Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 158 del 2011
Massime (1)
Massima n. 35637
- Straniero
- Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato
- Configurazione della fattispecie come reato
- Causa di giustificato motivo come esimente del reato
- Mancata previsione
- Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi più grave di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998
- Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui tale norma - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata, al pari di quanto invece previsto nell'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest'ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza - così precludendo la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente -, sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito delle questioni medesime - Sulla inammissibilità - in ragione della carente descrizione della fattispecie e/o del difetto di motivazione sulla rilevanza - di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata, v., ex plurimis, le richiamate ordinanze n. 84 e 75 del 2011.
Norme impugnate
- art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 1, comma 16, lett. a) legge 15 luglio 2009, n. 94
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 27, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di La Spezia con tre ordinanze del 1° giugno 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 323, 324 e 325 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di La Spezia - con tre ordinanze di identico tenore, deliberate il 1° giugno 2010 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata;
che, nei provvedimenti indicati, il rimettente osserva come la norma censurata, pur avendo «funzione sussidiaria» rispetto a quella contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur «collocandosi in posizione di minor gravità», non contenga un'analoga fattispecie di esclusione della punibilità;
che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un «dubbio di legittimità costituzionale», evocando nel solo dispositivo delle proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost.
punto 2
Considerato che le questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe, presentano identico oggetto e, pertanto, possono essere valutate congiuntamente;
che le questioni medesime sono manifestamente inammissibili, per una pluralità di ragioni concomitanti;
che, infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, e che dunque resta inibita, per questa Corte, la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente;
che analoghe carenze segnano le ordinanze di rimessione a proposito delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.);
che il difetto di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza è causa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di manifesta inammissibilità della questione sollevata (ex multis, tra le più recenti, ordinanze nn. 84 e 75 del 2011).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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