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Sez. 3, Sentenza n. 974 del 20/04/1963 (Rv. 261378 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTI - ESCUSSIONE DI UFFICIO DI PERSONA CHE LA PARTE NON PUO INDURRE COME TESTE PER INTERCORSA DECADENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261378-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTI - ESCUSSIONE DI UFFICIO DI PERSONA CHE LA PARTE NON PUO INDURRE COME TESTE PER INTERCORSA DECADENZA - AMMISSIBILITA.*

La escussione quale teste ex officio di una determinata persona, ai sensi dell'art 257 cod proc civ, e configurabile anche in riferimento a quei testimoni il cui esame e precluso alla parte per effetto della intercorsa decadenza dall'assunzione, trattandosi di due distinte attivita istruttorie, che vengono esplicate in maniera del tutto autonoma l'una dall'altra e senza reciproche interferenze. (V 2675/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)