Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d’impresa - Costi - Deducibilità - Inerenza - Contenuto - Onere prova - A carico del contribuente - Oggetto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)