Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 68 del 1981
Massime (1)
Massima n. 16068
- Processo penale
- Diritto dell'imputato ad autodifendersi o a non difendersi
- Esclusione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza -
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 125/1979 e 188/1980.
Norme impugnate
- art. 128, comma 1, codice di procedura penale del 1930
- art. 125, comma 1, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 21, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 125, comma primo, e 128, comma primo, cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1979 dalla Corte d'Assise di Torino, nel procedimento penale a carico di Allegri Laura ed altri, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 21, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma, e 128, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non consentono all'imputato di difendersi personalmente senza l'assistenza di un difensore o anche di non difendersi;
che tale questione è stata già dichiarata da questa Corte, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., non fondata con la sentenza n. 125 del 1979 e manifestamente infondata con la sentenza n. 188 del 1980 e, con quest'ultima sentenza, non fondata in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost.;
punto 2
Ritenuto che la questione, essendo motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma, e 128, primo comma, c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 21, primo comma, Cost. dalla Corte di Assise di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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