metodo del 1976 e che ad esso incombeva un obbligo correlativo. Tuttavia ne contesta il carattere assoluto. Lasciando tale questione alla valutazione della Corte, il Consiglio sostiene, comunque, che, qualunque sia l'analisi corretta dei diritti ed obblighi di cui è causa, la questione fondamentale — se vi sia violazione del principio base del metodo — resta la stessa.
paragrafo 59
In proposito, il Consiglio afferma che, secondo lui, lo Statuto non comporta un sistema di indicizzazione automatica. Di conseguenza «non riconosce che il principio del parallelismo annuale si trovi menzionato nell'art. 65 dello Statuto». Esso ribadisce che il n. 1 del metodo costituisce solo una dichiarazione d'intenzione per quanto riguarda la politica da seguire e lo scopo da raggiungere a medio termine. Pertanto, secondo lui, il principio va interpretato con una certa elasticità ed esaminato su un periodo di almeno cinque anni.
paragrafo 60
Deducendo dall'art. 65 la periodicità annuale per l'applicazione del requisito del parallelismo, la Commissione trascura le parole «a medio termine» di cui a tale principio, enunciate nel dicembre 1972 e nel metodo del 1976. Il Consiglio ribadisce altresì che un principio di parallelismo a medio termine non può, per la sua stessa natura, concretarsi annualmente.
paragrafo 61
In merito al metodo futuro, il Consiglio conferma che verrà introdotto il sistema di un «prelievo di crisi» per la durata di cinque anni, ma un prelievo del genere va escluso da qualsiasi esame relativo all'applicazione del principio di parallelismo nel periodo d'applicazione del nuovo metodo. Il Consiglio sostiene altresì di non dover dare Fin d'ora assicurazione che la percentuale d'aumento della retribuzione non concessa nel 1981 verrà restituita nei cinque prossimi anni, poiché, secondo lui, è opportuno attendere lo sviluppo dell'applicazione del nuovo metodo in tale periodo.
paragrafo 62
Per questi motivi, il Consiglio «conclude che la questione posta col presente mezzo non può essere ora definitivamente risolta e che essa è pertanto prematura». Stando così le cose, l'ipotesi relativa alla possibilità per il Consiglio di derogare al metodo, in nome di un interesse pubblico perentorio, è ipotetica.
paragrafo 63
Quinto mezzo: «Violazione del metodo del giugno 1976 e misconoscimento dell'affidamento legittimo da esso determinato, in quanto i regolamenti impugnati, assertivamente adottati — ma per l'ultima volta — in applicazione del suddetto metodo, per evitare l'applicazione dei tre primi criteri di valutazione da esso enunciati, fanno prevalere il quarto criterio in condizioni erronee in diritto».
paragrafo 64
La Commissione ribadisce la tesi da essa enunciata nell'ambito del primo e del secondo mezzo sulla differenza fra «politica economica e sociale» degli Stati membri e «situazione economica generale». Essa si basa su tale dimostrazione per sostenere che l'applicazione del quarto criterio — fattori generali di tipo economico e sociale — fatta dal Consiglio appare viziata da eccesso di potere e da errore di diritto. L'eccesso di potere è in relazione con la motivazione errata in diritto, che costituisce la base del regolamento inpugnato. Ora, formulando tale motivazione, il Consiglio ha trasgredito il principio di tutela dell'affidamento legittimo. Per giustificarsi di non avere rispettato i criteri stabiliti dal metodo, il Consiglio eccepisce invano il potere discrezionale che gli conferisce l'art. 65 dello Statuto, per dimostrare giusta la presa in considerazione di altri dati economici e sociali. Peraltro, tali criteri non previsti dal metodo del 1976 sono stati inoltre interpretati in modo inesatto dal Consiglio in condizioni errate in diritto, in particolare per quanto riguarda la pretesa volontà di prendere in considerazione l'aumento del tasso di disoccupazione e di lottare contro l'inflazione.
paragrafo 65
La Commissione specifica infine che, comunque, tali criteri non potevano essere presi in considerazione dal Consiglio per attuare adeguamenti delle retribuzioni in un senso opposto a quello che risulta sia dagli orientamenti sia dai risultati della politica economica e sociale delle Comunità.
paragrafo 66
Il Consiglio ribadisce che gli era consentito prendere in considerazione non solo i due criteri espressamente menzionati al punto 4 del metodo ma anche altri elementi di natura macroeconomica, caratteristici della politica economica e sociale degli Stati membri, specialmente in quanto i due suddetti criteri non danno un quadro adeguato della situazione economica e sociale e delle politiche poste in opera per farvi fronte. È pertanto perfettamente logico e giustificato tener conto dell'aggravamento del tasso di disoccupazione e del rincaro del costo dell'energia, in particolare dei prodotti petroliferi, nel periodo di riferimento.
paragrafo 67
Di conseguenza, il Consiglio sostiene che l'applicazione data al punto 4 del metodo del 1976 non è affatto viziata da eccesso di potere o da manifesto errore di diritto e che esso non ha trasgredito il principio di tutela dell'affidamento legittimo.
paragrafo 68
Inoltre, il Consiglio ribadisce che la valutazione complessiva menzionata nel terzo considerando del regolamento n. 187/81, cioè che la situazione economica generale della Comunità, nel periodo di riferimento, si è deteriorata, «non consente dubbi».
paragrafo 69
Sesto mezzo: «Erronea valutazione dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'abbattimento operato dal Consiglio, in particolare a titolo di aumento del costo dell'energia, sul tasso di aumento delle retribuzioni, proposto dalla Commissione, non è proporzionato alla portata reale dell'aumento del costo dell'energia (rispetto al PIL medio comunitario) nel periodo di riferimento luglio 1979/giugno 1980; e, in ogni caso, assenza di motivazione precisa che consenta il controllo di legittimità da parte della Corte, per il caso in cui una quota di detto abbattimento corrispondesse a circostanze di fatto che concorrono al deterioramento della situazione economica, distinte tuttavia dall'aumento del costo dell'energia».
paragrafo 70
La Commissione deduce questo mezzo in via subordinata. Essa propone di dimostrare, occorrendo per mezzo di perizia in contraddittorio, che, nel periodo di riferimento, l'aumento del costo dell'energia, posto in parallelo con l'aumento medio del PIL in Europa, è lungi dal raggiungere il tasso dell'I,8 % dello stesso PIL, tasso che è quello dell'abbattimento operato dal Consiglio. A suo parere, tale aumento del costo dell'energia corrisponde al massimo ad una percentuale dell'I,17% del PIL annuo. In tal caso, o l'abbattimento dell'I,8 % operato dal Consiglio è intervenuto a seguito di una valutazione erronea dei fatti e in violazione del principio di proporzionalità, o esso ha «incorporato, oltre all'aumento del costo dell'energia, altri elementi di fatto che concorrono al deterioramento della situazione economica, ma non sono espressamente indicati».
paragrafo 71
In questa seconda ipotesi, il regolamento n. 187/81 è insufficientemente motivato, in quanto il Consiglio non ha espressamente indicato le circostanze di fatto — diverse dall'aumento del costo dell'energia — che concorrono, a suo parere, al deterioramento della situazione economica.
paragrafo 72
In merito alla tesi del Consiglio, secondo la quale l'aumento del costo dell'energia è solo la causa principale del deterioramento della situazione economica generale e che è stato tenuto conto del deterioramento nel suo insieme, la Commissione insiste nell'affermare che tale nozione comprende elementi — in particolare l'evoluzione del tasso di disoccupazione e del tasso d'inflazione — la cui incidenza non è espressamente enunciata e che, inoltre, considerati separatamente, non giustificano affatto la decisione adottata.
paragrafo 73
Il fatto che il Consiglio, pur riconoscendo il carattere sommario della motivazione, la giustifichi invocando la partecipazione della Commissione al processo d'elaborazione della decisione, non è, nel caso concreto, pertinente, poiché: anzitutto, la motivazione avrebbe non solo dovuto mettere in evidenza gli elementi considerati, ma anche il metodo secondo il quale la loro incidenza era tradotta in cifre; in secondo luogo, non vi figurano gli scopi perseguiti, in particolare la lotta contro l'inflazione; in terzo luogo, non è osservata l'esigenza di motivazione stabilita dalla giurisprudenza della Corte e, in quarto luogo, la partecipazione della Commissione al processo di elaborazione non le ha consentito di conoscere né gli elementi precisi considerati dal Consiglio, né il. metodo secondo il quale la loro incidenza si era tradotta in dati numerici.
paragrafo 74
Il Consiglio sostiene, anzitutto, che dal terzo considerando del regolamento n. 187/81 si desume che l'aumento del costo dell'energia è menzionato solo come causa principale del deterioramento della situazione economica generale e che il Consiglio ha tenuto conto principalmente di tale deterioramento nel suo insieme. Il Consiglio insiste, a questo proposito, sul fatto che l'evoluzione del tasso di disoccupazione e del tasso d'inflazione dimostra ampiamente che la situazione economica generale si è gravemente deteriorata durante il periodo di riferimento. Esso non ha pertanto trasgredito il principio di proporzionalità, poiché il deterioramento di cui è causa giustifica esaurientemente il fatto che esso si è visto costretto a operare, nel gennaio 1981, un adeguamento contenuto delle retribuzioni. Certo, un contenimento del genere costituisce una innovazione rispetto agli adeguamenti degli anni precedenti, ma, nella fattispecie, essendosi la situazione evoluta gradualmente, si è posta all'autorità competente ad adottare decisioni periodiche la questione di quale fosse il momento nel quale doveva intervenire per tener conto del cambiamento. Ora, il Consiglio sostiene che secondo il procedimento seguito nel regolamento di cui è causa, la limitazione imposta non è sproporzionata rispetto alla gravità del deterioramento della situazione economica generale.
paragrafo 75
In merito alla pretesa insufficiente motivazione, il Consiglio, dopo aver proceduto all'esame del considerando di cui è causa, sostiene che non era necessario né precisare gli aspetti specifici del deterioramento della situazione economica generale che sono, in gran parte, ben noti, né, soprattutto, provare a quantificare le loro ripercussioni sull'adeguamento della retribuzione dei dipendenti. Si tratta quindi di una motivazione sommaria, ma sufficiente. Tanto più sufficiente in quanto la Commissione ha partecipato all'elaborazione della decisione controversa (v. in tal senso la sentenza 14 gennaio 1981, Repubblica federale di Germania e/Commissione, causa 819/79, Race. 1981, pag. 21).
paragrafo 76
Settimo mezzo: «Violazione dell'art. 65, n. 2, dello Statuto e trasgressione del principio di parità di trattamento fra dipendenti e dell'obbligo che ne deriva di assicurare agli stessi, per mezzo della retribuzione, un potere d'acquisto equivalente, qualunque sia la sede di servizio, in quanto i regolamenti impugnati, adeguando le retribuzioni e le pensioni, uniformemente, dal 1o luglio 1980 e adeguando, di conseguenza, dalla medesima data, i coefficienti correttori validi per i paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo, non hanno accolto la proposta della Commissione diretta ad adeguare dal 1° aprile 1980 i coefficienti correttori in vigore per 11 paesi ad alta inflazione».
paragrafo 77
La Commissione sostiene che, rifiutando di accogliere la sua proposta, della fine del 1980, di adeguare trimestralmente i coefficienti correttori validi per 11 paesi in cui il tasso d'aumento del costo della vita era particolarmente forte — 10 °/o e oltre in sei mesi —, il Consiglio ha violato l'art. 65, n. 2, quale può essere interpretato alla luce della prassi fino ad allora seguita.
paragrafo 78
La decisione del Consiglio in tale materia trasgredisce altresì gravemente il principio di parità di trattamento, che, rientrando nei principi fondamentali del diritto comunitario e costituendo quindi una norma superiore di diritto, obbliga l'autorità amministrativa a non applicare una disposizione statutaria determinata che renderebbe inoperante il principio di uguaglianza. A maggior ragione, tale principio s'impone nella presente fattispecie, nella quale il Consiglio adotta un «provvedimento d'esecuzione di natura più amministrativa che normativa», come quello che costituisce, a detta della Commissione, l'adeguamento delle retribuzioni, o dei coefficienti correttori.
paragrafo 79
La Commissione osserva inoltre che si tratta nella fattispecie non già di constatare che la prassi si è limitata, in generale, ad adeguamenti semestrali — e non trimestrali —, ma «di valutare la legittimità di tale prassi alla luce dell'art. 65, n. 2, dello Statuto e specialmente del principio di parità di trattamento».
paragrafo 80
Di conseguenza, la Commissione sostiene che la tesi del Consiglio — basata sugli imperativi della lotta contro l'inflazione — non è rilevante nella presente fattispecie.
paragrafo 81
Il Consiglio si dedica essenzialmente a dimostrare che non è possibile constatare l'esistenza di una prassi per quanto concerne gli adeguamenti trimestrali e, anche se, in passato, il Consiglio avesse considerato un aumento semestrale dell'x % come variazione sensibile che rendeva necessario un adeguamento semestrale corrispondente dei coefficienti correttori, cionondimeno esso non sarebbe tenuto a considerare che un aumento trimestrale della stessa entità giustifichi un adeguamento trimestrale dei coefficienti correttori in quanto, altrimenti, verrebbe annullato il suo potere discrezionale sui provvedimenti da adottare e sulla loro data di efficacia.
paragrafo 82
Inoltre, pur ammettendo la necessità di mantenere un potere d'acquisto equivalente qualunque sia la sede di servizio, il Consiglio sostiene di avere il diritto di adeguare le retribuzioni dei dipendenti della Comunità al massimo due volte all'anno in quanto, anzitutto, esso non ha mai ammesso un sistema d'indicizzazione automatica delle retribuzioni e, in secondo luogo, se la compensazione del tasso d'inflazione fosse introdotta in uno o più Stati membri, non vi sarebbe ragione di rifiutare una prassi del genere nei paesi in cui le istituzioni hanno sede; ora, il Consiglio ritiene che l'art. 65, n. 2, non gl'imponga di compensare a date così ravvicinate gli aumenti del costo della vita, anche se ciò può portare a distorsioni temporanee nell'equivalenza del potere d'acquisto.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza dell'11 maggio 1981 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'aw. Jacob, del foro di Bruxelles, e il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Gordon-Smith, direttore generale all'ufficio legale della Segreteria generale del Consiglio, in qualità di agente, hanno svolto le loro difese orali e risposto a taluni quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
Alla Corte ha altresì risposto su alcuni quesiti da essa posti il sig. Werden, capo ¡visione all'Istituto statistico e incaricato, ogni anno, di fare per la Commissione la relazione di cui all'art. 65 dello Statuto, in qualità di esperto.
paragrafo 3
La Corte ha altresì deciso che le parti dovevano fornire, nel termine di 15 giorni e possibilmente in un unico documento, una risposta in cifre al quesito seguente: «quale sarebbe in cifre l'onere che graverebbe sul bilancio se la Corte seguisse le tesi sostenute dalla Commissione».
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 giugno 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 marzo 1981, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 173, 1o comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento, in primo luogo, del regolamento (Euratom/CECA/CEE) del Consiglio 20 gennaio 1981, n. 187, «che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (pubblicato nella GU L 21, pag. 18 e sostituito dal testo pubblicato nella GU L 130, pag. 26); in secondo luogo, degli artt. 1, lett. a), 2, lett. a), 2, lett. b) e dell'art. 11, 1o comma, del regolamento (Euratom/CECA/CEE) del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 397, «che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento n. 187/81», in quanto sono la conseguenza di tale ultimo regolamento (pubblicato nella GU L 46, pag. 1 e sostituito dal testo pubblicato nella GU L 130, pag. 28).
punto 2
La tabella degli stipendi così decisa dal Consiglio mostra che tale istituzione ha stabilito, con effetto dal 1° luglio 1980, un aumento dello stipendio base mensile, per tutti i dipendenti di ruolo e per gli altri dipendenti, di un importo netto di 1107 BFR; nel prendere tale decisione il Consiglio ha seguito solo assai parzialmente la proposta della Commissione. Quest'ultima aveva proposto di inserire nella tabella degli stipendi base un aumento, per ciascuno degli scatti, a concorrenza del 3,3 °/o e cioè 3,1 % in corrispondenza dell'aumento del costo della vita rilevato nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo e 0,2 % pari all'aumento medio del potere d'acquisto rilevato, per le retribuzioni dei dipendenti pubblici nazionali, nel periodo 1° luglio 1979 — 30 giugno 1980. Il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione solo per quanto riguarda i dipendenti la cui retribuzione è meno elevata, cioè quelli di grado D 4, 1° scatto, e ha accordato agli altri dipendenti soltanto lo stesso importo riducendo così l'incremento globale. medio degli stipendi nominali dell'insieme dei dipendenti di ruolo e non all'I,5 %. Inoltre il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione diretta all'adeguamento trimestrale dei coefficienti correttori per diversi paesi sede di servizio caratterizzati da aumenti particolarmente elevati del costo della vita.
punto 3
A parere della Commissione, il Consiglio, nell'adottare tale soluzione, ha deviato da una prassi costante volta a seguire il metodo di adeguamento delle retribuzioni quale adottato dal Consiglio il 29 giugno 1976, violando così l'art. 65, n. 1, dello Statuto nonché i principi del legittimo affidamento e della proporzionalità e venendo meno all'obbligo di una precisa motivazione; esso inoltre, per quanto concerne il regolamento n. 397/81, ha infranto l'art. 65, n. 2, dello Statuto e leso il principio della parità di trattamento fra i dipendenti.
punto 4
Prima di prendere in esame i diversi mezzi su cui la Commissione fonda il proprio ricorso, vanno ricordati gli antefatti della controversia.
SENTENZA › In diritto › Gli antefatti della controversia
punto 5
A norma dell'art. 65, nn. 1 e 2, dello Statuto del personale,
«1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese delle Comunità, di un indice comune calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.
Nel corsto di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.
2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività».
punto 6
Dall'esame annuale delle retribuzioni del 1966 in poi era stato convenuto che tali adeguamenti non dovevano mirare esclusivamente alla modifica degli stipendi in relazione all'aumento del costo della vita, ma dovevano altresì far fruire i dipendenti di ruolo e non dell'aumento del livello dei redditi rilevato nella Comunità (cfr. sentenze 5 giugno 1973 e 26 giugno 1975, nelle cause Commissione e/Consiglio, 81/72, Race. pag. 575, e, rispettivamente, 70/74, Race. pag. 795).
punto 7
Dato che a norma dell'art. 65, n. 1, 1° comma, dello Statuto, tale esame deve essere fondato su di un indice comune dell'andamento delle retribuzioni negli Stati membri, veniva impiegato a tal fine, fino al 1972, un indice specifico comunitario, ottenuto sulla base di una media ponderata risultante da indici specifici nazionali rispecchianti, per un determinato campione di dipendenti pubblici, l'andamento della retribuzione nominale media rispetto all'aumento del costo della vita.
punto 8
Essendosi verificate divergenze di vedute nell'applicazione di tale indice in occasione dell'esame annuale del livello delle retribuzioni, il Consiglio, su proposta della Commissione, adottava, il 20 e 21 marzo 1972, un «sistema di adeguamento delle retribuzioni» con cui si impegnava, per un periodo sperimentale di tre anni, dal 1o luglio 1972 al 30 giugno 1975, a fissare il livello di aumento in termini reali delle retribuzioni comunitarie all'interno di una forcella costituita, in primo luogo, dall'indice specifico già impiegato in precedenza, ma perfezionato, e, in secondo luogo, da un indice detto della «massa retributiva pro capite» nelle pubbliche amministrazioni, quale risulta dai bilanci nazionali e rispecchiante, a sua volta, l'andamento dell'insieme delle retribuzioni e altri vantaggi concessi ai dipendenti pubblici nazionali di ciascuno Stato membro, espressione cioè dell'incremento del livello dei redditi rilevato nella Comunità. La Corte ha riconosciuto, nella sentenza 5 giugno 1973 che «con la decisione 21 marzo 1972, il Consiglio, statuendo in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 65 dello Statuto in materia di retribuzioni del personale, ha assunto degli obblighi che si è impegnato ad osservare per il periodo da esso indicato».
punto 9
Al termine dei tre anni previsti da questo primo metodo del 1972, il Consiglio, il 29 giugno 1976, adottava un nuovo metodo di adeguamento delle retribuzioni detto metodo del 1976. In tale occasione, il Consiglio, dopo aver precisato di non voler con ciò restringere la propria libertà di apprezzamento oltre quanto risulta dall'applicazione dell'art. 65 dello Statuto, fissava un metodo non soggetto a scadenza ma suscettibile di revisione su proposta della Commissione «al fine di determinare eventuali successivi miglioramenti e di correggere eventuali distorsioni». Tale metodo era in vigore alla data dell'adozione dei regolamenti impugnati nella presente controversia.
punto 10
II suddetto metodo del 1976 comporta innanzitutto, come nel 1972, un «principio di base» secondo il quale «il sistema di adeguamento delle retribuzioni si inserisce nel quadro di una politica intesa a garantire, a medio termine, un'evoluzione delle retribuzioni dei funzionari europei parallela a quella rilevata in media per gli stipendi dei funzionari pubblici nazionali».
punto 11
Al fine di realizzare tale obiettivo, e in applicazione dell'art. 65, n. 1, dello Statuto, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia opportuno, nell'ambito della politica economica e sociale delle Comunità, procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e tale decisione viene adottata sulla base di cinque elementi di informazione.
punto 12
Di tali cinque elementi, tre vengono forniti dall'Istituto statistico delle Comunità europee: si tratta dell'evoluzione del costo della vita, dell'evoluzione del reddito effettivo dei dipendenti pubblici nazionali e della massa salariale in termini reali pro capite nelle amministrazioni pubbliche; gli altri due vengono forniti dalla Commissione e consistono, il primo nei fattori generali di carattere economico e sociale — relativi ad «altre indicazioni macroeconomiche caratteristiche della politica economica e sociale degli Stati membri quali il prodotto interno lordo per occupato e la massa salariale per lavoratore dipendente nell'insieme dell'economia» — e il secondo nelle esigenze in materia di assunzioni e nella struttura dell'organico comunitario.
punto 13
II metodo di cui trattasi prevede adeguamenti annuali delle retribuzioni operanti a posteriori.e con effetto retroattivo al 1o luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l'esame del livello delle retribuzioni, e corrispondente ai dodici mesi precedenti il 1° luglio dell'anno nel corso del quale viene effettuato l'esame.
punto 14
In vigenza di tale metodo, il Consiglio adottava quattro regolamenti di adeguamento annuale delle retribuzioni accogliendo le proposte della Commissione formulate in base ai dati forniti dall'Istituto statistico. Esso adottava pure, sempre accogliendo le proposte della Commissione, cinque regolamenti di adeguamento intermedio dei coefficienti correttori a seguito di un sensibile aumento del costo della vita.
punto 15
Tuttavia, già all'atto dell'emanazione del regolamento 21 gennaio 1980, n. 161 (GU L 20, pag. 5), si manifestavano riserve nei confronti del metodo del 1976 e veniva richiesto alla Commissione di sottoporre al Consiglio prima del «1° luglio 1980 uno studio sui risultati dell'applicazione di questo metodo» nonché una proposta di revisione adeguata. La Commissione inviava al Consiglio, alla fine del giugno 1980, lo studio sollecitatole e proponeva delle modifiche al testo del metodo. Ma, senza che il metodo del 1976 fosse stato rivisto, il Consiglio emanava, il 20 gennaio e il 10 febbraio 1981, i regolamenti impugnati conformandosi alle proposte della Commissione solo in ordine ai dipendenti dalla retribuzione meno elevata.
punto 16
Contro tali regolamenti di cui essa domanda l'annullamento in forza dell'art. 173 del Trattato CEE, la Commissione fa valere sette mezzi; i primi sei sono diretti a ottenere che la Corte dichiari illegittima la fissazione da parte del Consiglio di un aumento di 1107 BFR uguale per tutti i dipendenti delle Comunità; il settimo è inteso a ottenere che la Corte dichiari illegittimo il mancato accoglimento, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione mirante a far fruire i dipendenti residenti in paesi a elevato tasso di inflazione, di un adeguamento trimestrale dei coefficienti correttori.
SENTENZA › In diritto › Sull'adeguamento delle retribuzioni
punto 17
La Commissione fa valere, con il primo mezzo, che il Consiglio, prendendo in considerazione il deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità, ha violato l'art. 65, n. 1, poiché tale disposizione lo obbliga a conformare la sua decisione di adeguamento delle retribuzioni e pensioni alla «politica economica e sociale delle Comunità». Con il secondo mezzo, essa sostiene che, diminuendo il potere d'acquisto dei dipendenti delle Comunità mentre quello dei dipendenti pubblici nazionali è salito durante lo stesso periodo di riferimento, il Consiglio ha nuovamente violato il disposto dell'art. 65, n. 1, che gli impone di tener conto, in particolare, dell'«eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico».
punto 18
Tali due mezzi, essendo collegati, vanno esaminati congiuntamente.
punto 19
II Consiglio afferma che entrambi i mezzi riguardano l'estensione del potere discrezionale spettantegli in forza dell'art. 65, n. 1, Orbene, è indubbio — a suo parere — che tale disposizione gli conferisce un ampio margine di valutazione; così il giudice comunitario dovrebbe limitarsi, nell'ambito del sindacato di legittimità, ad esaminare se il regolamento impugnato non sia inficiato da errore manifesto, da sviamento di potere ovvero da palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale. Il Consiglio precisa inoltre che non vi sono compartimenti stagni fra le nozioni di politica e di situazione e che esso è certamente tenuto a prendere chiaramente in considerazione l'andamento delle retribuzioni del settore pubblico negli Stati membri, ma che questo non è il solo criterio da applicare; al riguardo, la tesi della Commissione equivale ad introdurre nello Statuto, in contrasto con le disposizioni dell'art. 65, un principio di parallelismo annuale; quindi tale obbligo posto dallo Statuto non ha necessariamente carattere decisivo per la decisione da prendere.
punto 20
La scelta dei mezzi e delle forme più adeguate all'attuazione di una politica delle retribuzioni viene lasciata dall'art. 65 al Consiglio, ma dalla stessa norma risulta, al n. 1, 2° comma, che esso deve condurre la sua politica di adeguamento delle retribuzioni «nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità» e, alla seconda frase di tale comma, che esso deve «in particolare», tener conto dell'«eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico».
punto 21
Da quest'ultima frase discende che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il Consiglio deve tener conto, effettuando l'esame annuale del livello delle retribuzioni, dell'eventuale aumento degli stipendi nel settore pubblico nell'ambito dell'insieme dei fattori che possono essere presi in considerazione.
punto 22
Certamente, a quanto risulta dal termine «in particolare», l'art. 65 non obbliga il Consiglio a tener conto soltanto dell'andamento degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali per adeguare le retribuzioni dei dipendenti delle Comunità. Tuttavia, tale norma comporta che il Consiglio non può, per il fatto di prendere in considerazione altri criteri, trascurare di tener presente uno dei due criteri espressamente menzionati all'art. 65, n. 1, 2° comma, seconda frase.
punto 23
D'altro canto va ricordato che l'adeguamento delle retribuzioni comunitarie viene effettuato a posteriori. Ne consegue che i vari elementi che il Consiglio deve prendere in esame sono quelli relativi al periodo di riferimento.
punto 24
Ora, è pacifico che, durante il periodo di riferimento luglio 1979 — luglio 1980, gli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali hanno beneficiato, in media, di un aumento di potere d'acquisto dell'ordine dello 0,2 % e perfino dell'1,6 % dopo rettifica dei dati riguardanti l'Italia. D'altronde, il Consiglio, che, secondo i termini stessi dell'art. 65, n. 1,2° comma, è tenuto ad adottare la sua decisione nell'ambito della politica economica e sociale delle Comunità, secondo il Rapporto economico annuale 1979-1980, del novembre 1979 ha soltanto raccomandato agli Stati membri, per il periodo luglio 1979 — luglio 1980 che l'aumento del reddito medio in termini reali della Comunità dovesse essere quasi nullo, ossia limitato al mantenimento del potere d'acquisto senza andare oltre.
punto 25
L'impugnato regolamento del Consiglio comporta, al contrario, in rapporto allo stesso periodo di riferimento, una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi comunitari dell'ordine dell'1,6 % in media. Il Consiglio ignora così un criterio che è tenuto a prendere in considerazione, in forza dell'art. 65, n. 1, 2° comma, dello Statuto, e cioè l'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri, mentre la sua valutazione della «politica economica e sociale delle Comunità», per il periodo considerato, lo aveva portato a raccomandare la conservazione del potere d'acquisto.
punto 26
Ne consegue che, decidendo di diminuire il potere d'acquisto degli stipendi comunitari dell'1,6 % in media, mentre, durante lo stesso periodo di riferimento, quello delle retribuzioni del settore pubblico negli Stati membri è aumentato dello 0,2 % — e perfino dell'1,6 % dopo rettifica dei dati riguardanti l'Italia — il Consiglio ha violato l'art. 65, n. 1, dello Statuto.
punto 27
Alla luce di quanto sopra non sembra necessario esaminare gli altri mezzi sollevati dalla Commissione agli stessi fini.
SENTENZA › In diritto › Sull'adeguamento dei coefficienti correttori
punto 28
La Commissione sostiene, con il settimo mezzo, che, rifiutando di accogliere la sua proposta, nel dicembre 1980, di adeguare trimestralmente i coefficienti correttori, e in particolare di adeguarli dal 1° aprile 1980 per 11 paesi, di cui taluni Stati membri e altri paesi terzi, in cui il tasso di aumento del costo della vita era particolarmente elevato — 10 % e più in sei mesi — il Consiglio ha violato, innanzitutto, l'art. 65, n. 2, quale dovrebbe essere interpretato alla luce della prassi fino allora seguita, e, in secondo luogo, il principio della parità di trattamento secondo il quale l'autorità competente dovrebbe garantire a tutti i dipendenti un potere d'acquisto equivalente, indipendentemente dalla sede di servizio.
punto 29
II Consiglio contesta innanzitutto la stessa esistenza di una prassi e fa valere che l'art. 65, n. 2, non gli fa obbligo di compensare, a scadenze così ravvicinate, degli aumenti del costo della vita. In ordine all'eventuale inosservanza del principio di parità di trattamento, il Consiglio, pur riconoscendo la necessità di mantenere, per tutti i dipendenti, un potere d'acquisto equivalente indipendentemente dalla loro sede di servizio, ritiene tuttavia di aver legittimámente operato adeguando solo due volte all'anno l'insieme delle retribuzioni, un quanto esso non ha mai ammesso un sistema di indicizzazione automatica delle retribuzioni comunitarie. Un operato in tal senso non sarebbe contrario all'art. 65, n. 2, anche se provocasse temporanei squilibri nel potere d'acquisto.
punto 30
Va ricordato innanzitutto che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 19 novembre 1981 (causa 194/80, Benassi, non ancora pubblicata), il coefficiente correttore di cui all'art. 65 appare come lo strumento di cui il Consiglio dispone per adeguare le retribuzioni di tutti i dipendenti delle Comunità.
punto 31
Stando così le cose, nel sistema regolato dall'art. 65 il coefficiente correttore costituisce, a fianco dell'adeguamento annuale di cui al n. 1, un mezzo di adeguamento delle retribuzioni in caso di aumento sensibile del costo della vita.
punto 32
Dalla formulazione dell'art. 65, n. 2, si evince che il potere di valutazione del Consiglio è meno ampio in questa materia che non per l'adeguamento annuale delle retribuzioni: infatti tale disposizione stabilisce che «in caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide ... sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ...» il che implica che, quando il costo della vita aumenta sensibilmente, il Consiglio è tenuto a prendere misure di adeguamento dei coefficienti correttori.
punto 33
Inoltre, la finalità di tale disposizione, come riconosce lo stesso Consiglio, è quella di garantire la conservazione di un potere d'acquisto equivalente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla sede di servizio, in conformità al principio della parità di trattamento.
punto 34
Ne consegue che il potere di cui dispone il Consiglio consiste, non nel determinare se la periodicità dell'adeguamento dei coefficienti correttori debba essere semestrale o trimestrale, ma nell'accertare se si sia verificato o meno un aumento sensibile del costo della vita e, in caso affermativo, nel trarne le debite conseguenze.
punto 35
Nella fattispecie in esame, la Commissione aveva proposto un ulteriore adeguamento intermedio per i paesi in cui l'inflazione raggiungeva almeno il 10 % a semestre mettendo in rilievo, nella sua proposta, che si trattava di un aumento sensibile in quanto l'inflazione annua rilevata nella Comunità europea era dell'ordine del 10,3 %.
punto 36
II Consiglio, non avendo contestato che tale incremento del costo della vita era di sensibile ampiezza, non poteva conseguentemente rifiutarsi di adottare i provvedimenti di adeguamento dei coefficienti correttori per i paesi di cui trattasi, in conformità all'art. 65, n. 2, e l'assenza di una prassi in ordine ad adeguamenti trimestrali non gli poteva consentire, nell'ambito del suo potere di valutazione quale definito in precedenza, di rifiutare i provvedimenti necessari all'esatta applicazione della suddetta disposizione.
punto 37
Alla luce di quanto sopra, il settimo mezzo della Commissione deve essere accolto e il regolamento n. 187/81 deve essere annullato in quanto implica il rifiuto da parte del Consiglio di adottare, come gli imponeva l'art. 65, n. 2, dello Statuto, i provvedimenti di adeguamento dei coefficienti correttori vigenti per 11 paesi in cui il tasso di inflazione era particolarmente elevato.
punto 38
Dal complesso di quanto precede risulta che il regolamento n. 187/81, nonché gli artt. 1, leu. a), 2, lett. a), 2, leu. b), e 11, 1o comma, del regolamento n. 397/81, in quanto sono la conseguenza del precedente, vanno annullati.
punto 39
Tuttavia, al fine di evitare una discontinuità nel regime delle retribuzioni, è opportuno che le disposizioni dei regolamenti annullati relative all'adeguamento degli stipendi dei dipendenti comunitari continuino ad aver effetto fino a che il Consiglio avrà emanato i provvedimenti che è tenuto ad adottare per dare esecuzione alla presente sentenza.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 40
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta richiesta.
punto 41
Nella fattispecie, nessuna delle parti ha concluso in tal senso. Le spese vanno quindi compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1° II regolamento del Consiglio 20 gennaio 1981, n. 187 (GU L 21, pag. 18, sostituito dal testo pubblicato nella GU 16 maggio 1981, L 130, pag. 26), nonché gli artt. 1, lett. a), 2, lett. a), 2, lett. b) e 11, 1° comma, del regolamento del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 397 (GU L 46, pag. 1, sostituito dal testo pubblicato nella GU 16 maggio 1981, L 130, pag. 29), in quanto sono la conseguenza del regolamento n. 187/81, sono annullati.
2° Le disposizioni dei suddetti regolamenti concernenti l'adeguamento degli stipendi dei dipendenti comunitari continueranno ad avere effetto fino a che il Consiglio non avrà emanato i provvedimenti che è tenuto ad adottare per dare esecuzione alla presente sentenza.
3° Le spese sono compensate.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1982.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars