Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Grande Sezione) del 10 settembre 2025, causa T-625/22
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione)
10 settembre 2025
Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Tassonomia – Attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare – Inclusione nelle attività economiche sostenibili – Investimenti – Contributo alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio in linea con l’obiettivo di 1,5°C dell’accordo di Parigi – Obiettivo di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi ultimi – Articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852 – Nozione di “attività a basse emissioni di carbonio” – Danno significativo agli obiettivi ambientali – Rischi connessi agli incidenti gravi al reattore – Rischi connessi ai rifiuti radioattivi ad alta attività – Rischi connessi alla siccità e agli imprevisti climatici – Principio di precauzione – Criteri di vaglio tecnico – Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Articolo 290 TFUE – Nozione di “elementi essenziali” di un atto legislativo – Prove scientifiche – Margine di discrezionalità della Commissione – Errore manifesto di valutazione
Nella causa T-625/22,
Repubblica d’Austria, rappresentata da M. Klamert e F. Koppensteiner, in qualità di agenti, assistiti da S. Lünenbürger, K. Reiter e M. Kottmann, avvocati,
ricorrente,
sostenuta da
Granducato di Lussemburgo, rappresentato da A. Germeaux e T. Schell, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Ladenburger, R. Tricot, G. von Rintelen, C. Auvret e B. De Meester, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Bulgaria, rappresentata da T. Mitova e S. Ognianova Ruseva, in qualità di agenti,
da
Repubblica ceca, rappresentata da J. Vláčil, e L. Dvořáková, in qualità di agenti,
da
Repubblica francese, rappresentata da T. Stéhelin, B. Fodda e M. de Lisi, in qualità di agenti,
da
Ungheria, rappresentata da M. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,
da
Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e K. Rudzińska, in qualità di agenti,
da
Romania, rappresentata da E. Gane, M. Chicu e O.-C. Ichim, in qualità di agenti,
da
Repubblica di Slovenia, rappresentata da A. Grum e B. Jovin Hrastnik, in qualità di agenti,
da
Repubblica slovacca, rappresentata da E. Larišová, in qualità di agente,
e da
Repubblica di Finlandia, rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente,
intervenienti
IL TRIBUNALE (Grande Sezione),
composto da M. van der Woude, presidente, S. Papasavvas, A. Marcoulli, M.J. Costeira, O. Porchia, M. Kancheva, U. Öberg, G. De Baere, T. Pynnä, J. Laitenberger, G. Steinfatt, D. Petrlík, P. Zilgalvis (relatore), E. Tichy-Fisslberger e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,
cancelliere: S. Jund, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
viste la misura di organizzazione del procedimento del 10 settembre 2024 e la risposta della Commissione depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2024,
in seguito all’udienza del 21 e 22 ottobre 2024, nel corso della quale la Repubblica d’Austria ha presentato osservazioni su tale risposta,
ha pronunciato la seguente
Indice
Fatti3Conclusioni delle parti3In diritto4Considerazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale5Sul primo e sul nono motivo di ricorso, vertenti sulla violazione di disposizioni procedurali contenute nel regolamento sulla tassonomia e dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima6Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare13Sull’ottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 290 TFUE14Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione18Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia alle attività economiche connesse all’energia nucleare19Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in subordine, sul mancato soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia25Sulla terza parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e del principio di precauzione32Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione34Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso, sulla prima parte del quarto motivo di ricorso e sulla quinta censura della terza parte del terzo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione del livello di protezione37Sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia39Sulle altre censure della terza parte del terzo motivo di ricorso e sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sull’inosservanza dei rischi di incidenti gravi al reattore41Sulla quarta parte del terzo motivo di ricorso e sulla terza parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sull’inosservanza dei rischi connessi ai rifiuti radioattivi ad alta attività49Sulla quarta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla mancata presa in considerazione dei rischi connessi al normale esercizio delle centrali nucleari54Sulla quinta parte del terzo motivo di ricorso e sulla quinta parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sul danno all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici55Sulla sesta parte del terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del requisito di una valutazione del ciclo di vita60Sulla sesta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sul carattere contraddittorio e insufficiente delle disposizioni dell’allegato II del regolamento impugnato relative alla prevenzione dei danni significativi derivanti da incidenti gravi al reattore e dallo smaltimento finale dei rifiuti altamente radioattivi62Sulla settima parte del quarto motivo di ricorso, vertente, in subordine, su «lacune nell’analisi e nella motivazione»64Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione65Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia68Sul settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dello scopo e dell’effetto utile del regolamento sulla tassonomia a causa del rischio di frammentazione del mercato69Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile70Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione71Sulla prima parte del decimo motivo di ricorso, vertente sull’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio71Sulla seconda parte del decimo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di un contributo alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio in linea con l’obiettivo di 1,5 °C73Sulla terza parte del decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del requisito di una valutazione del ciclo di vita81Sulla quarta parte del decimo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione, ad opera dei valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, dell’obbligo di corrispondere alla migliore prestazione del settore o dell’industria83Sulla quinta parte del decimo motivo di ricorso, vertente su un ostacolo alle alternative a basse emissioni di carbonio84Sulla sesta parte del decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del divieto degli effetti di dipendenza85Sulla settima parte del decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia85Sull’ottava parte del decimo motivo di ricorso, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, del principio di precauzione e su «lacune nell’analisi e nella motivazione»86Sull’undicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento sulla tassonomia a causa dell’assenza di neutralità tecnologica87Sul dodicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione89Sul tredicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione90Sul quattordicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera i), del regolamento sulla tassonomia a causa della creazione di attivi non recuperabili91Sul quindicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia92Sul sedicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dello scopo e dell’effetto utile del regolamento sulla tassonomia a causa del rischio di frammentazione del mercato94Sulla memoria di adattamento depositata dalla Repubblica d’Austria94Sulle spese95
Sentenza
punto 1
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
Fatti
punto 2
Il 18 giugno 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»).
punto 3
Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento sulla tassonomia stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi come ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Secondo il suo considerando 3, tale regolamento costituisce un passo fondamentale per orientare i flussi finanziari verso attività sostenibili al fine di realizzare un’Unione europea a impatto climatico zero entro il 2050.
punto 4
A tal fine, il regolamento sulla tassonomia istituisce, come risulta dai suoi considerando 6 e 12, un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili, che armonizza a livello dell’Unione i criteri per stabilire se un’attività economica sia ecosostenibile, il che offre agli investitori e agli altri operatori economici una comprensione condivisa delle attività economiche che sono ecosostenibili.
punto 5
Il 4 giugno 2021, la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2139, che integra il regolamento sulla tassonomia fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1).
punto 6
Il 9 marzo 2022, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, che ha segnatamente lo scopo di stabilire criteri di vaglio tecnico per includere talune attività appartenenti ai settori dell’energia nucleare e del gas fossile nella categoria delle attività considerate portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, e nella categoria delle attività considerate portatrici di un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento (in prosieguo: i «criteri di vaglio tecnico»).
Conclusioni delle parti
punto 7
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, chiede che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento impugnato;
condannare la Commissione alle spese.
punto 8
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia, chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la Repubblica d’Austria alle spese.
In diritto
punto 9
A sostegno del suo ricorso, la Repubblica d’Austria deduce sedici motivi.
punto 10
Da un lato, i primi otto motivi di ricorso riguardano le attività economiche nel settore dell’energia nucleare.
punto 11
In particolare, il primo motivo di ricorso verte sulla violazione delle norme procedurali del regolamento sulla tassonomia e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1; in prosieguo: la «normativa europea sul clima»).
punto 12
Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia nonché del principio di precauzione.
punto 13
Il terzo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia nonché del principio di precauzione.
punto 14
Il quarto motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia alla luce dei diversi criteri di vaglio tecnico, dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, nonché del principio di precauzione.
punto 15
Il quinto motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia nonché del principio di precauzione.
punto 16
Il sesto motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia.
punto 17
Il settimo motivo di ricorso verte sulla violazione dello scopo e dell’effetto utile del regolamento sulla tassonomia a causa del rischio di frammentazione del mercato.
punto 18
L’ottavo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 290 TFUE.
punto 19
Dall’altro lato, gli altri otto motivi di ricorso riguardano le attività economiche nel settore del gas fossile.
punto 20
In particolare, il nono motivo di ricorso verte sulla violazione delle disposizioni procedurali del regolamento sulla tassonomia e dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima.
punto 21
Il decimo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione.
punto 22
L’undicesimo motivo di ricorso verte sulla violazione del principio di neutralità tecnologica enunciato all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento sulla tassonomia e del divieto di discriminazione.
punto 23
Il dodicesimo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia nonché del principio di precauzione.
punto 24
Il tredicesimo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia nonché del principio di precauzione.
punto 25
Il quattordicesimo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera i), del regolamento sulla tassonomia, in quanto l’inclusione nella tassonomia delle attività connesse al gas fossile comporta un rischio di creazione di attivi non recuperabili.
punto 26
Il quindicesimo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia.
punto 27
Il sedicesimo motivo di ricorso verte sulla violazione dello scopo e dell’effetto utile del regolamento sulla tassonomia a causa del rischio di frammentazione del mercato.
punto 28
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare previamente il primo e il nono motivo di ricorso, considerati congiuntamente. Per quanto riguarda le attività economiche connesse all’energia nucleare, il Tribunale esaminerà l’ottavo e il secondo motivo, poi il terzo e il quarto motivo, considerati congiuntamente, e, infine, il quinto, il sesto e il settimo motivo.
punto 29
Per quanto riguarda le attività economiche nel settore del gas fossile, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il decimo motivo di ricorso, poi i motivi dall’undicesimo al sedicesimo.
In diritto › Considerazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale
punto 30
La Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che i motivi di ricorso vertono su errori di diritto commessi nell’applicazione e nell’interpretazione del regolamento sulla tassonomia, cosicché il Tribunale dovrebbe esercitare un controllo giurisdizionale completo.
punto 31
La Commissione contesta tale argomento.
punto 32
Occorre ricordare che, quando un’istituzione dell’Unione dispone di un ampio potere di valutazione, segnatamente nell’ambito di valutazioni complesse, il sindacato giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza di un atto adottato nell’esercizio di tale potere non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella dell’istituzione di cui trattasi, bensì mira a verificare che tale atto non si basi su fatti materialmente inesatti e che non sia viziato da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55 e giurisprudenza citata).
punto 33
Inoltre, nell’ambito di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione dispone, nell’esercizio delle competenze ad essa demandate, di un ampio margine di discrezionalità quando è chiamata, in particolare, ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza citata).
punto 34
A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56 e giurisprudenza citata).
punto 35
Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C- 389/21 P, EU:C:2023:368, punto 57 e giurisprudenza citata).
punto 36
Per contro, per quanto riguarda le questioni di diritto, il Tribunale esercita un controllo completo, il che include l’interpretazione che occorre dare di disposizioni giuridiche sulla base di elementi oggettivi nonché la verifica che le condizioni di applicazione di una siffatta disposizione siano o meno soddisfatte (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e a./Commissione, T-2/22, non pubblicata, EU:T:2024:615, punto 27 e giurisprudenza citata).
punto 37
Inoltre, per quanto riguarda la valutazione da parte del giudice dell’Unione dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione che infici un atto di un’istituzione, occorre precisare che, al fine di stabilire se detta istituzione abbia commesso un errore manifesto nella valutazione di fatti complessi tale da giustificare l’annullamento dello stesso atto, gli elementi di prova addotti dal ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nell’atto in parola (v., per analogia, sentenze del 14 giugno 2018, Lubrizol France/Consiglio, C-223/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:442, punto 39; del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C-148/19 P, EU:C:2020:354, punto 72, e del 17 maggio 2018, Bayer CropScience e a./Commissione, T-429/13 e T-451/13, EU:T:2018:280, punto 145).
punto 38
Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare i motivi di ricorso dedotti dalla Repubblica d’Austria.
In diritto › Sul primo e sul nono motivo di ricorso, vertenti sulla violazione di disposizioni procedurali contenute nel regolamento sulla tassonomia e dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima
punto 39
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce, in sostanza, che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione delle disposizioni procedurali previste dal regolamento sulla tassonomia per l’adozione di un atto delegato, in particolare quelle relative alla fissazione dei criteri di vaglio tecnico, e dall’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» (GU 2016, L 123, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo interistituzionale»), nonché in violazione delle prescrizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima.
punto 40
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 41
È necessario rammentare che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento sulla tassonomia, prima dell’adozione e durante l’elaborazione di atti delegati, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (in prosieguo: il «gruppo di esperti degli Stati membri») di cui all’articolo 24 del regolamento sulla tassonomia.
punto 42
Inoltre, ai sensi di tale disposizione, prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione agisce conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell’accordo interistituzionale.
punto 43
Occorre altresì rilevare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento sulla tassonomia, prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione consulta la piattaforma sulla finanza sostenibile (in prosieguo: la «piattaforma») di cui all’articolo 20 del regolamento sulla tassonomia in merito ai criteri di vaglio tecnico.
punto 44
Inoltre, secondo l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, il gruppo di esperti degli Stati membri fornisce consulenza alla Commissione sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull’approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l’elaborazione di tali criteri.
punto 45
Nel caso di specie, occorre ricordare che, ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139, il gruppo tecnico di esperti sulla finanza sostenibile (in prosieguo: il «TEG»), istituito dalla Commissione per assisterla nell’elaborazione della tassonomia, ha formulato raccomandazioni riguardanti i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività economiche che contribuirebbero in modo sostanziale ai due obiettivi ambientali stabiliti all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento sulla tassonomia. Il TEG ha pubblicato due versioni provvisorie delle sue raccomandazioni nelle sue relazioni del dicembre 2018 e del giugno 2019. Ciascuna di queste due relazioni è stata oggetto di consultazioni pubbliche. La relazione finale del TEG è stata pubblicata nel marzo 2020, corredata di un allegato tecnico.
punto 46
Inoltre, la Commissione ha reso pubblica la valutazione d’impatto ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 nel marzo 2020, sulla quale potevano essere formulate osservazioni fino alla fine del mese di aprile 2020. Oltre a ciò, il progetto di regolamento delegato 2021/2139 è stato pubblicato sul portale Legiferare meglio per un periodo per l’invio di commenti di quattro settimane (dal 20 novembre al 18 dicembre 2020), è stato valutato dalla piattaforma nel dicembre 2020 ed è stato presentato agli esperti degli Stati membri in varie riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri tra il dicembre 2020 e il marzo 2021. Il 4 giugno 2021, la Commissione ha pubblicato la valutazione d’impatto ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 [SWD (2021) 152 final].
punto 47
Inoltre, ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, nell’estate del 2020, la direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (FISMA) della Commissione ha chiesto al Centro comune di ricerca (JRC) di realizzare ulteriori approfondimenti tecnici sul principio, di cui all’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, secondo il quale, per essere considerata ecosostenibile, l’attività economica non deve «arrec[are] un danno significativo» a uno degli obiettivi ambientali contemplati dall’articolo 9 di tale regolamento (in prosieguo: il «principio DNSH») per l’energia nucleare, come raccomandato dal TEG. Il JRC ha esaminato la valutazione della produzione di energia nucleare sulla base del principio DNSH tenendo conto degli effetti dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare sugli impatti ambientali effettivi e potenziali per tutti gli obiettivi. Il 19 marzo 2021 esso ha redatto una relazione sui risultati dell’esame completo (in prosieguo: la «relazione del JRC»), e la relazione sul progetto del regolamento impugnato riepiloga le conclusioni di detta relazione.
punto 48
In seguito all’emissione della relazione del JRC, il 28 giugno 2021, il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del Trattato Euratom ha espresso parere favorevole sulla relazione del JRC, come indicato nella relazione sul progetto del regolamento impugnato. Anche il Comitato scientifico per i rischi sanitari, ambientali ed emergenti (in prosieguo: lo «SCHEER») ha emesso un parere, il 29 giugno 2021, sulle conclusioni e raccomandazioni della relazione del JRC.
punto 49
In primo luogo, secondo la Repubblica d’Austria, contrariamente a quanto prescritto dall’accordo interistituzionale, in particolare ai punti 4 e seguenti del suo allegato, il progetto di regolamento impugnato è stato trasmesso in ritardo, in maniera intempestiva (la sera del 31 dicembre 2021), e con la previsione di un termine di risposta troppo breve (che scadeva inizialmente il 12 gennaio 2022, poi, dopo una breve proroga, il 21 gennaio 2022). Gli Stati membri non avrebbero quindi avuto a disposizione un termine sufficiente per preparare le loro osservazioni.
punto 50
A tal riguardo, occorre rilevare che, ai sensi del punto 4 dell’allegato dell’accordo interistituzionale, gli esperti degli Stati membri sono consultati tempestivamente su ciascun progetto di atto delegato elaborato dai servizi della Commissione.
punto 51
Inoltre, il 31 dicembre 2021, la Commissione ha trasmesso il progetto del regolamento impugnato alla piattaforma e al gruppo di esperti degli Stati membri.
punto 52
La piattaforma ha pubblicato il suo riscontro definitivo sul suo sito Internet il 24 gennaio 2022.
punto 53
Il 10 gennaio 2022 si è tenuta una riunione del gruppo di esperti degli Stati membri, nel corso della quale gli Stati membri hanno potuto presentare le loro osservazioni sul progetto del regolamento impugnato.
punto 54
Al gruppo di esperti degli Stati membri è stato concesso di formulare osservazioni sul riscontro della piattaforma fino al 26 gennaio 2022.
punto 55
Alla luce del fatto che le attività connesse all’energia nucleare e le attività connesse al gas fossile erano già state oggetto di analisi preliminari ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139, e del fatto che non è del tutto nuova la questione dell’impatto di tali attività sull’ambiente che viene esaminata in numerose perizie già effettuate, quali la relazione del JRC e il parere del gruppo di esperti, datato 28 giugno 2021, di cui all’articolo 31 del trattato Euratom, si deve constatare che il termine di 12 giorni, prorogato a 21 giorni, che il gruppo di esperti degli Stati membri e la piattaforma avevano a disposizione per fornire il loro parere sul progetto di atto delegato costituiva un periodo sufficiente per formulare osservazioni.
punto 56
Ciò vale a maggior ragione in quanto, da un lato, gli esperti avevano una pregressa conoscenza della materia, poiché avevano già formulato osservazioni, in una riunione del maggio 2020, sulle raccomandazioni del TEG menzionate al precedente punto 45, e, dall’altro, né la piattaforma né il gruppo di esperti degli Stati membri hanno ritenuto che il termine prorogato fosse insufficiente.
punto 57
In tale contesto, non si può addebitare alla Commissione di aver trasmesso il progetto del regolamento impugnato il 31 dicembre 2021, tanto più che il termine concesso al gruppo di esperti degli Stati membri e alla piattaforma per esprimere il loro parere sul progetto di atto delegato è stato prorogato fino al 21 gennaio 2022.
punto 58
Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, si deve quindi constatare che gli Stati membri sono stati consultati tempestivamente sul progetto di regolamento impugnato, conformemente al punto 4 dell’allegato dell’accordo interistituzionale.
punto 59
Peraltro, non si può neppure addebitare alla Commissione di aver trasmesso simultaneamente il progetto del regolamento impugnato al gruppo di esperti degli Stati membri e alla piattaforma, in quanto la Commissione ha dato al gruppo di esperti degli Stati membri la possibilità di presentare le sue osservazioni sul riscontro della piattaforma. In proposito, al gruppo di esperti degli Stati membri è stato concesso un termine fino al 26 gennaio 2022 per formulare le sue osservazioni sul riscontro della piattaforma, che era stato pubblicato sul sito Internet di quest’ultima il 24 gennaio 2022, ossia due giorni prima.
punto 60
In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che non vi è stata alcuna riunione con gli esperti degli Stati membri, dato che le condizioni per acquisire un parere scritto non erano state soddisfatte in quanto il regolamento impugnato non conteneva una modifica del regolamento delegato 2021/2139, bensì un’«aggiunta» vertente su questioni completamente nuove, in particolare la definizione delle attività economiche nonché la definizione di criteri e valori limite completamente nuovi, che richiedevano una nuova consultazione degli Stati membri.
punto 61
Tuttavia, si deve constatare che il 10 gennaio 2022 ha avuto luogo una riunione virtuale, cosicché vi è stata effettivamente una riunione con gli esperti degli Stati membri riguardante le attività contemplate dal regolamento impugnato. Del resto, l’accordo interistituzionale non osta a che gli esperti siano consultati nell’ambito di una procedura scritta.
punto 62
In terzo luogo, la Repubblica d’Austria contesta, in sostanza, alla Commissione di aver stabilito i criteri di vaglio tecnico senza aver garantito una nuova consultazione pubblica né una nuova valutazione d’impatto dopo le analisi integrative effettuate nella relazione del JRC.
punto 63
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi del punto 13 dell’accordo interistituzionale, la Commissione effettua valutazioni d’impatto dei suoi atti delegati suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo e procede a consultazioni quanto più ampie possibili.
punto 64
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, dalla formulazione dei punti da 12 a 15 dell’accordo interistituzionale non risulta un obbligo di effettuare una valutazione d’impatto dei regolamenti delegati in ogni circostanza (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C-482/17, EU:C:2019:1035, punti da 82 a 85, e del 5 luglio 2023, TIB Chemicals/Commissione, T-639/20, non pubblicata, EU:T:2023:374, punto 206).
punto 65
Inoltre, secondo il punto 28 dell’accordo interistituzionale, la Commissione si impegna a raccogliere, prima dell’adozione di un atto delegato, tutte le cognizioni necessarie, anche attraverso la consultazione di esperti degli Stati membri e mediante consultazioni pubbliche.
punto 66
Il punto 6 dell’allegato dell’accordo interistituzionale indica, dal canto suo, che nel contesto della preparazione e dell’elaborazione degli atti delegati possono avere luogo anche consultazioni con i portatori di interesse, cosicché la Commissione non è in ogni caso obbligata a procedere a consultazioni pubbliche.
punto 67
Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti 45 e 46, la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 e il TEG ha adottato due relazioni sui criteri di vaglio tecnico relativi alle attività economiche che contribuirebbero in modo sostanziale ai due obiettivi ambientali stabiliti all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento sulla tassonomia. Tale valutazione d’impatto e dette relazioni sono state oggetto di consultazioni pubbliche. Inoltre, la valutazione d’impatto e le consultazioni pubbliche sono state effettuate mentre era già stato previsto di stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all’energia nucleare.
punto 68
Del resto, la valutazione d’impatto ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 [SWD (2021) 152 final] indicava, a pagina 23, che, per quanto riguardava le attività connesse all’energia nucleare, la scelta consisteva nel proseguire gli approfondimenti tecnici sul principio DNSH.
punto 69
Come risulta dal considerando 3 del regolamento impugnato, la definizione di criteri di vaglio tecnico per tali attività è stata successivamente rinviata in attesa di una valutazione approfondita.
punto 70
Orbene, le perizie e le consultazioni pubbliche, effettuate ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139, includevano già le attività connesse all’energia nucleare, cosicché il regolamento impugnato si pone in continuità con detto regolamento. Esse hanno d’altronde indotto la Commissione ad effettuare analisi integrative ai fini dell’adozione del regolamento impugnato.
punto 71
Le attività connesse all’energia nucleare erano state analizzate anche nell’allegato tecnico della relazione finale del TEG, sulla cui base sono stati elaborati sia il regolamento delegato 2021/2139 sia il regolamento impugnato.
punto 72
Pertanto, tenuto conto degli elementi ricordati ai precedenti punti da 45 a 48, dalle diverse fasi procedurali che hanno condotto all’adozione del regolamento delegato 2021/2139, e successivamente all’adozione del regolamento impugnato, risulta che quest’ultimo si pone in continuità con il primo. In particolare, nell’ambito della procedura di adozione del regolamento delegato 2021/2139, il TEG aveva preso in considerazione le attività economiche connesse all’energia nucleare e aveva raccomandato la realizzazione di altri studi, che sono stati eseguiti nell’ambito della procedura di adozione del regolamento impugnato.
punto 73
Di conseguenza, la Commissione poteva validamente attenersi alle perizie eseguite per l’adozione del regolamento delegato 2021/2139 ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, in quanto non solo i due regolamenti delegati hanno lo scopo di integrare il regolamento sulla tassonomia, ma anche le procedure che hanno portato alla loro adozione si integrano a vicenda per quanto riguarda l’esame delle attività economiche connesse all’energia nucleare. Pertanto, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, la Commissione poteva attenersi alla valutazione d’impatto e alla consultazione pubblica effettuate per l’adozione del regolamento delegato 2021/2139, senza essere tenuta a effettuare una valutazione d’impatto e una consultazione pubblica ulteriori e specifiche dopo l’analisi integrativa eseguita nella relazione del JRC, poiché le attività connesse all’energia nucleare erano già state oggetto di una valutazione d’impatto e di una consultazione pubblica.
punto 74
Ne consegue che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che non fosse necessario effettuare una valutazione d’impatto e una consultazione pubblica ulteriori e specifiche dopo l’analisi integrativa del rispetto del principio DNSH da parte delle attività connesse all’energia nucleare effettuata nella relazione del JRC.
punto 75
In quarto luogo, per quanto concerne l’argomento formulato al punto 30 della memoria di intervento del Granducato di Lussemburgo, secondo cui l’assenza di una nuova consultazione pubblica costituirebbe una violazione dell’articolo 8 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 4), occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 del medesimo Statuto, le conclusioni dell’istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti principali della controversia. Inoltre, secondo l’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento.
punto 76
Sebbene tali disposizioni non ostino a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte sostenuta, pena la limitazione del suo intervento alla ripetizione degli argomenti dedotti nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni gli consentano di modificare o di snaturare l’ambito della controversia definito dal ricorso sollevando nuovi motivi [sentenze del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), T-612/17, EU:T:2021:763, punto 192, e del 2 ottobre 2024, ACE/Consiglio, T-828/22, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:672, punto 44].
punto 77
Poiché la Repubblica d’Austria non ha dedotto alcun motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 8 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, tale argomento è quindi irricevibile.
punto 78
In quinto luogo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce che i valori limite di 270 grammi (g) di CO2 equivalente (CO2e) per kilowattora (kWh) e della media annua di 550 kilogrammi (kg) di CO2e per kilowatt (kW) nell’arco di 20 anni fissati per qualificare il gas fossile come attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia non sono stati oggetto di alcuna valutazione d’impatto né di alcuna consultazione pubblica.
punto 79
Tuttavia, è necessario rammentare che, come risulta dal precedente punto 46, la Commissione ha svolto una valutazione d’impatto ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 e il TEG ha emesso due relazioni. Tale valutazione d’impatto e dette relazioni sono state oggetto di consultazioni pubbliche e sono state realizzate mentre era già stato previsto di stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse al gas fossile.
punto 80
Orbene, le perizie e le consultazioni pubbliche, effettuate per l’adozione del regolamento delegato 2021/2139, includevano già le attività economiche connesse al gas fossile. Esse hanno del resto indotto la Commissione ad effettuare analisi integrative ai fini dell’adozione del regolamento impugnato. D’altronde, la valutazione d’impatto ai fini dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 [SWD (2021) 152 final] menzionava, a pagina 146, la necessità di ulteriori approfondimenti per le attività connesse al gas fossile.
punto 81
Inoltre, le attività economiche connesse al gas fossile erano state analizzate nell’allegato tecnico della relazione finale del TEG.
punto 82
Poiché il settore del gas fossile è stato oggetto della fase preparatoria del regolamento delegato 2021/2139, e poiché detto regolamento si pone in continuità con il regolamento impugnato, come ricordato al precedente punto 72, non si può addebitare alla Commissione di non aver effettuato una nuova valutazione d’impatto o una nuova consultazione pubblica riguardante tale settore.
punto 83
Pertanto, la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che non fosse necessario effettuare una valutazione d’impatto e una consultazione pubblica ulteriori e specifiche riguardanti i valori limite di 270 g di CO2e /kWh e di 550 kg di CO2e/kW.
punto 84
In sesto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima, in quanto la Commissione non ha effettuato, prima dell’adozione di detto regolamento, una valutazione della sua coerenza con l’obiettivo di neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale normativa e con i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040, né ha pubblicato i risultati o fornito la motivazione di una siffatta valutazione.
punto 85
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima, prima dell’adozione la Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale normativa e con i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040, include tale valutazione in ogni valutazione d’impatto che accompagna le misure o le proposte e mette a disposizione del pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell’adozione delle stesse. La Commissione valuta inoltre se tali progetti di misure e proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’articolo 5 di detta normativa.
punto 86
L’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima non indica alcuna forma specifica da rispettare per la valutazione ivi prevista. Pertanto, l’obiettivo essenziale di tale disposizione consiste nel garantire che la Commissione adotti una decisione informata sulla coerenza di un progetto di misura con gli obiettivi di detta normativa.
punto 87
Orbene, il rispetto di tale obiettivo essenziale può essere garantito con la verifica, da parte della Commissione, della presa in considerazione dei requisiti specifici del regolamento sulla tassonomia, in particolare del suo articolo 10, che disciplina il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 88
Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, della normativa europea sul clima, che definisce l’obiettivo della neutralità climatica, così recita:
«L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative».
punto 89
Il considerando 24 del regolamento sulla tassonomia prevede, dal canto suo, che un’attività economica che persegua l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: i «GHG») evitando o riducendo tali emissioni o migliorando l’assorbimento dei GHG.
punto 90
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia precisa inoltre che si considera che un’attività dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra, anche eliminando gradualmente le emissioni di GHG.
punto 91
Ne consegue che l’obiettivo della neutralità climatica della normativa europea sul clima è simile all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici attuato dal regolamento sulla tassonomia, in quanto entrambi gli atti mirano alla riduzione o all’eliminazione delle emissioni di GHG.
punto 92
Orbene, la valutazione d’impatto del regolamento delegato 2021/2139 e le valutazioni scientifiche del contributo delle attività economiche connesse all’energia nucleare e al gas fossile alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi ultimi, nonché la valutazione scientifica del rispetto del principio DNSH da parte di tali attività, realizzate ai fini dell’adozione del regolamento impugnato per misurare il contributo potenziale di tali attività all’obiettivo di riduzione o di eliminazione dei GHG, consentivano alla Commissione, senza che fosse necessario alcun esame ulteriore, di valutare la coerenza del regolamento impugnato con i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040 in conformità all’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima.
punto 93
Di conseguenza, il primo e il nono motivo di ricorso devono essere respinti.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare
punto 94
In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento impugnato riguarda tre tipi di attività economiche nel settore nucleare:
le fasi precommerciali delle tecnologie avanzate di produzione di energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile (nuove sezioni 4.26 degli allegati I e II del regolamento delegato 2021/2139, inserite in detti allegati dal regolamento impugnato);
la costruzione e l’esercizio sicuro di nuove centrali nucleari per la generazione di energia elettrica o di calore, anche ai fini della produzione di idrogeno, con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili (nuove sezioni 4.27 degli allegati I e II del regolamento delegato 2021/2139, inserite in detti allegati dal regolamento impugnato);
la produzione di energia elettrica a partire dall’energia nucleare in impianti esistenti (nuove sezioni 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato 2021/2139, inserite in detti allegati dal regolamento impugnato) (in prosieguo, congiuntamente: le «attività economiche connesse all’energia nucleare»).
punto 95
Per ciascuna di tali attività qualificate come attività rientranti in un investimento sostenibile, l’allegato I del regolamento impugnato prevede i criteri di vaglio tecnico, da un lato, per determinare le condizioni alle quali si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, dall’altro, per stabilire se l’attività economica arrechi un danno significativo a uno qualsiasi degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia. L’allegato II del regolamento impugnato prevede, dal canto suo, i criteri di vaglio tecnico, da un lato, per determinare le condizioni alle quali si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e, dall’altro, per stabilire se l’attività economica arrechi un danno significativo a uno qualsiasi degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sull’ottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 290 TFUE
punto 96
La Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che il regolamento impugnato viola la condizione di una delega relativa agli «elementi essenziali» ai sensi dell’articolo 290 TFUE, in quanto interpreta il regolamento sulla tassonomia nel senso che il legislatore dell’Unione ha lasciato aperta la qualificazione delle attività economiche connesse all’energia nucleare come attività sostenibili e l’ha affidata al potere discrezionale della Commissione.
punto 97
Secondo la Repubblica d’Austria, in sostanza, l’oggetto del regolamento impugnato rientra tra gli elementi essenziali del regolamento sulla tassonomia a causa del carattere politico e controverso dell’inclusione dell’energia nucleare nella tassonomia, della formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, che esclude l’energia nucleare dalle attività economiche che possono essere considerate portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico, della base giuridica del regolamento sulla tassonomia che riguarda il mercato interno e non il Trattato Euratom, e dell’ingerenza del regolamento impugnato nel diritto di proprietà, nella libertà professionale e nella libertà d’impresa.
punto 98
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Romania e dalla Repubblica di Finlandia, contesta tale argomento.
punto 99
Anzitutto, occorre rilevare che la Repubblica d’Austria non ha sollevato alcuna eccezione di illegittimità vertente sulla violazione dell’articolo 290 TFUE da parte del regolamento sulla tassonomia, come essa ha confermato in udienza. La legittimità della delega conferita alla Commissione, in particolare, dall’articolo 1, paragrafo 3, e dall’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento non è quindi messa in discussione dalla Repubblica d’Austria.
punto 100
Si deve poi ricordare che, ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.
punto 101
La possibilità di delegare poteri prevista all’articolo 290 TFUE è diretta a consentire al legislatore dell’Unione di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso ritenga opportuno legiferare, affidando tuttavia alla Commissione il compito di «integrare» determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato ovvero di «modificare» tali elementi nell’ambito di una delega conferita a quest’ultima (v. sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 58 e giurisprudenza citata).
punto 102
Ne consegue che le norme essenziali della materia di cui trattasi devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega (v. sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 59 e giurisprudenza citata).
punto 103
Nel caso di specie, occorre stabilire se, come sostiene la Repubblica d’Austria, la questione se le attività economiche connesse all’energia nucleare soddisfino i requisiti del regolamento sulla tassonomia e possano, pertanto, essere qualificate come attività rientranti nell’ambito di applicazione del suo articolo 10, paragrafo 2, costituisca un elemento essenziale di tale regolamento che non poteva quindi essere oggetto di un atto delegato.
punto 104
Gli elementi essenziali di una normativa di base sono quelli la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2012, Parlamento/Consiglio, C-355/10, EU:C:2012:516, punto 65), in quanto implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni, oppure quelli la cui adozione permette ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l’intervento del legislatore dell’Unione (v. sentenza del 26 luglio 2017, Repubblica ceca/Commissione, C-696/15 P, EU:C:2017:595, punto 78 e giurisprudenza citata).
punto 105
L’identificazione degli elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali deve basarsi su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale e impone di tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame (v. sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione, C-540/14 P, EU:C:2016:469, punto 48 e giurisprudenza citata).
punto 106
A tal riguardo, in primo luogo, dal suo articolo 1 risulta che il regolamento sulla tassonomia ha lo scopo di stabilire i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
punto 107
Conformemente all’articolo 3 del regolamento sulla tassonomia, un’attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa i «criteri di ecosostenibilità» previsti alle lettere da a) a d) di tale disposizione, vale a dire se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento, se non arreca un danno significativo a nessuno di tali obiettivi, se è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18 del medesimo regolamento e se è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento.
punto 108
In secondo luogo, dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia si evince che tali disposizioni delegano alla Commissione il compito di integrare i paragrafi 1 e 2 di detti articoli fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi ultimi.
punto 109
Inoltre, dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia risulta che tali disposizioni delegano alla Commissione il compito di integrare l’articolo 17 di tale regolamento fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati i criteri di vaglio tecnico succitati arrechi un danno significativo a uno o più di tali obiettivi ambientali.
punto 110
Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia impongono alla Commissione, nell’esercizio di tale potere delegato, di tener conto dei requisiti di cui all’articolo 19 di tale regolamento.
punto 111
Tra tali requisiti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia indica che i criteri di vaglio tecnico individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica.
punto 112
Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 di tale articolo garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.
punto 113
Peraltro, nella giurisprudenza, il principio di neutralità tecnologica implica che la normativa di cui trattasi debba enunciare i diritti e gli obblighi delle persone in modo generico, per non privilegiare il ricorso ad una tecnologia rispetto ad un’altra (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C-433/20, EU:C:2022:217, punto 27 e giurisprudenza citata).
punto 114
Da quanto precede risulta che il legislatore dell’Unione ha fissato all’articolo 3 del regolamento sulla tassonomia criteri di ecosostenibilità per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, senza privilegiare una tecnologia rispetto a un’altra ed escludendo le sole attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi. Il legislatore dell’Unione ha pertanto lasciato alla Commissione la possibilità di integrare il regolamento sulla tassonomia introducendo criteri di vaglio tecnico per adeguarsi alle innovazioni future, consentendo che il quadro normativo non fosse rigido e potesse tener conto dei progressi ambientali ed economici. È necessario altresì rilevare che il regolamento sulla tassonomia si concentra non sui tipi di attività, bensì sugli obiettivi ambientali e sui criteri generali che consentono di stabilire se una determinata attività economica debba essere considerata sostenibile, cosicché, ad eccezione dei combustibili fossili espressamente esclusi, tale regolamento può riguardare potenzialmente qualsiasi attività, in base al principio di neutralità tecnologica (articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia).
punto 115
Ne consegue che i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche sono stati definiti dal legislatore dell’Unione all’articolo 3 del regolamento sulla tassonomia e che tale legislatore ha lasciato aperta la possibilità di definire sostenibili tutti i tipi di attività che soddisfino tali criteri, ad eccezione dei combustibili fossili espressamente esclusi.
punto 116
Infatti, alla luce dell’obiettivo e del contenuto del regolamento sulla tassonomia, gli elementi essenziali di quest’ultimo consistono, in particolare, nella definizione degli obiettivi ambientali, dei criteri di ecosostenibilità previsti dall’articolo 3 del regolamento sulla tassonomia e dei requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico. Orbene, la Commissione ha fissato, con il regolamento impugnato, criteri di vaglio tecnico che, dal canto loro, non rientrano in tali elementi del regolamento sulla tassonomia.
punto 117
Del pari, lasciando alla Commissione la possibilità di determinare criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino i criteri di sostenibilità, ad eccezione delle attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi, il legislatore dell’Unione ha effettuato le scelte politiche rientranti nella propria responsabilità per quanto riguarda gli elementi essenziali del regolamento sulla tassonomia.
punto 118
Di conseguenza, la determinazione delle attività economiche in quanto tali, nonché la fissazione dei criteri di vaglio tecnico per ciascuna attività economica che attua i criteri di sostenibilità non rientrano, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, tra gli elementi essenziali del regolamento sulla tassonomia.
punto 119
Ne consegue che la Commissione, avendo fissato, con il regolamento impugnato, criteri di vaglio tecnico, non ha interferito con gli elementi essenziali del regolamento sulla tassonomia.
punto 120
Del resto, tale approccio scelto dal legislatore dell’Unione ha anche il pregio di consentire alla Commissione di adeguare i criteri di vaglio tecnico all’evoluzione delle tecnologie. Inoltre, il legislatore non può essere tenuto ad elencare tutte le tecnologie esistenti o previste, in quanto ciò non permetterebbe alla legislazione di rispondere alle esigenze future e la renderebbe tecnologicamente obsoleta, poiché non potrebbe prendere in considerazione il carattere inevitabile e auspicabile dell’innovazione tecnologica.
punto 121
La circostanza, dedotta dalla Repubblica d’Austria, secondo cui l’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare rientrerebbe in un aspetto politico, controverso tra gli Stati membri, non è tale da rimettere in discussione detta conclusione, dal momento che il legislatore dell’Unione non ha scelto di escludere tale attività, a differenza della produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili solidi. In ogni caso, l’aspetto politico e controverso dell’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare non è pertinente alla luce dell’articolo 290 TFUE, il quale riserva agli atti legislativi gli elementi essenziali di una materia, e non gli elementi politici e controversi di quest’ultima.
punto 122
Lo stesso vale per l’argomento secondo cui il legislatore dell’Unione avrebbe stabilito un elenco tassativo, all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, poiché tale argomento deriva da una lettura erronea dello stesso regolamento. Infatti, da un lato, detta disposizione non elenca in modo tassativo le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, bensì le situazioni in cui un’attività economica «contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di [GHG] nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico» affinché si possa ritenere che esse diano un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Dall’altro lato, l’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede anche altre situazioni in cui si può considerare che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 123
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la base giuridica del regolamento sulla tassonomia avrebbe dovuto essere l’articolo 203 del Trattato Euratom se il legislatore dell’Unione avesse deciso che l’energia nucleare doveva essere inclusa nella tassonomia, occorre rilevare che la Repubblica d’Austria non solleva alcuna eccezione di illegittimità di tale regolamento relativa, in particolare, a un errore di base giuridica. Del resto, il fatto che il regolamento sulla tassonomia non si fondi sul Trattato Euratom si spiega con il suo oggetto riguardante non solo l’energia nucleare, ma anche altre attività economiche. Peraltro, in ogni caso, l’argomento in parola non è tale da dimostrare che la qualificazione delle attività economiche connesse all’energia nucleare come portatrici di un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento a questi ultimi rientri tra gli aspetti essenziali del regolamento sulla tassonomia.
punto 124
Per quanto concerne, infine, l’argomento secondo cui l’inclusione dell’energia nucleare nella tassonomia da parte del regolamento impugnato costituirebbe un’ingerenza nel diritto di proprietà (articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella libertà professionale (articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali) e nella libertà d’impresa (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali) delle imprese (finanziarie), cosicché essa rientrerebbe nella competenza del legislatore dell’Unione, occorre ricordare che, certamente, l’intervento del legislatore è necessario, secondo la giurisprudenza, quando l’atto adottato permette ingerenze nei diritti fondamentali particolarmente incisive (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2012, Parlamento/Consiglio, C-355/10, EU:C:2012:516, punto 77).
punto 125
Tuttavia, si deve rammentare che la Repubblica d’Austria non ha sollevato alcuna eccezione di illegittimità del regolamento sulla tassonomia, relativa in particolare alla mancata esclusione delle attività connesse all’energia nucleare. Del resto, la ricorrente non può sostenere che la mera definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all’energia nucleare sia sufficiente, di per sé, a costituire ingerenze particolarmente incisive nei diritti fondamentali, dato che la stessa ricorrente si limita ad allegare conseguenze significative di detta definizione sui diritti fondamentali sanciti dagli articoli 15, 16 e 17 della Carta, senza fornire elementi idonei a dimostrare una siffatta violazione.
punto 126
Sulla base di quanto precede, non si può ritenere che, nella parte in cui delegano alla Commissione la competenza ad adottare un regolamento delegato al fine di integrare l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento siano stati adottati in violazione dell’articolo 290 TFUE.
punto 127
Pertanto, l’ottavo motivo di ricorso è respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione
punto 128
Con il suo secondo motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, poiché tale disposizione non è applicabile alle attività economiche connesse all’energia nucleare e, in subordine, le condizioni di applicazione di detta disposizione non sono soddisfatte.
punto 129
Il secondo motivo di ricorso si suddivide in tre parti, vertenti, la prima, sull’inapplicabilità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia alle attività economiche connesse all’energia nucleare, la seconda, sul mancato soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento e, la terza, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento nonché del principio di precauzione.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia alle attività economiche connesse all’energia nucleare
punto 130
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce, in sostanza, che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia non è applicabile alle attività economiche a basse emissioni di carbonio, come le attività economiche connesse all’energia nucleare, in quanto riguarda solo le attività economiche ad elevata intensità di carbonio cosiddette «di transizione».
punto 131
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia, contesta tale argomento.
punto 132
Occorre ricordare che, nel regolamento impugnato, la Commissione ha concluso che talune attività economiche connesse all’energia nucleare davano un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potevano quindi essere considerate attività «di transizione» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 133
Si deve altresì rammentare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia:
«Ai fini del paragrafo 1 [di tale articolo], si considera che un’attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di [GHG], in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività:
a) presenta livelli di emissioni di [GHG] che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria;
b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e
c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.
Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell’articolo 19, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti».
punto 134
Inoltre, il considerando 24 del regolamento sulla tassonomia precisa che un’attività economica che persegua l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a stabilizzare le emissioni di GHG evitando o riducendo tali emissioni o migliorando l’assorbimento dei GHG.
punto 135
Il considerando 41 del regolamento sulla tassonomia enuncia poi quanto segue:
«All’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico per l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessaria transizione in corso verso un’economia climaticamente neutra e incentivarla, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento. Oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività economiche e nei settori già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di [GHG] in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Si dovrebbe considerare che tali attività economiche di transizione contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se le loro emissioni di [GHG] sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell’industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi incompatibile con l’obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto della vita economica di tali attivi. I criteri di vaglio tecnico di tali attività economiche di transizione dovrebbero garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e dovrebbero essere adattati di conseguenza a intervalli regolari».
punto 136
Con il suo argomento, la Repubblica d’Austria sostiene che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia è applicabile solo alle attività ad elevata intensità di carbonio e non alle attività già a basse emissioni di carbonio, quali le attività economiche connesse all’energia nucleare. Un siffatto argomento implica che si proceda all’interpretazione della disposizione di cui trattasi.
punto 137
Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C-611/22 P e C-625/22 P, EU:C:2024:677, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).
punto 138
In primo luogo, la Repubblica d’Austria si richiama all’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Essa sostiene, sotto un primo profilo, che tale disposizione riguarda solo le attività economiche per le quali «non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente (…) praticabili» e che «[sostengono] la transizione verso un’economia climaticamente neutra». La ricorrente ne deduce che tale disposizione concerne solo le attività che non sono a loro volta a basse emissioni di carbonio, ma delle quali ci si può tuttavia avvalere per un periodo di transizione limitato, in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio che siano praticabili.
punto 139
In proposito, si deve constatare che, certamente, il riferimento, contenuto nell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, a un’attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili può essere interpretato nel senso che comprende le attività che non sono a basse emissioni di carbonio.
punto 140
Tuttavia, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia non riguarda «attività che non sono a basse emissioni di carbonio», come sembra sostenere la Repubblica d’Austria, bensì «attività [per le quali] non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili», cosicché essa può anche essere interpretata nel senso che comprende attività a basse emissioni di carbonio. Pertanto, l’interpretazione letterale invocata dalla Repubblica d’Austria non è corroborata dalla formulazione di tale disposizione.
punto 141
Sotto un secondo profilo, ad avviso della Repubblica d’Austria, l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento sulla tassonomia conferma la sua interpretazione in quanto prevede che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, un’attività economica deve presentare livelli di emissioni di GHG che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria. Tale disposizione applicherebbe quindi il criterio cosiddetto del «best in class» (migliore della categoria), nel senso che consentirebbe di qualificare come contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici attività economiche che, allo stato attuale della tecnica, sono, certamente, ad elevata intensità di carbonio, ma corrispondono tuttavia alla migliore prestazione del settore o dell’industria, in assenza di qualsiasi alternativa tecnica ed economica a basse emissioni di carbonio che sia praticabile.
punto 142
Occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia si riferisce a un’attività economica che «presenta livelli di emissioni di [GHG] che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria».
punto 143
Tuttavia, il requisito previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia non presuppone che l’attività economica di cui trattasi sia ad elevata intensità di carbonio e non possa essere costituita da attività a basse emissioni di carbonio.
punto 144
Infatti, per definizione, un’attività economica a basse emissioni di carbonio in un settore o in un’industria determinati può presentare livelli di emissioni di GHG che corrispondono alla migliore prestazione di tale settore o di tale industria.
punto 145
Lo stesso vale per il requisito secondo cui l’attività economica in questione «non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio», previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, e per il requisito secondo cui l’attività in questione «non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio», tenuto conto della vita economica di tali attivi, previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.
punto 146
Infatti, da un lato, l’investimento in un’attività economica a basse emissioni di carbonio non ostacola lo sviluppo né la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, ma, al contrario, può favorire lo sviluppo e la diffusione di queste ultime. Dall’altro lato, l’investimento in una siffatta attività non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, in quanto riguarda attivi a basse emissioni di carbonio.
punto 147
Tali due requisiti possono quindi essere soddisfatti sia da attività economiche ad elevata intensità di carbonio sia da attività a basse emissioni di carbonio.
punto 148
Pertanto, dalle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento sulla tassonomia non si può dedurre che tale disposizione non sia applicabile alle attività a basse emissioni di carbonio e che riguardi unicamente le attività ad elevata intensità di carbonio.
punto 149
In secondo luogo, la Repubblica d’Austria si richiama all’interpretazione sistematica del regolamento sulla tassonomia. Ad avviso della ricorrente, poiché le attività economiche connesse all’energia nucleare non figurano nell’elenco di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, esse non possono essere considerate attività a basse emissioni di carbonio che devono essere incluse nella tassonomia. Inoltre, si dovrebbe ritenere che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento sia una deroga da interpretare restrittivamente all’elenco di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento e debba riguardare unicamente le attività ad elevata intensità di carbonio.
punto 150
Tuttavia, occorre rilevare che il fatto, per una determinata attività, di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia non può impedire a tale attività di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento. Al contrario, come indica la formula «ai fini del paragrafo 1», contenuta all’inizio del paragrafo 2, quest’ultimo prevede per l’appunto condizioni alternative a quelle del paragrafo 1 per le attività che non soddisfano le condizioni di detto paragrafo.
punto 151
Inoltre, la Repubblica d’Austria ritiene che il considerando 41 del regolamento sulla tassonomia confermi la sua interpretazione prevedendo, in sostanza, che i criteri di vaglio tecnico applicabili alle attività economiche di transizione debbano garantire che esse «seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica». Secondo la ricorrente, una siffatta evoluzione è possibile solo per le attività che non sono già a basse emissioni di carbonio.
punto 152
Tuttavia, il requisito secondo cui i criteri di vaglio tecnico applicabili alle attività economiche di transizione dovrebbero garantire che queste ultime seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica può riguardare anche attività a basse emissioni di carbonio imponendo che le attività in questione tendano a una riduzione delle emissioni di GHG.
punto 153
Ne consegue che l’interpretazione sistematica invocata dalla Repubblica d’Austria non impedisce di considerare l’energia nucleare un’attività a basse emissioni di carbonio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Del resto, la disposizione di cui trattasi ha proprio l’obiettivo di tener conto delle attività economiche che sostengono la transizione verso un’economia climaticamente neutra, anche se non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento.
punto 154
Inoltre, dal considerando 41 del regolamento sulla tassonomia risulta che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento ha lo scopo di sostenere la transizione verso un’economia climaticamente neutra, mediante l’utilizzo di fonti energetiche climaticamente neutre e di altre attività economiche di transizione. Pertanto, non si può ritenere che le energie climaticamente neutre, destinate a sostenere la transizione verso un’economia climaticamente neutra, siano soltanto quelle contemplate all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento.
punto 155
In terzo luogo, la Repubblica d’Austria afferma, in sostanza, che dai lavori preparatori del regolamento sulla tassonomia risulta che il legislatore dell’Unione ha deciso, eliminando la menzione delle energie climaticamente neutre dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento per limitare tale disposizione alle energie rinnovabili, che l’energia nucleare non rientrasse nella tassonomia tra le modalità di produzione di energia che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 156
Al riguardo, si deve tuttavia rilevare che la mancata menzione delle energie climaticamente neutre nell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia non dimostra che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse quella di escludere le fonti energetiche climaticamente neutre dal regolamento sulla tassonomia, ma soltanto quella di escludere tale tipo di attività dall’ambito di applicazione di detta disposizione, cosicché essa non pregiudica la possibilità che siffatte attività possano rientrare nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 di tale articolo.
punto 157
Del resto, come sottolineato dalla Commissione, le attività economiche per le quali quest’ultima non può stabilire criteri di vaglio tecnico sono espressamente menzionate all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia. Orbene, se il legislatore dell’Unione avesse voluto escludere le attività economiche connesse all’energia nucleare dall’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, avrebbe menzionato tali attività all’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. A contrario, l’assenza di un riferimento alle attività economiche connesse all’energia nucleare in tale disposizione tende a dimostrare che l’intenzione del legislatore non era quella di escludere dette attività dalla categoria delle attività ecosostenibili.
punto 158
In quarto luogo, la Repubblica d’Austria si richiama all’interpretazione teleologica dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sulla tassonomia. Essa deduce che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento mira a dirigere i flussi di finanziamento verso le attività economiche con la minore intensità di carbonio possibile, in totale assenza di alternative a basse o nulle emissioni di carbonio che siano tecnologicamente ed economicamente praticabili, e a promuovere quindi le tecnologie ad elevata intensità di carbonio «best in class». Poiché l’energia nucleare, caratterizzata da basse emissioni di carbonio, non costituirebbe un’attività di tal genere, considerarla un’attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia priverebbe del loro effetto utile le disposizioni di detto regolamento destinate a promuovere le tecnologie ad elevata intensità di carbonio.
punto 159
Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, da un’interpretazione teleologica e sistematica dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, e con i considerando 24 e 41 di detto regolamento, risulta che le attività cosiddette «di transizione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), punto ii), di detto regolamento, si riferiscono ad attività che, non soddisfacendo i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dello stesso regolamento, evitano o riducono tuttavia le emissioni di GHG e perseguono quindi, in via transitoria, l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, tenuto conto di tale obiettivo, le attività di transizione possono includere attività che non sono a basse emissioni di carbonio e per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio che siano tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma anche, e a fortiori, attività a basse emissioni di carbonio che non soddisfano le condizioni di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia. Interpretare l’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento nel senso che esso può riguardare soltanto attività ad elevata intensità di carbonio sarebbe contrario a tale obiettivo dello stesso regolamento.
punto 160
Ne consegue che l’interpretazione teleologica dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia conferma che tale disposizione può essere applicata ad attività a basse emissioni di carbonio, quali le attività economiche connesse all’energia nucleare.
punto 161
In quinto luogo, secondo la Repubblica d’Austria, prendendo in considerazione, nel regolamento impugnato, l’assenza di disponibilità «su una scala sufficientemente ampia» di alternative all’energia nucleare a basse emissioni di carbonio «[per] coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile», la Commissione ha ampliato l’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, poiché tale regolamento non ha come obiettivo la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, bensì la qualificazione delle attività economiche come ecosostenibili ai fini della determinazione del grado di ecosostenibilità di un investimento.
punto 162
Occorre rilevare, in proposito, che dal considerando 6 del regolamento impugnato risulta che le attività connesse all’energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio, ma che non costituiscono energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia e che non rientrano neppure nelle altre categorie di attività economiche di cui alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere da b) a i), di detto regolamento.
punto 163
La Commissione ha altresì ritenuto, al considerando 6 del regolamento impugnato, che, poiché la produzione di energia nucleare genera emissioni di GHG prossime allo zero e poiché non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile, le attività connesse all’energia nucleare contribuissero agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e dovessero essere qualificate come attività cosiddette «di transizione» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 164
Orbene, si deve ricordare, sotto un primo profilo, che, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, a promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e a promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.
punto 165
Inoltre, la Corte ha dichiarato che il principio di solidarietà energetica, contemplato all’articolo 194 TFUE, deve essere preso in considerazione dalle istituzioni dell’Unione nonché dagli Stati membri, nell’ambito della creazione o del funzionamento del mercato interno e, segnatamente, provvedendo a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione, il che implica non soltanto far fronte a situazioni di emergenza, allorché queste si verificano, ma anche adottare misure volte a prevenire le situazioni di crisi (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, EU:C:2021:598, punto 69).
punto 166
Ne consegue che, quando la Commissione adotta le misure destinate a instaurare il mercato interno o a garantirne il funzionamento, come il regolamento impugnato, che attua il regolamento sulla tassonomia la cui base giuridica è l’articolo 114 TFUE, essa deve garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.
punto 167
Sotto un secondo profilo, il regolamento sulla tassonomia ha l’obiettivo di sostenere la transizione a un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare, come risulta in particolare dal considerando 4 di tale regolamento.
punto 168
Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se l’utilizzo di fonti energetiche considerate portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non consentisse un approvvigionamento energetico sufficiente a coprire la domanda di energia.
punto 169
Sotto un terzo profilo, è necessario ricordare che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia fa riferimento all’inesistenza di alternative a basse emissioni di carbonio «tecnologicamente ed economicamente praticabili». Ebbene, subordinando l’esistenza di alternative al fatto che queste ultime siano tecnologicamente ed economicamente praticabili, il legislatore dell’Unione ha posto l’accento sulla praticabilità e sulla disponibilità di tali alternative, il che implica l’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento e il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’Unione. Tale disposizione deve quindi essere interpretata nel senso che essa riguarda attività di transizione per le quali non esistono alternative realistiche e praticabili che consentano all’Unione di continuare a soddisfare il suo fabbisogno energetico.
punto 170
Sulla base di quanto precede, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che la Commissione abbia violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia applicando tale disposizione alle attività economiche connesse all’energia nucleare.
punto 171
La prima parte del secondo motivo di ricorso è dunque infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in subordine, sul mancato soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia
punto 172
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce, in sostanza, che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, in quanto le attività economiche connesse all’energia nucleare non soddisfacevano le condizioni previste da tale disposizione.
punto 173
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Romania, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia, contesta tale argomento.
punto 174
In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’inclusione dell’energia nucleare nella tassonomia è contraria alla condizione secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, poiché esisterebbero già tali alternative all’energia nucleare consistenti nelle energie rinnovabili che sarebbero preferibili all’energia nucleare.
punto 175
La Repubblica d’Austria deduce altresì che la Commissione ha violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia ritenendo che le alternative all’energia nucleare a basse emissioni di carbonio non siano ancora sufficientemente disponibili, poiché tale disposizione non è limitata alle alternative sufficientemente disponibili.
punto 176
A sostegno di tale tesi, la Repubblica d’Austria richiama la risposta della piattaforma in cui quest’ultima constata l’«esistenza evidente» di altre modalità di produzione di energia disponibili e praticabili nonché la circostanza che il mancato ricorso all’energia nucleare ad opera della maggior parte degli Stati membri dimostra che esistono alternative a basse emissioni di carbonio, come avrebbe rilevato il Bundesamt für Sicherheit in der nuklearen Entsorgung (Ufficio federale per la sicurezza dello smaltimento dei rifiuti nucleari, Germania; in prosieguo: il «BASE») nel suo parere tecnico, nel quale esso riterrebbe che le energie rinnovabili siano disponibili sul piano tecnologico e più vantaggiose sul piano economico.
punto 177
A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dai precedenti punti da 164 a 169, la condizione secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili deve essere valutata tenendo conto dell’imperativo di sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 178
Inoltre, le asserzioni generali della piattaforma e del BASE alle quali rinvia la Repubblica d’Austria non sono sufficienti a privare di plausibilità la constatazione della Commissione secondo cui, per un periodo transitorio, le attività economiche connesse all’energia nucleare dovrebbero essere prese in considerazione in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile (v. considerando 6 del regolamento impugnato). Infatti, la Repubblica d’Austria non dimostra che le alternative consistenti nell’utilizzo delle energie rinnovabili siano tecnologicamente ed economicamente praticabili e, in particolare, che sia possibile coprire la domanda di energia unicamente con fonti energetiche rinnovabili.
punto 179
Pertanto, tale argomento della Repubblica d’Austria non consente di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione effettuando tale constatazione.
punto 180
In secondo luogo, la Repubblica d’Austria ritiene che il regolamento impugnato non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, poiché tale disposizione presuppone che si possa ritenere che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici solo se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, conformemente agli obiettivi dell’accordo di Parigi (GU 2016, L 282, pag. 4).
punto 181
Secondo la Repubblica d’Austria, il regolamento impugnato viola gli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi, poiché i criteri di vaglio tecnico considerano che le attività svolte nel settore dell’energia nucleare diano un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ancorché esse possano comportare una riduzione delle emissioni di GHG soltanto in un futuro lontano e non possano contribuire all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2030 o il 2050. In particolare, tali criteri consentirebbero alle nuove centrali la cui realizzazione sarà autorizzata entro il 2045 e alle centrali esistenti che saranno modificate entro il 2040 di essere conformi alla tassonomia anche se sarà troppo tardi per contribuire all’obiettivo della neutralità climatica.
punto 182
Occorre ricordare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, «(…) si considera che un’attività economica (…) dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali (…)».
punto 183
L’articolo 2, punto 5, del regolamento sulla tassonomia definisce la «mitigazione dei cambiamenti climatici» come il processo consistente nel «mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e [nel] proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi».
punto 184
Il considerando 3 del regolamento sulla tassonomia, riferendosi anch’esso all’accordo di Parigi, enuncia che tale regolamento rappresenta «un passo fondamentale verso l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050».
punto 185
Il regolamento sulla tassonomia ha quindi proprio lo scopo, come indicato dal suo considerando 3 e dal suo articolo 10, paragrafo 2, di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’accordo di Parigi che sono incorporati nelle sue disposizioni.
punto 186
Inoltre, al suo articolo 1, secondo comma, la normativa europea sul clima stabilisce un «obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi», al quale si fa riferimento nel considerando 6 del regolamento impugnato.
punto 187
Peraltro, l’accordo di Parigi vincola l’Unione, dal momento che è stato approvato, a nome dell’Unione, con la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU 2016, L 282, pag. 1). Pertanto, tale accordo prevale sugli atti di diritto derivato dell’Unione e questi ultimi devono essere interpretati, per quanto possibile, in conformità alle sue clausole. Ne consegue che il regolamento sulla tassonomia deve essere interpretato, per quanto possibile, in conformità all’accordo di Parigi (v., per analogia, sentenze del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, punto 70 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2024, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo/Commissione, C-112/23 P, EU:C:2024:899, punto 38).
punto 188
A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, si deve, in particolare, tener conto, ai fini dell’interpretazione di un trattato, oltre che del suo contesto, di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute e di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato. In proposito, la Corte ha già avuto l’occasione di sottolineare che, in diritto internazionale, non era né vietato né insolito prevedere la possibilità per le parti di un accordo internazionale di precisare, man mano che la loro volontà comune concernente la portata di quest’accordo si perfezionava, l’interpretazione di quest’ultimo. Precisazioni di tal genere possono essere apportate dalle parti stesse oppure da un organo istituito dalle parti, investito da queste ultime di un potere decisionale per loro vincolante. Atti interpretativi di tal genere producono, in tal caso, gli effetti giuridici derivanti dall’articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati [sentenza del 21 dicembre 2023, Scuola europea di Varese, C-431/22, EU:C:2023:1021, punto 76; v. anche, in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punti 233 e 234].
punto 189
Per quanto riguarda l’accordo di Parigi, in occasione della 28a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28), al punto II, paragrafo 28, lettera e), della loro decisione 1/CMA.5, Risultati del primo bilancio mondiale, le parti dell’accordo di Parigi hanno sottolineato «la necessità di ridurre in modo netto, rapido e sostenibile le emissioni di GHG in linea con un percorso inteso a un aumento della temperatura di 1,5 °C» e si sono impegnate «a contribuire agli sforzi a livello mondiale», come quello di «accelerare l’adozione di tecnologie a emissioni basse o nulle, in particolare (…) il nucleare».
punto 190
Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia conforme all’accordo di Parigi, come interpretato a sua volta dalle parti di detto accordo in occasione della COP 28 conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, tende a confermare che le attività economiche connesse all’energia nucleare possono costituire attività che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, sostenendo la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
punto 191
È necessario precisare che, in udienza, in risposta ai quesiti rivolti dal Tribunale, le parti hanno avuto l’opportunità di pronunciarsi sulle indicazioni ricavabili da una tale interpretazione conforme all’accordo di Parigi.
punto 192
Inoltre, si deve rilevare che dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, la cui legittimità non è contestata, si evince che tali obiettivi climatici sono conseguiti qualora l’attività economica in questione sostenga la transizione verso un’economia climaticamente neutra, segnatamente mediante l’eliminazione delle emissioni di GHG. Si deve altresì ricordare che la Commissione ha indicato, al considerando 6 del regolamento impugnato, sulla base dei pareri acquisiti nel corso della procedura di adozione di tale regolamento, che le attività economiche connesse all’energia nucleare erano a basse emissioni di carbonio, che l’energia nucleare generava emissioni di GHG prossime allo zero nella fase di produzione e che il potenziale contributo sostanziale dell’energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici era chiaramente e ampiamente dimostrato.
punto 193
Infine, la Repubblica d’Austria non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni secondo cui la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari sulla base di autorizzazioni rilasciate tra il 2023 e il 2045 non potrebbero contribuire all’obiettivo della neutralità climatica nel 2050, ma solo in un futuro lontano. Infatti, la ricorrente si limita a citare l’asserzione della piattaforma secondo la quale le nuove centrali nucleari la cui realizzazione sarà autorizzata entro il 2045 potranno essere conformi alla tassonomia anche se diventeranno operative troppo tardi per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 194
Tuttavia, l’energia nucleare presenta valori di emissione di GHG molto bassi, cosicché può contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici limitando il ricorso a fonti energetiche ad elevata intensità di carbonio.
punto 195
Del resto, l’allegazione secondo cui dette attività potrebbero implicare una riduzione delle emissioni di GHG solo in un futuro lontano e non entro il 2050, anche supponendo che fosse provata, non sarebbe tale da dimostrare che il regolamento impugnato è viziato da un errore manifesto di valutazione, poiché la presunta mancanza di risultati di un atto non può comportarne l’illegittimità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C-189/01, EU:C:2001:420, punto 84 e giurisprudenza citata).
punto 196
La Repubblica d’Austria aggiunge che il regolamento impugnato viola l’articolo 1, paragrafo 2, e il considerando 16 della decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU 2022, L 114, pag. 22), in forza dei quali l’Unione deve sforzarsi di realizzare una transizione verde e fondare la propria economia sull’energia rinnovabile, in quanto la promozione a lungo termine degli impianti di energia nucleare, risultante dal regolamento impugnato, è diametralmente opposta a tale obiettivo.
punto 197
In proposito, è sufficiente rilevare che l’energia nucleare è un’attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 198
Pertanto, i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia completano le azioni dell’Unione volte a promuovere le energie rinnovabili.
punto 199
Non si può quindi ritenere che il regolamento impugnato sia contrario alla decisione 2022/591, senza che sia necessario esaminare la portata delle disposizioni di detta decisione.
punto 200
Gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi all’assenza di sostegno alla transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con l’obiettivo di 1,5 °C devono quindi essere respinti.
punto 201
In terzo luogo, la Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che l’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare nella tassonomia è contraria all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, in quanto l’energia nucleare non presenta livelli di emissioni di GHG che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria ai sensi di tale disposizione, vale a dire del settore della produzione di energia, in particolare rispetto all’energia idraulica e all’energia eolica.
punto 202
Al riguardo, occorre rilevare che la Repubblica d’Austria interpreta erroneamente il regolamento sulla tassonomia, poiché la condizione secondo cui un’attività deve presentare livelli di emissioni di GHG che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria non può essere intesa nel senso che debba trattarsi dell’attività con le più basse emissioni di carbonio del settore o dell’industria in questione.
punto 203
Infatti, come si evince dal considerando 41 del regolamento sulla tassonomia, si dovrebbe considerare che le attività economiche di transizione contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in particolare se le loro emissioni di GHG sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell’industria.
punto 204
Pertanto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le attività economiche connesse all’energia nucleare potessero essere considerate, a determinate condizioni, corrispondenti alla migliore prestazione del settore o dell’industria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
punto 205
In quarto luogo, la Repubblica d’Austria allega, in sostanza, che il regolamento impugnato è incompatibile con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, poiché gli investimenti nell’energia nucleare ostacolano lo sviluppo di alternative a basse emissioni di carbonio.
punto 206
La Repubblica d’Austria riferisce, in sostanza, che numerosi studi dimostrano che l’energia nucleare e le fonti di energia rinnovabili non sarebbero complementari, bensì reciprocamente controproducenti e che il regolamento impugnato sottrae quindi risorse finanziarie allo sviluppo a breve termine di energie rinnovabili.
punto 207
In proposito, occorre ricordare che, al considerando 6 del regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l’energia nucleare favorisse la diffusione delle fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacolasse lo sviluppo.
punto 208
Si deve altresì rilevare che il regolamento delegato 2021/2139 stabilisce criteri di vaglio tecnico che si applicano a diversi settori e attività economiche che possono contribuire agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi, tra cui attività connesse alle energie rinnovabili.
punto 209
Pertanto, non si può ritenere che il regolamento impugnato, che non può essere esaminato indipendentemente dagli altri regolamenti delegati adottati sulla base del regolamento sulla tassonomia, stabilisca una priorità a favore degli investimenti nelle attività economiche connesse all’energia nucleare rispetto agli investimenti connessi alle energie rinnovabili.
punto 210
Tale interpretazione del regolamento impugnato è conforme all’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, secondo cui ciascuno Stato membro ha il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punti 48 e 80).
punto 211
Inoltre, con il suo argomento, la Repubblica d’Austria afferma, in sostanza, che l’energia nucleare manca di flessibilità, cosicché l’aumento della quota di energie rinnovabili renderebbe peggiore il modello economico delle centrali nucleari riducendone la durata di esercizio. Orbene, è necessario constatare che si tratta di un’affermazione generale la cui rilevanza può variare in funzione, da un lato, della scelta di ciascuno Stato membro, ricordata al precedente punto 210, e, dall’altro, della possibilità per le centrali nucleari di adeguare il loro funzionamento per rispondere all’evoluzione dell’offerta e della domanda, come sostenuto dalla Commissione e dalla Repubblica francese.
punto 212
In ogni caso, la Commissione ha prodotto anche uno studio che mette in dubbio la constatazione effettuata negli studi forniti dalla Repubblica d’Austria. Orbene, in applicazione di una giurisprudenza consolidata, si deve riconoscere alla Commissione un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione di studi scientifici, nonché la scelta degli studi che devono prevalere sugli altri, e ciò a prescindere dal loro ordine cronologico (sentenze del 24 ottobre 2018, Deza/Commissione, T-400/17, non pubblicata, EU:T:2018:712, punto 95, e del 5 luglio 2023, TIB Chemicals/Commissione, T-639/20, non pubblicata, EU:T:2023:374, punto 34).
punto 213
Pertanto, gli elementi di prova forniti dalla Repubblica d’Austria non sono sufficienti a privare di plausibilità la valutazione della Commissione secondo cui le attività economiche connesse all’energia nucleare favoriscono la diffusione di fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacolano lo sviluppo.
punto 214
Perciò, detti elementi di prova non dimostrano che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le attività economiche connesse all’energia nucleare favoriscano la diffusione di fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacolino lo sviluppo.
punto 215
La Repubblica d’Austria addebita altresì alla Commissione di non aver effettuato alcun esame al riguardo, cosicché il regolamento impugnato sarebbe viziato da un’insufficienza di motivazione.
punto 216
In proposito, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C-450/17 P, EU:C:2019:372, punti 85 e 87 e giurisprudenza citata).
punto 217
Orbene, come risulta dal considerando 6 del regolamento impugnato, la Commissione ha motivato in modo giuridicamente sufficiente la sua valutazione secondo cui le attività economiche connesse all’energia nucleare favoriscono la diffusione di fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacolano lo sviluppo. Infatti, da tale considerando emerge che, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l’energia nucleare favorisce la diffusione di fonti rinnovabili intermittenti e, pertanto, non ne ostacola lo sviluppo.
punto 218
Non si può neppure addebitare alla Commissione di non aver effettuato alcun esame al riguardo, poiché la valutazione menzionata al considerando 6 del regolamento impugnato dimostra che essa ha esaminato tale questione.
punto 219
In quinto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’inclusione dell’energia nucleare nella tassonomia viola il divieto di comportare una dipendenza previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla tassonomia. Poiché l’energia nucleare implicherebbe una significativa dipendenza, tenuto conto dei suoi notevoli costi di investimento, della lunghezza dei tempi di costruzione e della durata di esercizio delle centrali, l’energia nucleare pregiudicherebbe lo sviluppo di energie rinnovabili più vantaggiose e aumenterebbe la probabilità che le tecnologie ad elevata intensità di carbonio siano utilizzate fino all’entrata in esercizio di nuove centrali nucleari.
punto 220
A sostegno di tale argomento, la Repubblica d’Austria richiama la risposta della piattaforma, nella quale quest’ultima indica, da un lato, che la dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio potrebbe verificarsi (may occur) se le riduzioni di GHG sperate fossero troppo lente o troppo tardive e, dall’altro, che esiste un rischio di dipendenza a causa della tempistica richiesta per costruire centrali nucleari e del periodo in cui le stesse rimangono in esercizio.
punto 221
Occorre rammentare che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla tassonomia richiede che l’attività economica non comporti una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.
punto 222
Ne consegue che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla tassonomia mira ad evitare una dipendenza, vale a dire una permanenza, degli attivi ad elevata intensità di carbonio e mira a che, ai sensi del considerando 41 di detto regolamento, le attività economiche non comportino una dipendenza da attivi incompatibile con l’obiettivo della neutralità climatica.
punto 223
Tuttavia, la Repubblica d’Austria non spiega in che modo gli attivi delle attività economiche connesse all’energia nucleare generino significative emissioni di GHG, cosicché il suo argomento non è suffragato.
punto 224
Inoltre, le asserzioni contenute nella risposta della piattaforma richiamate dalla Repubblica d’Austria sono formulate al condizionale o non sono suffragate, cosicché non sono sufficienti a privare di plausibilità la valutazione effettuata dalla Commissione.
punto 225
Gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono quindi di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le attività economiche connesse all’energia nucleare soddisfacessero la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla tassonomia.
punto 226
La Repubblica d’Austria addebita altresì alla Commissione, in sostanza, di non aver effettuato alcun esame della dipendenza derivante dalle attività economiche connesse all’energia nucleare, che sarebbe considerevole e pregiudicherebbe lo sviluppo delle energie rinnovabili rendendo al contempo necessaria la produzione di energia da carbone e da gas, cosicché il regolamento impugnato sarebbe viziato da un’insufficienza di motivazione.
punto 227
Tuttavia, poiché il rischio di dipendenza da attivi ad elevata intensità di carbonio non esiste per le attività economiche connesse all’energia nucleare, le quali non implicano attivi ad elevata intensità di carbonio, non si può addebitare alla Commissione di non aver effettuato alcun esame della dipendenza derivante da tali attivi o di aver violato il suo obbligo di motivazione al riguardo.
punto 228
In sesto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che le violazioni dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia comportano altresì la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, che prevede l’obbligo di tenere conto del ciclo di vita, compresi gli elementi provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita. Infatti, la Commissione non avrebbe tenuto conto dei lunghi periodi di pianificazione, di autorizzazione e di esercizio delle centrali nucleari né, di conseguenza, dell’intero ciclo di vita, alla luce, in particolare, dell’ostacolo alle alternative a basse emissioni di carbonio e della dipendenza.
punto 229
Tuttavia, è sufficiente constatare che, nell’ambito della presente censura, la Repubblica d’Austria si è limitata a rinviare agli argomenti relativi alle violazioni dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. In tali circostanze, poiché questi ultimi argomenti sono stati respinti, anche l’argomento secondo cui le violazioni di detta disposizione comportano altresì la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento deve essere respinto.
punto 230
Sulla base di quanto precede, si deve concludere che la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le attività economiche connesse all’energia nucleare soddisfacessero le condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 231
Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla terza parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e del principio di precauzione
punto 232
La Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che i criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento impugnato sono viziati da una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, in quanto non si basano su prove scientifiche irrefutabili né sul principio di precauzione, e non consentono di verificare se le attività economiche connesse all’energia nucleare siano conformi alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 233
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dall’Ungheria, dalla Romania e dalla Repubblica di Finlandia, contesta tale argomento.
punto 234
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE.
punto 235
Nel caso di specie, in primo luogo, dal considerando 6 del regolamento impugnato risulta che la Commissione si è basata sulla valutazione scientifica del TEG e sulla valutazione scientifica contenuta nella relazione del JRC. Inoltre, come ricordato al precedente punto 48, essa si è basata anche sul parere del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del Trattato Euratom e sul parere dello SCHEER. Peraltro, nell’allegato tecnico della sua relazione finale del 9 marzo 2020, il TEG ha ritenuto che «i dati sul potenziale contributo sostanziale dell’energia nucleare alla mitigazione dei cambiamenti climatici [fossero] abbondanti e inequivocabili» rinviando a vari studi scientifici.
punto 236
A sostegno del suo argomento, la Repubblica d’Austria si limita a citare tre studi per quanto riguarda la tesi secondo cui l’energia nucleare e le fonti energetiche rinnovabili sarebbero reciprocamente controproducenti e non sarebbero complementari, senza spiegare in che modo i criteri di vaglio tecnico fissati per le attività connesse all’energia nucleare comportino una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio.
punto 237
In tali circostanze, e alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alla Commissione nella scelta e nella valutazione degli studi scientifici, ricordato al precedente punto 212, la Repubblica d’Austria non dimostra in modo giuridicamente sufficiente che la Commissione abbia violato il suo obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili.
punto 238
In ogni caso, alla luce di detto ampio potere discrezionale, la mera circostanza che un’analisi della Commissione sia oggetto di contestazioni nella letteratura scientifica non può essere sufficiente a mettere in discussione tale analisi.
punto 239
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può neppure ritenere che il regolamento impugnato sia viziato da «lacune nell’analisi e nella motivazione» relativamente alla questione se i tre settori economici pertinenti connessi all’energia nucleare soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 240
In proposito, occorre ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C-567/22 P a C-570/22 P, EU:C:2024:336, punto 46 e giurisprudenza citata). Orbene, si deve constatare che, con il suo argomento relativo alle «lacune nell’analisi e nella motivazione», la Repubblica d’Austria mette in discussione, in sostanza, la motivazione del regolamento impugnato e non la fondatezza di quest’ultimo, come avviene anche per le altre censure dedotte a sostegno del ricorso in ordine a tali lacune.
punto 241
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 216, è necessario rilevare che la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia è motivata in modo giuridicamente sufficiente al considerando 6 del regolamento impugnato, nonché nella relazione sul regolamento delegato 2021/2139, i quali fanno riferimento ai pareri degli esperti consultati dalla Commissione.
punto 242
In terzo luogo, poiché la Repubblica d’Austria non suffraga la censura vertente sulla violazione del principio di precauzione con argomenti specifici nell’ambito della presente parte del secondo motivo di ricorso e si limita a menzionare detto principio, si deve ritenere che tale censura sia irricevibile in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, ADDE/Parlamento, T-48/17, EU:T:2019:780, punto 22 e giurisprudenza citata).
punto 243
Sulla base di quanto precede, la terza parte del secondo motivo di ricorso è rigettata e, perciò, il secondo motivo di ricorso è interamente respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione
punto 244
A sostegno del terzo e del quarto motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce, in sostanza, che, includendo le attività economiche connesse all’energia nucleare nelle attività di transizione e fissando i criteri di vaglio tecnico per tali attività, il regolamento impugnato ha violato il principio DNSH, ossia il principio secondo cui l’attività economica in questione non deve arrecare un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali perseguiti dal regolamento sulla tassonomia, previsto dall’articolo 17 e dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), di detto regolamento, nonché il principio di precauzione.
punto 245
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia così recita:
«Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di [GHG];
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:
i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:
i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione».
punto 246
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia prevede, a sua volta, che i criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento:
«a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore;
e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (…) 2019/2088;
f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE;
g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica, in particolare:
i) se si tratta di un’attività abilitante di cui all’articolo 16; o
ii) se si tratta di un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un’economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità (…)».
punto 247
In via preliminare, si deve ricordare che il principio di precauzione costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, derivante dall’articolo 11, dall’articolo 168, paragrafo 1, dall’articolo 169, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE, che impone alle autorità interessate di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 58 e giurisprudenza citata).
punto 248
Il principio di precauzione consente alle istituzioni, quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute umana o per l’ambiente, di adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi o che gli effetti nocivi per la salute si concretizzino (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 59 e giurisprudenza citata).
punto 249
L’applicazione del principio di precauzione non è limitata ai casi in cui l’esistenza di un rischio è incerta, ma può anche intervenire nell’ipotesi in cui l’esistenza di un rischio è accertata e in cui la Commissione deve valutare se tale rischio sia accettabile o no, o valutare in che modo sia opportuno farvi fronte nel quadro della gestione del rischio (sentenza del 17 maggio 2018, Bayer CropScience e a./Commissione, T-429/13 e T-451/13, EU:T:2018:280, punto 340).
punto 250
Nell’ambito del procedimento che porta all’adozione da parte di un’istituzione di misure appropriate al fine di prevenire determinati rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l’ambiente in forza del principio di precauzione, si possono distinguere tre fasi successive: innanzitutto, l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi che derivano da un dato fenomeno; secondariamente, la valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente legati a tale fenomeno; in terzo luogo, qualora i potenziali rischi identificati oltrepassino il limite accettabile per la società, la gestione del rischio per mezzo dell’adozione di adeguate misure di protezione (sentenze del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 60, e del 21 febbraio 2024, PAN Europe/Commissione, T-536/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:98, punto 74).
punto 251
La valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente consiste, per l’istituzione che deve affrontare effetti potenzialmente negativi derivanti da un dato fenomeno, nel valutare in modo scientifico tali rischi e nel determinare se essi oltrepassino il livello di rischio giudicato accettabile per la società. Quindi, affinché le istituzioni possano procedere ad una valutazione dei rischi, occorre, da un lato, che dispongano di una valutazione scientifica dei rischi e, dall’altro lato, che determinino il livello di rischio giudicato inaccettabile per la società (v. sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 61 e giurisprudenza citata).
punto 252
In quanto procedimento scientifico, la valutazione scientifica dei rischi deve essere delegata dall’istituzione ad esperti scientifici (v. sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 64 e giurisprudenza citata).
punto 253
La determinazione del livello di rischio giudicato inaccettabile per la società spetta, nel rispetto delle norme applicabili, alle istituzioni incaricate della scelta politica costituita dalla fissazione di un livello di protezione appropriato per tale società (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 71 e giurisprudenza citata).
punto 254
Al momento della determinazione del livello di rischio giudicato inaccettabile per la società, le istituzioni hanno l’obbligo di garantire un livello di tutela elevato della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Tale livello elevato di protezione non deve necessariamente essere il più elevato possibile sotto il profilo tecnico. Peraltro, tali istituzioni non possono adottare un approccio puramente ipotetico del rischio e orientare le proprie decisioni ad un livello di rischio zero (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 72 e giurisprudenza citata).
punto 255
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto dei suddetti principi, la Corte ha già statuito che occorre riconoscere alla Commissione un ampio potere discrezionale quando questa adotta misure di gestione dei rischi. Infatti, tale settore implica da parte sua, in particolare, scelte politiche nonché valutazioni complesse. Solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità della misura stessa (sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a., C-78/16 e C-79/16, EU:C:2016:428, punto 49).
punto 256
Dalla giurisprudenza si evince quindi che il principio di precauzione è destinato ad applicarsi quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute umana o per l’ambiente al fine di consentire alle istituzioni di adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi o che gli effetti nocivi per la salute e per l’ambiente si concretizzino.
punto 257
Dalla giurisprudenza risulta altresì che l’applicazione del principio di precauzione presuppone una valutazione scientifica dei rischi, la determinazione di un livello di rischio giudicato accettabile e l’adozione, se del caso, di misure protettive appropriate.
punto 258
Alla luce di tali considerazioni occorre rispondere agli argomenti della Repubblica d’Austria.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso, sulla prima parte del quarto motivo di ricorso e sulla quinta censura della terza parte del terzo motivo di ricorso, vertenti sulla violazione del livello di protezione
punto 259
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, allega, in sostanza, che l’obiettivo di ecosostenibilità perseguito dal regolamento sulla tassonomia e il principio di precauzione depongono a favore di un livello di rischio accettabile più basso ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento e quindi, rispetto alle disposizioni della legislazione nucleare tradizionale, a favore di un livello di protezione più elevato. La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, ne deduce che i criteri di vaglio tecnico non sono sufficienti, poiché tali criteri si riferiscono il più delle volte alle normative adottate in forza del Trattato Euratom o agli atti giuridici di applicazione generale dell’Unione.
punto 260
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia, contesta tale argomento.
punto 261
Occorre ricordare che, nel definire i criteri di vaglio tecnico, in particolare quelli correlati al principio DNSH, la Commissione deve tener conto del principio di precauzione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
punto 262
Tuttavia, il principio di precauzione, in quanto tale, non definisce un livello di protezione specifico, ma costituisce un metodo che consente alle istituzioni competenti di adottare misure protettive ancorché sussistano incertezze scientifiche riguardo all’esistenza o alla portata di un rischio (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, BASF Agro e a./Commissione, T-584/13, EU:T:2018:279, punto 59 e giurisprudenza citata).
punto 263
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’obiettivo di ecosostenibilità del regolamento sulla tassonomia depone a favore di un’interpretazione rigida dell’articolo 17 di tale regolamento, occorre ricordare che, secondo il considerando 40 di detto regolamento, un’«attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all’ambiente più danni che benefici» e i «criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi, anche basandosi su qualsiasi requisito minimo stabilito in conformità del diritto dell’Unione».
punto 264
È necessario constatare che tale passaggio del considerando 40 del regolamento sulla tassonomia dimostra che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che i criteri di vaglio tecnico potessero conseguire l’obiettivo di ecosostenibilità ed essere compatibili con il principio di precauzione rinviando al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa pertinente.
punto 265
Inoltre, tale intenzione del legislatore dell’Unione è confermata dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, il quale richiede che, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, la Commissione tenga conto «di ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore», e dai considerando 43 e 44 di tale regolamento.
punto 266
Del resto, sebbene non lo imponga, il regolamento sulla tassonomia non osta a che la Commissione stabilisca criteri più protettivi, che vadano oltre i requisiti minimi derivanti da altre norme di diritto dell’Unione.
punto 267
Tuttavia, la Repubblica d’Austria non dimostra che, per quanto riguarda il principio DNSH, il regolamento impugnato si sia limitato a riprendere i requisiti derivanti da altre norme del diritto dell’Unione. Essa ammette persino, al punto 145 dell’atto introduttivo, che sono stati adottati criteri aggiuntivi.
punto 268
In tali circostanze, non si può ritenere che la Commissione, nel regolamento impugnato, abbia violato l’obiettivo di ecosostenibilità, l’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento oppure il principio di precauzione, rinviando al rispetto delle norme pertinenti del diritto dell’Unione.
punto 269
Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo di ricorso, la prima parte del quarto motivo di ricorso e la quinta censura della terza parte del terzo motivo di ricorso sono infondate.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia
punto 270
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce, in sostanza, che l’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare nel regolamento impugnato discende da una violazione dei requisiti probatori derivanti dall’articolo 17 e dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, interpretati alla luce del principio di precauzione. In particolare, la Repubblica d’Austria sostiene, in primo luogo, che l’accertamento della conformità del nucleare al principio DNSH si è fondato su una constatazione del JRC secondo cui «dalle analisi non sono emerse prove scientifiche del fatto che l’energia nucleare sia più dannosa per la salute umana o per l’ambiente rispetto alle altre tecnologie di produzione di energia elettrica già incluse nella tassonomia come attività che favoriscono la mitigazione dei cambiamenti climatici». Ciò rivelerebbe un approccio basato sul confronto dell’energia nucleare con le altre energie, che non sarebbe previsto da detto articolo 17. In secondo luogo, nell’ambito della verifica del rispetto del principio di precauzione, l’assenza di prove scientifiche di un danno significativo non costituirebbe un criterio pertinente, in quanto occorrerebbe stabilire soltanto se possa essere escluso qualsiasi ragionevole dubbio di un siffatto danno. In terzo luogo, la Repubblica d’Austria mette in discussione l’efficacia probatoria della relazione del JRC sulla base del rilievo che essa sarebbe inadeguata, incompleta e presenterebbe contraddizioni fondamentali con altri studi scientifici, e che il JRC costituirebbe un organo interno della Commissione. Essa mette altresì in discussione la relazione del JRC richiamando le critiche contenute nel parere dello SCHEER.
punto 271
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Polonia, contesta tali argomenti.
punto 272
In primo luogo, occorre rilevare che l’approccio del JRC, criticato dalla Repubblica d’Austria, è consistito nel prendere in considerazione il risultato delle ricerche già effettuate a monte dell’adozione del regolamento delegato 2021/2139 rispetto ad altre attività. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, un siffatto approccio è conforme al principio di neutralità tecnologica, ricordato al precedente punto 112, e consente una valutazione dei rischi coerente con quella effettuata per tali altre attività.
punto 273
In secondo luogo, non può essere accolta neppure la critica relativa ad un errore nella valutazione del livello di prova applicabile, in quanto la relazione del JRC sarebbe fondata sull’assenza di prove scientifiche di un danno significativo piuttosto che sull’assenza di qualsiasi ragionevole dubbio sull’esistenza di un danno significativo.
punto 274
Infatti, dalla giurisprudenza risulta che il principio di precauzione non impone che sia escluso qualsiasi ragionevole dubbio scientifico quanto all’esistenza di un danno all’ambiente, poiché ciò equivarrebbe ad imporre alla Commissione un livello di rischio zero, in contrasto con la giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T-13/99, EU:T:2002:209, punto 145).
punto 275
Inoltre, occorre rilevare che il criterio preso in considerazione è conforme all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, il quale impone alla Commissione soltanto di basarsi su prove scientifiche irrefutabili.
punto 276
In terzo luogo, per quanto concerne le altre critiche riguardanti la relazione del JRC, come già evidenziato al precedente punto 212, si deve ricordare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in ordine sia alla scelta degli studi scientifici sia alla loro valutazione. Orbene, è necessario constatare che la Repubblica d’Austria non dimostra che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione fondandosi su detta relazione.
punto 277
Pertanto, occorre, sotto un primo profilo, rilevare che la Repubblica d’Austria effettua un rinvio globale al parere tecnico del BASE sulla relazione del JRC, all’opinione dissenziente in seno al gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del Trattato Euratom e ai «vari riferimenti citati negli altri motivi di ricorso». A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti nei documenti ai quali esse si riferiscono [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Siberia Oriental/UCVV (Siberia), T-737/18, EU:T:2020:289, punto 25 e giurisprudenza citata]. In mancanza di un’individuazione sufficientemente precisa degli elementi che possono sostenere le deduzioni della Repubblica d’Austria, queste ultime non possono quindi essere prese in considerazione.
punto 278
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il rinvio all’analisi dello SCHEER, occorre rilevare che essa non ha il senso che le attribuisce la Repubblica d’Austria. Se è vero che lo SCHEER ha sottolineato di ritenere che la dipendenza da un quadro normativo operativo non sia sempre sufficiente, esso ha tuttavia riferito di essere «globalmente d’accordo con la conclusione del JRC» secondo cui le attività di esercizio delle centrali nucleari non rappresentano un danno inevitabile alla salute umana o all’ambiente, a condizione che le attività industriali associate soddisfino i criteri di vaglio tecnico appropriati.
punto 279
Sotto un terzo profilo, in ogni caso, dal solo fatto che la relazione del JRC sia stata criticata su taluni aspetti dallo SCHEER non si può dedurre che la Commissione si sia basata su prove opinabili in violazione del principio di precauzione. Infatti, alla luce delle preoccupazioni espresse dallo SCHEER, relative all’insufficienza del quadro normativo operativo, la Commissione ha incluso nell’allegato I del regolamento impugnato criteri aggiuntivi, che vanno oltre il livello stabilito dalle norme esistenti del diritto dell’Unione.
punto 280
Sotto un quarto profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che la relazione del JRC non può essere considerata più probante di altri studi scientifici, in quanto proviene da un organismo interno della Commissione e non da un organismo indipendente.
punto 281
È tuttavia sufficiente constatare che la Repubblica d’Austria non suffraga la sua allegazione secondo cui la relazione del JRC sarebbe stata considerata più probante di altri studi provenienti da esperti scientificamente riconosciuti.
punto 282
Del resto, la Repubblica d’Austria non sostiene né dimostra che le valutazioni della relazione del JRC non possano essere considerate prove scientifiche irrefutabili ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
punto 283
Pertanto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che la Commissione abbia violato i requisiti probatori derivanti dall’articolo 17 e dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, interpretati alla luce del principio di precauzione.
punto 284
Sulla base di quanto precede, la seconda parte del terzo motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulle altre censure della terza parte del terzo motivo di ricorso e sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sull’inosservanza dei rischi di incidenti gravi al reattore
punto 285
Nell’ambito della terza parte del terzo motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce che l’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare nella tassonomia si basa su un’inosservanza dei rischi di incidenti gravi al reattore e pertanto arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento sulla tassonomia, relativi alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La Repubblica d’Austria sostiene che non è possibile escludere le conseguenze che gli incidenti gravi al reattore possono avere su tali obiettivi ambientali. La ricorrente ritiene altresì che l’analisi e la motivazione del regolamento impugnato contengano lacune al riguardo. Essa deduce inoltre che la Commissione non può sostenere che il legislatore dell’Unione le abbia delegato il potere di determinare il rischio accettabile per la società e che la Commissione non dispone di alcun margine di discrezionalità nell’applicazione del principio di precauzione.
punto 286
Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria sostiene che i criteri di vaglio tecnico enunciati dall’allegato I del regolamento impugnato non consentono di escludere, rinviando alle disposizioni e alle norme di sicurezza nucleari esistenti, il verificarsi di un danno significativo arrecato dal rischio di incidenti gravi a un reattore agli obiettivi ambientali previsti, in particolare, dall’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento sulla tassonomia (protezione delle acque e delle risorse marine, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Poiché i criteri di vaglio tecnico prevedono talvolta criteri integrativi, la ricorrente ritiene che essi siano vaghi o che trasferiscano illegittimamente la competenza normativa alle autorità di vigilanza nazionali.
punto 287
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca, contesta tali argomenti.
punto 288
In via preliminare, occorre precisare che il rispetto del principio DNSH non può essere verificato in astratto, ma alla luce dei criteri di vaglio tecnico stabiliti nel regolamento impugnato.
punto 289
Sotto un primo profilo, si deve ricordare che l’articolo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia prevede che un’attività economica è considerata ecosostenibile, in particolare, se tale attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento, in conformità dell’articolo 17 di detto regolamento.
punto 290
Risulta, in particolare, dall’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f), e dai considerando 34 e 40 del regolamento sulla tassonomia che, per essere considerata ecosostenibile, una determinata attività economica non deve arrecare un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia, vale a dire un danno superiore al contributo di tale attività a un obiettivo ambientale.
punto 291
Inoltre, i criteri di vaglio tecnico fissati per ciascuna attività devono consentire di garantire che tale attività non arrechi un danno significativo ad uno degli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia.
punto 292
A tal fine, come risulta dai precedenti punti da 263 a 265, i criteri di vaglio tecnico devono definire requisiti minimi necessari, segnatamente basandosi su tutti i requisiti minimi previsti ai sensi del diritto dell’Unione, il che include, in particolare, la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU 2009, L 172, pag. 18), senza che ad essi sia impedito di andare oltre detti requisiti.
punto 293
Peraltro, il riferimento a un danno significativo implica che il rispetto del principio DNSH miri ad evitare danni caratterizzati da una certa gravità che siano superiori al contributo dell’attività di cui trattasi alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 294
Tale riferimento implica altresì, qualora il danno significativo all’ambiente previsto derivi da un rischio di incidente, che tale rischio presenti un certo grado di probabilità.
punto 295
Per rispondere agli argomenti della Repubblica d’Austria, occorre quindi esaminare se essi siano tali da dimostrare che, includendo le attività economiche connesse all’energia nucleare nella tassonomia, la Commissione non ha tenuto conto del rischio di incidenti gravi al reattore e ha pertanto arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali individuati dalla Repubblica d’Austria e se, stabilendo i criteri di vaglio tecnico destinati a prevenire tale rischio, la Commissione non abbia definito i requisiti minimi necessari per evitare un danno significativo a tali obiettivi.
punto 296
Sotto un secondo profilo, è pacifico tra le parti che, sebbene la gravità delle conseguenze di un eventuale incidente al reattore presenti uno scarso grado di incertezza, la probabilità del verificarsi di un siffatto incidente presenta un elevato grado di incertezza. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 248, il principio di precauzione è destinato ad applicarsi alla luce di tale incertezza relativa alla probabilità del verificarsi di un incidente grave al reattore.
punto 297
In proposito, è stato dichiarato che l’adozione di una misura preventiva o, al contrario, la sua revoca o la sua attenuazione non può essere subordinata alla prova dell’assenza di qualsiasi rischio in quanto una siffatta prova è di regola impossibile da fornire dal punto di vista scientifico, giacché un livello di rischio zero in pratica non esiste [v. sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T-31/07, non pubblicata EU:T:2013:167, punto 140; v., altresì, in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, T-392/02, EU:T:2003:277, punto 130].
punto 298
In tale ipotesi occorre che esperti scientifici effettuino una valutazione scientifica dei rischi, nonostante l’incertezza scientifica sussistente, di modo che l’autorità pubblica competente disponga di un’informazione sufficientemente affidabile e solida che le permetta di cogliere l’intera portata della questione scientifica posta e di determinare la propria politica con cognizione di causa (sentenza del 9 settembre 2011, Francia/Commissione, T-257/07, EU:T:2011:444, punto 77; v., altresì, in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T-13/99, EU:T:2002:209, punti da 160 a 163, e dell’11 settembre 2002, Alpharma/Consiglio, T-70/99, EU:T:2002:210, punti da 173 a 176).
punto 299
In applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 255, è necessario quindi verificare se gli argomenti della Repubblica d’Austria possano dimostrare che l’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare e la determinazione dei criteri di vaglio tecnico erano manifestamente errate alla luce del rischio di incidenti gravi al reattore.
punto 300
In primo luogo, la Repubblica d’Austria richiama la comunicazione COM (2000) 1 def. della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione per sostenere che una valutazione dei rischi alla luce di tale principio non può fondarsi sulla sola probabilità del verificarsi di un evento, ma dovrebbe includere anche la gravità delle sue conseguenze, che sono eccezionali per gli incidenti al reattore.
punto 301
A tal riguardo, occorre rilevare che l’esistenza delle gravi conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e dei danni individuati dalla Repubblica d’Austria dipende necessariamente dalla probabilità del verificarsi di un incidente grave al reattore.
punto 302
Tale interpretazione non è messa in discussione dalla comunicazione COM (2000) 1 def., poiché anche tale comunicazione prevede, per valutare un rischio, la presa in considerazione della probabilità del verificarsi di quest’ultimo.
punto 303
La valutazione del rischio di incidente grave presuppone quindi che vengano prese in considerazione sia la scarsa probabilità del suo verificarsi, riconosciuta dalla Repubblica d’Austria al punto 98 dell’atto introduttivo, sia la considerevole gravità delle eventuali conseguenze di un siffatto incidente.
punto 304
In secondo luogo, la Repubblica d’Austria ritiene che la relazione del JRC non sia sufficientemente approfondita, in quanto essa si basa sul presupposto che la probabilità di un ipotetico incidente grave al reattore che causi la morte di 30000 persone sia estremamente bassa, mentre uno studio statistico più recente [Wheatley, S., Sovacool, B. e Sornette D., «Reassessing the safety of nuclear power» (rivalutazione della sicurezza dell’energia nucleare), Energy Research & Social Science, Elsevier, 2016, vol. 15, pagg. da 96 a 100, in particolare pag. 99], non menzionato dal JRC, evidenzia, da un lato, che, nonostante tutti i miglioramenti delle norme di sicurezza, la probabilità che si verifichi un incidente grave al reattore in un intervallo di tempo compreso tra i 60 e i 150 anni è del 50% e, dall’altro, che, se si tiene conto dell’ampiezza delle conseguenze, il rischio sociale aggregato dell’energia nucleare resta ancora elevato. Essa ne deduce che sussistono forti incertezze.
punto 305
Per quanto riguarda la determinazione delle probabilità di incidente al reattore, il JRC ha considerato nella sua relazione quanto segue:
«Si sono verificati gravi incidenti di fusione del nocciolo in centrali nucleari e il pubblico è ben consapevole delle conseguenze dei tre incidenti di maggiore entità, vale a dire Three Mile Island (1979, USA), Cernobil (1986, Unione Sovietica) e Fukushima (2011, Giappone). Le centrali nucleari coinvolte in tali incidenti erano di tipi diversi (…) e le circostanze che hanno condotto a tali eventi erano anch’esse molto diverse. Gli incidenti gravi sono eventi con una probabilità estremamente bassa ma con conseguenze potenzialmente gravi e non possono essere esclusi con certezza al 100%».
punto 306
Il JRC ha inoltre ritenuto che un incidente grave in una centrale nucleare di generazione III fosse un evento altamente improbabile.
punto 307
Orbene, la circostanza che tale probabilità sia contestata dallo studio prodotto dalla Repubblica d’Austria non può essere sufficiente, in quanto tale, a configurare un errore manifesto di valutazione, poiché, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 212, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione di studi scientifici.
punto 308
Ciò vale a maggior ragione in quanto lo scenario descritto nello studio citato dalla Repubblica d’Austria si basa sull’ipotesi, non paragonabile a quella prevista nella relazione del JRC, secondo cui sarebbero in esercizio 388 reattori e nessun miglioramento avrebbe avuto luogo dopo l’incidente di Fukushima.
punto 309
Del resto, la Repubblica d’Austria non dimostra che la Commissione abbia violato i limiti del suo potere discrezionale nella determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società.
punto 310
Inoltre, la Repubblica d’Austria si duole che la relazione del JRC faccia riferimento a raffronti con il rischio della rottura di una diga e con le vittime dell’inquinamento atmosferico, del tabagismo o della circolazione stradale, e non esamini le conseguenze a lungo termine degli incidenti al reattore sulla vita umana.
punto 311
Tuttavia, come risulta dalla relazione del JRC, tali raffronti mirano a mettere il numero di vittime in prospettiva con altre attività umane per sottolineare le differenze nella percezione dei rischi. Inoltre, il JRC ha precisato che le conseguenze a lungo termine sulla vita umana erano difficili da misurare, pur riconoscendone l’importanza.
punto 312
La Repubblica d’Austria addebita altresì alla relazione del JRC di non tenere sufficientemente conto delle conseguenze sull’ambiente, ancorché esse debbano essere prese in considerazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia. La relazione del JRC avrebbe perciò omesso di esaminare aspetti decisivi, quali l’esame dell’impatto ambientale degli incidenti al reattore come quello di Fukushima.
punto 313
Tuttavia, in proposito, alle pagine 105 e 121 della sua relazione, il JRC ha rinviato alla relazione del comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche [«Levels and effects of radiation exposure due to the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: implications of information published since the UNSCEAR 2013 Report» (Livelli ed effetti dell’esposizione alle radiazioni a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi: implicazioni delle informazioni pubblicate dopo la relazione UNSCEAR 2013) Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2020 Report, 2021, vol. II, allegato B], in cui sono discussi gli effetti sull’ambiente dell’incidente di Fukushima e di cui si è tenuto conto nella sua analisi.
punto 314
La relazione del JRC non può quindi essere considerata lacunosa al riguardo.
punto 315
Del resto, occorre rilevare che le attività economiche connesse all’energia nucleare sono soggette a una disciplina rigorosa nel diritto dell’Unione, destinata a ridurre la probabilità di incidenti gravi al reattore e la gravità di tali incidenti per la salute umana e per l’ambiente.
punto 316
In proposito, i criteri di vaglio tecnico rinviano espressamente a tutte le norme di sicurezza nucleare dell’Unione, nonché ai più recenti orientamenti internazionali dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale (WENRA).
punto 317
Inoltre, la Repubblica d’Austria non formula argomenti più specifici per dimostrare che le attività economiche connesse all’energia nucleare nuocciono al buono stato ecologico dei corpi idrici o delle acque marine, comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’acqua, nell’aria o nel suolo, o nuocciono alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat o delle specie, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento sulla tassonomia.
punto 318
Pertanto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nell’ambito delle norme di sicurezza nucleare dell’Unione menzionate nel regolamento impugnato, il principio DNSH fosse rispettato e, in particolare, che non fosse accertato che le attività economiche connesse all’energia nucleare nuocessero al buono stato ecologico dei corpi idrici o delle acque marine, comportassero un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’acqua, nell’aria o nel suolo, o nuocessero alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat o delle specie ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del regolamento sulla tassonomia.
punto 319
In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite «lacune nell’analisi e nella motivazione», nonché le critiche formulate sulla relazione del JRC, la Repubblica d’Austria ritiene che tale relazione dovesse valutare i danni arrecati agli obiettivi ambientali da incidenti gravi al reattore e le loro conseguenze sulla salute, in particolare prendendo in considerazione gli attuali studi critici concernenti le probabilità di incidenti, in quanto si tratta di aspetti decisivi nell’ambito dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia. La Repubblica d’Austria ne deduce che il regolamento impugnato è viziato da un difetto di motivazione.
punto 320
In particolare, richiamando la relazione dello SCHEER, la Repubblica d’Austria contesta al JRC di non aver tenuto sufficientemente conto degli effetti delle radiazioni radioattive sull’ambiente in caso di fuoriuscita di dosi elevate di tali radiazioni a seguito di un incidente al reattore.
punto 321
A tal riguardo, si deve constatare che, come sottolineato dalla Repubblica d’Austria al punto 100 dell’atto introduttivo, il JRC ha espressamente riconosciuto nella sua relazione che un incidente grave al reattore comporterebbe notevoli conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
punto 322
La relazione del JRC non può quindi essere considerata erronea o incompleta per quanto riguarda le conseguenze di un incidente grave al reattore sull’ambiente.
punto 323
Inoltre, il fatto che il JRC non abbia determinato un grado di probabilità di incidenti al reattore identico a quello valutato negli studi citati dalla Repubblica d’Austria non è sufficiente a dimostrare che tale relazione sia incompleta o errata.
punto 324
Ne consegue che non si può ritenere che la relazione sulla quale si è fondata la Commissione fosse lacunosa o erronea al riguardo.
punto 325
Peraltro, come risulta dal considerando 7 del regolamento impugnato, che fa riferimento alla relazione del JRC e che fa quindi parte della motivazione del regolamento impugnato conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 216, la Commissione ha motivato in modo giuridicamente sufficiente la sua valutazione secondo cui l’energia nucleare non arrecava un danno significativo agli obiettivi perseguiti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia alla luce dei rischi di incidenti gravi al reattore. Al riguardo, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il regolamento impugnato è viziato da «lacune nell’analisi e nella motivazione» in quanto la relazione del JRC ha valutato le conseguenze degli incidenti gravi al reattore concentrando la sua analisi sui decessi umani ed escludendo altre conseguenze dirette e indirette più difficili da valutare, in particolare le conseguenze sull’ambiente, deve essere respinto per la ragione indicata al precedente punto 313.
punto 326
In quarto luogo, per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il rinvio alle norme di tutela della salute e dell’ambiente dell’Unione, le quali mirano a un elevato livello di protezione, consentisse di soddisfare le condizioni poste dall’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e), e f), del regolamento sulla tassonomia e, pertanto, di escludere danni significativi agli obiettivi ambientali ai sensi di detto articolo 17.
punto 327
Inoltre, la Repubblica d’Austria cita, a titolo di esempio, i criteri di vaglio tecnico applicabili alle fasi precommerciali delle tecnologie avanzate, i quali prevedono in particolare che il progetto debba essere stato notificato alla Commissione e che quest’ultima debba aver fornito il proprio parere al riguardo affinché i criteri di vaglio tecnico siano poi «affronta[ti] in maniera soddisfacente». Essa ritiene che tale requisito sia troppo vago.
punto 328
Tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, tale criterio di vaglio tecnico non può essere valutato indipendentemente da tutti gli altri criteri di vaglio tecnico. Al contrario, esso mira proprio a consentire alla Commissione di valutare il rispetto di tutti i criteri di vaglio tecnico, cosicché non può essere considerato troppo vago.
punto 329
Inoltre, la Repubblica d’Austria indica che, per i nuovi impianti, il criterio di valutazione specificamente pertinente per i rischi di incidenti è definito al punto 2 dei criteri generali, della sezione 4.27 contenuta nell’allegato I del regolamento impugnato, nei termini seguenti: «Il progetto applica appieno la migliore tecnologia disponibile e, dal 2025, combustibili ad alta resistenza agli incidenti[; l]a tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare». La ricorrente ritiene che tale formulazione non consenta di escludere il verificarsi di un danno significativo agli obiettivi ambientali.
punto 330
Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che la nozione di «migliore tecnologia disponibile» non è definita, cosicché essa sarebbe troppo vaga.
punto 331
In proposito, si deve ritenere che, come sottolineato dalla Commissione, il criterio della migliore tecnologia disponibile presenti il vantaggio di consentire di includere nuovi sviluppi scientifici e tecnologici secondo l’approccio dell’apertura tecnologica. Pertanto, conformemente al punto 5 della sezione 4.27 contenuta nell’allegato I del regolamento impugnato, a decorrere dal 2025 e almeno ogni dieci anni, la Commissione riesamina i parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile.
punto 332
È necessario altresì rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, la nozione di «migliore tecnologia disponibile» è definita nella frase introduttiva della sezione 4.27 contenuta nell’allegato I del regolamento impugnato come le tecnologie che sono pienamente conformi alle prescrizioni della direttiva 2009/71 e che rispettano appieno i parametri tecnici più recenti delle norme dell’AIEA nonché gli obiettivi di sicurezza e i livelli di riferimento della WENRA.
punto 333
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’altra condizione, relativa all’utilizzo obbligatorio di combustibile ad alta resistenza agli incidenti (in prosieguo: l’«ATF») a decorrere dal 2025, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è viziato da una contraddizione intrinseca, in quanto l’ATF è richiesto solo per i nuovi e i vecchi impianti a decorrere dal 2025, ma non per gli impianti precommerciali (sezione 4.26 contenuta negli allegati I e II del regolamento impugnato). Pertanto, poiché la Commissione riconoscerebbe che l’ATF è necessario per i nuovi impianti, al fine di prevenire danni significativi derivanti da incidenti nucleari, essa avrebbe dovuto esigere questo stesso combustibile anche per i vecchi impianti prima del 2025 e per gli impianti precommerciali.
punto 334
Tuttavia, occorre precisare che il fatto che tale criterio non sia previsto per l’attività economica di cui alla sezione 4.26 dell’allegato I del regolamento impugnato non è contraddittorio. Infatti, poiché tale sezione riguarda le attività di ricerca e sviluppo non commerciali («precommerciali») di impianti di produzione di energia elettrica innovativi, che hanno lo scopo di sperimentare tecnologie ancora sconosciute, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione decidendo di non imporre requisiti relativi all’utilizzo del combustibile.
punto 335
Sotto un terzo profilo, la Repubblica d’Austria sottolinea che la nozione di ATF è troppo vaga, in quanto gli ATF sono in fase di sviluppo e non esistono criteri né norme riconosciuti a livello internazionale o dell’Unione per definirli. In assenza di una definizione degli ATF, non sarebbe possibile determinare tecnicamente la loro rilevanza ai fini della sicurezza, tanto più che non vi sono indicazioni su eventuali criteri minimi degli ATF né, in generale, vi è consenso sulla definizione degli ATF a livello nazionale, cosicché non è possibile prevedere se saranno disponibili entro il 2025 e se saranno certificati e autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione. I criteri di valutazione sarebbero peraltro lasciati alla discrezionalità degli Stati membri e il ricorso a tali combustibili potrebbe solo ridurre il rischio di fuoriuscite di radioattività in caso di incidente, e non eliminarlo, nonostante la formulazione ingannevole di combustibili «ad alta resistenza agli incidenti».
punto 336
Tuttavia, occorre respingere la tesi secondo cui il criterio dell’ATF sarebbe vago, in quanto, come sostenuto dalla Commissione, la nozione di «ATF» rinvia ad una categoria di combustibile nota negli ambienti specializzati.
punto 337
Sotto un quarto profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che è incompatibile con l’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia individuare in modo definitivo i rischi per la sicurezza e richiederne l’eliminazione per il futuro (mediante l’uso degli ATF), pur concedendo sin d’ora una qualificazione come ecosostenibile ai sensi di tale regolamento.
punto 338
In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che, nell’ambito di un ampio potere discrezionale, la Commissione poteva prevedere periodi transitori in un atto delegato (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/SRB, T-389/21, EU:T:2023:827, punti da 231 a 233). Pertanto, poiché la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la fissazione dei criteri di vaglio tecnico, essa ha potuto prevedere che tale requisito si applicasse solo nel 2025 al fine di dare alle autorità nazionali e agli operatori economici il tempo necessario per adeguarsi a tale criterio, tanto più che nessun ATF è stato ancora autorizzato. Di conseguenza, essa non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione al riguardo.
punto 339
Sotto un quinto profilo, la Repubblica d’Austria afferma che il regolamento sulla tassonomia e il compito affidato alla Commissione di definire criteri di vaglio tecnico non le consentono di demandare alle autorità nazionali di approvare e certificare gli ATF, senza stabilire norme uniformi a livello dell’Unione, poiché le disposizioni di delega contenute nell’articolo 10, paragrafo 2, nell’articolo 11, paragrafo 3, e nell’articolo 23 del regolamento sulla tassonomia, ai fini dell’adozione di regolamenti delegati, non permettono di trasferire la definizione dei criteri di certificazione alle autorità nazionali di vigilanza.
punto 340
Tale censura relativa al rinvio alla competenza delle autorità nazionali in materia di certificazione e di autorizzazione deve essere respinta, in quanto il regolamento impugnato si limita ad applicare le norme sulla competenza in vigore per quanto riguarda l’autorizzazione dei combustibili.
punto 341
Infine, per quanto riguarda i vecchi impianti, la Repubblica d’Austria ricorda che il criterio di vaglio tecnico pertinente per i rischi di incidente è definito come segue: «Il progetto aggiornato integra ogni miglioramento per la sicurezza ragionevolmente attuabile e, dal 2025, usa [ATF; l]a tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare».
punto 342
La Repubblica d’Austria critica, da un lato, il fatto che i requisiti di sicurezza sono ridotti per i vecchi impianti rispetto ai nuovi impianti in quanto, per i vecchi impianti, è previsto soltanto che «[i]l progetto aggiornato integra ogni miglioramento per la sicurezza ragionevolmente attuabile» e, dall’altro, il fatto che i criteri di vaglio tecnico non contemplano le condizioni di ubicazione di un impianto esistente, le quali sono importanti sotto l’aspetto del cambiamento climatico. La Repubblica d’Austria ne deduce che, per i vecchi impianti, i criteri di vaglio tecnico sono insufficienti e non consentono di prevenire un danno significativo.
punto 343
A tal riguardo, e per ragioni analoghe a quelle esposte ai precedenti punti da 263 a 265, occorre ricordare che i criteri di vaglio tecnico devono definire i requisiti minimi necessari per evitare un danno significativo ad altri obiettivi, in particolare basandosi su qualsiasi requisito minimo fissato in applicazione del diritto dell’Unione. Orbene, poiché il criterio «ogni miglioramento per la sicurezza ragionevolmente attuabile», nell’ambito della produzione di energia elettrica da energia nucleare in impianti esistenti, è già richiesto dall’articolo 6, lettera c), e dall’articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/71, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, (GU 2014, L 219, pag. 42) l’uso di questo stesso criterio al punto 2 della sezione 4.28 di cui all’allegato I del regolamento impugnato non può essere considerato contrario all’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento sulla tassonomia.
punto 344
Non se ne può nemmeno dedurre che, per i vecchi impianti, i criteri di vaglio tecnico non consentano di prevenire un danno significativo, poiché tale criterio impone lo stesso requisito della direttiva 2009/71.
punto 345
Di conseguenza, gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato permettano di escludere, rinviando alle disposizioni e alle norme di sicurezza esistenti, il verificarsi di un danno significativo agli obiettivi ambientali causato dal rischio di incidenti gravi al reattore.
punto 346
Sulla base di quanto precede, la terza parte del terzo motivo di ricorso e la seconda parte del quarto motivo di ricorso sono infondate.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla quarta parte del terzo motivo di ricorso e sulla terza parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sull’inosservanza dei rischi connessi ai rifiuti radioattivi ad alta attività
punto 347
Nell’ambito della quarta parte del terzo motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce che l’inclusione delle attività economiche connesse all’energia nucleare nella tassonomia si fonda su un’inosservanza dei rischi derivanti dai rifiuti radioattivi ad alta attività che arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento sulla tassonomia. La ricorrente sostiene altresì che il regolamento impugnato è viziato da un’«insufficienza di analisi» e di motivazione al riguardo.
punto 348
Nell’ambito della terza parte del quarto motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria sostiene che i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato non sono sufficienti ad impedire che lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi ad alta attività arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento sulla tassonomia.
punto 349
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia, contesta tali argomenti.
punto 350
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
«i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente».
punto 351
Al riguardo, si deve precisare che la compatibilità delle attività economiche connesse all’energia nucleare con il principio DNSH deve essere esaminata alla luce dei criteri di vaglio tecnico stabiliti per ovviare al rischio derivante dai rifiuti radioattivi.
punto 352
È necessario altresì rilevare che, dopo aver segnatamente descritto e analizzato i piani avanzati per lo sviluppo di depositi geologici profondi (in prosieguo: i «DGP») in Svezia, in Finlandia e in Francia, nella sua relazione il JRC ha così concluso:
«Esiste un ampio consenso nella comunità scientifica sul fatto che lo smaltimento geologico in profondità costituisce la soluzione più sicura a lungo termine per il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi ad alta attività. I DGP si basano su una combinazione multibarriera che comprende sia barriere artificiali sia barriere naturali. La sicurezza operativa delle strutture di smaltimento geologico è garantita mediante sistemi tecnici e controlli operativi attivi. Gli impianti di smaltimento sono progettati per garantire una sicurezza passiva dopo la chiusura. I DGP sono concepiti in modo che le potenziali fuoriuscite di radioattività che si verificheranno in un futuro lontano siano di gran lunga inferiori al limite di dose massima consentita stabilito dalla normativa pertinente, che a sua volta ha ordini di grandezza inferiori ai livelli di radiazione ambientale naturali e che garantisce che lo smaltimento non arrechi un danno significativo agli esseri umani. Attualmente non vi sono DGP in esercizio, ma dopo quattro decenni di ricerca e di sviluppo tecnologico, sono previste nel decennio in corso la costruzione e l’entrata in funzione di diversi depositi».
punto 353
In primo luogo, dopo aver indicato che le attività economiche connesse all’energia nucleare contemplate nel regolamento impugnato generano quantità considerevoli di rifiuti radioattivi ad alta attività la cui riduzione della radiotossicità a un livello accettabile può richiedere un lasso di tempo dell’ordine di centinaia di migliaia di anni, la Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che non è escluso che il maggiore impiego delle capacità di deposito temporaneo possa arrecare un danno significativo all’ambiente, in quanto il loro utilizzo oltre la durata inizialmente prevista solleva problemi di sicurezza che non sono stati ancora risolti, come avrebbe constatato il JRC nella sua relazione. La ricorrente riferisce altresì, in sostanza, che, anche in caso di sufficiente disponibilità di DGP, lo smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività potrebbe comunque provocare un danno significativo all’ambiente.
punto 354
A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU 2011, L 199, pag. 48) stabilisce, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, un quadro al fine di garantire, a livello del diritto dell’Unione, una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni. Inoltre, secondo detto articolo 1, paragrafo 2, essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
punto 355
Occorre altresì rilevare che i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato, che si applicano alle attività economiche connesse all’energia nucleare, fanno riferimento alla direttiva 2011/70.
punto 356
In particolare, come sottolineato dalla Commissione, si deve ricordare che, per le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici previste all’allegato I del regolamento impugnato, quest’ultimo impone, al punto 1, lettere e) e f), criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale dell’allegato I, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, contenuti nel regolamento impugnato, che lo Stato membro disponga, da un lato, di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, ossia per oltre il 99% dei rifiuti radioattivi, e, dall’altro, di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività.
punto 357
Ciò posto, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui non è escluso che il maggiore impiego delle capacità di deposito temporaneo possa arrecare un danno significativo all’ambiente non è tale da dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione, in quanto il regolamento impugnato prevede misure specificamente dirette a risolvere i problemi concernenti i rischi per l’ambiente evidenziati dalla Repubblica d’Austria.
punto 358
Inoltre, la Repubblica d’Austria critica la relazione del JRC, in quanto non avrebbe analizzato maggiormente i punti di vista divergenti sulla sufficienza della tecnologia dei DGP, sebbene i dati empirici alimentassero dubbi sulla loro ecosostenibilità. La ricorrente sostiene altresì che il regolamento impugnato è viziato da un errore manifesto di valutazione in quanto si fonda sulla relazione del JRC, ancorché da tale relazione non risulti che sia indiscutibile, sul piano scientifico, che lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi ad alta attività non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento sulla tassonomia. La Repubblica d’Austria ritiene altresì che i criteri di vaglio tecnico non possano porre rimedio al danno significativo derivante dai rifiuti nucleari, in quanto essi non possono garantire alcuna sicurezza.
punto 359
Tuttavia, non si può pretendere che la Commissione si fondi su prove scientifiche che non suscitano alcun dubbio, in quanto ciò equivarrebbe a imporle un livello di rischio zero contrario alla giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T-13/99, EU:T:2002:209, punti da 144 a 147).
punto 360
Pertanto, detti argomenti della Repubblica d’Austria non sono tali da dimostrare che la valutazione, da parte della Commissione, dell’assenza di un danno significativo all’ambiente a causa della gestione dei rifiuti legati all’energia nucleare sia viziata da un errore manifesto.
punto 361
In subordine, la Repubblica d’Austria contesta alla Commissione di non aver analizzato in modo più approfondito i rischi derivanti dall’assenza di capacità sufficienti dei DGP e di non aver esaminato i pareri di esperti che ritengono che la tecnologia attualmente disponibile non sia sufficiente ad escludere i danni all’ambiente. Tale argomento può essere interpretato nel senso che esso addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione e di aver violato il principio di buona amministrazione venendo meno al suo dovere di diligenza.
punto 362
Tuttavia, dalla relazione del JRC risulta che esiste un ampio consenso scientifico sul fatto che i DGP sono la soluzione più sicura, a lungo termine, per la gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi ad alta attività. Inoltre, il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del Trattato Euratom è stato dello stesso avviso del JRC su tale aspetto. In dette circostanze, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, né è venuta meno al suo dovere di diligenza non esaminando altri pareri di esperti.
punto 363
Inoltre, la Commissione si è fondata, come risulta dal considerando 7 del regolamento impugnato, sulla relazione del JRC, il quale constata nella sezione 5.2.5 di quest’ultima che i DGP rappresentano la soluzione più sicura. Come si evince dalla sezione 5.3 di detta relazione, tale constatazione si basa su un gran numero di riferimenti bibliografici. La Repubblica d’Austria non può quindi contestare alla Commissione di essere venuta meno al suo obbligo, derivante dal principio di buona amministrazione, di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti.
punto 364
Infine, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è viziato da un’insufficienza di motivazione per quanto concerne le ragioni per le quali la Commissione ritiene che, nonostante tali rischi e tali pareri di esperti, sia garantito che i rifiuti radioattivi ad alta attività non arrechino, a lungo termine, danni significativi all’ambiente.
punto 365
Tuttavia, come emerge, da un lato, dal considerando 7 del regolamento impugnato, nel quale si fa riferimento alla relazione del JRC e che fa quindi parte della motivazione di detto regolamento conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 216, e, dall’altro, dal considerando 14 di tale regolamento, la valutazione secondo cui l’energia nucleare non arrecava un danno significativo agli obiettivi perseguiti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, tenuto conto delle soluzioni esistenti e future per la gestione dei rifiuti radioattivi, è motivata in modo giuridicamente sufficiente.
punto 366
In secondo luogo, per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, occorre ricordare che, ai sensi dei commi introduttivi delle sezioni da 4.26 a 4.29 contenuti nell’allegato I del regolamento impugnato, un’attività economica è un’attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico definiti in dette sezioni.
punto 367
Tra i criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio DNSH, il criterio enunciato al punto 1, lettera f), delle sezioni da 4.26 a 4.28 di cui all’allegato I del regolamento impugnato è così formulato:
«Il progetto connesso all’attività economica (“il progetto”) è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
(…)
f) lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:
i) i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
ii) i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell’impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell’impianto nel lungo periodo;
iii) le responsabilità per l’attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;
iv) le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.
Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell’ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva [2011/70]».
punto 368
Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che i criteri di vaglio tecnico previsti dal punto 1, lettera f), delle sezioni da 4.26 a 4.29 di cui all’allegato I del regolamento impugnato si limitano a un rinvio al contesto normativo generale applicabile, in ogni caso, in forza della direttiva 2011/70, il quale non ha finora consentito di risolvere i problemi inerenti ai rifiuti radioattivi ad alta attività. Inoltre, secondo la Repubblica d’Austria, limitandosi a subordinare la qualificazione dell’energia nucleare come ecosostenibile ad un «piano» per l’entrata in funzione di un impianto di smaltimento finale «entro il 2050», la Commissione non modifica in alcun modo la circostanza che non è garantita una disponibilità sufficientemente prevedibile di DGP. Inoltre, i criteri di vaglio tecnico sarebbero formulati in modo troppo flessibile e impreciso per assicurare, in un futuro prevedibile, l’entrata in funzione di impianti di smaltimento finale e per eliminare i rischi per la sicurezza e le incertezze indotte.
punto 369
Occorre rilevare che i criteri di vaglio tecnico previsti dal punto 1, lettera f), delle sezioni da 4.26 a 4.29 di cui all’allegato I del regolamento impugnato impongono misure destinate a consentire l’attuazione di soluzioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività entro il 2050.
punto 370
Come sostenuto dalla Commissione, il piano di smaltimento finale è richiesto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato.
punto 371
Inoltre, come risulta dal considerando 14 del regolamento impugnato, i criteri di vaglio tecnico per quanto riguarda i rifiuti radioattivi ad alta attività mirano, al pari della direttiva 2011/70, a consentire l’attuazione di soluzioni realistiche per il trattamento di tale tipo di rifiuti.
punto 372
In proposito, come emerge dal considerando 23 della direttiva 2011/70, gli Stati membri, mantenendo la responsabilità delle rispettive politiche in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includere la pianificazione e l’attuazione delle opzioni di smaltimento nelle rispettive politiche nazionali. Tale considerando precisa che, poiché la realizzazione e lo sviluppo di un impianto di smaltimento avverrà nel corso di svariati decenni, molti programmi riconoscono la necessità di restare flessibili e adattabili, per esempio al fine di incorporare le nuove conoscenze sulle condizioni del sito o sulla possibile evoluzione del sistema di smaltimento.
punto 373
In tale contesto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non sono tali da dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’attuazione di una soluzione di smaltimento per i rifiuti radioattivi ad alta attività entro il 2050 consenta di escludere un danno significativo agli obiettivi ambientali.
punto 374
Infatti, fino al 2050, la Commissione non lascia gli Stati liberi di pianificare la transizione verso i DGP, ma li obbliga ad elaborare piani che potrebbero essere gli stessi dei programmi contemplati dalla direttiva 2011/70. Orbene, come previsto dall’articolo 12 della direttiva 2011/70, tali programmi hanno un contenuto preciso e, conformemente all’articolo 13 di detta direttiva, sono notificati alla Commissione. In tale contesto, l’esistenza di un periodo transitorio fino all’entrata in funzione degli impianti di smaltimento non comporta un rischio per l’ambiente.
punto 375
Ciò vale a maggior ragione in quanto detto approccio corrisponde all’approccio già seguito dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2011/70, cosicché non si può addebitare alla Commissione di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione scegliendo un approccio simile a quello del legislatore.
punto 376
Sotto un secondo profilo, la Repubblica d’Austria deduce che il criterio relativo a un «piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento», previsto dal punto 1, lettera f), della sezione 4.28 di cui all’allegato I del regolamento impugnato, si applica soltanto ai «progetti autorizzati dopo il 2025», cosicché un piano siffatto non è richiesto per i vecchi impianti. La Repubblica d’Austria sostiene che tale deroga non è giustificata. Infatti, se la Commissione ritiene che per gli impianti nucleari sia necessario un piano di gestione dei rifiuti al fine di escludere qualsiasi danno significativo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, ciò dovrebbe valere a fortiori per gli impianti esistenti, indipendentemente dalla data di autorizzazione dei progetti in questione.
punto 377
La Commissione evidenzia che la data di entrata in vigore nel 2025 è stata introdotta in modo che gli Stati membri dispongano del tempo necessario per adottare il piano documentato suddiviso in fasi dettagliate, al fine di evitare che, nel frattempo, nessun progetto di ammodernamento possa essere considerato conforme alla tassonomia, allo scopo di rispondere all’obiettivo del regolamento sulla tassonomia di evitare l’inerzia o i ritardi.
punto 378
Occorre ricordare che gli impianti anteriori al 2025 restano soggetti agli altri obblighi derivanti dal punto 1, lettere da a) a e), della sezione 4.28 di cui all’allegato I del regolamento impugnato. Pertanto, la Commissione, discostandosi da un criterio che avrebbe avuto l’effetto di escludere detti impianti dall’ambito di applicazione del regolamento sulla tassonomia, e quindi di limitare l’incentivo a realizzare progetti di ammodernamento degli impianti attuali, ha agito conformemente all’obiettivo di detto regolamento di evitare l’inerzia o i ritardi. Non si può quindi ritenere che essa abbia commesso un errore manifesto di valutazione.
punto 379
Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione decidendo che il criterio di un «piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l’entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento», previsto dal punto 1, lettera f), della sezione 4.28 di cui all’allegato I del regolamento impugnato, si applichi solo parzialmente ai vecchi impianti, ossia ai «progetti autorizzati dopo il 2025».
punto 380
Sotto un terzo profilo, ad avviso della Repubblica d’Austria, anche supponendo che siano disponibili in tempo utile capacità di DGP sufficienti, non si può escludere che lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi ad alta attività nei DGP possa arrecare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, i criteri di vaglio tecnico non conterrebbero alcuna disposizione che possa porre rimedio a tale situazione.
punto 381
Tuttavia, come risulta dal considerando 14 del regolamento impugnato, i DGP rappresentano l’opzione più sicura e più sostenibile allo stato attuale. Orbene, la Repubblica d’Austria non riesce a confutare tale constatazione.
punto 382
Inoltre, i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato fanno riferimento alla direttiva 2011/70. Ebbene, come risulta dai precedenti punti da 263 a 265, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che i criteri di vaglio tecnico potessero conseguire l’obiettivo di ecosostenibilità ed essere compatibili con il principio di precauzione rinviando al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa pertinente.
punto 383
In tali circostanze, gli argomenti della Repubblica d’Austria non sono tali da dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che lo smaltimento finale di rifiuti radioattivi ad alta attività nei DGP potesse impedire il verificarsi di danni significativi agli obiettivi ambientali.
punto 384
Sulla base di quanto precede, la quarta parte del terzo motivo di ricorso e la terza parte del quarto motivo di ricorso sono infondate.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla quarta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla mancata presa in considerazione dei rischi connessi al normale esercizio delle centrali nucleari
punto 385
La Repubblica d’Austria sostiene che, anche in periodi di normale esercizio, le centrali nucleari emettono radiazioni che, anche a basse dosi, aumentano i rischi di cancro e i cui effetti, in ogni caso, non sono ben documentati e non sono stati esaminati nelle relazioni prese in considerazione dalla Commissione. Secondo la Repubblica d’Austria, ciò comporta una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e del principio di precauzione.
punto 386
La Commissione contesta tale argomento.
punto 387
A tal riguardo, è sufficiente constatare che la relazione del JRC contiene un’analisi approfondita degli effetti della radioattività, nelle sue sezioni 3.4 e 4.3.
punto 388
In particolare, dalla relazione del JRC si evince che l’esposizione media annua della popolazione collegata ad effetti dovuti alla produzione di energia elettrica da energia nucleare è di circa 0,2 microsievert (μSv), ossia quattro volte inferiore alla dose media annua proveniente dalla radiazione ambientale naturale.
punto 389
Orbene, la Repubblica d’Austria non dimostra che le constatazioni della Commissione fondate su tale relazione siano inattendibili, in quanto essa si limita a citare uno studio al fine di sostenere che gli effetti delle radiazioni a basse dosi non sono ben documentati.
punto 390
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, l’acquis Euratom stabilisce requisiti rigorosi in materia di radioprotezione. Infatti, l’articolo 2, lettera b), del Trattato Euratom prevede la definizione di norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e l’articolo 30 di detto Trattato definisce le «norme fondamentali» relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. In tale contesto, la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU 2014, L 13, pag. 1), fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
punto 391
Orbene, i criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento impugnato per quanto riguarda le attività nucleari rinviano espressamente a tale direttiva.
punto 392
Pertanto, le allegazioni della Repubblica d’Austria non dimostrano che la Commissione non abbia fondato la sua valutazione dei rischi di radiazioni a basse dosi nel corso del normale esercizio delle centrali nucleari su prove scientifiche irrefutabili.
punto 393
Per tali ragioni, la quarta parte del quarto motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla quinta parte del terzo motivo di ricorso e sulla quinta parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sul danno all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici
punto 394
Nell’ambito della quinta parte del terzo motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato viola il principio DNSH alla luce dell’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, poiché, in sostanza, la frequenza e la durata dei periodi di siccità sono notevolmente aumentate nel corso degli ultimi 20 anni a causa dei cambiamenti climatici e poiché è riconosciuto che le conseguenze dei cambiamenti climatici hanno e avranno sempre più effetti negativi sull’energia nucleare.
punto 395
Nel contesto della quinta parte del quarto motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che il regolamento impugnato è contrario all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, in quanto, da un lato, i criteri di vaglio tecnico sono insufficienti e non consentono di escludere con certezza i rischi specifici relativi al fabbisogno di acqua di raffreddamento e, dall’altro, essi non si basano su prove scientifiche irrefutabili.
punto 396
In particolare, la Repubblica d’Austria sottolinea che il notevole fabbisogno idrico delle centrali nucleari provoca interruzioni in periodi di calura o di siccità, il che dimostra che l’attività peggiora anche gli effetti negativi attuali e attesi del clima su sé stessa, poiché la continuità del funzionamento non è più garantita in tali condizioni.
punto 397
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania, contesta tali argomenti.
punto 398
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se tale attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi.
punto 399
Al fine di prevenire tale danno, il regolamento impugnato prevede, negli allegati I e II, sotto il titolo «Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine», i criteri di vaglio tecnico relativi al principio consistente nel non causare danni significativi alle acque e alle risorse marine, secondo i quali:
«I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.
Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell’entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:
a) la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e
b) la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.
Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell’Unione [o secondo valori soglia in linea con il quadro normativo dell’Unione]».
punto 400
Orbene, la Repubblica d’Austria non contesta l’idoneità di tali criteri di vaglio tecnico a garantire che le attività connesse all’energia nucleare non comportino un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stesse o sulle persone, sulla natura o sugli attivi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia e, in particolare, non peggiorino i rischi di siccità. Infatti, la ricorrente sostiene che detti criteri non consentono di escludere con certezza i rischi specifici relativi al fabbisogno di acqua di raffreddamento.
punto 401
Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria vertente, in sostanza, sul fatto che l’energia nucleare perderebbe una parte della sua utilità in uno scenario di siccità più frequente e più intensa, occorre rilevare che tale argomento ha un carattere troppo astratto per riuscire a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione. Infatti, sebbene si possa ritenere che il verificarsi di una siffatta siccità rientri nel consenso scientifico, la portata dei suoi eventuali effetti sul funzionamento stesso delle centrali nucleari in tutte le zone geografiche dell’Unione rientra, dal canto suo, in una mera congettura.
punto 402
In tali circostanze, la tesi secondo cui le attività nucleari arrecano un danno significativo all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici deve essere respinta.
punto 403
Infatti, i criteri di vaglio tecnico mirano, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, a determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Come risulta dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento, tali criteri hanno altresì lo scopo di determinare, per ciascun obiettivo ambientale pertinente, se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico arrechi un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
punto 404
Pertanto, il rispetto dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia non può essere valutato prescindendo dai criteri di vaglio tecnico adottati proprio al fine di attuare tale disposizione.
punto 405
Gli argomenti della Repubblica d’Austria non sono quindi tali da dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la condizione prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia.
punto 406
In subordine, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è viziato da lacune nell’analisi e da un’insufficienza di motivazione per quanto concerne l’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto né la Commissione né i suoi esperti hanno verificato se l’energia nucleare arrechi un danno a tale obiettivo ambientale.
punto 407
Tuttavia, come risulta dal considerando 7 del regolamento impugnato, nel quale si fa riferimento alla relazione del JRC e che fa quindi parte della motivazione di detto regolamento conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 216, la Commissione ha motivato in modo giuridicamente sufficiente la sua valutazione secondo cui l’energia nucleare non arrecava un danno significativo agli obiettivi perseguiti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.
punto 408
Per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, anzitutto, la Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato viola l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia alla luce dell’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto, da un lato, non risulta chiaramente in quale misura i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato si basino su prove scientifiche irrefutabili in materia di energia nucleare e, dall’altro, in ogni caso, i pareri disponibili sull’energia nucleare non esaminano tale questione.
punto 409
Al riguardo, si deve rilevare che, a pagina 357 della sua relazione, nella riga della tabella intitolata «Adattamento ai cambiamenti climatici», il JRC ha indicato quanto segue:
«L’attività è conforme ai criteri enunciati nell’appendice E del presente allegato.
1. Proroga della durata di esercizio delle centrali nucleari esistenti
Il rispetto dei livelli di riferimento di sicurezza [della] WENRA per i reattori esistenti e [della direttiva 2009/71] garantisce che l’impianto esistente sia in grado di far fronte ai rischi estremi di origine naturale (quali inondazioni e condizioni meteorologiche estreme) che possono derivare dai cambiamenti climatici futuri.
La resilienza delle centrali nucleari dell’[Unione] di fronte a rischi estremi di origine naturale (compresi i terremoti) è stata dimostrata nello svolgimento di stress test dell’[Unione].
2. Costruzione ed esercizio di nuove centrali nucleari
Il rispetto degli obiettivi di sicurezza [della] WENRA per le nuove centrali nucleari e il rispetto della [direttiva 2009/71] garantiscono che il nuovo impianto sarà in grado di far fronte ai rischi estremi di origine naturale (quali inondazioni e condizioni meteorologiche estreme) che possono derivare dai futuri cambiamenti climatici».
punto 410
L’appendice E, che si trova a pagina 369 della relazione del JRC, contiene precisazioni relative alla valutazione dei rischi climatici e della vulnerabilità, tra cui una tipologia dei rischi climatici.
punto 411
Ne consegue che il JRC ha effettuato una valutazione dei rischi connessi all’adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 412
Pertanto, l’argomento secondo cui non risulta chiaramente in quale misura i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato si basino su prove scientifiche irrefutabili in materia di energia nucleare per quanto riguarda il criterio dell’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché l’argomento secondo cui i pareri disponibili non esaminerebbero tale questione, non possono essere accolti.
punto 413
La Repubblica d’Austria critica poi il fatto che i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento impugnato si limitano, per l’energia nucleare, ai fini della prevenzione di danni significativi all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, a rinviare all’appendice A dell’allegato I del regolamento delegato 2021/2139, nonché alla direttiva 2009/71 e agli orientamenti dell’AIEA e della WENRA relativi ai rischi estremi di origine naturale. Non sarebbe possibile, in tali circostanze, esaminare adeguatamente, e ancor meno escludere con certezza, i rischi specifici connessi al fabbisogno di acqua di raffreddamento e al suo utilizzo, i quali comporterebbero, per l’energia nucleare, significativi effetti negativi, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia.
punto 414
Inoltre, secondo la Repubblica d’Austria, l’appendice A dell’allegato I del regolamento delegato 2021/2139 contiene un obbligo procedurale di effettuare una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità. A tal riguardo, la Repubblica d’Austria ritiene che, nella misura in cui l’appendice A obbliga altresì gli operatori economici a sviluppare e ad attuare «soluzioni di adattamento», tale obbligo resti vago e, in ogni caso, limitato a una «riduzione sostanziale» dei «più importanti rischi climatici». Secondo la ricorrente, ciò consente di attenuare il danno arrecato dall’energia nucleare all’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici, mentre sarebbe necessario escludere totalmente un danno così significativo. La Repubblica d’Austria sostiene che i criteri «dovrebbero» altresì garantire che «siano attuate soluzioni di adattamento allo scopo di ridurre al minimo o evitare eventuali perdite o ripercussioni sulla continuità operativa», come risulterebbe dal considerando 51 del regolamento delegato 2021/2139, e che gli obblighi enunciati nell’appendice A di tale regolamento non sono sufficienti, in particolare per tener conto delle conseguenze specifiche dei cambiamenti climatici.
punto 415
In proposito, è sufficiente rilevare che, come riconosciuto dalla Repubblica d’Austria, tali criteri di vaglio tecnico consentono di mitigare il danno arrecato dall’energia nucleare all’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 416
Inoltre, l’argomento secondo cui sarebbe necessario escludere totalmente un danno così significativo deve essere respinto in quanto equivarrebbe ad imporre alla Commissione un approccio a «rischio zero», contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T-13/99, EU:T:2002:209, punti da 144 a 147).
punto 417
Peraltro, la tesi secondo cui il rinvio alla direttiva 2009/71, nonché agli orientamenti dell’AIEA e della WENRA non consente di escludere gli effetti negativi non è tale da dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione, poiché non è sufficientemente suffragato, in quanto la Commissione ha seguito l’approccio previsto dall’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, come interpretato alla luce del considerando 40 di detto regolamento (v. i precedenti punti da 263 a 265). Del pari, per ragioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 401, la censura relativa all’asserita mancata presa in considerazione del fabbisogno di acqua di raffreddamento in futuro non può essere accolta.
punto 418
La Repubblica d’Austria aggiunge che, per gli impianti esistenti, conformemente alle disposizioni menzionate, i miglioramenti per la sicurezza sono richiesti a priori solo nei limiti in cui essi sono considerati ragionevolmente attuabili, il che sarebbe vago e non sufficientemente ambizioso. In particolare, i fattori di localizzazione che minacciano la sicurezza degli impianti non ne escluderebbero l’ammissibilità alla tassonomia, poiché tali fattori, come l’ubicazione dei fiumi a rischio di prosciugamento, non potrebbero essere «ragionevolmente» modificati.
punto 419
Tuttavia, poiché il criterio del miglioramento ragionevolmente attuabile, impiegato al punto 2 della sezione 4.28 di cui all’allegato I del regolamento impugnato, è richiesto dalla direttiva 2009/71 per quanto riguarda gli impianti esistenti, il suo utilizzo nel regolamento impugnato non può comportare un errore manifesto di valutazione della Commissione per ragioni analoghe a quelle esposte ai precedenti punti da 263 a 265.
punto 420
Infine, la Repubblica d’Austria sostiene che l’attuazione di soluzioni di adattamento e il miglioramento delle norme di sicurezza non consentono di accertare l’assenza di effetti negativi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, l’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici non si limiterebbe a garantire la sicurezza dell’uomo e della natura, ma includerebbe anche altri obiettivi subordinati, quali l’accessibilità e la stabilità dell’approvvigionamento energetico e idrico. Orbene, secondo la Repubblica d’Austria, tali obiettivi sono considerevolmente messi in discussione qualora le centrali nucleari vengano fermate in caso di calura o di siccità, qualora la temperatura autorizzata dell’acqua di raffreddamento immessa sia aumentata o qualora debbano essere attuate soluzioni di adattamento costose, anche supponendo che siano praticabili.
punto 421
Tuttavia, come già esposto al precedente punto 401, si deve ritenere che lo scenario prospettato dalla Repubblica d’Austria concernente, in sostanza, il fatto che il riscaldamento climatico avrebbe conseguenze tali sul funzionamento delle centrali che queste ultime perderebbero la loro utilità in quanto fonte di energia, ha un carattere troppo astratto per dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.
punto 422
In proposito, la circostanza che l’analisi della Commissione sia oggetto di contestazioni nella letteratura scientifica non può essere sufficiente, in quanto tale, per mettere in discussione tale conclusione, poiché, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 212, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione di studi scientifici, nonché la scelta degli studi che devono prevalere sugli altri.
punto 423
Sulla base di quanto precede, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare una violazione, da parte del regolamento impugnato, del principio DNSH alla luce dell’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia.
punto 424
La quinta parte del terzo motivo di ricorso e la quinta parte del quarto motivo di ricorso devono quindi essere respinte.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla sesta parte del terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del requisito di una valutazione del ciclo di vita
punto 425
Secondo la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, il regolamento impugnato viola l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, in quanto, in sostanza, si fonda su una valutazione che non tiene sufficientemente conto dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare, vale a dire l’estrazione e la lavorazione del minerale di uranio, la raffinazione, la conversione, l’arricchimento dell’uranio, l’assemblaggio di combustibili, il trasporto e i potenziali conflitti armati.
punto 426
In particolare, la Repubblica d’Austria deduce che la Commissione ha espressamente omesso di includere l’estrazione e la trasformazione dell’uranio nel regolamento impugnato a seguito delle critiche dello SCHEER, di cui essa avrebbe quindi riconosciuto la valutazione del ciclo di vita secondo la quale il rispetto di norme ambientali corrispondenti, almeno in sostanza, a quelle dell’Unione non può essere garantito per tali attività. In proposito, la Repubblica d’Austria sottolinea che anche la relazione del JRC aveva constatato almeno un rischio elevato di danni significativi a diversi obiettivi ambientali, pur ritenendo che tale rischio dovesse essere escluso in virtù di un riferimento alle prescrizioni del diritto dell’Unione nei criteri di vaglio tecnico. Poiché la Commissione non ha seguito tale parere del JRC, la Repubblica d’Austria considera che essa abbia in tal modo riconosciuto implicitamente nel regolamento impugnato l’esistenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali nella fase dell’estrazione e della lavorazione dell’uranio e, pertanto, che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione.
punto 427
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 428
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, nel valutare un’attività economica in base al principio DNSH, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.
punto 429
Secondo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico devono tener conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi.
punto 430
Occorre altresì rilevare che, ai sensi del considerando 40 del regolamento sulla tassonomia, «[l]a Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili, siano elaborati tenendo conto delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente».
punto 431
Inoltre, il considerando 47 del regolamento sulla tassonomia indica che «[i] criteri di vaglio tecnico potrebbero richiedere lo svolgimento di una valutazione del ciclo di vita, se sufficientemente praticabile e se necessario».
punto 432
Pertanto, sia l’articolo 17, paragrafo 2, sia l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia riguardano specificamente una determinata attività economica – nonché i prodotti o i servizi forniti da tale attività – per la quale saranno stabiliti criteri di vaglio tecnico.
punto 433
Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia non richiedono che la Commissione effettui una valutazione del ciclo di vita di tutte le attività economiche, ma soltanto che il ciclo di vita sia preso in considerazione.
punto 434
Pertanto, come sostiene la Commissione, dalla formulazione sia dell’articolo 17, paragrafo 2, sia dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia risulta che il requisito della presa in considerazione del ciclo di vita di un’attività non si estende necessariamente alle attività che si collocano a monte o a valle dell’attività economica di cui trattasi.
punto 435
Tale interpretazione non è messa in discussione dal fatto che, secondo la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU 2013, L 124, pag. 1), menzionata nel regolamento impugnato, tutte le attività, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento o al riciclaggio, passando per le fasi di trasformazione, distribuzione, stoccaggio e uso, dovrebbero essere prese in considerazione nella misurazione dell’impronta ambientale.
punto 436
Infatti, tale raccomandazione non ha lo scopo di valutare il contributo di un’attività alla mitigazione dei cambiamenti climatici o gli eventuali danni arrecati da tale attività agli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia.
punto 437
Inoltre, si deve rilevare che l’approccio seguito dalla Commissione nel regolamento impugnato non è esclusivo dell’energia nucleare, ma è stato adottato nei confronti di altre attività rientranti nella tassonomia, in particolare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che implicano anche l’estrazione di materie prime o di terre rare per la loro costruzione e manutenzione.
punto 438
Ne consegue che la Commissione non ha violato l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia non tenendo conto, all’atto di fissare i criteri di vaglio tecnico, delle considerazioni relative al ciclo di vita di attività economiche quali le attività di estrazione e di lavorazione del minerale di uranio, di raffinazione, di conversione, di arricchimento dell’uranio, di assemblaggio di combustibili e di trasporto, che sono attività situate a monte o a valle delle attività connesse all’energia nucleare contemplate nel regolamento impugnato.
punto 439
È necessario altresì rilevare che l’impatto delle attività di disattivazione e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito è stato preso in considerazione dalla Commissione nella sua valutazione del principio DNSH, come risulta dai considerando 3 e 7 del regolamento impugnato.
punto 440
Ciò posto, le circostanze, dedotte dalla Repubblica d’Austria, secondo cui, in primo luogo, la Commissione non ha incluso tali attività nella tassonomia a seguito delle relazioni dello SCHEER e del JRC, in secondo luogo, la lavorazione, la conversione, l’arricchimento e l’assemblaggio di combustibili sarebbero essenzialmente eseguiti da Stati terzi e, in terzo luogo, la Commissione avrebbe implicitamente riconosciuto il danno arrecato all’ambiente da dette attività, non sono tali, di per sé, da dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione.
punto 441
Infatti, gli articoli 17 e 19 del regolamento sulla tassonomia, poiché riguardano determinate attività che spetta alla Commissione definire, non impediscono a quest’ultima di considerare le attività individuate dalla Repubblica d’Austria come autonome rispetto alle attività di produzione di energia nucleare oggetto del regolamento impugnato.
punto 442
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione, nella valutazione del ciclo di vita dell’uso dell’energia nucleare civile, gli aspetti relativi agli effetti dei conflitti armati, dei sabotaggi e dei rischi di abuso e di proliferazione delle applicazioni civili e militari dell’energia nucleare nella sua valutazione di un danno significativo arrecato agli obiettivi ambientali.
punto 443
Infatti, né dal tenore letterale dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia né da alcuna altra disposizione di tale regolamento risulta che tali elementi debbano essere presi in considerazione ai fini dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico.
punto 444
Infine, la Repubblica d’Austria deduce che il regolamento impugnato è viziato da «lacune nell’analisi e nella motivazione» relative a tutti gli aspetti della presa in considerazione del ciclo di vita dell’energia nucleare.
punto 445
Tuttavia, poiché la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione il ciclo di vita delle attività situate a monte o a valle delle attività economiche connesse all’energia nucleare, non può esserle addebitato di non aver sufficientemente motivato tali elementi che essa ha ritenuto estranei al ciclo di vita di queste ultime attività.
punto 446
La sesta parte del terzo motivo di ricorso è quindi infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla sesta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sul carattere contraddittorio e insufficiente delle disposizioni dell’allegato II del regolamento impugnato relative alla prevenzione dei danni significativi derivanti da incidenti gravi al reattore e dallo smaltimento finale dei rifiuti altamente radioattivi
punto 447
La Repubblica d’Austria sostiene che le disposizioni dell’allegato II del regolamento impugnato relative alla prevenzione dei danni significativi derivanti da incidenti gravi al reattore e dallo smaltimento finale dei rifiuti altamente radioattivi sono contraddittorie e insufficienti alla luce dei criteri afferenti al principio DNSH stabiliti nell’allegato I del regolamento impugnato. Infatti, l’allegato II del regolamento impugnato conterrebbe come criteri volti a prevenire danni significativi agli obiettivi ambientali solo quelli enunciati nell’allegato I del regolamento impugnato sotto il titolo «Ulteriori criteri afferenti al principio “non arrecare un danno significativo” (“DNSH”)». La Repubblica d’Austria rinvia in proposito agli argomenti sollevati nell’ambito della prima parte del terzo motivo di ricorso, della prima parte del quarto motivo di ricorso, della terza parte del terzo motivo di ricorso, della seconda parte del quarto motivo di ricorso, della quarta parte del terzo motivo di ricorso e della terza parte del quarto motivo di ricorso, che riguardano il livello di protezione, i rischi di incidenti gravi al reattore e lo smaltimento finale dei rifiuti altamente radioattivi. La ricorrente ne deduce che le illegittimità precedentemente invocate inficiano le disposizioni contenute nell’allegato II del regolamento impugnato nonché le disposizioni di detto regolamento che vi si riferiscono, nei limiti in cui coincidono con l’allegato I del regolamento impugnato.
punto 448
La Repubblica d’Austria aggiunge che l’allegato II del regolamento impugnato non contiene alcuno dei criteri elencati nei «criteri generali» indicati all’inizio dell’allegato I di detto regolamento. Pertanto, i pochi criteri che vanno al di là dei requisiti normativi in vigore e che sono ancora previsti dall’allegato I di tale regolamento non sarebbero neppure applicabili ai sensi dell’allegato II del regolamento impugnato.
punto 449
La Repubblica d’Austria sostiene inoltre che le disposizioni contenute nell’allegato II del regolamento impugnato violano l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e il principio di precauzione, per il solo fatto che tale allegato non comprende «criteri generali», sebbene siffatti criteri generali siano stati considerati necessari e inseriti nell’allegato I del regolamento impugnato.
punto 450
La Commissione contesta tali argomenti.
punto 451
Poiché la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che gli ulteriori criteri afferenti al principio DNSH per quanto riguarda il livello di protezione (punti precedenti da 261 a 269), nonché i rischi di incidenti gravi al reattore (punti precedenti da 288 a 346) e dello smaltimento finale dei rifiuti altamente radioattivi (punti precedenti da 350 a 384) fossero viziati da un errore manifesto di valutazione, tale argomento non è idoneo a dimostrare, in mancanza di precisazioni aggiuntive, il carattere contraddittorio e insufficiente delle disposizioni dell’allegato II del regolamento impugnato.
punto 452
Inoltre, si deve ricordare che l’allegato I del regolamento impugnato stabilisce, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se un’attività economica arreca un danno significativo a uno degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia.
punto 453
L’allegato II del regolamento impugnato stabilisce, dal canto suo, sulla base dell’articolo 11 del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e se un’attività economica arreca un danno significativo a uno qualsiasi degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia.
punto 454
Orbene, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, al quale è data attuazione dai criteri di vaglio tecnico contenuti nell’allegato II del regolamento impugnato, non applica il criterio della migliore prestazione del settore o dell’industria, previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
punto 455
Pertanto, ai fini della qualificazione come contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, la Commissione non ha richiesto, contrariamente alla qualificazione come contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’allegato I del regolamento impugnato, il rispetto di una condizione più rigorosa per quanto riguarda gli impianti di smaltimento.
punto 456
Ne consegue che le divergenze tra l’allegato I e l’allegato II del regolamento impugnato invocate dalla Repubblica d’Austria non possono, di per sé, dimostrare un errore manifesto di valutazione né una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Infine, poiché tali divergenze risultano dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, esse non possono neppure dimostrare un’insufficienza di motivazione.
punto 457
Sulla base di quanto precede, la sesta parte del quarto motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, vertenti sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla settima parte del quarto motivo di ricorso, vertente, in subordine, su «lacune nell’analisi e nella motivazione»
punto 458
La Repubblica d’Austria deduce, in subordine, «lacune nell’analisi e nella motivazione» a proposito dei criteri di vaglio tecnico, per quanto riguarda, in particolare, gli incidenti gravi al reattore, lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi ad alta attività, l’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici e i criteri generali afferenti al principio DNSH di cui all’allegato II del regolamento impugnato, mediante rinvio agli argomenti sollevati nell’ambito delle altre parti del quarto motivo di ricorso.
punto 459
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, contesta tali argomenti.
punto 460
Poiché le censure relative a «lacune nell’analisi e nella motivazione» per quanto riguarda gli incidenti gravi al reattore, lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi ad alta attività, l’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici e i criteri generali afferenti al principio DNSH, contenuti nell’allegato II del regolamento impugnato, sono state respinte, rispettivamente, ai precedenti punti 325, 365 e 407, anche la settima parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta per le stesse ragioni.
punto 461
Sulla base di quanto precede, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che, includendo le attività economiche connesse all’energia nucleare nelle attività di transizione e stabilendo i criteri di vaglio tecnico per tali attività, il regolamento impugnato abbia violato il principio DNSH, quale previsto dall’articolo 17 e dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia o il principio di precauzione.
punto 462
Di conseguenza, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere respinti.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione
punto 463
La Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato viola l’articolo 11 e l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia nonché il principio di precauzione, in quanto qualifica le attività economiche connesse all’energia nucleare come attività che danno un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 464
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 465
Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11 del regolamento sulla tassonomia dispone quanto segue:
«1.
Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se:
a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o
b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.
2.
Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo:
a) gli effetti negativi, sull’attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure
b) i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull’ambiente in cui si svolge l’attività economica».
punto 466
Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico si basino su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione.
punto 467
Occorre altresì rilevare che, nella rubrica intitolata «Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici» di cui all’allegato II del regolamento impugnato per le attività rientranti nelle sezioni da 4.26 a 4.28, è indicato, in sostanza, che le attività economiche in questione devono aver attuato soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento») che riducano in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su tali attività. Inoltre, si precisa che i rischi climatici fisici che pesano sulle attività in questione sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A dell’allegato II del regolamento delegato 2021/2139, nella quale le sezioni da 4.26 a 4.31 sono state inserite dal regolamento impugnato, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.
punto 468
In primo luogo, secondo la Repubblica d’Austria, poiché le attività economiche connesse all’energia nucleare, ai sensi del regolamento impugnato, incidono negativamente sull’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, esse non possono dare un contributo sostanziale all’obiettivo ambientale di adattamento ai cambiamenti climatici. La Repubblica d’Austria rinvia in proposito ai suoi argomenti sollevati nell’ambito della quinta parte del terzo motivo di ricorso e della quinta parte del quarto motivo di ricorso.
punto 469
Tuttavia, poiché gli argomenti della Repubblica d’Austria non erano tali da dimostrare che la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione del principio DNSH per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici, nell’ambito della quinta parte del terzo motivo di ricorso e della quinta parte del quarto motivo di ricorso, la ripresa di tali argomenti nell’ambito del presente motivo non può dimostrare, di per sé, che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le attività economiche connesse all’energia nucleare dessero un contributo sostanziale all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 470
In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sottolinea che la constatazione dell’assenza di un contributo sostanziale delle attività economiche connesse all’energia nucleare all’adattamento ai cambiamenti climatici non può essere messa in discussione dalle formulazioni contenute nell’allegato II del regolamento impugnato sotto la rubrica «Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici». Infatti, il termine «comprende» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia richiederebbe un contributo «sostanziale» all’adattamento ai cambiamenti climatici, cosicché non si può ritenere congruo un qualsiasi tipo di misura di adattamento. Inoltre, il requisito riguarderebbe un contributo sostanziale, vale a dire misure di adattamento fisiche sostanziali, che devono costituire parte integrante dell’attività economica in quanto tale. Orbene, siffatte misure non sarebbero definite nell’allegato II del regolamento impugnato, poiché i criteri stabiliti da detto allegato II coinciderebbero ampiamente con quelli dell’allegato I del medesimo regolamento e sarebbero, in sostanza, di natura puramente procedurale. Secondo la Repubblica d’Austria, a causa dell’imprecisione della loro formulazione, non è possibile stabilire se e in quale misura ne derivino soluzioni fisiche di adattamento.
punto 471
Ebbene, come risulta dal precedente punto 467, il punto 1 dei diversi criteri di vaglio tecnico, nella rubrica intitolata «Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici» di cui all’allegato II del regolamento impugnato, per le attività rientranti nelle sezioni da 4.26 a 4.28, richiede l’attuazione di soluzioni fisiche e non fisiche che riducano in modo sostanziale i più importanti rischi climatici fisici che pesano su tale attività. Come indicato al punto 2 di detta rubrica, i rischi climatici fisici che pesano sull’attività in questione sono stati identificati tra quelli elencati nell’appendice A dell’allegato II del regolamento delegato 2021/2139, effettuando una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità secondo le fasi precisate in detto punto 2. I punti 5 e 6 di tale rubrica rinviano all’acquis Euratom pertinente.
punto 472
L’argomento della Repubblica d’Austria relativo all’assenza di una soluzione fisica e al carattere procedurale e vago dei requisiti di cui all’allegato II del regolamento impugnato deve quindi essere respinto.
punto 473
In terzo luogo, la Repubblica d’Austria indica che i criteri di vaglio tecnico previsti dall’allegato II del regolamento impugnato non affrontano gli effetti prodotti dalle ondate di calore e di freddo sulla sicurezza dei reattori o sull’approvvigionamento di energia, essenziali per tale sicurezza. La ricorrente aggiunge che non vengono neppure menzionati i problemi specifici posti dal clima soltanto per l’energia nucleare e indotti dall’aumento previsto dei conflitti di interesse che possono sorgere in materia di utilizzo dell’acqua tra l’approvvigionamento energetico e la protezione delle acque o nel settore della sicurezza energetica.
punto 474
Al riguardo, come risulta dal precedente punto 467, l’allegato II del regolamento impugnato rinvia all’appendice A dell’allegato II del regolamento delegato 2021/2139. Tale appendice contiene una classificazione dei pericoli legati al clima, tra i quali figurano, in particolare, le ondate di calore, le ondate di freddo e, tra i pericoli legati alle acque, lo stress idrico. Inoltre, per ragioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 401, l’allegazione concernente la mancata presa in considerazione dei problemi specifici posti in futuro dal clima per l’energia nucleare ha un carattere troppo astratto per essere accolta.
punto 475
L’argomento relativo al fatto che i criteri di vaglio tecnico di cui trattasi non affronterebbero tali rischi climatici deve quindi essere respinto.
punto 476
In quarto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’articolo 19, paragrafo 1, prima frase, del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 3, di quest’ultimo impone anche l’applicazione del criterio previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento e il principio di precauzione ai criteri di vaglio tecnico diretti a garantire il rispetto delle condizioni definite dall’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento. La ricorrente afferma che la Commissione non ha acquisito alcuna perizia sulla questione se e in quale misura le attività economiche connesse all’energia nucleare possano dare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, di fronte alle conseguenze previste dei cambiamenti climatici consistenti in siccità crescente, prosciugamento dei corsi d’acqua e aumento della temperatura dell’acqua, non si sarebbe svolta alcuna discussione sui rischi specifici per la sicurezza e sui potenziali conflitti di interesse ai quali l’esercizio delle attività economiche connesse all’energia nucleare esporrà l’uso dell’acqua (nei tre settori economici regolamentati). La Repubblica d’Austria ne deduce, da un lato, che è escluso, in mancanza di perizie pertinenti, che i criteri di vaglio tecnico si basino al riguardo su cognizioni scientifiche irrefutabili e, dall’altro, che non si è potuto tenere conto del principio di precauzione, dato che la sua applicazione presuppone constatazioni complete, precise e definitive e che, per definizione, esso si applica anche a siffatte incertezze scientifiche relative a tali constatazioni.
punto 477
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla Repubblica d’Austria, il JRC ha analizzato la questione del contributo delle attività economiche connesse all’energia nucleare all’adattamento ai cambiamenti climatici a pagina 357 della sua relazione. Non si può quindi sostenere che la Commissione non abbia acquisito alcuna perizia sulla questione se e in quale misura l’energia nucleare possa dare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, a pagina 358 della relazione del JRC, a proposito dell’uso sostenibile e della protezione delle acque e delle risorse marine, viene indicato che i rischi di degrado ambientale connessi alla tutela della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati ed esaminati, conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque predisposto in collaborazione con i portatori di interessi. Si fa altresì riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).
punto 478
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, non si può ritenere che i criteri di vaglio tecnico non si basino al riguardo su cognizioni scientifiche irrefutabili, e che non si sia potuto tenere conto del principio di precauzione.
punto 479
Sulla base di quanto precede, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che il regolamento impugnato sia stato adottato in violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia nonché del principio di precauzione in quanto esso qualifica l’energia nucleare come energia che dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 480
Il quinto motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia
punto 481
La Repubblica d’Austria sostiene che i criteri di vaglio tecnico non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia, poiché contengono nozioni giuridiche indeterminate e condizioni la cui esecuzione deve essere garantita solo per il futuro, ad esempio per la pianificazione dello smaltimento finale e dell’utilizzo dell’ATF a partire dal 2025.
punto 482
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 483
Occorre rilevare che, secondo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.
punto 484
Orbene, è sufficiente constatare che il fatto che criteri di vaglio tecnico si fondino su nozioni giuridiche indeterminate e condizioni da rispettare per il futuro non è sufficiente a dimostrare, in quanto tale, che essi non siano di facile utilizzo o non siano stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia. In ogni caso, nessun requisito osta a che un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di una norma che essa adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta, né impone che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto tale istituzione non può determinare in anticipo tutte queste ipotesi (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C-157/21, EU:C:2022:98, punto 320).
punto 485
Inoltre, nei limiti in cui, con il suo argomento, la Repubblica d’Austria intenda invocare una violazione del principio della certezza del diritto, si può ricordare che una disposizione di un atto dell’Unione viola il principio della certezza del diritto, a causa della sua mancanza di chiarezza, solo se presenta un’ambiguità tale da costituire un ostacolo a che i singoli possano eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di tale disposizione (sentenza del 24 gennaio 2024, Volkskreditbank/SRB, T-348/21, non pubblicata, EU:T:2024:32, punto 70).
punto 486
Nel caso di specie, la Repubblica d’Austria non dimostra che i criteri di vaglio tecnico presentino un’ambiguità tale da costituire un ostacolo a che i singoli possano eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di detti criteri.
punto 487
Per tali ragioni, il sesto motivo di ricorso è respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, riguardanti le attività economiche nel settore dell’energia nucleare › Sul settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dello scopo e dell’effetto utile del regolamento sulla tassonomia a causa del rischio di frammentazione del mercato
punto 488
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce che la qualificazione delle attività economiche connesse all’energia nucleare come sostenibili rischia globalmente di comportare una frammentazione del mercato contraria allo scopo del regolamento sulla tassonomia e all’obbligo di preservarne l’effetto utile.
punto 489
Secondo la Repubblica d’Austria, gli obblighi specifici di comunicazione al pubblico per quanto riguarda gli investimenti, in particolare, in attività di produzione di energia nucleare danno luogo a una differenziazione tra ecosostenibilità «più buona» e «meno buona» contraria allo spirito e all’obiettivo del regolamento sulla tassonomia, il quale mira ad assicurare la trasparenza stabilendo criteri uniformi a livello dell’Unione per le attività ecosostenibili.
punto 490
Orbene, tale obiettivo sarebbe messo in discussione dalla classificazione delle attività economiche connesse all’energia nucleare come sostenibili, in quanto, dopo l’annuncio dell’intenzione della Commissione di qualificare tali attività come sostenibili, si profila sul mercato la stessa frammentazione che il legislatore dell’Unione intenderebbe evitare. La Repubblica d’Austria indica che gli investitori fanno pubblicità mirata sui prodotti finanziari «verdi», «senza nucleare», che gli investitori istituzionali hanno già dichiarato di non avere intenzione di investire in prodotti finanziari con elementi di energia nucleare o hanno preso posizione in tal senso e che la maggior parte delle certificazioni nazionali di finanza sostenibile in Europa esclude espressamente che le attività connesse all’energia nucleare siano conformi ai loro criteri.
punto 491
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica francese e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 492
Occorre ricordare che, ai sensi del considerando 14 del regolamento sulla tassonomia, onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori e degli investitori a causa di nozioni divergenti di «attività economica ecosostenibile», i requisiti nazionali che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono osservare al fine di commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche.
punto 493
In primo luogo, si deve rilevare che il regolamento sulla tassonomia mira a definire i criteri per stabilire se determinate attività economiche possano considerarsi ecosostenibili, in particolare all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, e che, di conseguenza, qualificando determinate attività economiche connesse all’energia nucleare come sostenibili ai sensi del paragrafo 2 di detta disposizione, la Commissione non ha effettuato una differenziazione indebita tra attività economiche.
punto 494
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento in base al quale la classificazione delle attività economiche connesse all’energia nucleare nella categoria delle attività di transizione avrebbe avuto come effetto, sul mercato, una perdita di adesione degli operatori o una frammentazione mediante l’elaborazione di prodotti finanziari o di investimenti sostenibili «senza nucleare», come sostiene la Repubblica d’Austria, esso non è tale da implicare l’illegittimità del regolamento impugnato.
punto 495
Infatti, la legittimità di un atto dell’Unione non può dipendere dal suo grado di efficacia, dagli asseriti comportamenti degli operatori economici e istituzionali interessati, o dal modo in cui tale atto è applicato nella pratica (v., in tal senso, sentenze del 25 giugno 1998, British Airways e a./Commissione, T-371/94 e T-394/94, EU:T:1998:140, punto 291 e giurisprudenza citata, e del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T-135/05, EU:T:2006:366, punto 124 e giurisprudenza citata).
punto 496
Per tali ragioni, anche il settimo motivo di ricorso deve essere respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile
punto 497
Per quanto riguarda il settore del gas fossile, il regolamento impugnato definisce tre tipi di attività:
la produzione di energia elettrica da combustibili fossili gassosi (nuove sezioni 4.29 degli allegati I e II del regolamento delegato 2021/2139, inserite in detti allegati dal regolamento impugnato);
la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili (nuove sezioni 4.30 degli allegati I e II del regolamento delegato 2021/2139, inserite in detti allegati dal regolamento impugnato);
la produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (nuove sezioni 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato 2021/2139, inserite in detti allegati dal regolamento impugnato) (in prosieguo, congiuntamente: le «attività economiche connesse al gas fossile»).
punto 498
Per ciascuna di tali attività, l’allegato I del regolamento impugnato stabilisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se l’attività economica arrechi un danno significativo a uno qualsiasi degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia. L’allegato II del regolamento impugnato stabilisce, a sua volta, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e se l’attività economica arrechi un danno significativo a uno qualsiasi degli altri obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione
punto 499
La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, deduce, in sostanza, che il regolamento impugnato viola l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia nonché il principio di precauzione in quanto prevede, per le attività economiche connesse al gas fossile, valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW in media annua su 20 anni.
punto 500
La Repubblica d’Austria riferisce che le attività economiche nel settore del gas fossile non danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, almeno nella misura in cui sono consentite oltre il valore limite di 100 g di CO2e/kWh, anche nell’ambito dei valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW.
punto 501
La Commissione, sostenuta dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 502
Tale motivo di ricorso si suddivide in otto parti, vertenti, la prima, sull’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio, la seconda, sull’assenza di contributo alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio in linea con l’obiettivo di 1,5 °C, la terza, sulla violazione del requisito di una valutazione del ciclo di vita, la quarta, su ritardi sulle migliori prestazioni del settore o dell’industria, la quinta, su un ostacolo alle alternative a basse emissioni di carbonio, la sesta, su una violazione del divieto di effetti di dipendenza, la settima, su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia e, in subordine, l’ottava, su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento, del principio di precauzione e su «lacune nell’analisi e nella motivazione».
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla prima parte del decimo motivo di ricorso, vertente sull’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio
punto 503
La Repubblica d’Austria sostiene che la condizione secondo cui non deve esistere un’alternativa a basse emissioni di carbonio non è soddisfatta, poiché le energie rinnovabili, le reti intelligenti e le tecniche di stoccaggio dell’energia e di riduzione dei consumi sono altrettante alternative disponibili a basse emissioni di carbonio che possono sostituire le attività economiche connesse al gas fossile.
punto 504
La Repubblica d’Austria aggiunge che, tenuto conto che le alternative a basse emissioni di carbonio «potrebbero non essere [ancora] disponibili sul mercato», come enunciato ai considerando 4 e 6 del regolamento impugnato, la Commissione fonda tale regolamento su un’«estensione» dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia incompatibile con la formulazione, l’impianto e la finalità di tale disposizione per le ragioni illustrate a sostegno del secondo motivo di ricorso.
punto 505
Inoltre, la Repubblica d’Austria deduce che il requisito secondo cui, in sostanza, l’energia elettrica e/o il calore/freddo da sostituire non possono essere generati da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità, previsto al punto 1, lettera b), punto ii), della sezione 4.29 e al punto 1, lettera b), punto iii), delle sezioni 4.30 e 4.31 contenute nell’allegato I del regolamento impugnato, comporta un’estensione illegittima dell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. La ricorrente ritiene che quest’ultima disposizione richieda un confronto non solo con l’alternativa «più conveniente», ma anche con tutte le alternative «economicamente praticabili», e che detta disposizione escluda la qualificazione come ecosostenibile non solo qualora la «stessa capacità» possa essere raggiunta con fonti alternative, ma anche nel caso in cui queste ultime esistano.
punto 506
La Commissione, sostenuta dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania, contesta tali argomenti.
punto 507
Occorre ricordare, in primo luogo, che dal considerando 4 del regolamento impugnato risulta, in sostanza, che la Commissione ha ritenuto che la transizione ecologica richiedesse riduzioni significative delle emissioni di GHG in settori in cui le alternative a basse emissioni di carbonio non sono praticabili in quanto non consentirebbero di garantire l’approvvigionamento energetico necessario.
punto 508
A tal fine, la Commissione ha considerato, in sostanza, che fosse necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse al gas fossile nel caso in cui le emissioni di GHG generate da tali attività siano inferiori a un valore limite appropriato, ma anche nel caso in cui detti tipi di produzione non siano ancora al di sotto di tale valore limite appropriato.
punto 509
La Commissione ha inoltre ritenuto che occorresse prevedere un approccio alternativo alla limitazione diretta delle emissioni di GHG. Secondo detto approccio, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell’arco di 20 anni, da un lato, gli impianti potrebbero raggiungere tali risultati limitando il numero di ore di esercizio o anticipando la data di passaggio ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. Dall’altro lato, i criteri di vaglio tecnico per l’utilizzo di gas fossile dovrebbero anche assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l’impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, e l’esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all’uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica.
punto 510
In secondo luogo, come risulta dai precedenti punti da 164 a 169, la condizione secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, implica che siano presi in considerazione gli aspetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 511
In terzo luogo, se ne deduce che deve essere respinto l’argomento secondo il quale l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia esclude la qualificazione come ecosostenibile non solo qualora la «stessa capacità» possa essere raggiunta con fonti alternative, ma anche nel caso in cui queste ultime esistano.
punto 512
Infatti, come risulta dai precedenti punti da 164 a 169, la condizione secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, implica la presa in considerazione degli aspetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento. Orbene, l’interpretazione adottata dalla Repubblica d’Austria violerebbe l’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 513
In quarto luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il requisito secondo cui l’energia da sostituire non può essere generata da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità, previsto al punto 1, lettera b), punto ii), della sezione 4.29 e al punto 1, lettera b), punto iii), delle sezioni 4.30 e 4.31 contenute nell’allegato I del regolamento impugnato, non è illegittimo in quanto implicherebbe l’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia per includere in tale disposizione l’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 514
Infatti, tale requisito mira anch’esso a garantire l’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento, conformemente all’interpretazione che risulta dai precedenti punti da 164 a 169, assicurando al contempo la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l’impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, secondo l’approccio della Commissione descritto al precedente punto 509. Detto requisito non deriva quindi da un’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 515
In quinto luogo, si deve rilevare che, secondo i modelli della Commissione, basati sulla valutazione d’impatto che accompagna la sua comunicazione COM (2020) 562 final, del 17 settembre 2020, intitolata «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», le centrali elettriche a gas sono necessarie come capacità di transizione e di riserva nelle attuali condizioni tecnologiche e di mercato, in quanto l’Unione avrà bisogno di nuove capacità di gas comprese tra 23 e 31 gigawatt (GW) nel periodo dal 2020 al 2030.
punto 516
Orbene, gli argomenti della Repubblica d’Austria riferiti alle asserzioni della piattaforma non consentono di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che le alternative a basse emissioni di carbonio possano non essere ancora disponibili sul mercato e che non consentano di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 517
Infatti, la semplice affermazione secondo cui esistono alternative praticabili derivanti dalle energie rinnovabili non è sufficiente a privare di plausibilità la valutazione della Commissione.
punto 518
Gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono quindi di dimostrare che non sia soddisfatta la condizione secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio, prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 519
Per tali ragioni, la prima parte del decimo motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla seconda parte del decimo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di un contributo alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio in linea con l’obiettivo di 1,5 °C
punto 520
La Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, utilizzati nell’allegato I del regolamento impugnato, non sono compatibili con l’obiettivo di 1,5 °C fissato dall’accordo di Parigi e con i corrispondenti sotto-obiettivi dell’Unione per il 2030 e il 2050, e che gli altri criteri di vaglio tecnico non consentono di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 521
La Commissione, sostenuta dalla Romania e dalla Repubblica di Polonia, contesta tale argomento.
punto 522
Occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia richiede, in particolare, che l’attività economica in questione sostenga la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di GHG, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi.
punto 523
Risulta altresì dal considerando 41 del regolamento sulla tassonomia che le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento devono sostenere, seguendo un percorso credibile, la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di GHG.
punto 524
Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia impone alla Commissione di assicurarsi che un’attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione sostenga la transizione verso un’economia climaticamente neutra e miri a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche con l’eliminazione graduale delle emissioni di GHG.
punto 525
Dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia si evince che le valutazioni della Commissione sarebbero prive di plausibilità e viziate da un errore manifesto di valutazione se la Repubblica d’Austria dimostrasse che, contrariamente a quanto ritenuto, in sostanza, dalla Commissione nel regolamento impugnato, i criteri di vaglio tecnico non sono idonei a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG.
punto 526
In proposito, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili (sezione 4.29 dell’allegato I del regolamento impugnato), in riferimento al criterio di vaglio tecnico relativo al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il punto 1, lettera b), della sezione 4.29 di cui all’allegato I del regolamento impugnato prevede quanto segue:
«[G]li impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:
i) le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 g [di] CO2e/kWh di energia generata, oppure le emissioni annue dirette di gas serra dell’attività non superano una media di 550 kg [di] CO2e/kW della capacità dell’impianto nell’arco di vent’anni;
ii) l’energia elettrica da sostituire non può essere generata da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;
iii) l’attività sostituisce un’attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente che usa combustibili fossili solidi o liquidi;
iv) la nuova capacità di produzione installata non supera di oltre il 15% la capacità dell’impianto sostituito;
v) l’impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all’uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa;
vi) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata;
vii) se l’attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone (…)».
punto 527
Il valore limite di 270 g di CO2e/kWh dell’energia generata è utilizzato anche nei criteri di vaglio tecnico per la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili (sezione 4.30 dell’allegato I del regolamento impugnato) e per la produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (sezione 4.31 dell’allegato I del regolamento impugnato).
punto 528
In primo luogo, la Repubblica d’Austria indica che, ad avviso del TEG, il valore limite di 100 g di CO2e/kWh definisce scientificamente il rispetto della condizione consistente nel sostenere la transizione verso un’economia climaticamente neutra e che dovrebbe essere abbassato ogni cinque anni, ricordando al contempo che il TEG ha anche precisato che tale valore limite non poteva essere rispettato dalle centrali a gas tradizionali, ma solo da quelle che utilizzano la tecnologia di cattura e di sequestro del carbonio. La ricorrente sottolinea altresì che la piattaforma ha ritenuto che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW non fossero compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione e dell’accordo di Parigi, e che la Commissione ha considerato determinante tale limite di 100 g di CO2e/kWh, in particolare per le altre attività ritenute portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici nel regolamento delegato 2021/2139 e per l’energia nucleare.
punto 529
Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, nella relazione finale del TEG, a proposito del valore limite di 100 g di CO2e/kWh è stato indicato quanto segue:
«Per la produzione di energia elettrica, la produzione di calore e la cogenerazione di calore ed energia elettrica si propone un valore limite globale e tecnologicamente neutro di intensità delle emissioni di 100 g [di] CO2[e]/kWh. Tale valore limite sarà ridotto ogni cinque anni in linea con gli obiettivi politici di zero emissioni nette entro il 2050. (…)
Metodo di selezione del valore limite di intensità delle emissioni
Il percorso annuale delle emissioni del settore elettrico dell’[Unione] dovrà raggiungere un livello di emissioni nette pari a zero entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi (…) e con altri impegni politici in materia di clima ed energia.
Il calcolo del valore limite di 100 g di CO2e/kWh si basa sugli obiettivi politici in materia di emissioni future autorizzate del settore elettrico divisi per l’evoluzione prevista della domanda di energia elettrica.
Il valore limite sarà fissato a un valore unico per tutti i nuovi investimenti nella produzione di energia elettrica, fino a quando non sarà riveduto successivamente. Esso si applica anche alla produzione di calore/freddo e alla cogenerazione di calore ed energia elettrica.
Affinché un investimento o una determinata attività sia compatibile con tale percorso, le emissioni medie nel corso di 40 anni o della sua vita fisica (se più breve) devono essere inferiori al valore limite.
(…)
Il valore limite è stato determinato come segue:
I dati storici sulle emissioni del settore dell’energia elettrica e sulla domanda di energia elettrica nell’Unione a 28 Stati membri provengono da Eurostat.
Le emissioni future sono in linea con gli impegni politici dell’[Unione] per il settore [del sistema per lo scambio di quote di emissioni] (-43% entro il 2030) e diminuiscono poi in modo lineare fino a zero entro il 2050. La domanda futura di energia elettrica (produzione netta) dovrebbe aumentare conformemente allo scenario di riferimento PRIMES 2016 dell’Unione.
Dividendo le emissioni previste del settore dell’energia elettrica per la domanda prevista di energia elettrica, si ottengono valori annuali previsti coerenti con le politiche per i fattori di emissione del settore elettrico dell’[Unione].
Un determinato produttore di energia elettrica è considerato conforme a tali obiettivi politici se le sue emissioni sono inferiori alla media di tali fattori di emissione annui nel corso della sua durata di vita.
Per determinare un unico valore limite tecnologicamente neutro che comprenda tutte le tecnologie, la metodologia prende in considerazione i fattori di emissione medi annui su un periodo di 40 anni dall’entrata in esercizio».
punto 530
Il valore limite di 100 g di CO2e/kWh è stato quindi ottenuto dividendo le emissioni previste del settore dell’energia elettrica (tenendo conto dell’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050) per la domanda prevista di energia elettrica.
punto 531
Il valore limite di 100 g di CO2e/kWh rappresenta, secondo il TEG, il valore medio delle emissioni della produzione di energia elettrica tra il 2020 e il 2050 per consentire all’Unione di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.
punto 532
Tale valore limite si basa sul rapporto tra il valore stimato delle emissioni totali da non superare entro il 2050 per limitare o eliminare le emissioni di GHG e il valore stimato della domanda di energia elettrica entro il 2050.
punto 533
In altri termini, il valore limite di 100 g di CO2e/kWh definisce un valore ipotetico di CO2e/kWh prodotta da non superare per limitare o eliminare le emissioni di GHG in modo compatibile con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali entro il 2050.
punto 534
Sotto un secondo profilo, occorre tuttavia rilevare che il valore limite stabilito dal TEG non è, in quanto tale, un parametro di legittimità dei criteri di vaglio tecnico fissati nel regolamento impugnato, in quanto la Commissione può prendere in considerazione un insieme di elementi.
punto 535
In proposito, come la Commissione ha segnalato nel suo controricorso senza essere contraddetta al riguardo, il valore limite di 100 g di CO2e/kWh non è attualmente praticabile per le centrali a gas che non dispongono di un sistema di cattura di CO2. L’approccio della Commissione consiste, in sostanza, nell’applicare un valore limite di 270 g di CO2e/kWh a detti impianti, in modo che essi rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento impugnato e siano soggetti agli altri criteri di vaglio tecnico. Orbene, è necessario constatare che un siffatto approccio è conforme all’obiettivo del regolamento sulla tassonomia di evitare l’inerzia o i ritardi, già menzionato al precedente punto 377.
punto 536
Ciò posto, gli argomenti della Repubblica d’Austria, relativi al mancato rispetto del valore limite di 100 g di CO2e/kWh, non sono tali da dimostrare, di per sé, che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione rilevando che i criteri di vaglio tecnico potranno favorire la riduzione o l’eliminazione delle emissioni di GHG e, pertanto, sostenere la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C.
punto 537
Sotto un terzo profilo, gli argomenti della Repubblica d’Austria non possono neppure consentire di dimostrare che i criteri di vaglio tecnico non siano idonei a contribuire al conseguimento dell’obiettivo intermedio per il 2030, previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della normativa europea sul clima, consistente in una riduzione interna netta delle emissioni di GHG (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
punto 538
Infatti, si deve constatare che, con il suo argomento, la Repubblica d’Austria contesta, in sostanza, che i criteri in questione siano sufficientemente rigorosi o ambiziosi, ma non mette in discussione la loro idoneità a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per le considerazioni già svolte ai precedenti punti da 523 a 525, tale argomento non è adatto a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’attuazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, e per ragioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 378, occorre ricordare che la scelta della Commissione di privilegiare criteri potenzialmente meno rigorosi può ricollegarsi all’obiettivo di evitare l’inerzia o i ritardi, consentendo un ambito di applicazione più ampio del regolamento impugnato e di tutti i criteri ivi contenuti.
punto 539
Ciò vale a maggior ragione in quanto le attività di cui trattasi devono altresì sostituire un’attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente che usa combustibili fossili solidi o liquidi, e generare una riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 55% nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata e in quanto lo Stato membro deve essersi impegnato a eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone [punto 1, lettera b), punti iii), vi) e vii), della sezione 4.29 e punto 1, lettera b), punti iv), vii) e ix), delle sezioni 4.30 e 4.31 di cui all’allegato I del regolamento impugnato].
punto 540
Del resto, l’argomento della Repubblica d’Austria tralascia altresì il fatto che l’approccio seguito per le attività economiche connesse al gas fossile è un approccio graduale, che mira a ridurre la produzione di energia derivante dal gas fossile per fasi, consentendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento, come risulta in particolare dal considerando 4 del regolamento impugnato. Pertanto, come sostiene la Commissione, gli impianti possono o limitare il numero di ore di esercizio a un livello costante o passare rapidamente all’uso esclusivo di combustibili rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio dopo l’esaurimento del bilancio del carbonio. Di conseguenza, se utilizzano una quota maggiore del loro bilancio del carbonio nei primi anni, dovranno compensare gli anni successivi riducendo il numero di ore di esercizio o anticipando il passaggio a gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. Tale approccio è coerente con l’intenzione del legislatore dell’Unione di non includere solo le attività economiche che sono atte a garantire il contributo più sostanziale possibile all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e che non arrecano alcun danno – o arrecano il minor danno possibile – agli altri obiettivi ambientali.
punto 541
In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene, sotto un primo profilo, che i criteri di vaglio tecnico non garantiscono neppure il conseguimento di tali obiettivi. In particolare, la condizione del passaggio, al 31 dicembre 2035, all’uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio non potrebbe contribuire al conseguimento dell’obiettivo intermedio per il 2030, che sarebbe vincolante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della normativa europea sul clima.
punto 542
La Repubblica d’Austria deduce che il cambiamento di combustibile richiesto non è adeguato a garantire un contributo sufficiente al rispetto degli obiettivi climatici dell’Unione, i quali presuppongono che il settore dell’energia diventi già quasi climaticamente neutro entro il 2040 (e, in ogni caso, entro il 2050) e non produca quindi più emissioni significative di GHG.
punto 543
Con tale argomento, la Repubblica d’Austria sostiene che il criterio di vaglio tecnico relativo al cambiamento di combustibile non è adeguato a garantire un contributo sufficiente al rispetto degli obiettivi climatici dell’Unione.
punto 544
Ebbene, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non dimostra né tantomeno allega che il cambiamento di combustibile richiesto non sia idoneo a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, tale argomento non può essere accolto.
punto 545
Sotto un secondo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che i criteri di vaglio tecnico consentirebbero di prevedere ben oltre il 2040 (o addirittura oltre il 2050) impianti che producono emissioni significative di GHG. Infatti, la ricorrente sottolinea che, secondo i criteri di vaglio tecnico, i nuovi impianti possono essere considerati ecosostenibili se sono autorizzati prima del 31 dicembre 2030 e se soddisfano le altre condizioni del regolamento impugnato. Secondo la Repubblica d’Austria, la durata media di esercizio di tali impianti è compresa tra 25 e 30 anni. Orbene, anche a partire dal 1o gennaio 2036, i criteri di vaglio tecnico non prevederebbero appunto l’uso esclusivo di combustibili rinnovabili, ma solo l’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, che non avrebbe alcun rapporto con il valore limite di 270 g di CO2e/kWh né imporrebbe, peraltro, la minima riduzione specifica rispetto a tale limite o a qualsiasi altro valore limite.
punto 546
Secondo la Repubblica d’Austria, anche se si ritenesse che l’obbligo di utilizzare combustibili a basse emissioni di carbonio imponga una riduzione del 70% rispetto al valore di riferimento per i combustibili fossili, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), ne deriverebbe solo una riduzione del livello di emissioni autorizzato a poco meno di 200 g di CO2e/kWh. La Repubblica d’Austria ne deduce che, anche dopo il 2035 e tenuto conto della durata di esercizio degli impianti, le emissioni di GHG resterebbero autorizzate, ben dopo il 2040 e il 2050, ad un livello ampiamente superiore al valore limite di 100 g di CO2e/kWh, che deve essere rispettato per raggiungere gli obiettivi climatici.
punto 547
Ebbene, è necessario constatare che la Repubblica d’Austria non dimostra né tantomeno allega che l’obbligo di utilizzare combustibili a basse emissioni di carbonio non sia idoneo a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, tale argomento non può essere accolto.
punto 548
Sotto un terzo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che il riferimento all’obiettivo di riduzione del 55% di cui al punto 1, lettera b), punto vi), della sezione 4.29, nonché al punto 1, lettera b), punto vii), delle sezioni 4.30 e 4.31 dell’allegato I del regolamento impugnato, richiama erroneamente l’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 4 della normativa europea sul clima di ridurre del 55% le emissioni nette di GHG in Europa entro il 2030, sebbene sia evidente che occorre realizzare maggiori riduzioni nel settore dell’energia, in quanto quest’ultimo rappresenta il 75% di tali emissioni.
punto 549
Tuttavia, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non dimostra né tantomeno allega che i criteri di vaglio tecnico secondo i quali la sostituzione di un vecchio impianto deve determinare una riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 55% nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata, o di almeno il 55% di GHG per kWh di energia generata, non siano idonei a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, tale argomento non può essere accolto.
punto 550
Sotto un quarto profilo, secondo la Repubblica d’Austria, le condizioni di sostituzione di un vecchio impianto con l’installazione di uno nuovo, enunciate al punto 1, lettera b), punto vi), della sezione 4.29 e al punto 1, lettera b), punto vii), delle sezioni 4.30 e 4.31 dell’allegato I del regolamento impugnato, sono insufficienti. Infatti, tale attività economica dovrebbe sostituire le attività di produzione di energia elettrica attualmente svolte dalle centrali di produzione combinata a carbone o dalle centrali a lignite e sarebbe anche possibile aumentare del 15% la capacità per gli impianti di cui alla sezione 4.29, conformemente al punto 1, lettera b), punto iv), di detta sezione. Inoltre, le condizioni enunciate al punto 1, lettera b), punto v), delle sezioni 4.30 e 4.31 corrisponderebbero alla condizione stabilita al punto 1, lettera b), punto iv), della sezione 4.29, ad eccezione del fatto che non sarebbe possibile un aumento della capacità per tali attività e non sarebbe richiesta una riduzione della capacità rispetto allo status quo.
punto 551
Con tale argomento, la Repubblica d’Austria sostiene che le condizioni di sostituzione di un vecchio impianto con l’installazione di uno nuovo, enunciate al punto 1, lettera b), punto vi), della sezione 4.29 e al punto 1, lettera b), punto vii), delle sezioni 4.30 e 4.31, contenute nell’allegato I del regolamento impugnato, sono insufficienti.
punto 552
Tuttavia, la Repubblica d’Austria non dimostra né tantomeno allega che le condizioni di sostituzione di un vecchio impianto, considerate congiuntamente agli altri criteri di vaglio tecnico, non siano idonee a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, tale argomento non può essere accolto.
punto 553
Sotto un quinto profilo, la Repubblica d’Austria ritiene che le condizioni enunciate al punto 1, lettera b), punto vii), della sezione 4.29 e al punto 1, lettera b), punto ix), delle sezioni 4.30 e 4.31 di cui all’allegato I del regolamento impugnato vincolino unicamente gli Stati membri che usano carbone per la produzione di energia, ma non costituiscano una condizione essenziale, in quanto non è fissato alcun termine per la cessazione di tale produzione e la data di cessazione annunciata può quindi collocarsi entro diversi decenni.
punto 554
In proposito, occorre constatare che la Repubblica d’Austria non dimostra che i criteri di vaglio tecnico che impongono ad un determinato Stato membro di impegnarsi a eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone non siano idonei a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, tale argomento non può essere accolto.
punto 555
In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sottolinea, sotto un primo profilo, che la nuova capacità di produzione installata può superare del 15% la capacità dell’impianto sostituito, cosicché le capacità per i combustibili fossili possono persino essere ulteriormente aumentate rispetto alle capacità fossili precedenti di cui trattasi, senza che ciò modifichi in alcun modo la sostenibilità dell’investimento.
punto 556
Tuttavia, la Repubblica d’Austria non dimostra che la limitazione della nuova capacità di produzione installata al 15% in più rispetto alla capacità dell’impianto sostituito, considerata congiuntamente agli altri criteri di vaglio tecnico, non sia idonea a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, tale argomento non può essere accolto.
punto 557
Sotto un secondo profilo, la Repubblica d’Austria ritiene che una certa riduzione delle emissioni di GHG rispetto allo status quo attuale non sia sufficiente a consentire ad un’attività provvisoria di soddisfare la condizione di conformità al «percorso che conduc[e]» al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione. La ricorrente ne deduce che le disposizioni integrative dei criteri di vaglio tecnico del regolamento impugnato, che possono contribuire alla creazione di nuove centrali elettriche che riducono le emissioni rispetto alle centrali elettriche da esse sostituite, sono prive di rilevanza ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 558
Tuttavia, tale argomento non consente di dimostrare che i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività connesse al gas fossile non siano idonei a eliminare o a ridurre gradualmente le emissioni di GHG. Pertanto, per ragioni analoghe a quelle indicate al precedente punto 538, detto argomento non può essere accolto.
punto 559
Perciò, come risulta dai precedenti punti 538, 544, 547, 549, 552, 554, 556 e 558, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare l’inidoneità dei criteri di vaglio tecnico, considerati sia singolarmente sia congiuntamente, a eliminare gradualmente le emissioni di GHG.
punto 560
In ogni caso, occorre rilevare che le proiezioni formulate dalla Repubblica d’Austria non possono, di per sé, privare di plausibilità quelle sulle quali si fonda il regolamento impugnato.
punto 561
Sotto un terzo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che le condizioni enunciate al punto 1, lettera b), punto i), delle sezioni 4.30 e 4.31 contenute nell’allegato I del regolamento impugnato si limitano a riprodurre la definizione che la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1) fornisce della generazione combinata ad alto rendimento di calore e di energia elettrica o della cogenerazione efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
punto 562
Tuttavia, tale asserita corrispondenza tra i criteri di vaglio tecnico e detta direttiva non è idonea a dimostrare che tali criteri siano viziati da illegittimità. Inoltre, come risulta dai precedenti punti da 263 a 265, la Commissione era legittimata a basarsi su qualsiasi requisito minimo fissato in applicazione del diritto dell’Unione.
punto 563
In quarto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che i valori limite superiori al limite massimo di 100 g di CO2e/kWh non si basano su prove scientifiche irrefutabili ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, in quanto non sono stati esaminati nello studio del TEG e sono in contrasto con quest’ultimo.
punto 564
Orbene, come rilevato dalla Commissione nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento del 30 settembre 2024, il valore limite di 270 g di CO2e/kWh trova sostegno nell’allegato tecnico della relazione finale del TEG, che aveva raccomandato un valore prossimo a detto valore limite, ossia 262 g di CO2e/kWh, per quanto riguarda il principio DNSH.
punto 565
Inoltre, come emerge dalle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento del 30 settembre 2024, sulla base del valore limite di 270 g di CO2e/kWh la Commissione ha determinato il valore limite di 550 kg di CO2e/kW. Infatti, quest’ultima ha assunto a modello una centrale a gas con emissioni dirette di 270 g di CO2e/kWh, operante per il 25% delle ore di esercizio annue, quindi per 2190 ore all’anno, cosicché, in tale ipotesi, le emissioni annue totali corrispondono a 270 g di CO2e/kWh, moltiplicati per 2190 ore, ossia a 591,3 kg di CO2e/kW. La Commissione ha reso tale valore più rigoroso arrotondandolo a 550 kg di CO2e/kW.
punto 566
Ciò posto, non si può addebitare alla Commissione di non essersi fondata sulle valutazioni scientifiche disponibili, cosicché tale argomento deve essere respinto.
punto 567
Sulla base di quanto precede, la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, utilizzati nell’allegato I del regolamento impugnato, fossero compatibili con l’obiettivo di 1,5 °C fissato dall’accordo di Parigi e con i corrispondenti sotto-obiettivi dell’Unione per il 2030 e il 2050, e che gli altri criteri di vaglio tecnico consentissero di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
punto 568
La seconda parte del decimo motivo di ricorso è pertanto infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla terza parte del decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del requisito di una valutazione del ciclo di vita
punto 569
Secondo la Repubblica d’Austria, una valutazione del ciclo di vita è applicabile non solo in base al principio DNSH (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia), ma anche ai fini della classificazione come attività di transizione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, cosicché si sarebbe dovuto tenere conto della valutazione del ciclo di vita dei GHG.
punto 570
La Repubblica d’Austria sostiene che i due valori limite violano il requisito di una valutazione del ciclo di vita, in quanto si riferiscono espressamente solo alle «emissioni dirette di [GHG] dell’attività» e non, al pari del valore limite di 100 g di CO2e/kWh, alle «emissioni di [GHG] nel ciclo di vita». La ricorrente aggiunge che, trascurando le emissioni di metano, la Commissione contraddice la propria strategia di riduzione delle emissioni di metano.
punto 571
La Repubblica d’Austria ne deduce che parametri incompatibili con la valutazione del ciclo di vita richiesta sono fissati come valori limite e che emissioni di metano significative e particolarmente nocive sono contestualmente tralasciate, sebbene esse siano generate in tutta la filiera di approvvigionamento, in particolare durante l’estrazione e la distribuzione del gas fossile, a monte della combustione.
punto 572
Inoltre, secondo la Repubblica d’Austria, il regolamento impugnato viola il requisito di una valutazione del ciclo di vita in quanto i criteri di vaglio tecnico non garantiscono che i combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, il cui uso è richiesto entro il 31 dicembre 2035, siano essi stessi prodotti a basso impatto in termini di carbonio. In particolare, i criteri di vaglio tecnico non escluderebbero che la combustione dell’idrogeno «verde» venga sostituita da quella dell’idrogeno «grigio», la cui produzione comporterebbe a sua volta notevoli emissioni di GHG.
punto 573
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica di Polonia, contesta tali argomenti.
punto 574
In proposito, occorre ricordare che sia l’articolo 17, paragrafo 2, sia l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia prevedono che i criteri di vaglio tecnico tengano conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi.
punto 575
Tuttavia, come risulta dai precedenti punti da 428 a 434, il requisito della presa in considerazione del ciclo di vita di un’attività non si estende necessariamente alle attività che si collocano a monte o a valle dell’attività economica di cui trattasi.
punto 576
Pertanto, l’obbligo di prendere in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita dei prodotti e servizi forniti dalle attività economiche connesse al gas fossile non implica la presa in considerazione dell’estrazione e della distribuzione del gas fossile, a monte della combustione, poiché dette attività non rientrano, in quanto tali, nella produzione di energia elettrica.
punto 577
Del resto, come indicato al precedente punto 4, il regolamento sulla tassonomia mira a stabilire un sistema di classificazione unificato per le attività economiche considerate ecosostenibili. Tale classificazione o tassonomia concerne quindi attività economiche determinate. Pertanto, la fissazione, da parte della Commissione, dei criteri di vaglio tecnico che consentono di stabilire se si possa ritenere che un’attività contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali riguarda, caso per caso, un’attività economica concreta.
punto 578
Ciò posto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione prendendo in considerazione le emissioni dirette di GHG dell’attività, e non le emissioni di GHG nel ciclo di vita.
punto 579
La terza parte del decimo motivo di ricorso è quindi infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla quarta parte del decimo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione, ad opera dei valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, dell’obbligo di corrispondere alla migliore prestazione del settore o dell’industria
punto 580
La Repubblica d’Austria sostiene che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW violano l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, in quanto non corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria.
punto 581
Secondo la Repubblica d’Austria, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia è violato per il solo fatto che i criteri di vaglio tecnico del gas fossile fissano tre valori limite medi diversi di 100 g e di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW in media annua su 20 anni. La ricorrente sottolinea che il valore limite di 270 g corrisponde ad una prestazione inferiore al valore limite di 100 g e quello di 550 kg ad una prestazione ancora inferiore rispetto agli altri due valori limite.
punto 582
Inoltre, la Repubblica d’Austria deduce che i valori limite fissati si collocano ben al di sopra dei valori limite raggiunti dalle energie rinnovabili e da altre fonti di energia, in particolare l’energia eolica e l’energia idroelettrica che raggiungono valori limite di emissione di GHG in tutto il ciclo di vita inferiori a 30 g di CO2e/kWh.
punto 583
Peraltro, la Repubblica d’Austria sostiene che, anche se la produzione di energia da gas fossile dovesse essere trattata come un settore o un’industria autonoma, i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW non corrisponderebbero alla migliore prestazione del settore o dell’industria. Infatti, le centrali a gas a cattura e ad assorbimento di carbonio potrebbero avere prestazioni molto migliori e rispettare il valore limite di 100 g di CO2e/kWh.
punto 584
La Commissione, sostenuta dall’Ungheria e dalla Repubblica di Polonia, contesta tali argomenti.
punto 585
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare se presenta livelli di emissioni di GHG che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria.
punto 586
Come sostiene la Commissione, ai sensi del considerando 41 del regolamento sulla tassonomia, le attività di transizione rispettano tale condizione se generano emissioni di GHG nettamente inferiori alla media del settore o dell’industria.
punto 587
Inoltre, poiché, per le ragioni già illustrate al precedente punto 535, il valore limite di 100 g di CO2e/kWh non è attualmente praticabile per le centrali a gas che non dispongono di un sistema di cattura di CO2, tale valore non può fungere da parametro per stabilire se le attività economiche connesse al gas fossile rispettino la condizione che impone di corrispondere alla migliore prestazione del settore o dell’industria.
punto 588
Del resto, la mera circostanza che il valore limite di un determinato settore sia superiore al valore limite di 100 g di CO2e/kWh o al valore limite relativo ad un altro settore, come quello delle energie rinnovabili, non significa che tale valore limite non sia nettamente inferiore alla media del settore di cui trattasi. Il raffronto effettuato dalla Repubblica d’Austria con i valori limite di emissione dell’energia eolica e dell’energia idroelettrica è, pertanto, irrilevante.
punto 589
Inoltre, anche ammettendo che si possa ritenere che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, in quanto tali, non corrispondano a un valore di emissione di GHG nettamente inferiore alla media del settore o dell’industria, è necessario constatare che tali valori sono associati ad altri criteri di vaglio tecnico, che mirano a ridurre gradualmente i livelli di emissioni di GHG delle attività connesse al gas fossile.
punto 590
Ciò posto, la Repubblica d’Austria non dimostra che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, congiuntamente agli altri criteri di vaglio tecnico, potessero consentire di ritenere che le attività connesse al gas fossile di cui trattasi realizzassero la migliore prestazione del settore o dell’industria.
punto 591
Per tali ragioni, la quarta parte del decimo motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla quinta parte del decimo motivo di ricorso, vertente su un ostacolo alle alternative a basse emissioni di carbonio
punto 592
La Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è contrario all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, in quanto le attività economiche connesse al gas fossile ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio. La Repubblica d’Austria precisa che tale ostacolo non è escluso dal fatto che il regolamento impugnato esige che la prestazione da sostituire «non [possa] essere [fornita] da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l’alternativa (…) più conveniente e tecnicamente praticabile».
punto 593
La Commissione, sostenuta dall’Ungheria e dalla Repubblica di Polonia, contesta tale argomento.
punto 594
Al riguardo, occorre ricordare che, come risulta dai precedenti punti da 164 a 169, la condizione secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, implica necessariamente che la Commissione tenga conto dell’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 595
Inoltre, la Repubblica d’Austria non dimostra che la valutazione della Commissione, secondo la quale le alternative consistenti nell’utilizzo delle energie rinnovabili non sarebbero tecnologicamente ed economicamente praticabili, sia viziata da un errore manifesto. Infatti, la ricorrente si limita ad affermare che le energie rinnovabili, le reti intelligenti e le tecniche di stoccaggio dell’energia e di riduzione dei consumi sono altrettante alternative disponibili a basse emissioni di carbonio che possono sostituire le attività in esame. Così facendo, essa non fornisce elementi idonei a comprovare che tali alternative consentano di garantire l’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento.
punto 596
Del resto, si può altresì rilevare che il punto 1, lettera b), punto ii) o iii), delle sezioni da 4.29 a 4.31 dell’allegato I del regolamento impugnato richiede che sia dimostrato che la capacità non può essere generata da fonti di energia rinnovabili, il che è rilevante per determinare se vi sia un ostacolo alle alternative a basse emissioni di carbonio. Peraltro, la condizione prevista al punto 1, lettera b), punto v) o vi), di tali sezioni, secondo la quale il passaggio all’uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio deve avvenire entro il 31 dicembre 2035, favorisce anche le alternative a basse emissioni di carbonio.
punto 597
Per tali ragioni, la quinta parte del decimo motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla sesta parte del decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del divieto degli effetti di dipendenza
punto 598
La Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato non è conforme al divieto degli effetti di dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, sancito dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, si dovrebbero prevedere effetti di tal genere almeno alla luce dei valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW e in quanto gli impianti considerati al riguardo ammissibili alla tassonomia richiedono investimenti considerevoli, che sono vincolati per un periodo compreso tra 25 e 30 anni e che non sono quindi disponibili per energie alternative rinnovabili.
punto 599
Inoltre, la Repubblica d’Austria precisa che le capacità per i combustibili fossili possono essere aumentate fino al 15% rispetto alle capacità fossili esistenti, cosicché anche il capitale necessario a tal fine è immobilizzato e non può o non può più essere investito per anni in energie rinnovabili, nella misura delle nuove capacità fossili.
punto 600
La Commissione contesta tali argomenti.
punto 601
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla tassonomia mira ad evitare una dipendenza, vale a dire una permanenza degli attivi ad alta intensità di carbonio.
punto 602
Orbene, come sostenuto dalla Commissione, i criteri di vaglio tecnico stabiliti al punto 1, lettera b), delle sezioni da 4.29 a 4.31 contenute nell’allegato I del regolamento impugnato rispettano tale obiettivo, in quanto impongono, in particolare, che l’impianto passi all’uso di combustibili rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio entro il 31 dicembre 2035. Non si tratta quindi di investimenti a fondo perduto concernenti attivi ad alta intensità di carbonio.
punto 603
Inoltre, i criteri di vaglio tecnico, ricordati al precedente punto 526, prevedono altresì che l’attività di cui trattasi debba sostituire un’attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente, che la nuova capacità di produzione installata non debba superare di oltre il 15% la capacità dell’impianto sostituito e che la sostituzione debba consentire di ridurre le emissioni di GHG di almeno il 55%.
punto 604
Ciò posto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che le attività connesse al gas fossile fossero conformi al divieto degli effetti di dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio.
punto 605
Per tale ragione, la sesta parte del decimo motivo di ricorso è infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sulla settima parte del decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia
punto 606
Secondo la Repubblica d’Austria, le violazioni dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia esposte ai punti precedenti «sono ancora più evidenti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g)», di tale regolamento. Infatti, l’obbligo, ai sensi di quest’ultima disposizione, di tener conto del ciclo di vita e dei risultati delle valutazioni esistenti del ciclo di vita sarebbe applicabile anche nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, attraverso l’articolo 19, paragrafo 1, prima frase, del medesimo regolamento. Pertanto, la Repubblica d’Austria ritiene che la Commissione non abbia preso in considerazione, tenuto conto, in particolare, dell’ostacolo alle alternative a basse emissioni di carbonio e degli effetti di dipendenza, i lunghi periodi di pianificazione, di autorizzazione e di esercizio delle attività economiche attualmente pertinenti né, di conseguenza, l’intero ciclo di vita.
punto 607
La Commissione contesta tale argomento.
punto 608
In proposito, è sufficiente constatare che l’argomento della Repubblica d’Austria deriva da una semplice ripetizione dei suoi argomenti sollevati nell’ambito della terza parte del presente motivo di ricorso, che sono già stati respinti, e dalla tesi secondo cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione i lunghi periodi di pianificazione, di autorizzazione e di esercizio delle attività economiche attualmente pertinenti né, di conseguenza, l’intero ciclo di vita.
punto 609
Orbene, quest’ultima tesi, che consiste in una semplice allegazione non suffragata, deve essere respinta per tale ragione.
punto 610
La settima parte del decimo motivo di ricorso è quindi infondata.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul decimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione › – Sull’ottava parte del decimo motivo di ricorso, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, del principio di precauzione e su «lacune nell’analisi e nella motivazione»
punto 611
La Repubblica d’Austria deduce che l’inclusione delle attività economiche connesse al gas fossile e le definizioni e i criteri formulati a tal fine nei criteri di vaglio tecnico non si basano su prove scientifiche irrefutabili e violano il principio di precauzione, poiché il regolamento impugnato non consentirebbe di stabilire se i criteri di vaglio tecnico siano compatibili con gli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi e dell’Unione, e sarebbe, in ogni caso, viziato da «lacune nell’analisi e nella motivazione».
punto 612
La Commissione contesta tale argomento.
punto 613
Occorre ricordare che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico si basino su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione.
punto 614
Inoltre, come risulta dai precedenti punti da 79 a 82, il settore del gas fossile faceva parte della fase di ricerca preparatoria che ha portato all’adozione del regolamento delegato 2021/2139.
punto 615
Per quanto riguarda l’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico, la Commissione indica che la base analitica utilizzata è la stessa impiegata per la valutazione d’impatto su cui si fonda il pacchetto legislativo «Pronti per il 55%» (Fit for 55), in particolare per quanto riguarda il ruolo delle attività economiche connesse al gas fossile nel 2030 e nel 2050, e che i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse al gas fossile sono compatibili con gli scenari contenuti nella modellizzazione della Commissione.
punto 616
Ciò posto, l’argomento della Repubblica d’Austria, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe basato i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse al gas fossile su prove scientifiche irrefutabili, deve essere respinto.
punto 617
La Repubblica d’Austria aggiunge che la Commissione non ha neppure tentato di basare i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW su proiezioni o altre prove scientifiche idonee a dimostrare la compatibilità di tali valori limite con gli obiettivi climatici dell’Unione.
punto 618
Per quanto riguarda i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW, è sufficiente ricordare che la Commissione si è richiamata a valutazioni scientifiche, in particolare all’allegato tecnico della relazione finale del TEG, per stabilire i valori di riferimento dei criteri di vaglio tecnico.
punto 619
Orbene, la circostanza che la Commissione si sia discostata, in taluni casi, da valori limite proposti sulla base di una valutazione scientifica o che sui valori limite da essa scelti non vi sia consenso nella comunità scientifica non dimostra una violazione dell’articolo 19, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, in quanto detta circostanza non mette in discussione il fatto che la Commissione ha basato i criteri di vaglio tecnico su prove scientifiche irrefutabili, in particolare l’allegato tecnico della relazione finale del TEG, che essa ha poi preso in considerazione nell’ambito del suo ampio potere discrezionale.
punto 620
Infine, poiché la Repubblica d’Austria non suffraga i suoi argomenti relativi alla violazione del principio di precauzione e a «lacune nell’analisi e nella motivazione», essi devono essere respinti.
punto 621
Da quanto precede risulta che l’ottava parte del decimo motivo di ricorso è infondata.
punto 622
Di conseguenza, il decimo motivo di ricorso è respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sull’undicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento sulla tassonomia a causa dell’assenza di neutralità tecnologica
punto 623
La Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che l’inclusione dei valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW nel regolamento impugnato viola il requisito di neutralità tecnologica previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e j), del regolamento sulla tassonomia nonché il principio di non discriminazione in quanto, attenuando, per il gas fossile, i valori limite generalmente applicabili, il regolamento impugnato instaura per una determinata tecnologia un regime più favorevole ingiustificabile.
punto 624
La Commissione, sostenuta dall’Ungheria e dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 625
Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia indica che i criteri di vaglio tecnico individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica.
punto 626
Come indicato al precedente punto 113, il principio di neutralità tecnologica implica che la normativa di cui trattasi debba enunciare i diritti e gli obblighi delle persone in modo generico, per non privilegiare il ricorso ad una tecnologia rispetto ad un’altra.
punto 627
Inoltre, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C-127/07, EU:C:2008:728, punto 23 e giurisprudenza citata).
punto 628
Occorre poi constatare che, sebbene, per quanto riguarda i valori limite espressi in CO2e/kWh, il regolamento impugnato abbia determinato valori più elevati per le attività economiche connesse al gas fossile, tale determinazione è risultata dalla presa in considerazione di diversi elementi specifici di tali attività, quali lo stato delle tecnologie e delle infrastrutture attuali, e di altri elementi quali l’imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento e l’utilizzo del gas fossile quale energia di transizione.
punto 629
Peraltro, tali valori limite non sono gli unici criteri di vaglio tecnico applicabili alle attività economiche connesse al gas fossile.
punto 630
Ciò posto, gli argomenti della Repubblica d’Austria non consentono di dimostrare che, considerati congiuntamente, i criteri di vaglio tecnico stabiliti per le attività economiche connesse al gas fossile siano più favorevoli dei criteri di vaglio tecnico definiti per le altre attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
punto 631
La Repubblica d’Austria non dimostra quindi che il regolamento impugnato sia viziato da una violazione del principio di neutralità tecnologica.
punto 632
Peraltro, poiché le attività economiche connesse al gas fossile sono diverse dalle altre attività di transizione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, in quanto non riguardano la stessa fonte di energia né le stesse infrastrutture, una differenza di trattamento di tali attività non può dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da una violazione del principio della parità di trattamento.
punto 633
Infine, il fatto che il regolamento impugnato subordini al rispetto del valore limite di 100 g di CO2e/kWh il riconoscimento di un contributo delle attività economiche connesse al gas fossile all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia non dimostra una violazione dei principi di parità di trattamento o di neutralità tecnologica, in quanto detto articolo non persegue gli stessi obiettivi dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.
punto 634
Infatti, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia riguarda le attività che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre l’articolo 11 di tale regolamento riguarda le attività che danno un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 635
La Repubblica d’Austria aggiunge che il regolamento impugnato presenta un’altra disparità di trattamento ingiustificabile, alle sezioni da 4.29 a 4.31 contenute nell’allegato II del regolamento impugnato, che rinviano soltanto ai criteri enunciati al punto 1, lettera a), delle sezioni da 4.29 a 4.31 contenute nell’allegato I di tale regolamento. Infatti, anche per il gas fossile, detto regolamento subordinerebbe al rispetto del valore limite di 100 g di CO2e/kWh il riconoscimento di un contributo all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia. La Repubblica d’Austria ritiene che nulla possa spiegare la ragione per cui debba essere autorizzato un livello di emissioni di GHG notevolmente più elevato per il riconoscimento di un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto all’adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 636
In proposito, come rilevato dalla Commissione, la relazione sul progetto del regolamento impugnato spiega la ragione per cui le attività economiche connesse al gas fossile che possono essere qualificate come attività di transizione ai sensi dei criteri di vaglio tecnico stabiliti dal punto 1, lettera a), delle sezioni da 4.29 a 4.31 di cui all’allegato I del regolamento impugnato non sono prese in considerazione per le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti, vi si precisa che, per tali attività, «alle quali il presente atto attribuisce un riconoscimento temporaneo del contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici non è necessario definire criteri di vaglio tecnico specifici per l’adattamento ai cambiamenti climatici vista la temporaneità di tale riconoscimento».
punto 637
In mancanza di argomenti più specifici, la tesi della Repubblica d’Austria secondo la quale nulla può spiegare la ragione per cui debba essere autorizzato un livello di emissioni di GHG notevolmente più elevato per il riconoscimento di un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto all’adattamento ai cambiamenti climatici deve pertanto essere respinta.
punto 638
Perciò, l’undicesimo motivo di ricorso è respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul dodicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 17 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione
punto 639
Secondo la Repubblica d’Austria, i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW sono incompatibili con il principio DNSH enunciato dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, giacché tali valori limite comportano elevate emissioni di GHG nocive per il clima, quantomeno poiché, basandosi sulle emissioni dirette di GHG dell’attività, tralasciano le emissioni di metano particolarmente nocive.
punto 640
Inoltre, la Repubblica d’Austria sostiene che, poiché la Commissione utilizza, per altre attività connesse all’energia, il valore limite di 270 g di CO2e/kWh come condizione di conformità al principio DNSH, il valore limite di 550 kg di CO2e/kW, che autorizza emissioni di GHG superiori al valore limite di 270 g di CO2e/kWh, non rispetta il principio DNSH «secondo i criteri stessi definiti dalla Commissione».
punto 641
Peraltro, la Repubblica d’Austria ritiene che la Commissione non abbia basato i valori limite summenzionati su studi scientifici o sul principio di precauzione, violando così l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e detto principio di precauzione, e dando luogo a «lacune nell’analisi e nella motivazione» che viziano il regolamento impugnato.
punto 642
La Commissione, sostenuta dalla Romania, contesta tali argomenti.
punto 643
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, si considera che un’attività economica arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici quando genera significative emissioni di GHG.
punto 644
Inoltre, si deve rilevare che la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione, basandosi sulle emissioni dirette di GHG dell’attività, ha tralasciato le emissioni di metano in violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
punto 645
Tuttavia, come risulta dai precedenti punti da 575 a 578, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione basandosi sulle emissioni dirette di GHG dell’attività, e non sulle emissioni di GHG di altre attività situate a monte o a valle della stessa.
punto 646
Pertanto, si deve rilevare che la Repubblica d’Austria non dimostra, né tantomeno allega, che i valori limite di 270 g di CO2e/kWh e di 550 kg di CO2e/kW comportino significative emissioni di GHG, nocive per il clima, generate esclusivamente dall’attività.
punto 647
Peraltro, il fatto che, per altre attività connesse all’energia, la Commissione abbia utilizzato il valore limite di 270 g di CO2e/kWh come condizione di conformità al principio DNSH non dimostra che il valore limite di 550 kg di CO2e/kW, che autorizza emissioni di GHG superiori al valore limite di 270 g di CO2e/kWh, non rispetti il principio DNSH.
punto 648
Infatti, l’osservanza del principio DNSH per le attività economiche connesse al gas fossile non implica soltanto il rispetto di tali valori limite, ma di tutti i criteri di vaglio tecnico in questione.
punto 649
Pertanto, la mera circostanza che i valori limite applicati a tali attività siano più elevati che per altre attività non dimostra che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione al riguardo.
punto 650
Inoltre, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 614 a 619, deve essere respinto l’argomento secondo cui la Commissione non ha basato i valori limite summenzionati su studi scientifici o sul principio di precauzione, violando così l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e il principio di precauzione, e dando luogo a «lacune nell’analisi e nella motivazione» che viziano il regolamento impugnato.
punto 651
Il dodicesimo motivo di ricorso deve essere quindi respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul tredicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, nonché del principio di precauzione
punto 652
La Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato è viziato da illegittimità in quanto ha qualificato le attività economiche connesse al gas fossile come attività che danno un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sulla tassonomia.
punto 653
La Repubblica d’Austria rileva che i criteri di vaglio tecnico stabiliti per il settore del gas fossile nell’allegato II del regolamento impugnato corrispondono a quelli fissati per l’energia nucleare ai fini del contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, che sono inoltre gli stessi previsti per il principio DNSH.
punto 654
Secondo la Repubblica d’Austria, per gli stessi argomenti formulati per l’energia nucleare, tali criteri sono insufficienti.
punto 655
Inoltre, la Repubblica d’Austria deduce una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia e del principio di precauzione, nonché «lacune nell’analisi e nella motivazione», in quanto non è fatta menzione di alcuno studio né di alcuna perizia specifica sui settori economici di cui trattasi.
punto 656
La Commissione, sostenuta dalla Romania, contesta tali argomenti.
punto 657
In proposito, si deve ricordare che l’articolo 11 del regolamento sulla tassonomia definisce le condizioni alle quali si ritiene che un’attività economica dia un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici.
punto 658
Perciò, ai sensi, in particolare, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, tale attività deve comprendere soluzioni di adattamento che riducano in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi.
punto 659
La Repubblica d’Austria si limita ad allegare che, come per l’energia nucleare, l’aumento della siccità estrema provocata dai cambiamenti climatici pone difficoltà anche per quanto riguarda la produzione di energia dal gas fossile, ad esempio, per l’esercizio degli impianti e l’utilizzo dell’acqua di raffreddamento proveniente dal collettore.
punto 660
Tuttavia, al pari di quanto dichiarato riguardo all’argomento analogo dedotto in relazione all’energia nucleare al precedente punto 401, occorre rilevare che tale allegazione ha un carattere troppo astratto perché si possa accertare un errore manifesto di valutazione.
punto 661
Del resto, la Repubblica d’Austria non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto diretto a dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da un errore manifesto di valutazione riguardo a tali aspetti.
punto 662
Infatti, il rinvio alle asserzioni generali della piattaforma non è sufficiente a privare di plausibilità la valutazione della Commissione.
punto 663
Infine, poiché la Repubblica d’Austria non suffraga i suoi argomenti relativi alla violazione del principio di precauzione e a «lacune nell’analisi e nella motivazione», essi devono essere respinti.
punto 664
Per tali ragioni, il tredicesimo motivo di ricorso è respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul quattordicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera i), del regolamento sulla tassonomia a causa della creazione di attivi non recuperabili
punto 665
La Repubblica d’Austria sostiene che il regolamento impugnato viola l’articolo 19, paragrafo 1, lettera i), del regolamento sulla tassonomia, in quanto l’inclusione del gas fossile nella tassonomia comporta almeno un rischio significativo di creazione di attivi non recuperabili.
punto 666
Secondo la Repubblica d’Austria, le proiezioni elaborate dalla Commissione nel 2020 sull’impatto del pacchetto legislativo «Pronti per il 55%» (Fit for 55) lasciavano già presagire un calo significativo del ricorso al gas fossile in quanto vettore energetico e, da allora, sono soprattutto l’aumento dei prezzi delle forniture di gas e il sistema per lo scambio di quote di emissioni di GHG che hanno ulteriormente aumentato la pressione economica sul gas fossile in quanto vettore energetico. Inoltre, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha per giunta accentuato notevolmente tale pressione, cosicché le forniture di gas all’Unione sono considerevolmente esposte a rischio.
punto 667
In tale contesto, la Repubblica d’Austria ritiene che si debba temere che l’inclusione del gas fossile nella tassonomia crei un incentivo indesiderato, che produrrà in definitiva attivi non recuperabili, in quanto il gas è disponibile come combustibile solo ad un prezzo troppo elevato, o addirittura non disponibile.
punto 668
La Commissione, sostenuta dalla Romania e dalla Repubblica di Polonia, contesta tali argomenti.
punto 669
In proposito, è sufficiente constatare che tali allegazioni della Repubblica d’Austria non sono né suffragate né dimostrate, cosicché esse devono essere respinte in quanto infondate.
punto 670
Infatti, il rinvio alle asserzioni generali della piattaforma non è sufficiente a privare di plausibilità la valutazione della Commissione.
punto 671
Il quattordicesimo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul quindicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia
punto 672
La Repubblica d’Austria sostiene che le disposizioni del regolamento impugnato applicabili alle attività connesse al gas fossile violano l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia, il quale dispone che i criteri di vaglio tecnico siano di facile utilizzo e siano stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità, poiché i criteri di vaglio tecnico previsti per tali attività conterrebbero, in larga misura, nozioni giuridiche indeterminate e condizioni che saranno soddisfatte solo in futuro.
punto 673
La Repubblica d’Austria precisa che, per quanto riguarda il gas fossile, l’illegittimità si riferisce in particolare al rispetto del valore limite annuo di 550 kg di CO2/kW nell’arco di 20 anni e all’obbligo dell’uso del gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio a partire dal 31 dicembre 2035. La ricorrente indica altresì che, per verificare il rispetto di tali condizioni, è previsto che un terzo indipendente rediga relazioni annuali dirette a valutare se l’attività segua una «traiettoria credibile» per rispettare tali criteri. Essa ne deduce che non si prevede di controllare il rispetto del valore limite di 550 kg di CO2/kW dopo 20 anni o il rispetto dell’obbligo della conversione dell’approvvigionamento di gas entro la fine del 2035, cosicché l’inosservanza di tali obblighi resterebbe senza conseguenze sulla classificazione come ecosostenibile.
punto 674
La Repubblica d’Austria sottolinea altresì che il controllo e il rispetto dell’obbligo di sostituire, per il 2035, il gas fossile con gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio non sono garantiti e, in particolare, che la possibilità di conversione all’idrogeno per il 2035 non sembra garantita.
punto 675
La Commissione, sostenuta dalla Romania, contesta tali argomenti.
punto 676
In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dai precedenti punti da 483 a 485, l’affermazione secondo cui i criteri di vaglio tecnico contengono, in larga misura, nozioni giuridiche indeterminate e condizioni che saranno soddisfatte solo in futuro non è idonea a dimostrare che tali criteri non siano di facile utilizzo o non siano stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.
punto 677
In secondo luogo, si deve rilevare che il punto 1, commi dal secondo al quarto, della sezione 4.29 contenuta nell’allegato I del regolamento impugnato indica quanto segue:
«Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l’esecuzione della verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell’attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:
a) certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto i);
b) se del caso, valuta se le emissioni annue dirette di gas serra dell’attività stiano seguendo una traiettoria credibile per rispettare il valore limite medio nell’arco di vent’anni di cui al punto 1, lettera b), punto i);
c) valuta se l’attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto v).
Nel procedere alla valutazione di cui al punto 1, lettera b), il verificatore terzo indipendente tiene conto in particolare delle emissioni annue dirette di gas serra programmate per ciascun anno della traiettoria, delle emissioni annue dirette di gas serra prodotte, delle ore di esercizio programmate e delle ore di esercizio effettive, nonché dell’uso programmato ed effettivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.
Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati (…)».
punto 678
Orbene, contrariamente a quanto allega la Repubblica d’Austria, da tali disposizioni non si può dedurre che non sia previsto di controllare il rispetto del valore limite di 550 kg di CO2/kW dopo 20 anni o il rispetto dell’obbligo della conversione dell’approvvigionamento di gas entro la fine del 2035.
punto 679
Lo stesso vale per l’allegazione secondo cui sussistono seri dubbi sul controllo e sul rispetto dell’obbligo di sostituire entro il 2035 il gas fossile con gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in quanto la possibilità effettiva di adempiere tale obbligo non risulta garantita.
punto 680
Infatti, come risulta dalla precisazione secondo cui il rispetto, in particolare, dei criteri di cui al punto 1, lettera b), della sezione 4.29 dell’allegato I del regolamento impugnato è verificato da un terzo indipendente, è previsto un meccanismo di verifica per tutti detti criteri.
punto 681
Tali argomenti della Repubblica d’Austria non consentono quindi di dimostrare che il regolamento impugnato sia viziato da una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia.
punto 682
Per tale ragione, il quindicesimo motivo di ricorso è respinto.
In diritto › Sui motivi di ricorso dal decimo al sedicesimo, riguardanti le attività economiche nel settore del gas fossile › Sul sedicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dello scopo e dell’effetto utile del regolamento sulla tassonomia a causa del rischio di frammentazione del mercato
punto 683
La Repubblica d’Austria deduce, in sostanza, che la qualificazione dell’energia connessa al gas fossile come sostenibile rischia di comportare una frammentazione del mercato contraria allo scopo del regolamento sulla tassonomia e all’obbligo di preservarne l’effetto utile.
punto 684
Secondo la Repubblica d’Austria, la corrispondente differenziazione tra ecosostenibilità «più buona» e «meno buona» è contraria allo spirito e all’obiettivo del regolamento sulla tassonomia, il quale mira ad assicurare la trasparenza stabilendo criteri uniformi a livello dell’Unione per le attività ecosostenibili.
punto 685
La Commissione, sostenuta dalla Romania, contesta tale argomento.
punto 686
Al riguardo, si deve rilevare che, come risulta dai precedenti punti da 493 a 495, la differenziazione di cui si duole la Repubblica d’Austria costituisce un’applicazione del regolamento sulla tassonomia che introduce diverse categorie di attività a seconda della loro sostenibilità, in particolare all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento.
punto 687
Per tali ragioni, il sedicesimo motivo di ricorso è respinto.
punto 688
Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere integralmente respinto.
In diritto › Sulla memoria di adattamento depositata dalla Repubblica d’Austria
punto 689
Conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente può adattare il ricorso per tener conto dell’elemento nuovo consistente nel fatto che l’atto di cui si chiede l’annullamento è stato sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto.
punto 690
Il 20 febbraio 2024, la Repubblica d’Austria ha depositato una memoria di adattamento, al fine di estendere le proprie conclusioni al regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L, 2023/2485).
punto 691
La Commissione, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale memoria di adattamento.
punto 692
Al riguardo, come sostiene la Commissione, l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura prevede che l’adattamento del ricorso debba essere effettuato entro il termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso.
punto 693
Orbene, il regolamento delegato 2023/2485 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 novembre 2023. Ai sensi dell’articolo 59 del regolamento di procedura, il termine per la presentazione della domanda di adattamento deve essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione, vale a dire a partire dal 5 dicembre 2023. La data corrispondente al termine di due mesi dopo la suddetta data è il 5 febbraio 2024. Tenuto conto del termine in ragione della distanza fissato dall’articolo 60 del regolamento di procedura, il termine per la presentazione della domanda di adeguamento è quindi scaduto il 15 febbraio 2024.
punto 694
Ciò posto, la memoria di adattamento depositata il 20 febbraio 2024 è irricevibile in quanto tardiva.
Sulle spese
punto 695
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.
punto 696
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia restano a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica d’Austria è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) Le spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica francese, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia restano a loro carico.
Firme
van der Woude
Papasavvas
Marcoulli
Costeira
Porchia
Kancheva
Öberg
De Baere
Pynnä
Laitenberger
Steinfatt
Petrlík
Zilgalvis
Tichy-Fisslberger
Spangsberg Grønfeldt
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025.
Firme