Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;
Considerato che con disegno di legge presentato al Parlamento il 10 luglio 1978 ed approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 1978 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;
Considerato che il predetto disegno di legge non potra' essere definitivamente approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre 1978, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio numerosi ufficiali con grave pregiudizio per la funzionalita' delle Forze armate e dei Corpi di polizia;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare il predetto termine, per consentire l'utilizzazione degli ufficiali fino all'entrata in vigore della nuova normativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1978 indicati negli articoli 15 e 17 della legge stessa per i collocamenti in aspettativa per riduzione dei quadri sono prorogati fino al 31 marzo 1979.
Art. 1-bis
1. Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi degli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il periodo in cui permangono in tale posizione, competono gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennita' di funzione, di impiego operativo di base, di aeronavigazione e di istituto. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
2. Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.
3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri e agli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
1) il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;
2) le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.
Art. 1-ter
1. Il Ministro competente e' autorizzato, per sopperire a temporanee esigenze di ufficiali negli enti, comandi, e reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, conseguenti all'applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, numero 804, e che non possono essere soddisfatte ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, previa specifica individuazione delle predette esigenze, da comunicare annualmente alle commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, a richiamare in servizio, tra coloro che ne facciano domanda, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al citato articolo 17, sempre che non siano raggiunti dai limiti di eta' entro l'anno 1979.
2. La determinazione della disponibilita' di posti avra' luogo il 1 aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979.
3. Tale determinazione viene ridotta del numero delle promozioni da effettuare durante il 1979 nel servizio permanente effettivo in applicazione della legge di avanzamento e nel servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
4. Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio il computo viene effettuato in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.
5. Il richiamo in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto dal Ministro competente dando la precedenza agli ufficiali, a partire dai piu' giovani di eta', che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' occupano un incarico da almeno sei mesi. Per la residua disponibilita' di posti la priorita' nel richiamo in servizio viene data agli ufficiali meno anziani per eta'. A parita' di eta' la precedenza e' data al meno anziano in ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parita' di eta' l'ordine di precedenza e' determinato dalla minore anzianita' assoluta nel grado e, in caso di ulteriore parita', dalla minore anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
6. Gli ufficiali di cui al precedente comma sono ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal piu' anziano per eta', a decorrere dalle stesse date nelle quali le disponibilita' di posti di cui fruiscono sono colmate con promozioni nel servizio permanente effettivo e con quelle previste nell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
7. L'ufficiale che chieda e ottenga di essere richiamato in servizio ai sensi del presente articolo, qualora rinunci a ricoprire l'incarico assegnatogli, perde il titolo al richiamo e viene ricollocato in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.
8. Gli ufficiali ammessi al richiamo in servizio ai sensi del presente articolo, possono chiedere di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un anno di permanenza nell'incarico ricoperto.
9. Agli ufficiali di cui al precedente comma compete il trattamento economico previsto dal precedente articolo 1-bis, a seconda che chiedano di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri o in quiescenza.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 220 milioni, sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - RUFFINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 32