Sez. L, Sentenza n. 760 del 18/02/1977 (Rv. 384357 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - EFFETTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - PER LA PARTE NOTIFICANTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - EFFETTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - PER LA PARTE NOTIFICANTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI.*
Poiche la parte che assume l'iniziativa di far notificare la sentenza all'avversario rivela di conoscere la sentenza stessa, il termine per l'impugnazione decorre nei suoi confronti dalla data dell'avvenuta notificazione, ancorche questa sia stata effettuata personalmente alla controparte e non al suo difensore. (V 3447/73, mass n 367436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)