Sez. U, Sentenza n. 429 del 25/01/1989 (Rv. 461552 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO RELATIVA A PROCEDIMENTO SVOLTOSI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IMPROPONIBILITÀ - GIURISDIZIONE DELLO STESSO GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO RELATIVA A PROCEDIMENTO SVOLTOSI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IMPROPONIBILITÀ - GIURISDIZIONE DELLO STESSO GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda di risarcimento del danno, per responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi al giudice amministrativo non può essere avanzata davanti al giudice ordinario, perché non attiene a questione patrimoniale conseguenziale alla pronuncia circa la legittimità dell'atto o provvedimento impugnato, ed è conoscibile solo dal medesimo giudice amministrativo, nell'ambito della causa in cui si assumano verificati gli estremi di detta responsabilità (spettando sempre a tale giudice di statuire sull'ammissibilità di quella domanda nel contenzioso amministrativo e sull'eventuale questione di legittimità costituzionale per la Mancanza di una previsione analoga all'art. 96 cod. proc. civ.). (V 2432/83, mass n 427299).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)