Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83
Epigrafe
Nelle cause riunite 316/82 e 40/83,
Nelly Kohler, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 34, rue J.-B.-Fresez, con l'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, 116 avenue de Broqueville, 1200 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso ľaw. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Aimé Stoli, segretario della Corte dei conti, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso avv. Bonn, 22, Côte d'Eich,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l'annullamento delle decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) di non nominare la ricorrente al posto dichiarato vacante, anche se era la sola ad aver superato il concorso organizzato a tal fine,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
punto 1
La ricorrente è dipendente del servizio linguistico (sezione francese) della Corte dei conti, dal 1° dicembre 1978. Essa è attualmente inquadrata nel grado LA 6/2, mentre all'epoca dei fatti di cui è causa era inquadrata nel grado LA 7/3. La sua promozione è intervenuta il 29 dicembre 1982.
punto 2
In seguito all'avviso di posto vacante CC/LA/3/81, pubblicato il 7 maggio 1981, per la copertura di un posto di revisore/traduttore principale LA 5/4 presso la sezione francese, il bando di concorso interno CC/LA/12/81 veniva pubblicato il 1° settembre 1981, concorso cui la ricorrente partecipava con successo, risultando la sola iscritta nell' elenco degli idonei.
punto 3
Nello stesso tempo, si svolgevano procedimenti per i posti di revisore/traduttore principale presso le sezioni danese e italiana, gli avvisi di posto vacante ed i relativi bandi di concorso essendo formulati in termini identici. I vincitori, in esito a questi due concorsi, venivano nominati con decisione dell'APN, il 21 aprile 1982.
punto 4
Lo stesso giorno, tuttavia, la ricorrente veniva convocata presso il presidente della Corte dei conti che, in qualità di APN, le comunicava oralmente la decisione di non nominarla al posto presso la sezione francese per mancanza di esperienza professionale.
punto 5
Il 24 maggio 1982, la ricorrente presentava all'APN un reclamo avverso la decisione di non nominarla al posto di cui è causa, malgrado il superamento del concorso CC/LA/12/81. Il reclamo veniva dichiarato irricevibile in quanto non preceduto né da domanda né da rigetto della domanda, altrimenti respinto, con decisione del presidente 14 settembre 1982.
punto 6
Frattanto, il 21 luglio 1982, una comunicazione al personale della Corte dei conti, rettificata con successiva comunicazione del 23 luglio 1982, veniva affissa e indicava che il posto vacante oggetto dell'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 era annullato in quanto i requisiti posti da tale avviso di posto vacante non corrispondevano alle esigenze del servizio.
punto 7
Avverso la reiezione del suo reclamo, la ricorrente, con atto introduttivo 7 dicembre 1982, registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 dicembre successivo, ha proposto il ricorso nella causa 316/82.
punto 8
Lo stesso giorno, il 13 dicembre 1982, la ricorrente presentava in subordine un nuovo reclamo se ed in quanto la Corte di giustizia seguisse il ragionamento dell'APN, considerando il primo reclamo, del 24 maggio 1982, irricevibile in quanto esso non era preceduto da una domanda. In un caso del genere, il primo reclamo dovrebbe considerarsi domanda scritta, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, respinta in quanto tale dalla summenzionata decisione dell' APN, del 14 settembre 1982. Avverso tale decisione era diretto il (secondo) reclamo 13 dicembre 1982.
punto 9
Con decisione 2 febbraio 1983, l'APN ha respinto il nuovo reclamo in quanto tardivo deducendo, fra l'altro, che la sua decisione 14 settembre 1982 costituiva solo una semplice conferma della sua decisione 21 luglio 1982 che doveva considerarsi la decisione che reca pregiudizio alla ricorrente. Il termine di cui all'art. 90, n. 2, è quindi decorso dal 21 luglio 1982, giorno della comunicazione a mezzo affissione a tutto il personale.
punto 10
Con atto introduttivo 14 marzo 1983, registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 15 marzo successivo, la ricorrente ha proposto il ricorso nella causa 40/83, avverso la decisione dell'APN del 14 settembre 1982.
SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento scritto
punto 1
Nella causa 316/82, il procedimento scritto si è svolto secondo il rito. Per quanto riguarda la causa 40/83, la ricorrente ha rinunciato alla replica, il 17 maggio 1983.
punto 2
Con ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 1983, è stata decisa la riunione delle due cause ai fini del procedimento orale e della sentenza.
punto 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha cionondimeno invitato le parti a rispondere a taluni quesiti; le parti vi hanno ottemperato nel termine impartito.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nella causa 316/82, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare il ricorso ricevibile;
2) ordinare la comparizione personale delle autorità che hanno il potere di nomina succedutesi nel corso del procedimento di assunzione aperto con l'avviso di posto vacante CC/LA/3/81;
3) accogliere il ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione, comunicata alla ricorrente il 21 aprile 1982, di non nominarla nel posto dichiarato vacante con l'avviso CC/LA/3/81;
4) ordinare alla convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza così pronunziata comporta;
5) condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
Nella causa 40/83, la conclusioni della ricorrente sono identiche a quelle nella causa 316/82, salvo la n. 3, con cui la ricorrente chiede alla Corte di «accogliere il ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione comunicata alla ricorrente il 14 settembre 1982 di non valersi dell'elenco degli idonei costituito dalla commissione giudicatrice del concorso CC/LA/12/81».
paragrafo 4
La Corte dei conti conclude che la Corte voglia:
paragrafo 5
a) nella causa 316/82
dichiarare il ricorso irricevibile;
se non proprio infondato;
respingerlo;
statuire quanto alle spese in conformità alle vigenti norme dello Statuto;
b) nella causa 40/83
statuire secondo il prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso;
dichiararlo infondato;
respingerlo;
statuire quanto alle spese in conformità alle vigenti disposizioni dello Statuto.
paragrafo 6
Nelle due cause, la convenuta ritiene che i provvedimenti istruttori sollecitati dalla ricorrente siano inutili, dato che gli antefatti sono pacifici e adeguatamente illustrati in diritto.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso relativamente a due mezzi: mancanza di decisione negativa nei confronti dell'interessata e mancanza di un atto che le rechi pregiudizio.
paragrafo 2
La convenuta deduce in particolare che, secondo l'art. 25 dello Statuto del personale, ogni decisione individuale adottata a norma dello Statuto dev'essere immediatamente comunicata per iscritto, e qualsiasi decisione presa a suo carico dev'essere motivata. Di conseguenza, la mancanza di una comunicazione scritta indirizzata alla Kohler sta a significare che nessuna decisione è stata adottata nei suoi confronti. Il colloquio del 21 aprile 1982 fra il presidente della Corte dei conti e la ricorrente non può interpretarsi nel senso che esso dispensi dal requisito della forma scritta per una decisione che le reca pregiudizio.
paragrafo 3
D'altra parte non si può far carico all'APN di aver omesso di adottare una decisione nei confronti della ricorrente in quanto lo Statuto non contempla un obbligo di adottare una decisione del genere. Infatti, l'APN non si trova nell'ob-bligo di proseguire il procedimento del concorso, né di nominare al posto vacante il candidato iscritto nell'elenco degli idonei, com'è dimostrato, secondo la convenuta, dalla giurisprudenza della Corte nella causa 26/68 (sentenza 24.6.1969, nella causa Fux, Racc. 1969, pag. 145). Annullando l'avviso di posto vacante originario ed abbandonando il procedimento di concorso, l'APN ha agito nell'interesse del servizio senza aver adottato alcuna decisione nei confronti della ricorrente, né atto che possa da essa essere considerato lesivo.
paragrafo 4
Certamente, la ricorrente avrebbe potuto indurre l'APN ad adottare una decisione — anche negativa — nei suoi confronti presentandole una domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Tuttavia, omettendo di farlo, il procedimento contemplato dallo Statuto non era stato avviato, secondo la convenuta; quindi la ricorrente non poteva pretendere una decisione scritta e motivata di reiezione della sua domanda. Era quindi a buon diritto che l'APN ha respinto il suo reclamo.
paragrafo 5
La convenuta sostiene infine che pur se stando allo Statuto non è indispensabile che un reclamo sia preceduto da una domanda in caso di reclamo diretto contro un atto che reca pregiudizio, atto costituito da una decisione scritta, un atto del genere manca nel caso della ricorrente.
paragrafo 6
La ricorrente sostiene che l'obiezione sollevata dalla convenuta per quanto riguarda l'irricevibilità è infondata e si basa su una concezione erronea del procedimento amministrativo contemplato nello Statuto.
paragrafo 7
Essa deduce che la ricevibilità d'un reclamo non è subordinata alla presentazione preliminare d'una domanda. La domanda preliminare, che mira unicamente a conferire all'interessata la possibilità d'indurre l'APN ad adottare una decisione, è infatti superflua, dal momento che il dipendente interessato ha preso conoscenza d'un atto dell'APN che gli reca pregiudizio, che esiste nel caso di specie.
paragrafo 8
Infatti, secondo l'art. 90, n. 2, dello Statuto, il dipendente può presentare un reclamo «avverso un atto che (gli) arrechi pregiudizio». Si tratta in questo caso, secondo la ricorrente, d'una condizione sostanziale e non formale. Il reclamo è quindi ricevibile dal momento che è accertato che esso è stato presentato nei termini previsti dallo Statuto avverso un «atto che arrechi pregiudizio».
paragrafo 9
Nel caso di specie, la comunicazione verbale fatta alla ricorrente, nel corso del colloquio del 21 aprile 1982, di non nominarla al posto dichiarato vacante, costituisce un atto che reca pregiudizio, giacché esso è atto a pregiudicare direttamente la sua situazione giuridica chiaramente ed incondizionatamente, nel senso della giurisprudenza della Corte nelle cause 32/68 (sentenza 10.12.1969, Grasselli, Race. 1969, pag. 505) e 42/72 (sentenza 6.2.1973, Goeth, Race. 1973, pag. 181). La portata giuridica della comunicazione verbale di cui trattasi in quanto atto lesivo è stata ulteriormente confermata dalla comunicazione scritta al personale del 21 luglio 1982 e dalla lettera di reiezione del reclamo.
paragrafo 10
La ricorrente osserva inoltre che, se non avesse presentato il reclamo, essa non avrebbe ancora avuto, a tutt'oggi, comunicazione scritta della decisione individuale con cui le si diceva che non si sarebbe dato seguito ai risultati del concorso CC/LA/12/81. La convenuta potrebbe quindi invocare a suo vantaggio, per sostenere che non esiste atto contro la ricorrente, la mancata osservanza da parte sua d'una disposizione obbligatoria dello Statuto (art. 25), in analogia al principio «nemo auditur suam propriam turpitudinem allegane».
paragrafo 11
D'altro canto, l'asserzione della convenuta che, mancando una decisione scritta, non sussisterebbe atto lesivo viene ritenuta dalla ricorrente come recante ad un'assimilazione, per non dire ad un amalgama, fra l'esistenza d'un atto lesivo e la validità di tale atto, validità che, quando si tratta d'una decisione individuale, è subordinata al rispetto dell'art. 25 dello Statuto.
paragrafo 12
Il ragionamento seguito dalla convenuta porterebbe all'assurdo che la stessa realizzazione dei pregiudizi atti ad implicare l'annullamento dell'atto impugnato renderebbe automaticamente qualsiasi ricorso basato su tali pregiudizi irricevibile per mancanza di decisione.
paragrafo 13
In risposta a questa ultima tesi della ricorrente, la convenuta sostiene, nella controreplica, che il problema sta nel modo d'intendere l'atto lesivo. Se questo fosse costituito da una decisione espressa individuale, esso dovrebbe esser preceduto da una domanda. L'atto lesivo può ancora risultare da una omissione dell'autorità che non avrebbe «preso una misura imposta dallo Statuto» (art. 90, n. 2, dello Statuto). La ricorrente non ha però presentato la domanda sotto questo profilo, in quanto in effetti l'APN non era tenuta in forza dello Statuto a procedere alla nomina in esito ad un procedimento di concorso. La compilazione d'un elenco degli idonei non obbligava l'APN a procedere alla nomina per il posto dichiarato vacante. Essa poteva avere motivi d'organizzazione dei servizi che imponevano di differire qualsiasi nomina e persino di interrompere del tutto il procedimento di copertura del posto. La relativa decisione è una decisione generale e non può considerarsi una decisione individuale, anche se essa comporta conseguenze per il o i candidati interessati a una nomina.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Nel merito › Quanto all'inosservanza delle forme sostanziali
paragrafo 1
La ricorrente assume che il comportamento della convenuta nei suoi riguardi viola l'art. 25 dello Statuto del personale in quanto ella non ha avuto, in nessun momento, comunicazione scritta della decisione che le è stata resa nota oralmente nel corso del colloquio del 21 aprile 1982. Anche la motivazione comunicata in via ulteriore a tutto il personale non le è stata trasmessa con decisione individuale. Essa si richiama in proposito alla sentenza della Corte 29 ottobre 1981 nella causa 125/80, Aming (Race. 1981, pag. 2539), nella quale la Corte ha affermato che la comunicazione per iscritto di una decisione individuale non può esser sostituita né da una semplice pubblicazione, né da un qualsivoglia colloquio dell'interessato coi suoi superiori. A differenza di questa causa, la violazione dell'art. 25 dello Statuto, nel caso di specie, deve comportare l'annullamento della decisione impugnata, dato che nel presente caso di tratta non già d'una comunicazione intempestiva, bensì di mancanza di comunicazione. D'altronde, il richiamo della convenuta alla comunicazione del 21 luglio 1982 conferma, a parere della ricorrente, la fondatezza di tale censura giacché, trattandosi d'una comunicazione fatta a tutto il personale, non può trattarsi d'una comunicazione individuale motivata nei confronti del dipendente interessato.
paragrafo 2
La difesa della Corte dei conti relativamente e questo mezzo è legata ai suoi sviluppi in merito alla ricevibilità dei ricorsi e consiste in sostanza nel sostenere che nessuna decisione è stata adottata nei confronti della ricorrente. La ricorrente non ha presentato all'APN una istanza qualsiasi e non vi è quindi decisione che respinge una domanda del genere. Di conseguenza, non esiste una decisione che reca pregiudizio alla Kohler e non occorre quindi invocare un mezzo di nullità relativo alla violazione dell'art. 25 dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Nel merito › Quanto all'infrazione al principio che vieta all'APN di tornare sulla decisione della commissione giudicatrice
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la convenuta ha trasgredito il principio sancito dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale l'APN non può ritornare sulle decisioni della commissione giudicatrice quanto al soddisfacimento delle condizioni poste nell'avviso di posto vacante. Ammettendo la ricorrente al concorso, la commissione giudicatrice si era perciò già pronunciata sul suo grado d'esperienza professionale, che è conforme ai requisiti di almeno sei anni di esperienza professionale nel settore della traduzione o della revisione stabiliti dal bando di concorso CC/LA/12/81. L'APN è stata così privata della possibilità di motivare un ulteriore rifiuto di nominare la candidata con l'insufficiente esperienza, il che ha pertanto fatto nel corso del suo colloquio del 21 aprile 1982.
paragrafo 2
La convenuta, relativamente a questo mezzo, sostiene di non aver affatto voluto misconoscere le decisioni della commissione giudicatrice che restano assodate. Essa ha semplicemente ripreso in esame le condizioni dell'organizzazione dei suoi uffici, ritenendo inadeguati e non conformi alle esigenze del servizio i requisiti richiesti nell'avviso di posto vacante. In considerazione soprattutto della rilevante differenza fra la sezione italiana e quella danese, da una parte, e la sezione francese, dall'altra, la convenuta ribadisce ch'essa era tenuta a riprendere in considerazione i requisiti per ricoprire il nuovo posto e di pubblicarlo come posto di caposezione-revisore, che richiede una esperienza professionale di almeno dieci anni.
paragrafo 3
Nella replica, la ricorrente pone in rilievo l'asserita incoerenza delle motivazioni che le sono state fornite e che non sono altro se non tentativi di giustificazione a posteriori, adeguati in funzione degli argomenti da essa sostenuti. In particolare, mentre, nel corso del colloquio del 21 aprile 1982, il rifiuto di nominare la ricorrente è stato giustificato dalla sua inadeguata esperienza professionale e mentre, nella comunicazione del 21 luglio 1982, i termini usati sono «visti taluni risultati del procedimento per ricoprire il suddetto posto», termini che d'altronde provano chiaramente lo sviamento di potere, la decisione 14 dicembre 1982 si è richiamata alla formula che «i requisiti richiesti non corrispondevano alle esigenze del servizio» e, inoltre, la decisione 2 febbraio 1982, successiva alla proposizione del ricorso, si è richiamata per la prima volta alla necessità urgente per la sezione francese di nominare un caposezione-revisore. La ricorrente sostiene che vi è una seconda contraddizione nella parte in cui la decisione 14 settembre 1982 dice che «visti i risultati del procedimento per la copertura del posto» si è rivelata l'inadeguatezza dei requisiti richiesti rispetto alle esigenze del servizio, mentre la decisione 2 febbraio 1983 dice che «nel corso del procedimento per la copertura del posto» è apparsa l'urgenza prioritaria.
paragrafo 4
Se veramente si trattava della stessa motivazione, la ricorrente si chiede perché un termine del genere abbia dovuto scadere fra le diverse tappe della comunicazione della decisione e cioè il 21 aprile 1982, il 14 settembre 1982 e il 2 febbraio 1983.
paragrafo 5
Comunque stiano le cose, il comportamento della convenuta è illegittimo in quanto ha voluto o modificare i requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante, o modificare il posto da attribuire, il che costituisce pure un'alterazione dell'avviso di posto vacante, non comunicata alla ricorrente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto.
paragrafo 6
La convenuta osserva che non vi è stata diversità di motivazioni nelle sue decisioni, giacché la ragione di servizio che ha determinato la decisione di non proseguire il procedimento di concorso era unica e sempre la stessa. Non si tratta quindi di motivazioni successive e diverse, ma, tutt'al più, dello sviluppo e della precisazione della motivazione indicata alla Kohler sin dal colloquio del 21 aprile 1982 e succintamente contenuta nella comunicazione al personale del 21 luglio 1982. Cosi, l'asserita differenza fra la «prima motivazione» e le successive è inesistente. L'inadeguatezza dei requisiti richiesti nell'avviso di posto vacante, fra i quali è stata di capitale rilevanza per l'APN la durata dell'esperienza, ha per l'appunto indotto ad annullare l'avviso di posto vacante ed a formularne un altro per un posto più importante. Stando così le cose, il nuovo avviso di posto vacante, pubblicato il 25 gennaio 1983 col n. CC/LA/2/83, che richiede un'esperienza professionale di almeno dieci anni, è stato dettato dallo stesso interesse di servizio che aveva spinto l'APN ad abbandonare il procedimento per la copertura del posto ed il precedente avviso di posto vacante.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Nel merito › Quanto alla mancata osservanza del tenore letterale dell'avviso di posto vacante
paragrafo 1
Se ed in quanto l'APN ha voluto rinunciare ai requisiti d'esperienza professionale enunciati nell'avviso di posto vacante, la ricorrente rileva che sussiste inadempimento dell'obbligo di osservare l'ambito dei procedimenti e dei requisiti, obbligo che l'APN si è autoimposta con l'avviso di posto vacante. La funzione essenziale dell'avviso di posto vacante è, secondo la Corte (sentenze 30.10.1974, nella causa 188/73, Grassi, Racc. 1974, pag. 1099 e 17.12.1981, nella causa 151/80, de Hoe, Racc. 1981, pag. 3161), d'informare gli interessati nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare in pieno se essi sono in grado di presentare la loro candidatura.
paragrafo 2
La convenuta ritiene che questo mezzo vada pure respinto perché infondato in fatto. Dato che l'APN ha deciso, per ragioni attinenti all'organizzazione dei propri uffici, di abbandonare il procedimento d'assunzione in corso per riprenderlo ab initio e su altre basi, l'avviso di posto vacante con cui ha avuto inizio il procedimento di assunzione abbandonato è ormai perento e privo di valore.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Nel merito › Quanto all'infrazione al principio di parità
paragrafo 1
La ricorrente deduce che il rifiuto di nominarla costituisce una discriminazione e trasgredisce il principio della parità di cui all'art. 5, n. 3, dello Statuto, dato che i vincitori dei due altri concorsi paralleli per la sezione danese e italiana sono stati nominati ai posti dichiarati vacanti. Essa sostiene, in proposito, che l'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 faceva parte d'un procedimento d'assunzione più generale. Il carattere globale di detto procedimento è stato dimostrato dalla identica redazione degli avvisi di posti vacanti e dai bandi di concorso, dall'identità della commissione giudicatrice e dalla circostanza che le decisioni dell'APN, a tutti gli stadi, sono state adottate in pari data. Trova quindi conferma il fatto che, per l'APN, durante l'intero procedimento di assunzione, le esigenze della stessa assunzione erano identiche nelle tre sezioni della traduzione in esame.
paragrafo 2
La ricorrente aggiunge pure che la violazione dell'art. 5, n. 3, è tanto più sorprendente in quanto, alla data in cui le è stata comunicata la decisione impugnata, essa occupava da più di un anno le funzioni corrispondenti alla descrizione del posto di revisore/traduttore principale.
paragrafo 3
Secondo il parere della convenuta, il differente trattamento delle sezioni si spiega con una organizzazione diversa della sezione francese che l'amministrazione si è proposta di migliorare annullando un procedimento di assunzione che non ne teneva adeguatamente conto. La ricorrente ha essa stessa ammesso la differenza di struttura fra le sezioni in esame sottolineando che, contrariamente alle sezioni danese e italiana, la sezione francese non disponeva di revisori, né di un caposezione.
paragrafo 4
L'analogia del procedimento seguito è d'altronde poco rilevante. I posti non erano connessi, ribadisce la convenuta, essi erano stati dichiarati vacanti con avvisi separati. L'APN non era tenuta a provvedervi, tanto meno a provvedervi simultaneamente. Essa rimaneva per contro libera di decidere del seguito da dare a ciascun concorso, secondo le esigenze del servizio e nell'interesse di questo, senza che una sua relativa decisione per uno dei posti potesse dipendere da quella adottata dagli altri.
paragrafo 5
La ricorrente respinge la giustificazione fornita dalla convenuta rilevando che essa appare per la prima volta per ribattere i suoi argomenti.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Nel merito › Quanto allo sviamento di potere
paragrafo 1
La ricorrente asserisce che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere in quanto, nell'adottare tale decisione, l'APN non si è lasciata guidare da considerazioni relative all'interesse del servizio, come prescritto dall'art. 7 dello Statuto, bensì da considerazioni relative alla personalità della ricorrente e, rispettivamente, del suo collega sig. Β., traduttore nel grado LA 6/1 presso lo stesso servizio di traduzione francese, pure candidato al concorso interno CC/LA/12/81, ma che non figura nell'elenco degli idonei.
paragrafo 2
Adottando l'atto di cui è causa, l'APN ha quindi perseguito uno scopo diverso da quello voluto dalla legge.
paragrafo 3
A sostegno di questo mezzo, la ricorrente deduce che la convenuta non ha provato le circostanze atte a giustificare il cambiamento nel comportamento intervenuto il 21 aprile 1982, per disattendere il procedimento ch'essa aveva seguito sino a quel momento. Essa ritiene che il riferimento nella comunicazione al personale del 21 luglio 1982 ai «risultati del procedimento di copertura del posto» costituisca una espressa conferma del fatto che la decisione impugnata intende, cioè non accettare la sua candidatura.
paragrafo 4
L'elemento che, secondo la ricorrente, ha indiscutibilmente giocato un ruolo nel mutato comportamento dell'APN è che il suo collega, sig. Β., godeva di simpatia molto evidente da parte del gabinetto del membro francese della Corte dei conti, il quale, il 1° ottobre 1981, ne è stato nominato presidente ed è quindi divenuto APN. È questo il motivo per cui l'APN ha cambiato parere. La ricorrente asserisce quindi che, al fine di salvaguardare la possibilità di promozione del «suo candidato», il presidente della Corte dei conti, nella sua qualità di APN, ha adottato la decisione impugnata. L'interesse del servizio era stato solo da ultimo invocato, allorché si andava confermando, in seguito al reclamo della ricorrente, che questa non era cieca e non ignorava che l'APN non poteva rimettere in discussione le decisioni sovrane della commissione giudicatrice quanto alla sua esperienza professionale.
paragrafo 5
È in tale contesto che va valutata l'organizzazione da parte dell'APN d'un altro concorso che pone condizioni che mirano chiaramente ad escludere la ricorrente, pur ammettendo il suo collega. La preferenza per il sig. Β., ha trovato inoltre conferma nel fatto che questo, dal 21 aprile 1983, era stato riconosciuto «de facto» revisore e capo della sezione francese, partecipando alle riunioni dei revisori e partecipando alle sedute della commissione giudicatrice del concorso. La ricorrente produce a mo' di prova, in allegato alla replica, una nota del capo del servizio linguistico della Corte dei conti, del 21 febbraio 1983, che assegna i compiti di cui trattasi al sig. Β.
paragrafo 6
La convenuta contesta formalmente la ricevibilità e la fondatezza di tale mezzo e protesta contro le imputazioni della ricorrente nei suoi confronti. Essa ribadisce che, nella sua decisione, è stata guidata da effettive ragioni di servizio dirette ad una migliore organizzazione dell'amministrazione la cui valutazione spetta alla sola APN, non ad un dipendente che difende i suoi interessi.
paragrafo 7
L'asserita preferenza dell'APN per il sig. Β. viene d'altronde smentita dal fatto che il nuovo avviso di posto vacante per il posto da ricoprire richiede dieci anni di esperienza, requisito che, come la Kohler, il sig. Β. non possedeva.
paragrafo 8
Relativamente a questo punto, la ricorrente ribatte che questa circostanza è irrilevante giacché essa prova tutt'al più che, dalla presentazione del ricorso, l'APN ha rinunciato a favorire apertamente il suo candidato preferito, ma che questo non era il suo scopo. D'altronde, ella rileva che la convenuta non contesta la descrizione delle funzioni del sig. Β.
paragrafo 9
Cionondimeno, secondo le allegazioni della convenuta nella controreplica, la nota menzionata dalla ricorrente nella replica costituisce una misura interna d'organizzazione del servizio, adottata in attesa dell'esito del concorso destinato a ricoprire il posto di caposezione della sezione francese, il sig. Β. essendo il funzionario più anziano in servizio nel suo grado.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Causa 316/82 › Sui provvedimenti istruttori
paragrafo 1
La ricorrente chiede, nel caso in cui la Corte di giustizia ritenesse che i mezzi di annullamento sopra illustrati non fossero adeguatamente provati, che la stessa Corte ordini la comparizione personale delle successive APN in carica nel corso del procedimento di assunzione messo in moto dall'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 e cioè i sigg. William Murphy e Pierre Lelong. Essa chiede che il sig. William Murphy sia sentito sulle condizioni poste nell'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 e sulla loro conformità all'interesse del servizio e che il sig. Pierre Lelong sia sentito sui termini e sulla motivazione della decisione comunicata alla ricorrente nel corso del colloquio del 21 aprile 1982.
paragrafo 2
La convenuta ritiene che non occorra disporre i provvedimenti istruttori proposti, dato che gli antefatti della causa sono pacifici.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83
paragrafo 1
La ricorrente propone il ricorso contro la reiezione della sua domanda del 24 maggio 1982, con la decisione dell'APN del 14 settembre 1982.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83 › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta solleva una questione di ricevibilità del ricorso, ma si rimette infine al prudente apprezzamento della Corte: ella richiama brevemente il suo punto di vista, già espresso nella decisione 2 febbraio 1983 che respinge il reclamo della ricorrente, secondo il quale la decisione criticata che avrebbe potuto far decorrere il termine del reclamo sarebbe quella del 21 luglio 1982 e non quella del 14 settembre 1982, che avrebbe avuto un carattere puramente confermativo della precedente decisione per Ja quale la ricorrente era perfettamente informata, lo stesso giorno del 21 luglio 1982.
paragrafo 2
Secondo il parere della ricorrente, l'atto criticato è la decisione 14 settembre 1982, con cui si rigetta la sua domanda del 24 maggio 1982 e non la comunicazione al personale del 21 luglio 1982, che non costituisce un atto individuale. Quindi, il punto di partenza del termine di presentazione del reclamo è il 14 settembre 1982, data della comunicazione della decisione individuale motivata nei suoi confronti. Essa ricorda, in proposito, che la Corte, nella causa Arning (già menzionata), ha rilevato che la comunicazione per iscritto d'una decisione individuale non può essere sostituita né da una semplice pubblicazione né da un qualsiasi colloquio coi superiori del ricorrente. Qualora l'atto del 14 settembre 1982 fosse un «atto di conferma», come assume la convenuta, esso potrebbe essere solo un atto di conferma d'una precedente decisione individuale del 21 luglio 1982, il che viene negato dalla convenuta. Nel presente caso, la circostanza rilevata dall'istituzione convenuta, che la comunicazione al personale 21 luglio 1982 «ha costituito oggetto d'una distribuzione generale a tutto il personale della Corte dei conti», conferma che non poteva trattarsi d'una decisione individuale che vale come risposta alla domanda del 24 maggio 1982.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83 › Nel merito › Quanto all'inosservanza delle forme sostanziali › a) Motivazione errata, per lo meno insufficiente
paragrafo 1
La ricorrente rileva la contraddizione fra la motivazione addotta dall'APN nel corso del colloquio del 21 aprile 1982 e, rispettivamente, nella decisione 14 settembre 1982 e nella lettera 2 febbraio 1983. Essa sostiene in sostanza, basandosi su un'argomentazione già sopra riassunta (pag. 647), che la convenuta ha cambiato le successive motivazioni quanto al suo comportamento, atteggiamento che ha avuto conseguenze sulla corretta motivazione della decisione 14 settembre 1982.
paragrafo 2
Anche se fosse esatto, come sostiene la convenuta, che in realtà le motivazioni erano corrispondenti, la ricorrente ribadisce che la motivazione della decisione impugnata non risponde ai requisiti dell'art. 25 dello Statuto, se ed in quanto la formulazione generale usata nella decisione 14 settembre 1982 non consentiva alla ricorrente di «pronunciarsi sugli elementi che risultano, in fin dei conti, determinati», come richiesto dalla giurisprudenza della Corte (causa 19/70, Almini, sentenza 30.6.1971, Race. 1971, pag. 623).
paragrafo 3
La convenuta ribadisce il suo punto di vista già espresso nella causa 316/82 (vedasi qui sopra a pag. 648), secondo il quale non vi è stata motivazione diversa, giacché la ragione di servizio che ha determinato la decisione di non proseguire il procedimento di concorso era unica ed immutata. Si tratta infatti di sviluppare e di precisare la motivazione già fornita alla Kohler nel corso del colloquio del 21 aprile 1982 con l'APN.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83 › Nel merito › Quanto all'inosservanza delle forme sostanziali › b) Comunicazione tardiva
paragrafo 1
La ricorrente rileva che, prescindendo dalla vera e propria motivazione della decisione impugnata, la comunicazione è stata tardiva, e cioè sei mesi dopo il colloquio del 21 aprile 1982, mentre, secondo la convenuta, era fin da questo momento che l'inadeguatezza delle condizioni poste dall'avviso di posto vacante ha cominciato a rivelarsi e quasi dieci mesi dopo il colloquio di cui trattasi per quanto riguarda l'urgenza prioritaria della nomina d'un caposezione/revisore nella sezione francese.
paragrafo 2
La convenuta ritiene che le allegazioni relative all'atteggiamento adottato, riassunte nella pag. 648, valgano pure per provare che non si può parlare d'una comunicazione tardiva della motivazione. Del resto, il divario delle date rilevato dalla ricorrente si spiega con lo svolgimento dei fatti e, in particolare, con l'intento dell'APN di vagliare i mezzi fatti valere dalla ricorrente e di accertare se ed in quale misura, ove occorra, l'iter seguito dall'amministrazione abbia potuto rivelarsi errato.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83 › Nel merito › Quanto alla discriminazione
paragrafo 1
La ricorrente solleva il mezzo di discriminazione già richiamato nella causa 316/82, consistente nel fatto che la decisione di non nominarla al posto dichiarato vacante presso le sezione francese, mentre invece sono stati nominati i vincitori dei due altri concorsi identici per le sezioni italiana e danese, costituisce un trattamento discriminatorio nei suoi confronti rispetto ai suoi colleghi italiano e danese che sono stati nominati.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83 › Nel merito › Quanto allo sviamento di potere
paragrafo 1
Relativamente a questo mezzo, la ricorrente deduce gli stessi argomenti già svolti nella causa 316/82, e cioè che la decisione criticata mira ad escludere la sua candidatura a vantaggio del suo collega, sig. Β.
paragrafo 2
La convenuta, essa pure, si richiama ai suoi argomenti svolti nella causa 316/82, con i quali essa ha asserito che la decisione di cui è causa non è stata adottata contro la ricorrente e ch'essa non ha riguardato la sua candidatura.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Causa 40/83 › Nel merito › Sui provvedimenti istruttori
paragrafo 1
Come nella causa 316/82, la ricorrente propone di prendere in esame i singoli componenti delle successive APN, e cioè i sigg. W. Murphy e P. Lelong. La ricorrente chiede che il sig. Murphy sia sentito sui requisiti formulati nell'avviso di posto vacante CC/LA/3/82 e la loro conformità all'interesse del servizio e che il sig. Lelong sia sentito sui termini e la motivazione della decisione comunicata alla ricorrente con lettera 14 settembre 1982.
paragrafo 2
La convenuta è del parere che i provvedimenti istruttori sollecitati sono inutili.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale
paragrafo 1
La ricorrente, con l'avv. F. Herbert, e la Corte dei conti, rappresentata dal proprio segretario generale, sig. J.-A. Stoli, e assistito dall'aw. A. Bonn, sono stati sentiti all'udienza del 17 novembre 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 dicembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con due successivi atti introduttivi, depositati nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1982 e il 15 marzo 1983, la sig.ra Nelly Kohler, dipendente della Corte dei conti, attualmente inquadrata nel grado LA 6/2, ha proposto dei ricorsi diretti, il primo, all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN), comunicata verbalmente alla ricorrente il 21 aprile 1982, di non nominarla nel posto di revisore/traduttore principale presso la sezione francese di traduzione della Corte dei conti, dichiarato vacante con l'avviso di posto vacante CC/LA/3/81, il secondo, all'annullamento della decisione dell'APN 14 settembre 1982, di non valersi dell'elenco degli idonei costituito dalla commissione giudicatrice del concorso CC/LA/12/81 riguardante lo stesso posto. Il secondo ricorso viene proposto in subordine, per il caso in cui la Corte dichiari irricevibile il primo ricorso.
punto 2
Contemporaneamente al suddetto concorso, due altri procedimenti erano stati avviati per ricoprire i posti di «revisore/traduttore principale» nelle sezioni danese e italiana. Gli avvisi di posto vacante ed i bandi di concorso nei tre casi erano formulati in termini identici. I vincitori dei concorsi per le sezioni danese e italiana erano nominati con decisione dell'APN in data 21 aprile 1982. Cionondimeno, in pari data alla ricorrente veniva rifiutata, in occasione d'un colloquio col presidente della Corte dei conti, la nomina al posto di «revisore/traduttore principale» presso la sezione francese, che costituiva oggetto dell'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 e del concorso interno CC/LA/12/81, cui aveva partecipato con successo, essendo la sola iscritta nell'elenco degli idonei.
punto 3
II reclamo 24 maggio 1982, presentato in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, veniva dichiarato irricevibile con decisione 14 settembre 1982 del presidente della Corte dei conti nella sua qualità di APN, in quanto non era stato preceduto né da domanda, né da reiezione della domanda, e comunque respinto.
punto 4
Nel frattempo, con comunicazione al personale 21 luglio 1982, rettificata il 23 dello stesso mese, la vancanza oggetto dell'avviso CC/LA/3/81 veniva revocata dall'amministrazione in quanto sarebbe risultato «in particolare visti determinati risultati del procedimento per la copertura del suddetto posto, che i requisiti posti dall'avviso di posto vacante non corrispondevano alle esigenze del servizio».
punto 5
In seguito alla suddetta reiezione del reclamo in data 14 settembre 1982, la ricorrente ha proposto il primo ricorso (causa 316/82) il 13 dicembre 1982.
punto 6
In pari data, il 13 dicembre 1982, ha presentato, in subordine, un secondo reclamo, per l'ipotesi in cui la Corte seguisse il ragionamento dell'APN, e considerasse il primo reclamo irricevibile, in quanto non era preceduto da una domanda, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale. In tal caso, il primo reclamo dovrebbe considerarsi come una domanda del genere, respinta con la summenzionata decisione dell'APN il 14 settembre 1982. Avverso tale decisione era diretto il secondo reclamo.
punto 7
Con decisione 2 febbraio 1983, l'APN ha respinto tale secondo reclamo in quanto tardivo, facendo in particolare presente che la decisione 14 settembre 1982 costituiva una semplice conferma della propria decisione 21 luglio 1982, contenuta nella comunicazione al personale, che doveva considerarsi come la decisione recante pregiudizio alla ricorrente, e che fa decorrere il termine di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, scaduto pertanto il 21 ottobre 1982.
SENTENZA › In diritto › A — Per quanto riguarda il ricorso 316/82 › Sulla ricevibilità
punto 8
Nel controricorso, la Corte dei conti eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto esso è diretto contro una decisione orale del 21 aprile 1982 che non è mai esistita giacché non è mai stata comunicata per iscritto, come prescriverebbe l'art. 25 dello Statuto.
punto 9
La circostanza che una decisione impugnabile possa essere orale non è, in linea di principio, esclusa da una disposizione di portata generale, né da disposizioni particolari dello Statuto del personale.
punto 10
In particolare, l'art. 90, n. 2, dello Statuto, che dispone che i dipendenti possono presentare all'APN «un reclamo avverso un atto...», non esclude che un atto del genere possa essere enunciato oralmente.
punto 11
L'emissione di un atto orale non è esclusa nemmeno dall'art. 25 dello Statuto, che impone la comunicazione immediata «per iscritto, al funzionario interessato» di qualsiasi decisione individuale. Infatti, la comunicazione è un atto posteriore alla decisione stessa (sentenza 29.10.1981, Arning, causa 125/80, pag. 2539), che è perfetta e che esisteva già prima. È quindi a torto che la convenuta interpreta l'art. 25 dello Statuto del personale che prescriverebbe la forma scritta come un presupposto per l'esistenza dell'atto da comunicare.
punto 12
E pacifico che l'APN ha espressamente manifestato, in occasione del colloquio del 21 aprile 1982, la volontà di non proseguire il procedimento per nominare la ricorrente al posto dichiarato vacante. Questa decisione orale costituisce un atto ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.
punto 13
Ne consegue che l'eccezione della convenuta relativa alla mancanza di forma sritta dell'atto impugnato è infondata, indipendentemente dal fatto che accogliere l'eccezione stessa significherebbe consentirle di avvalersi d'una trasgressione, ch'essa stessa ha commesso, dell'art. 25 dello Statuto, al fine di privare la ricorrente del diritto d'impugnazione.
punto 14
La Corte dei conti sostiene inoltre che, in ogni caso, non sussiste un atto che rechi pregiudizio alla ricorrente, in quanto nessuna decisione individuale è stata adottata nei suoi confronti, dato che l'interruzione del procedimento per coprire il posto vacante costituiva un provvedimento d'ordine generale adottato nell'interesse del servizio.
punto 15
Quest'eccezione della convenuta va disattesa. La decisione di non dar seguito ad un procedimento per coprire un posto portato a termine, anche nel caso in cui è chiaro ch'essa è stata adottata per considerazioni d'ordine generale riguardanti l'organizzazione del servizio, non può non riguardare direttamente ed individualmente il solo vincitore d'un concorso, che si è sino ad allora svolto normalmente. L'esigenza che ha sentito l'APN d'informarne la ricorrente, nel colloquio del 21 aprile 1982, indica d'altronde chiaramente che la stessa APN ha considerato la sig.ra Kohler come riguardata dalla sua decisione.
punto 16
Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità del ricorso 316/82 va respinta.
SENTENZA › In diritto › A — Per quanto riguarda il ricorso 316/82 › Nel merito
punto 17
La ricorrente basa il ricorso su quattro mezzi: inosservanza delle forme essenziali prescritte dall'art. 25 dello Statuto; trasgressione delle disposizioni dello Statuto e dei principi generali del diritto, in ragione del fatto che l'APN avrebbe revocato la decisione della commissione giudicatrice del concorso e non avrebbe rispettato il testo dell'avviso di posto vacante; discriminazione rispetto ai vincitori di due altri concorsi paralleli, nominati il 21 aprile 1981; e, infine, sviamento di potere in quanto la decisione di non nominarla servirebbe ad uno scopo diverso da quello legittimo, quello di favorire un altro candidato che non ha superato il concorso.
punto 18
La Corte ritiene che si debba esaminare, in primo luogo, il mezzo di insufficienza di motivazione.
SENTENZA › In diritto › A — Per quanto riguarda il ricorso 316/82 › Quanto alla motivazione
punto 19
Con questo mezzo, la ricorrente deduce, in realtà, che malgrado le diverse versioni di motivazione invocate successivamente dalla Corte dei conti nessuna può considerarsi come costituente un fondamento valido della decisione impugnata.
punto 20
Essa rileva per l'appunto che, nel colloquio del 21 aprile 1982, l'APN ha addotto come motivazione la mancanza d'esperienza della ricorrente, mentre nella comunicazione al personale del 21 luglio 1982 e nella decisione di reiezione del 14 settembre 1982 — e, per ammissione di detta autorità, «visti determinati risultati della procedura di concorso» — si parla della inadeguatezza alle esigenze del servizio dei requisiti posti dall'avviso di posto vacante. Inoltre, solo all'udienza l'APN avrebbe fornito una nuova motivazione che si basa sulla necessità di coprire anzitutto il posto vacante di capo della sezione francese. Queste motivazioni successive proverebbero inoltre che l'APN mirava ad escludere la candidatura della ricorrente a vantaggio del candidato preferito dall'APN che non aveva però superato il concorso.
punto 21
La Corte dei conti sostiene al contrario che la motivazione basata sulle ragioni di servizio è unica ed immutata e che l'eventuale variazione è dovuta agli sviluppi e alle precisazioni della motivazione già indicata alla ricorrente nel colloquio del 21 aprile 1982. Essa deduce soprattutto che l'APN non sarebbe tenuta a dar seguito ad un concorso mediante la nomina dei vincitori.
punto 22
Va sottolineato che benché, come la Corte ha già affermato, lo Statuto non imponga all'APN l'obbligo, una volta iniziato il procedimento di assunzione, di darvi seguito coprendo il posto dichiarato vacante, la norma è tuttavia che, in materia di procedura per la copertura di un posto dichiarato vacante, l'APN deve dar seguito con la nomina di vincitori in base ai risultati del concorso e non può derogare a questa norma se non per gravi motivi, da indicarsi in modo chiaro e completo.
punto 23
Nel caso in esame, una motivazione del genere era particolarmente necessaria. La Corte dei conti, infatti, contemporaneamente col concorso di cui è causa aveva avviato due altri procedimenti di concorso per coprire i posti di «revisore/traduttore principale» nelle sezioni danese e italiana, ed aveva proceduto, senza difficoltà, il 21 aprile 1982, alla nomina dei vincitori di tali concorsi. Era quindi opportuno, al fine di escludere qualsiasi censura di discriminazione, spiegare perché lo stesso provvedimento non si fosse potuto adottare nei confronti della Kohler, vincitrice del concorso CC/LA/12/81.
punto 24
La Corte constata, a questo proposito, che la convenuta ha fornito, nelle diverse fasi della controversia, nello stadio amministrativo e poi avanti la Corte, motivazioni difficilmente conciliabili fra loro, e che, inoltre, non sono confermate dagli atti del fascicolo.
punto 25
Mentre nel colloquio del 21 aprile 1982 il motivo addotto era quello di mancanza d'esperienza della ricorrente, è opportuno rilevare che la commissione esaminatrice del concorso, che aveva iscritto la Kohler nell'elenco degli idonei alle funzioni di revisore/traduttore principale della sezione francese di traduzione, aveva appena espresso un giudizio in senso contrario che non spetta all'amministrazione rimettere in discussione.
punto 26
Mentre nella comunicazione al personale del 21 luglio 1982, e nella decisione di reiezione del 14 settembre successivo, si è parlato della inadeguatezza alle esigenze del servizio delle condizioni poste dall'avviso di posto vacante, dal fascicolo si desume che tale inadeguatezza è stata invocata «visti determinati risultati del concorso». Se ne deve desumere che l'amministrazione ha ancora inteso, con questa formula, contestare la capacità della sig.ra Kohler di svolgere i compiti per i quali essa aveva sostenuto il concorso, e rimettere in discussione, al di fuori della propria competenza, il giudizio espresso sui suoi meriti dalla commissione giudicatrice del concorso.
punto 27
La convenuta infine, mentre all'udienza ha invocato la necessità di coprire anzitutto il posto vacante di capo della sezione francese di traduzione, non ha potuto spiegare perché il proseguimento di questo scopo esigesse l'interruzione del procedimento già in corso diretto a coprire il posto di revisore/traduttore principale presso la stessa sezione, posto sollecitato dalla ricorrente.
punto 28
Da queste constatazioni discende che nessuna delle motivazioni successivamente fornite dalla convenuta è atta a giustificare legalmente la decisione di non portare a termine, con la nomina del vincitore del concorso CC/LA/12/81, il procedimento per la copertura del posto di revisore/traduttore principale presso la sezione francese di traduzione della Corte dei conti. È quindi opportuno annullare la decisione impugnata.
punto 29
Stando così le cose, non occorre prendere in esame gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente.
punto 30
Giusta l'art. 176, 1° comma, del Trattato CEE, spetta all'amministrazione adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte implica.
SENTENZA › In diritto › B — Per quanto riguarda il ricorso 40/83 › Sulla ricevibilità
punto 31
Il ricorso in questa causa, essendo stato presentato in subordine alla causa 316/82, è diretto avverso la decisione di reiezione del 14 settembre 1982.
punto 32
Come è stato già dimostrato nell'esaminare la causa 316/82, la decisione che reca pregiudizio alla ricorrente è la decisione orale, che le è stata comunicata nel colloquio del 21 aprile 1982.
punto 33
Di conseguenza, la decisione 14 settembre 1982 non può essere che una conferma della precedente decisione orale.
punto 34
Orbene, in quanto atto confermativo, essa non può costituire oggetto d'impugnazione.
punto 35
Ne consegue che il ricorso nella causa 40/83 dev'essere dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › B — Per quanto riguarda il ricorso 40/83 › Sulla ricevibilità › Sulle spese
punto 36
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico, ivi comprese quelle del ricorso nella causa 40/83, proposto in subordine, come conseguenza della errata tesi sostenuta dalla Corte dei conti nella risposta al primo reclamo della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il provvedimento 21 aprile 1982 con cui l'autorità che ha il potere di nomina della Corte dei conti ha deciso di non proseguire la procedura di copertura del posto dichiarato vacante con l'avviso di posto vacante CC/LA/3/81, mediante la nomina della ricorrente, è annullato.
2° Il ricorso nella causa 40/83 è irricevibile.
3° La Corte dei conti è condannata alle spese.
Firme
Galmot
Everling
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1984.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della Terza Sezione
Y. Galmot