Sez. 1 - , Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 (Rv. 657610 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI | Separazione dei coniugi - Ordinanza presidenziale - Reclamo alla corte d’appello - Liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)