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Sez. U, Sentenza n. 429 del 25/01/1989 (Rv. 461552 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO RELATIVA A PROCEDIMENTO SVOLTOSI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IMPROPONIBILITÀ - GIURISDIZIONE DELLO STESSO GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461552-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO RELATIVA A PROCEDIMENTO SVOLTOSI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IMPROPONIBILITÀ - GIURISDIZIONE DELLO STESSO GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda di risarcimento del danno, per responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi al giudice amministrativo non può essere avanzata davanti al giudice ordinario, perché non attiene a questione patrimoniale conseguenziale alla pronuncia circa la legittimità dell'atto o provvedimento impugnato, ed è conoscibile solo dal medesimo giudice amministrativo, nell'ambito della causa in cui si assumano verificati gli estremi di detta responsabilità (spettando sempre a tale giudice di statuire sull'ammissibilità di quella domanda nel contenzioso amministrativo e sull'eventuale questione di legittimità costituzionale per la Mancanza di una previsione analoga all'art. 96 cod. proc. civ.). (V 2432/83, mass n 427299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)