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Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d’impresa - Costi - Deducibilità - Inerenza - Contenuto - Onere prova - A carico del contribuente - Oggetto.
Stato
decisa il 2021-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660447-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)