Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 ottobre 1974, cause riunite C-112/73, C-144/73 e C-145/73
Epigrafe
Nelle cause 112, 144 e 145-73,
ANNA MARIA CAMPOGRANDE, residente in Bruxelles, 19, avenue de l'Orée,
ALFRED DE VLEESCHAUWER, residente in Auderghem, 1160 Bruxelles, 65, avenue F. Leemans,
JEANNE-MARIE BOUYSSOU, residente in Kraainem, 1950 Bruxelles, 10, drève St. Michel,
tutti dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe II,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Pierre Lamoureux e Giorgio Pincherle, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Pierre Lamoureux, 14, boulevard Royal,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l'annullamento dei procedimenti di concorso COM/A/264 — COM/ A/268 e delle conseguenti nomine,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: C. Ó Dálaigh, presidente; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti durante la fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I ricorrenti, che hanno tutti e tre la qualifica di assistenti, sono rispettivamente inquadrati al grado B 3, presso la Direzione generale XIV ravvicinamento delle legislazioni (Campogrande), al grado B2, presso la Direzione generale relazioni esterne, Direzione politica commerciale (De Vleeschauwer) e al grado B 1, presso la Direzione generale concorrenza, Direzione intese e posizioni dominanti (Bouyssou).
paragrafo 2
Con una comunicazione pubblicata nel corriere del personale n. 186 bis del 3 novembre 1971 veniva reso noto che la Commissione aveva deciso di bandire cinque concorsi interni, per titoli ed esami, al fine di costituire un elenco di riserva per eventuali assunzioni. Gli idonei avrebbero avuto diritto ad essere nominati, anche per passaggio ad altra categoria ai posti vacanti di amministra tore della carriera A 7/A 6, con inquadramento iniziale al grado A 7. I concorsi riguardavano, secondo la comunicazione, i cinque settori seguenti:
paragrafo 3
1. giuridico-amministrativo
2. economico
3. finanziario e contabile
4. previdenziale
5. agricolo e tecnico.
paragrafo 4
In ciascun settore, al candidato erano inoltre offerte varie opzioni. I cinque bandi di concorso, pubblicati il 3 novembre 1971, contemplavano una prova scritta consistente, a scelta, nella redazione di una comunicazione interna o del verbale di una riunione, nonché una prova orale su un argomento di carattere generale, una prova orale nella materia specifica scelta dal candidato, ed una prova di lingua, scritta ed orale.
paragrafo 5
Poiché la Commissione aveva raccomandato alle varie commissioni giudicatrici di armonizzare, per quanto possibile, le prove, veniva deciso che l'argomento della prova scritta e quello della prova orale di carattere generale sarebbe stato lo stesso per tutti i concorsi. Avuta conoscenza dei bandi, i ricorrenti presentavano la propria candidatura, rispettivamente, ai concorsi COM/A/264 (Campogrande e Bouyssou) e COM/A/265 (De Vleeschauwer).
paragrafo 6
Nel concorso COM/A/264, la commissione esaminatrice decideva di non ammettere alla prove la sig.na Campogrande. Questa, dopo essersi inutilmente rivolta al presidente della commissione stessa per ottenere una revoca di tale decisione, scriveva, in data 21 marzo 1972, al sig. Coppé, membro della Commissione. Il 22 marzo 1972, vigilia del giorno stabilito per la prova scritta, essa veniva avvertita di essere stata ammessa a sostenere le prove del concorso. Il 18 maggio 1972, quando ancora le commissioni giudicatrici non avevano terminato i propri lavori, essa si rivolgeva nuovamente al sig. Coppé, per metterlo al corrente di talune voci circa una modifica dei requisiti necessari per esser inclusi nell'elenco degli idonei. Con lettera 11 luglio 1972 le veniva risposto che le clausole dei bandi di concorso erano state rispettate. Nel frattempo, con lettera 15 giugno 1972, ai tre ricorrenti era stato comunicato che non avevano potuto essere inclusi nell'elenco degli idonei.
paragrafo 7
Il ricorso amministrativo proposto dalla Campogrande veniva registrato presso la segreteria della Commissione il 6 settembre 1972. La risposta della Commissione, datata 19 marzo 1973, perveniva alla ricorrente solo il 28 marzo 1973, dopo il deposito, effettuato il 22 marzo, del ricorso 112/73. I ricorsi amministrativi delle parti De Vleeschauwer e Bouyssou, registrati presso la segreteria della Commissione in data 13 e 14 settembre 1972, venivano espressamente respinti solo il 20 marzo 1973. I presenti ricorsi 144-73 (De Vleeschauwer) e 145-73 (Bouyssou), datati 19 giugno 1973 sono pervenuti in cancelleria il 20 giugno successivo.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
A — Nella causà 112-73, la ricorrente Campogrande conclude, nell'atto introduttivo, che la Corte voglia:
In via principale:
Annullare il silenzio-rifiuto opposto al ricorso amministrativo n. 527.
Dare atto alla ricorrente ch'essa basa le sue domande d'annullamento sui motivi d'incompetenza, di violazione o falsa applicazione dello statuto del personale e più precisamente dell'allegato III, di sviamento di potere e/o di procedura, come pure di travisamento dei fatti.
1. Più particolarmente, per i motivi sub 11, 12, 13, 14, 15, 16 (mezzi I-II-III-IV-V-VI), annullare tutti gli atti del concorso COM/A/264, ivi compreso il bando.
2. Annullare, in quanto occorra, i concorsi COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi compresi i bandi relativi
3. In subordine, annullare il concorso COM/A/264, per quanto riguarda la sola ricorrente.
Dichiarare e statuire che la convenuta deve rinnovare per quanto la riguarda gli atti del concorso.
4. Annullare il rifiuto espresso opposto dalla controparte, con lettera 11 luglio 1972 al ricorso amministrativo della ricorrente.
5. Annullare, in quanto occorra, le nomine effettuate in esito ai concorsi annullati.
6. Porre le spese a carico della convenuta.
In subordine, per quanto riguarda le prove:
7. Ordinare alla controparte di produrre tutti i fascicoli amministrativi relativi ai concorsi COM/A/264, 265, 266, 267, 268, ivi comprese tutte le note, documenti e verbali anteriori ai bando di concorso.
8. Disporre la prova testimoniale:
a) sui fatti esposti sub 13, 14 e 15 nella parte in diritto del ricorso.
A tal fine, la ricorrente propone il seguente elenco, non tassativo, di testimoni:
sig. G. Krauss, sig.na De Corne, sig. R. Baeyens, sig. Reynier, sig. Rogalla, sig. W. Verheyden, sig.na Merck;
b) sul fatto che, quando la ricorrente si lamentò col sig. J. Reynier per non essere stata ammessa alle prove, egli telefonò in sua presenza al sig. Krauss, presidente della commissione d'esame, e dichiarò poi all'interessata ch'essa non doveva rimpiangere di non esser stata ammessa alle prove, poiché in ogni caso, anche se fosse stata ammessa, non avrebbe vinto il concorso.
La ricorrente designa come testi-. mone il sig. J. Reynier;
c) sul fatto che il sig. Eeckhout, dichiarò ad un collega della ricorrente, il sig. Hans-Udo Pfeiffer, che il gabinetto del sig. Coppé aveva «enormi difficoltà con la commissione di concorso per il settore agricolo (COM/A/268)».
La ricorrente designa come testimone il sig. Hans-Udo Pfeiffer.
Nella replica, la ricorrente chiede che le venga dato atto della sua intenzione di tener ferme tutte le conclusioni originariamente formulate nel ricorso, e qui riferite integralmente, e di chiedere inoltre che la Corte voglia:
1. Dichiarare e statuire che la controparte è tenuta a produrre tutti i documenti relativi al procedimento di concorso oltre quelli già menzionati nel ricorso, fra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) numeri del corriere del personale richiamati nelle memorie delle parti e non ancora prodotti in causa;
b) una comunicazione del sig. Coppé alla Commissione, senza data, ma redatta in seguito ad una riunione tenuta dalla Commissione il 21 gennaio 1971;
c) la nota n. 4233, indirizzata alla Commissione dal direttore generale personale e amministrazione, sig. Lamberto Lambert, in data 16 luglio 1971;
d) la nota 31 maggio 1972 del sig. Lahnstein, capo gabinetto del commissario Haferkamp, al sig Cardon de Lichtbuer, capo gabinetto del sig. Coppé;
e) la lettera 27 giugno 1972, con la quale il sig. Cardon de Lichtbuer trasmetteva la precedente nota al direttore generale personale e amministrazione, sig Lamberto Lambert.
2. Disporre la prova testimoniale:
a) sul fatto che, nel concorso COM/ A/268, la commissione esaminatrice ha permesso che alcuni candidati svolgessero la prova di lingua in inglese.
La ricorrente designa come testimoni — precisando che la sua proposta non ha valore tassativo — i candidati ammessi al concorso, i cui nomi figurano nei relativi verbali;
b) del fatto che il sig. Krauss, presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/A/264, dichiarò al sig. Rudolf Schneider che non valeva la pena ch'egli si presentasse all'orale, benché avesse superato con successo lo scritto, perché non avrebbe potuto vincere il concorso.
La ricorrente designa come testimone il sig. Rudolf Schneider.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
B — Nella causa 144-73, il ricorrente De Vleeschauwer conclude, nell'atto introduttivo, che la Corte voglia:
In via principale,
Annullare il rigetto del ricorso gerarchico.
Dare atto al ricorrente ch'esso deduce a sostegno delle sue domande di annullamento i motivi di incompetenza, di violazione o disconoscimento dello statuto del personale e più particolarmente dell' allegato III, di sviamento di potere e/o di procedura, come pure di errata o inesatta valutazione dei fatti da parte della Commissione;
1. Più particolarmente, per le ragioni sub 11, 12, 13, 14, 15, 16 (motivi I-II-III-IV-V-VI), annullare l'intero procedimento del concorso COM/A/265, ivi compreso il bando di concorso.
2. Annullare, in quanto occorra, i procedimenti dei concorsi COM/A/264, COM/A/266, COM/A/267, COM/ A/268, ivi compresi i bandi di concorso.
3. In subordine, annullare il procedimento del concorso COM/A/265, per quanto riguarda il solo ricorrente;
dichiarare e statuire che la controparte deve dare nuovamente inizio alle operazioni del concorso.
4. Annullare in quanto occorra le nomine effettuate in esito ai concorsi annullati.
5. Porre le spese a carico della convenuta.
In subordine per quanto riguarda le prove:
6. Ordinare alla controparte di produrre tutti i fascicoli amministrativi relativi ai concorsi COM/A/264, COM/ A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi comprese tutte le note, documenti e verbali anteriori al bando di concorso.
7. Disporre la prova testimoniale:
a) sui fatti esposti sub 13 e 14 nella parte in diritto del ricorso.
A tal fine, il ricorrente propone il seguente elenco, non tassativo, di testimoni:
sig. G. Krauss, sig.na De Corne, sig. R. Baeyens, sig. Reynier, sig. Rogalla, sig. W. Verheyden, sig.na Merck;
b) sul fatto esposto sub 17 nella parte in diritto del ricorso.
Il ricorrente designa come testimone (proposta non tassativa) la sig.na Marisa Marenco;
c) sui fatti esposti sub 21, 22, 23 nella parte in diritto del ricorso.
Testimone designato, in via non tassativa: il sig. Étienne De Clercq;
d) sui fatti esposti sub 13 nella parte in diritto del ricorso.
Testimoni designati, in via non tassativa:
1) il sig. Carlo Vernimb, della D.G. XIII, a Lussemburgo,
2) il sig. Udo Wartenberg, della D.G.VI, a Bruxelles.
Nella replica, il ricorrente chiede che gli venga dato atto della sua intenzione di tener ferme tutte le conclusioni originariamente formulate nel ricorso, e qui riferite integralmente, e di chiedere inoltre che la Corte voglia:
1. Dichiarare e statuire che la controparte è tenuta a produrre tutti i documenti relativi al procedimento di concorso oltre quelli già menzionati nel ricorso, fra i quali a titolo esemplificativo non tassativo:
a) i numeri del corriere del personale richiamati nelle memorie delle parti e non ancora prodotti in causa;
b) una comunicazione del sig. Coppé alla Commissione, senza data, ma redatta in seguito ad una riunione tenuta dalla Commissione il 21 gennaio 1971;
c) la nota n. 4233, indirizzata alla Commissione dal direttore generale personale e amministrazione, sig. Lamberto Lambert, in data 16 luglio 1971;
d) la nota 31 maggio 1972 del sig. Lahnstein, capo gabinetto del commissario Haferkamp, al sig. Cardon de Lichtbuer, capo gabinetto del sig. Coppé;
e) la lettera 27 giugno 1972, con la quale il sig. Cardon de Lichtbuer trasmetteva la precedente nota al direttore generale personale e amministrazione, sig. Lamberto Lambert;
f) la bibliografia per il settore economico, rif.: IX/1928/71 — F.D.I.N.
2. Disporre la prova testimoniale:
a) sul fatto che, nel concorso COM/ A/268, la commissione esaminatrice ha permesso che alcuni candidati svolgessero la prova di lingua in inglese.
Il ricorrente designa come testimoni — precisando che la sua proposta non ha valore tassativo — i candidati ammessi al concorso, i cui nomi figurano nei relativi verbali;
b) del fatto che il sig. Krauss, presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/A/264, dichiarò al sig. Rudolf Schneider che non valeva la pena ch'egli si presentasse all'orale, benché avesse superato con successo lo scritto, perché non avrebbe potuto vincere il concorso.
Il ricorrente designa come testimone il sig. Rudolf Schneider.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
C — Nella causa 145-73, la ricorrente Bouyssou conclude, nell'atto introduttivo, che la Corte voglia:
In via principale,
Annullare il rigetto del ricorso gerarchico.
Dare atto alla ricorrente che essa deduce a sostegno delle sue domande di annullamento i motivi di incompetenza, di violazione o disconoscimento dello statuto del personale e più particolarmente dell'allegato III, di sviamento di potere e/o di procedura, come pure di errata o inesatta valutazione dei fatti da parte della Commissione.
1. Più particolarmente, per le ragioni sub 11, 12, 13, 14, 15, 16 (motivi I-II-III-IV-V-VI), annullare l'intero procedimento del concorso COM/A/264, ivi compreso il bando di concorso.
2. Annullare, in quanto occorra, i procedimenti dei concorsi COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/ A/268, ivi compresi i bandi di concorso.
3. In subordine, annullare il procedimento di concorso COM/A/264, per quanto riguarda la sola ricorrente;
dichiarare e statuire che la controparte deve dare nuovamente inizio alle operazioni del concorso.
4. Annullare in quanto occorra le nomine effettuate in esito ai concorsi annullati.
5. Porre le spese a carico della convenuta.
In subordine per quanto riguarda le prove:
6. Ordinare alla controparte di produrre tutti i fascicoli amministrativi relativi ai concorsi COM/A/264, COM/ A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi comprese tutte le note, documenti e verbali anteriori al bando di concorso.
7. Disporre la prova testimoniale:
a) sui fatti esposti sub 13 e 14 nella parte in diritto del ricorso.
A tal fine, il ricorrente propone il seguente elenco, non tassativo, di testimoni:
sig. G. Krauss, sig.ra De Come, sig. Baeyens, sig. Reynier, sig. Rogalla, sig. Verheyden, sig.na Merck;
b) sul fatto esposto sub 17 nella parte in diritto del ricorso. Il ricorrente designa come testimone (proposta non tassativa) la sig.na Marisa Marenco;
c) sui fatti esposti sub 18 nella parte in diritto del ricorso. Testimoni designati, in via non tassativa: il sig. G. Krauss e la sig.na Dusseaux;
d) sui fatti esposti sub 13 nella parte in diritto del ricorso.
Testimoni designati, in via non tassativa:
1) il sig. Carlo Vernimb, della D. G. XIII, a Lussemburgo,
2) il sig. Udo Wartenberg, della D. G. VI, a Bruxelles.
Nella replica, la ricorrente chiede che le venga dato atto della sua intenzione di tener ferme tutte le conclusioni originariamente formulate nel ricorso, e qui riferite integralmente, e di chiedere inoltre che la Corte voglia:
1. Dichiarare e statuire che la controparte è tenuta a produrre tutti i documenti relativi al procedimento di concorso oltre quelli già menzionati nel ricorso, fra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) i numeri del corriere del personale richiamati nelle memorie delle parti e non ancora prodotti in causa;
b) una comunicazione del sig. Coppé alla Commissione, senza data, ma redatta in seguito ad una riunione tenuta dalla Commissione il 21 gennaio 1971;
c) la nota n. 4233, indirizzata alla Commissione dal direttore generale personale e amministrazione, sig. Lamberto Lambert, in data 16 luglio 1971;
d) la nota 31 maggio 1972 del sig. Lahnstein, capo gabinetto del commissario Haferkamp, al sig. Cardon de Lichtbuer, capo gabinetto del sig. Coppé;
e) la lettera 27 giugno 1972, con la quale il sig. Cardon de Lichtbuer trasmetteva la precedente nota al direttore generale personale e amministrazione, sig. Lamberto Lambert.
2. Disporre la prova testimoniale:
a) sul fatto che, nel concorso COM/ A/268, la commissione esaminatrice ha permesso che alcuni candidati svolgessero la prova di lingua in inglese.
La ricorrente designa come testimoni — precisando che la sua proposta non ha valore tassativo — i candidati ammessi al concorso, i cui nomi figurano nei relativi verbali;
b) del ratto che il sig. Krauss, presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/A/264, dichiarò al sig. Rudolf Schneider che non valeva la pena ch'egli si presentasse all'orale, benché avesse superato con successo lo scritto, perché non avrebbe potuto vincere il concorso.
Il ricorrente designa come testimone il sig. Rudolf Schneider.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
D — Nella fase orale del procedimento, i ricorrenti hanno inoltre precisato le proprie offerte di prova, ed hanno offerto ulteriori prove chiedendo che la Corte voglia:
1. Dare loro atto della citazione del sig. Udo Wartenberg come testimone del fatto allegato sub II, a pag. 45 della replica del ricorrente De Vleeschauwer (causa 144-73);
2. Dar loro atto dell'offerta di provare lo stesso fatto, per quanto riguarda il concorso COM/A/264, con la testimonianza del sig. Hans Winkler;
3. Disporre la prova testimoniale sul fatto allegato sub V nel ricorso, e ribadito sub F, a pag. 27 della replica del ricorrente De Vleeschauwer.
Essi citano come testimoni, in via non tassativa:
a) il sig. Étienne De Clercq;
b) il sig. Theodoor Taks;
c) il sig. Henri Florin.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
E — Nelle tre cause, 112, 144 e 145-73, la Commissione conclude che la Corte voglia:
respingere i ricorsi in ogni loro parte;
porre le spese a carico dei ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Parte prima: Mezzi comuni ai tre ricorsi
punto 1
Secondo i ricorrenti, un primo vizio comportante la nullità dei concorsi COM/A/264 e COM/A/265 sta nel fatto che la Commissione ha omesso di indicare, nei relativi bandi, i limiti di età. Tale omissione viola l'art. 1, n. 1, sub g) dell' allegato III dello statuto del personale e costituisce — come si desume dalla sentenza della Corte 22 marzo 1972 nella causa 78-71 (Costacurta, Raccolta 1972, pag. 163) — una causa di nullità. La comunicazione pubblicata sul supplemento del corriere del personale n. 204 del 29 marzo 1972, con la quale la Commissione ha ribadito di non aver ritenuto necessario stabilire alcun limite di età per i concorsi in questione, non giova a sanare il vizio.
Nel controricorso, la Commissione assume che, stante la comunicazione del 29 marzo 1972, il richiamo alla sentenza 22 marzo 1972, è inconferente. Trattandosi di concorsi interni, destinati al personale già in servizio, tale comunicazione sta a dimostrare che la Commissione, valutando, com'è in suo potere, le esigenze del servizio, non ha ritenuto indispensabile un limite d'età. La Commissione si richiama, d'altra parte, alla sentenza 15 marzo 1973 nella causa 37-72 (Marcato, Raccolta 1973, pag. 361), in cui la Corte ha disatteso, per mancanza d'interesse, la domanda di annullamento di Un bando di concorso che non fissava alcun limite di età. In particolare, la Corte ha precisato che il regolamento n. 1473/72 (GU n. L 160, del 16 luglio 1972, pag. 1) ha reso facoltativa l'indicazione del limite di età; l'annullamento del bando di concorso, pertanto, non recherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti. Anzi, l'indicazione di un limite di età si sarebbe risolta a svantaggio dei ricorrenti nella cause 144-73 e 145-73 — nati rispettivamente nel 1932 e nel 1931 — dato che i posti offerti erano destinati in gran parte a dipendenti di giovane età.
Secondo i ricorrenti, la comunicazione della Commissione, intervenuta ex post facto, non ha alcun valore; infatti, diversi dipendenti, potenziali candidati, hanno rinunziato a partecipare ai concorsi a càusa dell'omessa indicazione del limite di età e dell'abbuono di età. Poco importa che i ricorrenti non si trovassero in tale situazione, poiché ciascun dipendente ha interesse a che lo statuto sia rispettato. Spetta poi alla Corte precisare la portata della sentenza Marcato.
I ricorrenti contestano l'argomento della Commissione, secondo cui essi, data la loro età, non avevano interesse a che fosse stabilito un limite di età, in quanto i posti offerti erano destinati, in larga misura, a dipendenti giovani. In realtà, i concorsi in questione erano stati concepiti come «concorsi di recupero» destinati a favorire — in applicazione dell'art. 15, n. 2, dello statuto ed in previsione dell'imminente adesione di nuovi Stati — il passaggio alla categoria A di dipendenti già nominati in ruolo nella categoria B. In un secondo tempo, la Commissione cambiava parere, e decideva di riservare gli stessi posti ad elementi nuovi, da reclutare mediante concorsi esterni: essa, pertanto, modificava il carattere degli esami, impartendo istruzioni alle commissioni affinché ne accentuassero la difficoltà. Questo spiega la relativa severità dimostrata dalle commissioni, ad eccezione di quella del concorso COM/ A/268. Tale politica restrittiva era inoltre aggravata dal fatto che i concorsi in questione erano concorsi di comodo, destinati a consentire la promozione di taluni dipendenti a dei posti determinati.
La Commissione ribatte, nella controreplica, che non sussiste alcun rischio di «collisione» fra i risultati dei concorsi di cui è causa e quelli dei concorsi esterni, in quanto, in primo luogo, la validità degli elenchi di riserva aveva una durata diversa e, in secondo luogo, gli idonei dei concorsi interni avevano la precedenza, come risulta dalle nomine conferite sino a tutto il 1973.
punto 2
In secondo luogo, i ricorrenti censurano la discriminazione operata fra i candidati dei concorsi COM/A/264/265/266/267/268. Nonostante si trattasse, in sostanza, di un concorso unico, tendente a formare un unico elenco degli idonei, talune commissioni si sono mostrate più indulgenti di altre, come si desume dalle notevoli differenze nel numero dei candidati riconosciuti idonei (17 su 55 per il concorso COM/A/264, 10 su 64 per il concorso COM/A/265, 12 su 44 per il concorso COM/A/266, 8 su 39 per il concorso COM/A/267 e 28 su 51 per il concorso COM/A/268).
La Commissione respinge tale assunto: essa si è attenuta a quanto disposto dall' art. 30 dello statuto, secondo cui per ogni concorso viene redatto un elenco di candidati dichiarati idonei. Nella fattispecie sono stati banditi cinque diversi concorsi ciascuno destinato a costituire un elenco di riserva di amministratori A 7/A 6 in diversi settori. L'argomento fondato sulla diversità dei risultati dei cinque concorsi non può quindi ritenersi valido; infatti, dal momento che i con corsi differivano tra loro quanto alla natura ed allo scopo, i risultati non potevano essere che differenti. Dal punto di vista pratico, la sola cosa che la Commissione poteva fare — e che ha fatto — era di perseguire un certo coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove, raccomandando alle commissioni esaminatrici di accordarsi tra loro a questo fine.
I ricorrenti ribadiscono che, nonostante l'apparenza, i concorsi erano in pratica connessi tra loro, in quanto erano stati banditi allo scopo di costituire una riserva comune per eventuali assunzioni. D'altronde, i risultati dei vari concorsi sono stati pubblicati in un unico elenco sul corriere del personale n. 216 del 26 giugno 1972. Riferendosi alle sue iniziative dirette a coordinare tra loro i concorsi, la Commissione ha ammesso implicitamente che questi non erano distinti. Un simile coordinamento sarebbe stato peraltro irrealizzabile, poiché avrebbe comportato sia dei contatti tra le commissioni — di cui non v'è cenno alcuno nei verbali delle riunioni — sia dei contatti — vietati — tra commissioni e dirigenti dell'istituzione. I ricorrenti citano come fatti significativi la diversa votazione conseguita, per una stessa prova, da un candidato che ha preso parte a due concorsi, i differenti criteri di valutazione seguiti alle commissioni in merito all'ammissibilità di taluni candidati, le divergenze sorte in seno alle giurie in merito alla redazione degli elenchi degli idonei, nonché alla menzione dei punteggi attribuiti.
In merito all'argomento secondo cui i concorsi, distinti tra loro in apparenza, avevano il fine di costituire una riserva comune per eventuali assunzioni, la Commissione precisa nella replica che ai termini della «comunicazione al personale» del 30 luglio 1971, essa aveva in realtà l'intenzione di «consentire ai dipendenti … di beneficiare nel 1972 di un passaggio di categoria». Ricorrendo, a tal fine, ad un concorso interno a carattere generale, essa non ha adottato un comportamento né insolito né discriminatorio. La distinzione fra settori differenti è funzione dell'esigenza di creare delle riserve distinte, ma omogenee, da cui attingere a seconda del tipo dei posti da coprire. La pubblicazione fatta dall' amministrazione nel corriere del personale n. 216 del 26 giugno 1972 non costituisce affatto un unico elenco degli idonei; essa si limita ad elencare, in ordine alfabetico, i candidati risultati idonei, indicando per ciascuno di essi, il concorso sostenuto con esito positivo. Le commissioni d'esame, dal canto loro, hanno redatto delle classifiche separate, diffuse nelle direzioni generali e negli altri servizi onde consentire le proposte di nomina per i posti vacanti.
Infine, gli argomenti avanzati dai ricorrenti per dimostrare la impossibilità di un coordinamento tra i vari concorsi, non fanno altro che sottolineare la posizione d'indipendenza delle commissioni. Tale opera di coordinamento, indispensabile nel caso di concorsi banditi in serie, si è svolta tuttavia in un ambito limitato, non potendo toccare quelle attività che sono di competenza esclusiva delle commissioni né — a fortiori — imporre dei risultati uniformi.
punto 3
I ricorrenti ravvisano inoltre una discriminazione nel fatto che la commissione del concorso COM/A/268 ha ammesso l'uso dell'inglese nella prova di lingue — precorrendo in tal modo l'entrata di nuovi paesi membri nelle Comunità europee — laddove le commissioni giudicatrici degli altri concorsi hanno negato tale facoltà. Tale situazione ha sfavorito in particolare la ricorrente Bouyssou, che ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'inglese presso l'Università di Parigi ed è in possesso del diploma di studi superiori d'inglese.
Secondo la Commissione, tali accuse sono infondate. Dai verbali della commissione del concorso COM/A/268 non risulta che sia stata ammessa alcuna prova di lingua inglese. Comunque è da escludersi qualsiasi possibilità di discriminazione sia nei confronti dei candidati di altri concorsi, sia dei ricorrenti che non hanno preso parte al concorso COM/ A/268.
I ricorrenti ribattono, nella replica, che la Commissione non contesta formalmente l'ammissione della prova di inglese, ma si richiama semplicemente ai verbali di esame. Essi si dichiarano pronti a corroborare il loro assunto con prove testimoniali. Quanto alla asserita mancanza di interesse riguardo a tale censura, i ricorrenti sostengono che, dal momento che i concorsi costituivano dei «vasi comunicanti», il fatto che talune facilitazioni siano state accordate in un concorso e negate in un altro ha, in definitiva, ridotto le loro possibilità di essere inclusi nella riserva unica.
Secondo le ulteriori osservazioni esposte dalla Commissione nella controreplica, è perfettamente ammissibile che al termine della prova orale di lingue, prevista nei bandi di concorso, una commissione d'esame consenta che i candidati dimostrino le loro conoscenze in materia, al di là della seconda lingua ufficiale obbligatoria. Ciò non danneggia in alcun modo i candidati degli altri concorsi.
punto 4
I ricorrenti fanno ancora carico alla Commissione di essersi scostata dallo scopo originario dei concorsi di cui è causa, impartendo ai presidenti ed ai membri delle commissioni istruzioni affinché limitassero, per quanto possibile. il numero degli idonei, onde permettere un ulteriore reclutamento di personale mediante concorsi esterni. Ciò si desume in particolare dalla proposta — peraltro rifiutata — fatta dal presidente ai membri della commissione nel concorso COM/A/268, di diminuire sistematicamente i punteggi attribuiti ai candidati; questo, peraltro, spiega la più alta proporzione di candidati idonei in questo concorso rispetto agli altri. Tale linea di condotta — a causa della quale sono stati riconosciuti idonei solo 75 candidati su 97 posti da coprire — stride con l'art. 5 dell'allegato III dello statuto, secondo cui l'elenco degli idonei deve comprendere, se possibile, un numero di candidati doppio di quello dei posti disponibili. Le istruzioni tendenti a far adottare una politica restrittiva nella formazione dell' elenco degli idonei costituiscono uno sviamento di potere.
La Commissione respinge tale assunto, sostenendo che, stando alla lettera dell' art. 5, 5o comma, dell'allegato III dello statuto, il principio ivi enunciato va rispettato solo per quanto sia possibile. Tale principio non può — per definizione — venir osservato quando si tratta di costituire una riserva di candidati idonei.
I ricorrenti ribattono che la loro censura è fondata su un vero e proprio sviamento di potere, sulla violazione del principio formulato dall'art. 5 suddetto, di per sé considerato. Abbandonando in parte il primitivo disegno di organizzare un concorso di recupero e decidendo di assumere il personale necessario prevalentemente mediante concorsi esterni, la Commissione ha violato il principio «patere legem quam ipse fecisti». Il numero ridotto di candidati idonei e la conseguente violazione dell'art. 5 non si possono giustificare con delle considerazioni di forza maggiore, ma sono imputabili ad una volontà ben precisa. Tali «manipolazioni di voti» sono state oggetto, peraltro, di una nota datata 31 maggio 1972, indirizzata, dal sig. Lahnstein, capo di gabinetto del sig. Haferkamp al capo di gabinetto del sig. Coppé, Cardon de Lichtbuer, e trasmessa da quest'ultimo al sig. Lambert, direttore generale del personale e dell'amministrazione. I ricorrenti chiedono la produzione di tale documento.
Nella controreplica, la Commissione non nega affatto che lo scopo dei concorsi era di consentire a dei dipendenti di categoria B il passaggio alla categoria A. Al contrario, ciò si desume chiaramente dalla natura dei concorsi, che erano precisamente dei concorsi interni. Questo, peraltro, non implica che si sarebbero dovuti dichiarare idonei candidati totalmente o parzialmente impreparati. A questo riguardo, i ricorrenti hanno interpretato in modo falso e tendenzioso le intenzioni della Commissione. Le comunicazioni al personale — specie quelle pubblicate sul corriere del personale 30 giugno 1971, n. 173 bis, 13 agosto 1971, n. 174 e 3 novembre 1971, n. 183 bis — non contengono alcun elemento che giustifichi le censure di sviamento di potere e di violazione del principio «patere legem quam ipse fecisti». La Commissione contesta poi ai ricorrenti il diritto di avvalersi di note o in genere di corrispondenza scambiata tra alti funzionari e non indirizzata a loro. Nella nota 31 maggio 1973, comunque, il sig. Lahnstein esprimeva la propria disapprovazione per una politica restrittiva, tendente a limitare il numero dei candidati idonei nei concorsi in questione. A suo avviso, il ricorso al criterio del «numerus clausus» si può giustificare per quanto riguarda l'attribuzione dei posti agli idonei, non già all'atto dell'accertamento dell'idoneità vera e propria dei candidati. A seguito di tale nota, il sig. Cardon de Lichtbuer ha proposto un incontro tra l'amministrazione e il sig. Krauss, presidente di una delle commissione esaminatrici, il quale ha presieduto anche le riunioni di «coordinamento».
Nel corso di tale incontro si è accertato che non è stato fissato alcun «numerus clausus» e che le commissioni hanno operato con piena indipendenza.
punto 5
A proposito della censura di «manipolazione dei voti», i ricorrenti sostengono che, allo scopo di limitare il numero degli idonei, era stato suggerito di non ammettere quei candidati che avessero riportato da' 48 a 52 punti. Ciò risulta chiaramente dal verbale della riunione della commissione del concorso COM/A/268, nel corso della quale venne respinta la proposta del presidente in tal senso. Se ne deve concludere che le altre commissioni hanno invece accettato analoghi suggerimenti. In conseguenza di tali manovre, il punteggio della ricorrente, Campogrande è stato abbassato da 52 a 47, laddove altri candidati che avevano riportato tra i 48 e i 52 punti sono stati invece inclusi nell'elenco degli idonei. I ricorrenti si dichiarano pronti a provare anche tale circostanza mediante testimoni.
Secondo la Commissione, tale censura si fonda su affermazioni infondate e inesatte. Tutti i candidati cui le commissioni, nel libero e pieno esercizio del loro potere discrezionale, hanno attribuito 48 punti sono stati inclusi nell'elenco degli idonei.
Per quanto riguarda l'audizione di testimoni, e in particolare dei membri delle commissioni, che dovrebbero riferire sui loro lavori, la Commissione la ritiene inammissibile in ragione del carattere di segretezza che rivestono i lavori e le deliberazioni delle commissioni e della loro natura di organi collegiali.
punto 6
La Commissione si oppone poi alla domanda avanzata in subordine dai ricorrenti, diretta all'annulamento dei concorsi COM/A/264 e COM/A/265 ed al rinnovo degli atti di tali concorsi per quanto li riguarda. Essa sostiene che una simile procedura è impossibile; infatti, qualsiasi irregolarità comporta l'annullamento totale del concorso, a garanzia della parità di trattamento dei candidati.
I ricorrenti ribattono che nella fattispecie non si trattava di «concorsi» nel vero senso della parola, cioè di prove eliminatorie competitive, ma piuttosto di esami diretti semplicemente ad accertare la preparazione dei candidati.
La Commissione si oppone del pari alle conclusioni dirette all'annullamento, per quanto occorra, delle nomine effettuate in esito ai concorsi annullati.
Secondo i ricorrenti, invece, se i concorsi si sono svolti in maniera irregolare, sono irregolari anche le nomine ad essi conseguenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Parte seconda: Mezzi propri ai singoli ricorsi › A — Ricorso 112-73 — Campogrande
punto 7
La ricorrente sostiene di essere stata vittima di una discriminazione in quanto la sua candidatura al concorso, dapprima respinta, è stata accettata solo il 22 marzo 1972, cioè il giorno precedente a quello della prova scritta. Essa pertanto è stata informata del programma d'esa me con 13 giorni di ritardo rispetto agli altri candidati.
Secondo la Commissione, il programma contenuto nella comunicazione di ammissione alle prove riguardava solo gli esami orali, che avrebbero dovuto svolgersi in un secondo tempo. D'altronde, dato il gran numero di candidati, era inevitabile che le prove orali venissero scaglionate in più giorni, e non si poteva quindi garantire ai concorrenti un uguale lasso di tempo per la preparazione.
La ricorrente ribatte che alla disuguaglianza involontaria, connessa con il carattere stesso dei concorsi non deve aggiungersi una disparità di trattamento più o meno intenzionale, imputabile alla volontà o all'inettitudine degli organizzatori. La ricorrente è stata personalmente svantaggiata dal fatto che la sua ammissione al concorso è stata in forse fino all' ultimo momento.
punto 8
La Campogrande che, con lettera 18 maggio 1972, aveva già denunziato all' autorità investita del potere di nomina la manipolazione dei voti e la discriminazione di cui era stata vittima, chiede l'annullamento della decisione 11 luglio 1972 con la quale la sua domanda veniva respinta. D'altra parte, essa ha presentato in reclamo, fondato sugli stessi motivi, registrato presso la segreteria della Commissione col n. 527, ed al quale non è stata data alcuna risposta entro il termine stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto. Ciò costituisce indubbiamente un silenzio-rifiuto, di cui la ricorrente chiede del pari l'annullamento.
La Commissione obietta che la Corte, con sentenza 8 maggio 1973, ha già sancito l'irricevibilità del ricorso diretto contro la lettera 11 luglio 1972 del sig. Coppé (causa 60-72, Campogrande c. Commissione, Raccolta 1973, pag. 489), in quanto la lettera 18 maggio 1972 della Campogrande non può essere considerata come un reclamo, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, diretto contro un atto recante pregiudizio alla ricorrente.
Secondo la Campogrande, quanto affermato dalla Corte con la sentenza 8 maggio 1972 non ha più efficacia, in quanto essa ha presentato un reclamo formale alla Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Parte seconda: Mezzi propri ai singoli ricorsi › B — Ricorsi 144-73, De Vleeschauwer e 145-73, Bouyssou
punto 9
I ricorrenti De Vleeschauwer e Bouyssou si lagnano di talune irregolarità che si sarebbero verificate durante lo svolgimento della prova scritta. Il presidente della commissione esaminatrice ha infatti comunicato ai candidati che la prova di cui al punto III, 1), del bando di concorso («redazione di una nota di servizio o del resoconto di una riunione su argomenti dalla commissione») avrebbe compreso anche un commento critico. Tale comunicazione, che ha imposto una prova non contemplata nel bando, è stata per di più interpretata in maniera diversa dai vari esaminatori, i quali hanno pertanto valutato il commento critico secondo criteri differenti.
Secondo la Commissione, tale censura non ha alcun fondamento né giuridico, né di fatto. Una prova d'esame come quella di cui è causa, comporta, quando è assegnata ai candidati a dei posti di categoria A, una sintesi critica, quindi un commento. La correzione delle prove è stata effettuata, per ciascun candidato, da due diversi esaminatori, i quali avevano a loro disposizione gli stessi documenti che stabilivano i criteri di valutazione cui attenersi.
I ricorrenti oppongono che, indipendentemente dalla natura della prova, il testo del bando di concorso vincola la commissione nello stesso modo dei candidati.
La Commissione ribatte che un resoconto di riunione non può ridursi ad un semplice riassunto. D'altra parte, tanto le istruzioni impartite ai candidati, quanto le ulteriori spiegazioni fornite al momento della prova scritta, hanno chiarito a sufficienza la natura del lavoro richiesto loro.
punto 10
Secondo i ricorrenti, un altro motivo di discriminazione sta nel fatto che nei risultati del concorso COM/A/268 figura un punteggio unico per ogni con corrente, non già il voto singolo riportato in ciascuna delle prove, scritta, orale e di lingua, come nei risultati degli altri concorsi connessi. Ciò rende impossibile qualsiasi controllo da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, degli interessati o della Corte.
La Commissione obietta che né Io statuto — ed in particolare l'allegato III — né il bando di concorso obbligano la commissione del concorso COM/A/268 a redigere dei risultati dettagliati.
I ricorrenti replicano che, se avessero saputo in anticipo che la commissione esaminatrice suddetta avrebbe adottato questo più vantaggioso sistema di punteggio (gli idonei rappresentano infatti il 33,7 % dei candidati), avrebbero preso parte anch'essi al concorso COM/A/268. La Commissione respinge tale argomentazione a posteriori.
punto 11
Il De Vleeschauwer e la Bouyssou si dolgono che tre candidati al concorso COM/A/268 siano stati notoriamente preparati intensamente dal sig. Ries, capodivisione, e dalla sig.na Hoeller, che facevano parte della commissione d'esame.
La Commissione non ritiene illecito di per sé l'aiuto prestato da un superiore gerarchico ai suoi dipendenti nella preparazione di un concorso dal quale può dipendere il loro avanzamento. In ogni caso, il fatto denunciato dai ricorrenti non è provato.
I ricorrenti sostengono invece che i superiori che abbiano aiutato taluni dipendenti a preparare un concorso non possono accettare di far parte della commissione d'esame. Dal momento in cui partecipano ai lavori di tale commissione, l'intero procedimento del concorso è viziato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Parte seconda: Mezzi propri ai singoli ricorsi › C — Ricorso 144-73 — De Vleeschauwer
punto 12
Secondo il ricorrente, i candidati al concorso COM/A/265 sono stati discriminati rispetto a quelli degli altri concorsi in due altre occasioni. In primo luogo, appena 10 giorni prima della prova fu reso noto che i concorrenti potevano optare per un'altra specializzazione (economia energetica): ne risultavano pertanto favoriti i candidati che già lavoravano in quel settore.
In secondo luogo, talune informazioni circa la bibliografia da consultare furono pubblicate solo l'8 novembre 1971, sul corriere del personale n. 187.
In merito all'aggiunta della nuova opzione «economia energetica», la Commissione sostiene che tale misura non poteva che risolversi a favore dei candidati. D'altronde, il vantaggio di cui hanno goduto i concorrenti che lavorano in quel settore vale per tutte le specializzazioni. L'inclusione nei programmi della specializzazione «economia energetica» è stata resa nota solo 9 giorni dopo la comunicazione delle opzioni previste per le prove orali, pubblicata nel corriere del personale n. 186 bis del 3 novembre 1971; termine ultimo per la presentazione delle candidature restava fissato il 22 novembre 1971. Le prove orali cui si riferisce la documentazione in causa si sono svolte comunque il 18 e il 19 aprile 1972.
Il ricorrente ribatte, sempre a proposito della specializzazione «economia energetica», che la pubblicazione sul corriere del personale n. 188 bis del 12 novembre 1971 è posteriore di più di tre mesi alla comunicazione al personale apparsa sul corriere del personale n. 173 bis del 12 agosto 1971, la quale indicava già come sotto-opzione «commercio internazionale». Quanto alla bibliografia, è difficile stabilire fin d'ora il ritardo prodottosi a detrimento dei candidati che avevano optato per le specializzazioni «commercio internazionale» o «econometria»; tale svantaggio, però, sussiste ed è inammissibile.
Nella replica, la Commissione sottolinea il carattere provvisorio e puramente informativo della comunicazione del sig. Coppé, pubblicata sul corriere del personale n. 173 bis. Essa nega che vi sia stata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda la pubblicazione della bibliografia, dato che il tempo concesso al ricor rente era più che sufficiente per la preparazione della specializzazione scelta.
punto 13
Il De Vleeschauwer sostiene infine di essere stato vittima di una discriminazione di carattere linguistico durante lo svolgimento del concorso. Egli elenca a tale proposito una serie di circostanze.
a) Anzitutto, nell'ambito della prova scritta, sono state fornite indicazioni insufficienti per la comprensione del testo da riassumere, ciò che ha sfavorito i candidati di lingua olandese;
b) Le stesse indicazioni erano poi redatte in francese, a detrimento dei candidati di altra lingua;
c) Nella bibliografia raccomandata figurava un documento interno della Commissione, redatto in tedesco e disponibile nella versione francese, ma non in quella olandese;
d) I candidati che hanno svolto la prova di lingue in olandese hanno dovuto eseguire una traduzione nella loro madrelingua, mentre altri candidati hanno fruito del vantaggio di tradurre dalla madrelingua nelle altre lingue da essi scelte.
Per quanto riguarda il primo punto, mentre la Commissione sostiene che si è avuta una perdita di tempo minima, il ricorrente ribatte che occorre tener conto dello stato di confusione generale protrattosi per mezz'ora.
La seconda censura, secondo la Commissione, ha un'importanza minima, dal momento che il ricorrente conosce perfettamente il francese ed ha comunque potuto disporre del periodo di tempo previsto dal bando di concorso. Il De Vleeschauwer obietta che gli altri candidati hanno avuto più tempo a loro disposizione.
In merito alla censura relativa alla bibliografia, la Commissione sottolinea ancora una volta che il ricorrente conosce perfettamente sia il francese che il tedesco. Secondo il ricorrente, invece, trattandosi di un documento proveniente dalla Commissione, questa è direttamente responsabile.
Infine, per quanto riguarda la prova di lingua, la Commissione nega che il ricorrente sia stato comunque svantaggiato, poiché la traduzione nella madrelingua è notoriamente più facile. Il De Vleeschauwer contesta tale affermazione di principio; egli avrebbe potuto aver interesse a tradurre in francese, che è la sua lingua di lavoro. La Commissione fa notare che il ricorrente si contraddice quando, da una parte, pretende di aver interesse a tradurre in francese piuttosto che nella sua madrelingua, e dall'altra si lamenta di essere stato costretto a studiare dei documenti nella sola versione francese.
Al termine della fase scritta, la Corte ha chiesto alle parti di fornirle ulteriori informazioni e di produrre taluni documenti.
La Bouyssou, ricorrente nella causa 145-73, è stata invitata a chiarire l'interesse reale che avrebbe all'annullamento richiesto, tenuto conto che nel frattempo essa è stata assunta con il grado LA/7 presso il Consiglio. La ricorrente ha affermato anzitutto di non essere stata ancora nominata in ruolo nel servizio linguistico del Consiglio e che comunque preferisce proseguire la sua carriera professionale presso la Commissione, a motivo della sua preparazione e dell'esperienza acquisita nonché della più ampia possibilità di carriera.
Alla richiesta di precisare il punto delle sue argomentazioni relative alla data di pubblicazione della rettifica del limite di età, la Commissione ha risposto che tale rettifica, disposta il 29 marzo 1972, si è resa necessaria in seguito alla sentenza della Corte 22 marzo 1972 nella causa 78-71 (Costacurta c. Commissione, Raccolta 1972, pag. 163) alla quale si è rigorosamente conformata.
Circa i concorsi COM/A/264 — 268 che erano già allo stadio delle prove scritte al momento della pronunzia della sentenza suddetta, la Commissione aveva due alternative:
annullare i bandi di concorso, pubblicarne di nuovi e poi ricominciare integralmente i procedimenti di concorso, che erano stati avviati senza tener conto dell'età dei candidati, e ciò al solo fine di rispettare un'esigenza di carattere puramente formale; nessuna commissione, infatti, aveva escluso dal concorso dei candidati per ragioni di età;
spiegare i motivi per cui, nei bandi di concorso, non erano stati specificati i limiti di età. In tal modo le prove avrebbero potuto continuare senza alcun rischio di discriminazione, visto che la Commissione aveva già esplicitamente affermato di non voler tener conto dell'età dei concorrenti.
La Commissione ha preferito adottare quest'ultima soluzione per evitare il pregiudizio che la prima alternativa avrebbe arrecato a sé ed ai candidati.
La Corte ha quindi chiesto alla Commissione di chiarire il criterio in base al quale si effettuano le assunzioni, a seguito della costituzione di una riserva di carattere «generico».
Come ha spiegato la Commissione, una volta che gli elenchi di riserva raggruppanti i candidati che possiedono requisiti analoghi sono stati comunicati alle varie direzioni generali, la direzione generale dell'amministrazione raggruppa le richieste che le vengono inviate e ne controlla la conformità ai requisiti dei candidati ai concorsi da questi superati. Gli atti relativi vengono quindi trasmessi alla Commissione, la quale decide la nomina dei candidati idonei, curando che il posto attribuito sia adeguato tanto alle attitudini risultanti dal fascicolo personale o dai colloqui con gli interessati, quanto alla specializzazione prescelta.
Nella fattispecie, i candidati iscritti nell'elenco di idoneità erano qualificati per i posti vacanti corrispondenti alla loro preparazione. È chiaro, comunque, che i requisiti dei candidati non possono in pratica essere mai perfettamente adeguati a ciascuno dei posti disponibili.
Dal controllo della nomina a determinati posti dei candidati dichiarati idonei in esito ai concorsi in causa risulta che a nessuno di essi è stato assegnato un posto che non fosse adeguato alle sue attitudini, quali sono state accertate dalle commissioni esaminatrici.
Su richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto i seguenti documenti:
la comunicazione del commissario Coppé, redatta a seguito della riunione del 21 gennaio 1971;
la nota del direttore generale Lamberto Lambert, del 16 giugno 1971;
la nota del sig. Lahnstein, capo gabinetto del commissario Haferkamp, al sig. Cardon de Lichtbuer, capo gabinetto del sig. Coppé; nonché la relativa lettera accompagnatoria del sig. Cardon de Lichtbuer al sig. Lam berto Lambert, e la risposta del sig. Krauss, presidente la commissione del concorso COM/A/264;
l'elenco delle nomine effettuate tra gli idonei, con l'indicazione del concorso sostenuto e della specializzazione scelta, nonché il posto attribuito.
Nel corso della fase orale, svoltasi il 13 giugno 1974, i ricorrenti, rappresentati dall'avv. Slusny, e la Commissione, rappresentata dal sig. Pincherle, hanno ulteriormente chiarito gli argomenti esposti nella fase scritta.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 luglio 1974.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 3
3/4 Il ricorso 112/73 tende inoltre all'annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione, con lettera 11 luglio 1972, al ricorso amministrativo della ricorrente Campogrande, relativo all'organizzazione del concorso controverso. Tale domanda coincide interamente con l'oggetto principale dei ricorsi.
punto 1
I ricorsi sono diretti, in via principale, all'annullamento dei bandi di concorso COM/A/264, COM/A/265 e, in quanto occorra, dei bandi di concorso COM/A/266, COM/A/267 e COM/A/268, nonché delle nomine effettuate in esito a tali concorsi.
punto 2
Essi mirano, in subordine, a che la Commissione venga condannata al rinnovo, relativamente ai ricorrenti, degli atti del concorso cui essi avevano partecipato.
punto 5
Poiché questi riguardano, in gran parte, gli stessi atti e si fondano su identici mezzi, è opportuno statuire su di essi con una unica sentenza.
punto 6
Nella riunione del 22 luglio 1971, la Commissione decideva, allo scopo di costituire un elenco di riserva per eventuali assunzioni nei gradi A7/A6, di bandire dei concorsi interni per titoli e per esami. I vincitori, iscritti in un elenco degli idonei — secondo la tesi dei ricorrenti — od in più elenchi degli idonei — secondo la tesi della convenuta —, avrebbero avuto diritto ad essere nominati, con passaggio ad altra categoria, a posti vacanti di amministratore.
punto 7
Dal verbale di tale riunione risulta, fra l'altro, che trattavasi di «concorsi di recupero per dipendenti di categoria B»; che erano stati banditi sei concorsi, in sei specifiche materie, onde tener conto di tutti i settori di attività della Commissione, e che erano stati adottati regolamenti di concorso i quali avrebbero dovuto garantire l'applicazione di criteri uniformi da parte delle varie commissioni giudicatrici.
punto 8
In data 3 novembre 1971, la Commissione pubblicava 5 bandi di concorso, relativi a cinque specifici settori, e cioè: COM/A/264 giuridico-amministrativo, COM/A/265 economico, COM/A/266 finanziario e contabile, COM/A/267 previdenziale e COM/A/268 agricolo e tecnico; in ciascun settore, al candidato venivano inoltre offerte varie opzioni.
punto 9
Tali bandi di concorso non facevano menzione di limiti d'età.
punto 10
L'ammissione non era riservata ai soli dipendenti della categoria B, in quanto alle prove avrebbero partecipato dipendenti delle categorie LA e C.
punto 11
La ricorrente Campogrande, che aveva presentato la propria candidatura al concorso COM/A/264 (giuridico-amministrativo), fissava la propria scelta sull'argomento «questioni istituzionali delle Comunità» ; la ricorrente Bouyssou partecipava allo stesso concorso, con l'opzione «norme in materia di concorrenza», ed il ricorrente De Vleesschauwer al concorso COM/A/265 (economico), con l'opzione «commercio internazionale».
punto 12
In data 15 giugno 1972, a ciascuno di loro veniva comunicato che, in base all'esito delle prove, non era stato possibile includerli nell'elenco degli idonei.
punto 13
I ricorrenti, oltre ad esperire determinati mezzi propri del loro caso specifico, fondano sostanzialmente la loro tesi su quattro mezzi comuni, di cui i primi tre relativi a pretese irregolarità del procedimento di concorso per la costituzione di un elenco di riserva ed il quarto relativo alla violazione dell'art. 1, n. 1, lett. g) dell'allegato III allo statuto del personale, che prescrive d'indicare un limite d'età nei bandi di concorso.
punto 14
Anzitutto vanno esaminati questi mezzi.
SENTENZA › In diritto › I — Mezzi comuni ai tre ricorsi
paragrafo 1
15/16 In primo luogo, i ricorrenti fanno presente che tutti i concorsi controversi sono viziati d'illegittimità per il fatto che la Commissione ha omesso di coordinare i criteri di valutazione di cui avrebbero dovuto servirsi le varie commissioni giudicatrici e le condizioni in cui avrebbero dovuto svolgersi le prove, mentre avrebbe dovuto farlo, trattandosi in realtà di un concorso unico o, almeno, di concorsi diretti a costituire un unico elenco degli idonei, dal momento che unico doveva essere l'elenco di riserva per eventuali assunzioni.
Sarebbero state quindi operate discriminazioni, in ispecie a danno dei ricorrenti, tra i partecipanti a determinati concorsi ed i candidati ammessi ad altri concorsi.
paragrafo 3
18/19 L'art. 45, n. 2, dello statuto del personale recita: «Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso».
D'altra parte, la possibilità di bandire concorsi intesi a costituire una riserva ai fini di future assunzioni è espressamente contemplata dall'art. 29, n. 1, dello stesso statuto.
paragrafo 53
69/70 Dal fascicolo risulta che, se erano stati previsti sei concorsi e ne sono stati banditi cinque, ciò è dovuto al fatto che nel concorso COM/A/268 sono state cumulate prove relative a materie agricole e all'informatica.
Se tale circostanza non è certo indice di un accurato metodo di lavoro, essa non può tuttavia assolutamente inficiare la legittimità degli atti impugnati.
punto 17
Inoltre, sotto il profilo della legittimità, i concorsi dovrebbero per gli stessi motivi, venir considerati come un unico procedimento, di guisa che le irregolarità commesse per favorire taluni candidati in un concorso comporterebbero l'illegittimità di tutti.
punto 20
In forza delle suddette disposizioni è senza dubbio lecito costituire un elenco di riserva mediante concorso cui partecipino dipendenti di una determinata categoria, destinati a venir nominati in seguito, in base alle necessità del servizio, ai posti di amministratore della carriera A7/A6.
punto 21
La costituzione di un siffatto elenco di riserva, diretta a provvedere all'assegnazione di posti vacanti nell'ambito dello stesso grado e della stessa carriera, ma implicanti l'esercizio di mansioni diverse, può effettuarsi a mezzo di più concorsi che presentino un certo coordinamento.
punto 22
Tale coordinamento, voluto dalla Commissione, è stato realizzato, in primo luogo, mediante l'organizzazione di prove comuni di carattere generale, integrate da prove specifiche per determinate materie.
punto 23
Esso ha poi trovato espressione nella nomina di una commissione composta di membri delle varie commissioni esaminatrici, (la quale si è riunita due volte prima dello svolgimento delle prove, allo scopo di stabilire criteri uniformi per i lavori delle commissioni stesse, ed una volta in seguito al fine di coordinare, in una certa misura, le valutazioni), come pure nella costituzione di un gruppo di lavoro che ha stabilito direttive da impartire agli esaminatori; tutto ciò al fine di ottenere, nel rispetto dell'autonomia delle commissioni d'esame, elenchi degli idonei di «carattere omogeneo».
punto 24
Una volta uniformate, in un certo senso, le modalità secondo cui dovevano svolgersi le prove controverse, la Commissione aveva tuttavia la facoltà, di cui si è avvalsa, di bandire vari concorsi, diretti a costituire distinti elenchi degli idonei e rispondenti alla necessità di assunzioni per compiti diversi, pur se tutti inerenti al posto di amministratore. Doveva essere però rispettata la condizione che venissero poi promossi soltanto i dipendenti i quali, al concorso, fossero risultati idonei in un settore corrispondente alle mansioni da assolvere.
punto 25
Dal raffronto tra le materie scelte dai candidati e gli avvisi relativi ai posti vacanti cui essi sono stati in seguito promossi risulta che in realtà così è avvenuto, almeno nella grande maggioranza dei casi.
punto 26
Qualora in determinati casi non si fosse tenuto conto di questa necessaria rispondenza, non ne risulterebbe che i concorsi si sono svolti in maniera ille gittima, ma soltanto che potrebbe eventualmente esser messa in dubbio la regolarità delle relative promozioni.
punto 27
La commissione giudicatrice di ciascun concorso doveva, quindi, conciliare l'opportunità di coordinare, in un certo qual modo, le modalità delle prove con la necessità di valutare, in base a criteri adeguati, la preparazione dei candidati in vista dell'assolvimento dei compiti cui l'idoneità conseguita in un determinato concorso li destinava.
punto 28
Il contemperamento di queste due esigenze rientra, nell'ambito del bando di concorso, nella responsabilità propria delle singole commissioni, e viene garantito dall'autonomia di queste e dal segreto delle deliberazioni imposto dallo statuto.
punto 29
Differenze di valutazione, da un concorso all'altro, sono non solo inevitabili ma legittime, anche per quanto riguarda le prove comuni, in quanto il peso da attribuire a queste ultime può variare, agli occhi delle varie commissioni, in funzione degli specifici requisiti che presuppone l'assolvimento di compiti distinti.
punto 30
Inutilmente i ricorrenti fanno valere — a sostegno del loro assunto secondo cui, in realtà, si tratta di un unico concorso — la circostanza che, nel corriere del personale 26 giugno 1972, n. 216, la Commissione ha pubblicato un elenco globale degli idonei, in cui sono inclusi tutti i candidati.
punto 31
Nella suddetta pubblicazione sono bensì enumerati, in ordine alfabetico, tutti i candidati compresi nell'elenco di riserva, alla cui costituzione dovevano contribuire i vari concorsi; accanto al nome di ciascun dipendente è però indicato il concorso cui egli ha partecipato, mentre, peraltro, separati elenchi degli idonei relativi a ciascun concorso sono stati trasmessi dalle commissioni d'esame alla Commissione.
punto 32
Quindi, una volta assodato che, nel caso di specie, i concorsi erano distinti e le prove relative sono state giudicate da commissioni distinte, i ricorrenti non hanno motivo di lagnarsi delle divergenze tra le modalità stabilite per il concorso cui ciascuno di loro ha partecipato e quelle vigenti per gli altri concorsi.
punto 33
Le prove da loro offerte in merito vanno quindi respinte, in quanto non pertinenti.
punto 34
I ricorrenti asseriscono in secondo luogo, che i concorsi non sono stati concepiti ed organizzati nell'interesse del servizio, ma allo scopo di favorire determinati candidati.
punto 35
Tuttavia, a sostegno di tale grave asserzione non sono stati dedotti né argomenti né prove, ed essa va quindi disattesa.
punto 36
I ricorrenti assumono inoltre che i concorsi sono viziati da sviamento di potere per il fatto che, mentre erano stati concepiti quali «concorsi di recupero», per consentire il passaggio alla categoria A di dipendenti di categoria B, in seguito sarebbero state esercitate pressioni sulle commissioni perché si mostrassero più severe, in maniera da limitare il numero degli idonei e di lasciare quindi più ampie possibilità di assunzione a mezzo di concorsi esterni.
punto 37
La costituzione di elenchi di riserva costituisce un elemento della politica svolta dall'autorità investita del potere di nomina in materia di assunzione di personale.
punto 38
È pacifico che, con questo mezzo, la Commissione — prima dell'ampliamento della Comunità con l'adesione dei nuovi Stati membri — intendeva offrire ai dipendenti già nominati in ruolo nella categoria B, che avessero dato prova della loro adeguata preparazione, la possibilità di passare nella categoria A, nel cui ambito era previsto un ampliamento dell'organico.
punto 39
Tuttavia, fin dal 22 luglio 1971, era stata prevista, contemporaneamente al bando dei concorsi interni dell'ottobre 1971, anche la pubblicazione, prima della fine dello stesso anno, di un bando per concorsi esterni al fine di provvedere ad assunzioni negli stessi posti.
punto 40
Avendo deciso di combinare questi due sistemi per le future assunzioni nella categoria A, nella prospettiva dell'ampliamento della Comunità, la Commissione era legittimata, nei limiti del rispetto dell'indipendenza delle commissioni esaminatrici, a raccomandare alle commissioni stesse di tener conto, nei loro criteri di valutazione, della natura e degli obiettivi di tale politica delle assunzioni.
punto 41
La Commissione poteva quindi richiedere alle commissioni giudicatrici di tener conto del numero approssimativo di posti della carriera A7/A6, alla cui vacanza essa contava di sopperire attingendo al costituendo elenco di riserva.
punto 42
I ricorrenti fanno poi valere la circostanza secondo cui il verbale delle riunioni della commissione di concorso COM/A/268 indica che i membri della commissione si sarebbero rifiutati di seguire il suggerimento del presidente di riportare globalmente a meno di 48 punti — limite per riuscire idonei — tutti i punteggi inferiori a 53 punti e, inoltre, il fatto che la proporzione dei candidati inclusi nell'elenco d'idoneità di tale concorso è molto più alta rispetto a quella degli altri concorsi.
punto 43
Essi ne deducono che, cedendo ad imposizioni, le commissioni esaminatrici degli altri concorsi, ed in particolare quelle dei concorsi cui essi hanno partecipato, hanno manipolato il punteggio di taluni candidati.
punto 44
A sostegno di quest'asserzione, la ricorrente Bouyssou dichiara che un membro della commissione d'esame del concorso COM/A/264 avrebbe detto ad una terza persona che la ricorrente aveva superato il concorso, mentre il suo punteggio è poi risultato pari a 47.
punto 45
La ricorrente Campogrande sostiene, dal canto suo, che il suo punteggio è stato ridotto dalla commissione giudicatrice del concorso COM/A/264, da 52 a 47 punti.
punto 46
I ricorrenti propongono che vengano escussi i testi sulle circostanze addotte.
punto 47
Dal raffronto dei risultati dei vari concorsi risulta che la percentuale degli idonei è stata, in ordine decrescente, la seguente: 55 % (COM/A/268: 28 su 51); 30,9 % (COM/A/264: 17 su 55); 21,2 % (COM/A/266: 12 su 44); 20,5 % (COM/A/267: 8 su 39) e 15,7 % (COM/A/265: 10 su 64).
punto 48
Tali cifre indicano, incontestabilmente, notevoli divergenze, che possono trovare una spiegazione vuoi nella difficoltà delle materie, vuoi nella severità delle commissioni o nel grado di preparazione dei candidati; esse, tuttavia, non rivelano affatto una frattura tra il concorso COM/A/268, da un lato, e l'insieme degli altri concorsi, dall'altro, e non legittimano, sotto nessun aspetto, la presunzione che le commissioni degli altri concorsi abbiano ceduto a pressioni od a considerazioni estranee al loro compito, dalle quali invece i membri della commissione del concorso COM/A/268 non si sarebbero lasciati influenzare.
punto 49
Risulta peraltro dal fascicolo che, nei contatti con gli uffici incaricati dell'organizzazione dei concorsi, le commissioni hanno continuamente rivendicato la loro indipendenza, respingendo anche i suggerimenti della Commissione.
punto 50
Infine, risulta dalla lettera scritta «in tempore non suspecto» dal sig. Krauss, presidente della commissione esaminatrice del concorso COM/A/268, che «essendo circolate voci sul fatto che le commissioni non avrebbero tenuto conto delle cifre indicate dal sig. Coppé, si è tenuto ancora un colloquio, che non ha avuto seguito da parte delle commissioni, le quali hanno insistito sulla loro «indipendenza», come pure che «non vi era alcun numerus clausus e, del resto, le commissioni esaminatrici hanno agito nell'indipendenza che viene loro non soltanto garantita, ma anche imposta dallo statuto».
punto 51
Stando così le cose, eventuali prove della severità, anche eccezionale, di determinate commissioni rispetto ad altre non possono portare a concludere che il concorso considerato è perciò viziato d'illegittimità, mentre risulta dal fascicolo che tale severità non era il risultato di pressioni esterne, né di considerazioni estranee al buon funzionamento del servizio.
punto 52
Lo stesso dovrebbe dirsi della censura — ammesso che fosse provata — secondo cui i punteggi di taluni candidati sarebbero stati ridotti durante le deliberazioni.
punto 53
D'altronde, la valutazione d'idoneità cui deve procedere una commissione giudicatrice è, prima di tutto, di natura comparativa e, quindi, coperta dal segreto delle deliberazioni; queste possono quindi venir sottoposte al controllo della Corte soltanto in caso di violazione patente delle norme che disciplinano i lavori della commissione stessa.
punto 54
Dato che ciò non si verifica nel caso di specie, il mezzo va disatteso.
punto 55
I ricorrenti sostengono inoltre che i procedimenti di concorso sono irregolari per il fatto che, in contrasto con l'art. 1, lett. g), dell'allegato III dello statuto del 1968, i bandi pubblicati il 3 novembre 1971 non indicano limiti d'età.
punto 56
Questa norma, nella versione in cui era redatta prima che fosse modificata dall'art. 48 del regolamento 30 giugno 1972, n. 1473 (GU 16. 7. 1972, n. L 160, pag. 10) prescriveva che, nel bando di concorso, si facesse menzione del limite d'età, nonché della deroga a tale limite, ammessa per i dipendenti in servizio da almeno un anno.
punto 57
La Commissione, organo competente ad emanare i bandi di concorso, aveva interpretato la suddetta norma nel senso che non fosse indispensabile menzionare un limite d'età, qualora non si volesse imporre alcun limite.
punto 58
Nel caso di specie, tenuto conto della natura dei concorsi controversi ed in particolare del fatto che trattavasi di concorsi interni, destinati alla costituzione d'un elenco di riserva per eventuali assunzioni con validità limitata nel tempo, la Commissione ha ritenuto — com'era lecito — che l'interesse del servizio non richiedesse la fissazione di un limite d'età.
punto 59
A seguito della sentenza di questa Corte (Prima Sezione) 22 marzo 1972, nella causa 78-71 (Costacurta), secondo cui la volontà in tal senso dev'essere espressamente indicata, la Commissione dichiarava formalmente, con avviso pubblicato sul corriere del personale del 29 marzo 1972, data in cui i procedimenti di concorso erano già avviati, quanto essa aveva deciso in proposito.
punto 60
Questa pubblicazione, anche se tardiva, soddisfa tuttavia, nelle circostanze del caso, le condizioni poste dall'art. 1, dell'allegato III, la cui finalità veniva attuata evitando l'eliminazione dei candidati per ragioni di età.
punto 61
Risulta invero che, né al momento dell'ammissione alle prove, né in una qualsiasi altra fase dei procedimenti di concorso o dei conseguenti procedimenti di nomina, nessun dipendente è stato eliminato per motivi relativi all'età.
punto 62
Il mezzo va quindi disatteso.
punto 63
In seguito alla produzione, nella fase orale del procedimento, del verbale della riunione tenutasi il 22 luglio 1972, durante la quale l'organizzazione dei concorsi in causa ha costituito oggetto di deliberazioni da parte della Commissione, i ricorrenti hanno presentato ulteriori osservazioni, che si possono configurare come tre nuovi mezzi.
punto 64
Essi sostengono che il suddetto verbale menziona 6 concorsi, mentre ne sono stati banditi soltanto 5; esso indica inoltre che i concorsi dovevano essere riservati ai dipendenti di categoria B, mentre vi hanno partecipato dipendenti di categoria LA; infine, per ciascun candidato si doveva stabilire una scheda personale, che avrebbe dovuto esser redatta dall'amministrazione, e non dai candidati, come in effetti è avvenuto.
punto 65
Secondo i ricorrenti trattasi d'irregolarità che rendono illegittimi gli atti dei concorsi in causa.
punto 66
Senza soffermarsi sulla questione del se, in questa fase del procedimento, la produzione di nuovi mezzi sia ammissibile o meno, occorre in primo luogo constatare che la volontà di bandire un concorso si manifesta in forma giuridica e definitiva nel bando che viene portato a conoscenza del personale.
punto 67
Le deliberazioni dell'organo competente, quali risultano dai verbali, non possono prevalere sulle chiare disposizioni del bando di concorso, a meno che esse facciano apparire manifestamente che la decisione formale è incompatibile con ciò che è stato realmente deliberato.
punto 68
Il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi.
punto 71
D'altronde, se è accertato che i concorsi in causa erano bensì destinati a consentire il passaggio alla categoria A dei dipendenti di categoria B, né la lettera né lo spirito del verbale permettono di concludere ch'essi dovessero essere esclusivamente riservati a dipendenti di quest'ultima categoria.
punto 72
Anzi, data la circostanza che si doveva costituire una riserva di carattere generico, in considerazione dell'afflusso di personale dai nuovi Stati membri, una discriminazione nel senso di escludere dipendenti d'altre categorie, in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi, sarebbe stata criticabile.
punto 73
Infine, il verbale non contiene alcun riferimento in base al quale si possa concludere che le schede personali non potessero venir compilate dagli stessi candidati.
punto 74
I presenti mezzi vanno perciò comunque disattesi.
SENTENZA › In diritto › II — Mezzi propri ai singoli ricorsi › — Ricorso 112-73, Campogrande
paragrafo 3
77/80 A termini del bando di concorso COM/A/264, la prova scritta comportava «la redazione di una nota di servizio o del resoconto di una riunione su argomenti scelti dalla commissione».
Tale prova non presuppone da parte dei candidati una preparazione specifica.
Le modalità dell'esame erano state peraltro rese note fin dal 3 novembre 1971 mediante pubblicazione sul corriere del personale.
D'altronde, la documentazione trasmessa con la lettera d'ammissione al concorso riguardava soltanto le prove orali, che si sono svolte dal 10 al 28 aprile 1972.
punto 75
La sig.na Campogrande, la cui candidatura al concorso COM/A/264 era stata dapprima respinta, in data 22 marzo 1972 veniva informata di essere stata ammessa alle prove.
punto 76
Essa sostiene perciò di essere stata vittima di discriminazioni, in primo luogo perché le prove scritte ebbero inizio il 23 marzo 1972, giorno successivo a quello della comunicazione; in secondo luogo, perché fu informata del programma d'esame, contenuto nella comunicazione di ammissione alle prove, con 12 giorni di ritardo rispetto agli altri candidati.
punto 81
Dato che il rifiuto dapprima opposto alla sua candidatura è stato revocato, la ricorrente non può più contestare, su questo punto, la legittimità del concorso cui ha volontariamente partecipato.
SENTENZA › In diritto › II — Mezzi propri ai singoli ricorsi › — Ricorsi 112-73, Campogrande e 145-73, Bouyssou
punto 82
La Campogrande e la Bouyssou, ricorrenti, fanno valere ed asseriscono di poter provare che un candidato al concorso COM/A/264 ha potuto presentare la prova di lingua in inglese.
punto 83
Non risulta che tale fatto, dato e non concesso che risponda al vero, sia stato tenuto in considerazione dalla commissione d'esame nella sua valutazione comparativa, in quanto il candidato in questione non è stato, in realtà, incluso nell'elenco degli idonei.
SENTENZA › In diritto › II — Mezzi propri ai singoli ricorsi › — Ricorsi 144-73, De Vleesschauwer e 145-73, Bouyssou
paragrafo 1
84/86 Secondo i ricorrenti De Vleesschauwer e Bouyssou, la prova scritta non corrispondeva alla descrizione di cui al bando di concorso.
Era stato comunicato oralmente ai candidati, all'inizio della prova, che questa comprendeva non solo un riassunto, ma anche un commento critico, mentre il bando di concorso prevedeva la «redazione» di una nota di servizio o del resoconto di una riunione, su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice.
Questa circostanza avrebbe provocato discriminazioni tra i candidati, in quanto le disposizioni orali sono state diversamente interpretate ed intese.
paragrafo 2
87/89 Va tenuto presente che trattasi di concorsi che avrebbero dato diritto ad essere nominati a posti di amministratore nella carriera A7/A6.
A termini dell'art. 5 dello statuto del personale, questa categoria comprende le carriere «corrispondenti a funzioni di direzione e di studio».
Se la «redazione» di una comunicazione interna o del verbale di una riunione non implica necessariamente un commento critico, essa tuttavia non l'esclude, ed il fatto di rivolgersi allo spirito critico dei candidati ad un posto di categoria A non può sorprendere gli stessi candidati al punto da costituire una irregolarità che implichi la nullità del concorso.
SENTENZA › In diritto › II — Mezzi propri ai singoli ricorsi › — Ricorso 144-73, De Vleesschauwer
paragrafo 1
90/91 Il sig. De Vleesschauwer, ricorrente, enumera inoltre una serie di circostanze relative alla preparazione del concorso COM/A/265 o allo svolgimento delle prove.
Egli fa riferimento all'inclusione, successiva alla pubblicazione del bando di concorso, d'una ulteriore opzione (economia energetica), nonché ad irregolarità nella comunicazione della bibliografia redatta ad uso dei candidati, e a divergenze di natura linguistica nello svolgimento delle prove.
paragrafo 2
92/94 L'inclusione tardiva di una nuova opzione può essere, eventualmente, discriminatoria soltanto nei confronti dei candidati che se ne siano valsi, il che non è avvenuto nel caso del ricorrente.
L'irregolarità nella comunicazione della bibliografia consiste nel fatto che questa fa riferimento ad un documento interno della Commissione che esiste soltanto nella versione francese e tedesca.
Se è vero che il ricorrente, il quale aveva optato per la lingua olandese, per lo svolgimento delle prove, aveva diritto a che queste si svolgessero, per quanto lo riguardava, in detta lingua, non costituisce affatto discriminazione il fatto che vengano fornite ai candidati indicazioni di testi ed opere destinate a facilitare la preparazione al concorso, tra l'altro dei testi od opere redatte in lingue diverse da quella da loro scelta per le prove d'esame.
punto 95
Il ricorrente si duole infine di essere stato vittima di una discriminazione per il fatto che, avendo scelto (a suo dire, per una cattiva interpretazione dell' espressione «lingua materna» nel bando di concorso) di presentare la prova in olandese, gli è stato chiesto di tradurre in questa lingua, mentre il francese costituisce la sua principale lingua di lavoro.
punto 96
Rientra nella prassi sulle prove di lingue il far tradurre nella lingua scelta dal candidato. Questa prassi è stata rispettata nel caso del ricorrente.
punto 97
Tali diverse censure non possono venir accolte.
punto 98
I ricorsi vanno, quindi, respinti.
SENTENZA › In diritto › II — Mezzi propri ai singoli ricorsi › — Ricorso 144-73, De Vleesschauwer › Sulle spese
paragrafo 1
99/101 I ricorrenti sono rimasti soccombenti. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
dichiara e statuisce:
1o I ricorsi sono respinti;
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
C. Ó Dálaigh
A. M. Donner
T. Mertens de Wilmars
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 ottobre 1974.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
C. Ó Dálaigh