Sez. 5, Sentenza n. 16496 del 20/04/2006 Ud. (dep. 15/05/2006) Rv. 234462 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Bolle della pesa pubblica - Atto pubblico - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Le bolle di pesa pubblica, documentando attività spiegate dal p.u., inerenti alla verifica ed alla certificazione del peso effettivo di determinate cose e fatti, costituiscono atti pubblici, trattandosi di documenti originali, redatti da un pubblico ufficiale, aventi valore costitutivo e diretti a provare un'attività' da lui compiuta. Da ciò consegue che il concessionario di una pesa pubblica, nell'attività di rilascio delle bolle di pesatura, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)