diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6454 del 04/11/1986 (Rv. 448626 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - REQUISITO DELLA CERTEZZA DEL CREDITO - ESTREMI - SUCCESSIVO CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO DEBITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448626-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - REQUISITO DELLA CERTEZZA DEL CREDITO - ESTREMI - SUCCESSIVO CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO DEBITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'esperibilità dell'Azione di riscossione dei contributi assicurativi, soggetta al termine di prescrizione (prima annuale e poi elevata a tre anni dall'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge n. 33 del 1980) previsto dal secondo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il requisito della certezza deve ritenersi acquisito al credito con la richiesta liquidazione, senza che occorra il successivo consenso del datore di lavoro debitore, quando dal verbale d'ispezione congiunta risulti che questi abbia concordato l'importo delle retribuzioni imponibili relative ad attività non contestate, atteso che l'obbligazione nasce ex lege in presenza di un rapporto di lavoro del tipo previsto ed in base alla retribuzione dovuta, sulla quale i premi vanno calcolati in virtù di Disposizioni di legge.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)