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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 15 giugno 2006, cause riunite C-393/04 e C-41/05

Decisione
decisa il 2006-06-15
ECLI
ECLI:EU:C:2006:403

Epigrafe

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 Nei procedimenti riuniti C-393/04 e C-41/05, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Liège (causa C-393/04) e dal Tribunal de première instance de Liège (causa C-41/05) (Belgio), con decisioni 15 settembre 2004 e 24 gennaio 2005, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 17 settembre 2004 ed il 3 febbraio 2005, nelle cause Air Liquide Industries Belgium SA contro Ville de Seraing (causa C-393/04), Province de Liège (causa C-41/05), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 ottobre 2005, viste le osservazioni presentate: per la Air Liquide Industries Belgium SA, dai sigg. P. De Bandt, H. Deckers e G. Lienart, avocats; per la città di Seraing, dai sigg. J.-L. Gilissen, R. Ghods e M.-P. Donea, avocats; per la provincia di Liegi, dal sig. C. Collard, avocat; per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.-P. Keppenne e B. Stromsky, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2006, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione della nozione di aiuto di Stato e sulle eventuali conseguenze giuridiche derivanti, a livello nazionale, dall'esistenza di siffatto aiuto. Esse riguardano anche l'interpretazione delle nozioni di tassa di effetto equivalente e di tributo interno.
punto 2
Tali domande sono state presentate nel contesto di controversie tra la Air Liquide Industries Belgium SA (in prosieguo: la «Air Liquide») e la città di Seraing e tra la stessa Air Liquide e la provincia di Liegi.
punto 3
La Air Liquide è un gruppo internazionale specializzato nella produzione e nel trasporto di gas industriali e medicali che fornisce anche servizi connessi. In particolare, la Air Liquide fornisce ossigeno, azoto, idrogeno nonché numerosi altri gas in settori di attività diversi, come quello siderurgico o della raffinazione, quello chimico o metallurgico, le industrie del vetro, dell'elettronica, della carta, dell'agroalimentare e sanitaria, nonché l'industria aerospaziale.
punto 4
Nell'ambito delle sue attività, la Air Liquide provvede, tra l'altro, al trasporto di gas industriale dai vari siti di produzione situati in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi verso i propri clienti stabiliti in tali tre paesi. Nei detti Stati, tale attività viene svolta mediante una rete di condotte in altissima pressione, che consentono di alimentare, in particolare, i grandi consumatori dei bacini siderurgici e chimici.
punto 5
Per alimentare la sua rete di condotte, la Air Liquide utilizza un'unità di produzione di gas industriale nel territorio della città di Seraing, situata nella provincia di Liegi. Tale unità include una stazione di compressione di detto gas.

Sentenza › Contesto normativo nazionale

punto 6
Il 13 dicembre 1999 il consiglio comunale della città di Seraing ha adottato un regolamento che istituisce una tassa sulla forza motrice. Tale regolamento prevede, a carico delle aziende industriali, commerciali, finanziarie o agricole stabilite nel territorio di tale comune, un tributo annuale sui motori utilizzati nelle attività svolte negli stabilimenti o negli impianti ad essi collegati, qualunque sia il combustibile o la fonte di energia che li azioni. L'importo della tassa è proporzionale alla potenza del motore utilizzato.
punto 7
L'art. 3 di tale regolamento prevede alcuni casi di esenzione da tale tributo. In particolare, secondo il nono comma di tale articolo, sono esenti dalla tassa sulla forza motrice i motori utilizzati nelle stazioni di compressione di gas naturale per azionare i compressori che creano il livello di pressione necessario nelle condotte di alimentazione.
punto 8
Il 30 ottobre 1998 ed il 29 ottobre 1999 il consiglio provinciale di Liegi ha adottato un regolamento che istituisce una tassa sulla forza motrice. Tale regolamento prevede, a favore della provincia di Liegi, una tassa annuale sui motori, a prescindere dal combustibile che li aziona. Tale tassa è posta a carico delle aziende industriali, commerciali, finanziarie o agricole e di qualsiasi altra attività professionale. Il suo importo è proporzionale alla potenza del motore utilizzato.
punto 9
L'art. 5 di tale regolamento prevede vari casi di esenzione da tale tributo. In particolare, in forza dell'art. 5, n. 12, del detto regolamento, sono esenti dalla tassa sulla forza motrice i motori utilizzati nelle stazioni di compressione di gas naturale per azionare i compressori che creano il livello di pressione necessario nelle condotte di alimentazione.

Sentenza › Cause principali e questioni pregiudiziali › La causa C-393/04

punto 10
Il 28 giugno 2000 la Air Liquide ha ricevuto una cartella esattoriale del comune di Seraing in cui la si invitava a versare la somma di franchi belgi (BEF) 41275757 (pari ad EUR 1023199,20) a titolo d'imposta sulla forza motrice per le attività dell'anno 1999.
punto 11
Il 22 settembre 2000 la Air Liquide ha presentato alla giunta comunale del detto comune un reclamo contro tale tributo.
punto 12
Successivamente, la Air Liquide ha proposto, dinanzi al Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), un ricorso volto all'annullamento della decisione di rigetto del reclamo. Nel contesto di tale ricorso, essa ha lamentato il carattere discriminatorio della tassa sulla forza motrice, dovuto in particolare all'esenzione fiscale di cui godono le società di trasporto di gas naturale, esenzione che la Air Liquide ritiene arbitraria.
punto 13
Con sentenza 28 novembre 2002, il Tribunal de première instance de Liège ha respinto detto ricorso dichiarandolo infondato.
punto 14
La Air Liquide ha presentato appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour d'appel de Liège (Corte d'appello di Liegi), la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'esenzione dalla tassa comunale sulla forza motrice, limitata ai motori utilizzati nelle stazioni a gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, vada considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 [CE] della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea».

Sentenza › Cause principali e questioni pregiudiziali › La causa C-41/05

punto 15
Il 20 aprile 2000 ed il 9 maggio 2001 la provincia di Liegi ha inviato all'Air Liquide una cartella esattoriale con cui la invitava a versare la somma di BEF 4744980 (pari ad EUR 117624,98) per l'anno fiscale 1999 e di BEF 2403360 (pari ad EUR 59577,74) per l'anno fiscale 2000, a titolo di tassa sulla forza motrice.
punto 16
Il 26 giugno 2000 ed il 23 luglio 2001 l'Air Liquide ha presentato alle autorità della provincia di Liegi una serie di reclami contro tali tributi.
punto 17
Poiché tali reclami sono stati respinti, la Air Liquide ha proposto, dinanzi al Tribunal de première instance de Liège, un ricorso diretto contro i detti tributi e al rimborso delle tasse pagate prima dell'anno fiscale 1999, per un importo di BEF 30788100 (pari ad EUR 763217,06). Nel contesto di tale ricorso, essa ha lamentato il carattere discriminatorio della tassa sulla forza motrice, dovuto, in particolare, all'esenzione fiscale di cui godono le società di trasporto di gas naturale, nonché l'incompatibilità di tale tassa con il Trattato CE.
punto 18
Il Tribunal de première instance de Liège ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'esenzione da una tassa provinciale sulla forza motrice a vantaggio dei soli motori utilizzati nelle stazioni di gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali debba essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 [CE] della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea. 2) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se il giudice nazionale investito di un ricorso promosso da un contribuente che non ha beneficiato dell'esenzione dalla tassa provinciale sulla forza motrice debba condannare la pubblica autorità che ha riscosso detta tassa a rimborsarla a tale contribuente se constata che, in fatto o in diritto, la pubblica autorità che ha riscosso detta tassa non può esigerla dal contribuente che ha beneficiato dell'esenzione. 3) Se una tassa sulla forza motrice che grava sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione che necessitano la messa in opera di stazioni di compressione debba essere considerata tassa di effetto equivalente, vietata dagli artt. 25 e segg. della versione consolidata del Trattato, in quanto, de facto, essa viene riscossa da una provincia o da un comune in occasione del trasporto del gas industriale fuori dei loro confini territoriali, mentre il trasporto di gas naturale alle stesse condizioni ne è esente. 4) Se una tassa sulla forza motrice che grava sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione che necessitano la messa in opera di stazioni di compressione debba essere considerata come misura d'imposizione interna, vietata dagli artt. 90 e segg. del Trattato, in quanto è esente da questa tassa il trasporto di gas naturale. 5) In caso di soluzione affermativa delle questioni precedenti, se il contribuente che ha pagato la tassa sulla forza motrice sia legittimato a richiedere il rimborso di essa a partire dal 16 luglio 1992, data della pronuncia della sentenza Legros».
punto 19
Con ordinanza 21 luglio 2005 del presidente della Seconda Sezione della Corte, le cause C-393/04 e C-41/05 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla questione presentata nella causa C-393/04 e sulla prima questione nella causa C-41/05 › Sulla ricevibilità di tali questioni

punto 20
Il governo belga e la Commissione delle Comunità europee affermano che queste due questioni sono irricevibili posto che, anche se fossero risolte affermativamente, la loro soluzione non inciderebbe sulle cause principali, dirette al rimborso delle tasse controverse.
punto 21
Il governo belga e la Commissione ricordano che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, un giudice nazionale cui un operatore economico presenti una domanda di rimborso di una tassa assolta, in linea di principio non è in grado, in caso di violazione dell'art. 88, n. 3, ultima frase, CE, di contribuire alla tutela dei diritti che il cittadino potrebbe fare valere. Tale rimborso, infatti, si risolverebbe nel creare un nuovo aiuto illegittimo che si aggiungerebbe al primo e il giudice nazionale, come qualsiasi altra autorità nazionale, sarebbe tenuto a conformarsi al diritto comunitario e non potrebbe quindi adottare una decisione consistente nel concedere un altro aiuto illegittimo.
punto 22
Tale governo e la Commissione ritengono che, anche se le esenzioni controverse dovessero essere considerate aiuti di Stato, la ricorrente nella causa principale non avrebbe il diritto di rifiutare il pagamento delle tasse in questione. Tale situazione cambierebbe solo se dette tasse costituissero la modalità di finanziamento di una misura di aiuto e se il gettito di tali tasse incidesse sull'importo dell'aiuto. Orbene, nella fattispecie in esame, né l'applicazione di queste esenzioni, né la loro portata soddisfarebbero tali condizioni.
punto 23
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'art. 234 CE, spetta a quest'ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta (v. sentenze 17 luglio 1997, causa C-334/95, Krüger, Racc. pag. I-4517, punto 22, e 28 novembre 2000, causa C-88/99, Roquette Frères, Racc. pag. I-10465, punto 18).
punto 24
Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Tuttavia, quest'ultima può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, in particolare qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta da quest'ultimo non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenze 15 giugno 1999, causa C-421/97, Tarantik, Racc. pag. I-3633, punto 33; 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co, Racc. pag. I-1157, punto 52, e 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 19).
punto 25
Per quanto concerne l'oggetto delle controversie nelle cause principali, è necessario rilevare che, come emerge dal fascicolo e dal dibattimento dinanzi alla Corte, in particolare dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente nella causa principale, le istanze della Air Liquide sono dirette al rimborso delle tasse controverse, ma anche a mettere in discussione la validità degli strumenti giuridici con cui sono state istituite tali tasse.
punto 26
Alla luce di quanto precede, è necessario risolvere le questioni sollevate.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla questione presentata nella causa C-393/04 e sulla prima questione nella causa C-41/05 › Sulla soluzione di dette questioni

punto 27
Va ricordato che l'art. 87 CE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 26).
punto 28
È quindi d'uopo esaminare le esenzioni fiscali in questione nella causa principale alla luce delle condizioni alle quali l'art. 87, n. 1, CE subordina la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, cioè il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o con risorse statali, l'esistenza di un vantaggio per un'impresa, la selettività di detta misura, nonché l'incidenza di quest'ultima sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza che ne risulta.
punto 29
Per quanto riguarda la prima e la seconda condizione, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in particolare, sentenze 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 38; 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6717, punto 90; 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10901, punto 77).
punto 30
Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE (v. sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 14, e 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 132).
punto 31
Quanto alla terza condizione, relativa alla selettività delle misure in questione nella causa principale, è pacifico che i vantaggi fiscali in esame non si applicano a tutti gli operatori economici, bensì solo alle imprese che svolgono determinati tipi di attività, ossia quelle che utilizzano, nelle stazioni di compressione di gas naturale, motori per azionare i compressori che creano il livello di pressione necessario nelle condotte di alimentazione.
punto 32
Quindi, non applicandosi a tutti gli operatori economici, tali misure non possono essere considerate misure generali di politica fiscale o economica (v. sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, cit., punto 99, e causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 49).
punto 33
Relativamente alla quarta condizione, vertente sull'esistenza di un aiuto di Stato, l'art. 87, n. 1, CE richiede che la misura in questione incida sugli scambi tra Stati membri e falsi, o minacci di falsare, la concorrenza.
punto 34
Affinché una misura presenti la suddetta caratteristica, dalla giurisprudenza della Corte discende che non è necessario dimostrare un'incidenza effettiva dell'aiuto concesso sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se tale aiuto sia idoneo a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza (sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3679, punto 44, e citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 111, e Unicredito Italiano, punto 54).
punto 35
In particolare, quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati da tale aiuto. Inoltre, non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari (v., in particolare, citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punti 115 e 117, e Unicredito Italiano, punti 56 e 58 nonché giurisprudenza ivi richiamata).
punto 36
Infine, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 42).
punto 37
Spetta ai giudici del rinvio stabilire, alla luce degli elementi d'interpretazione che precedono, l'esistenza, nelle cause principali, di un aiuto di Stato.
punto 38
Occorre pertanto risolvere la questione sottoposta nella causa C-393/04 e la prima questione sollevata nella causa C-41/05 nel senso che l'esenzione da una tassa comunale o provinciale sulla forza motrice, limitata ai motori utilizzati nelle stazioni a gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE. Spetta ai giudici del rinvio valutare se sono presenti le condizioni per l'esistenza di un aiuto di Stato.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione nella causa C-41/05

punto 39
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte quali siano le conseguenze giuridiche della qualificazione dell'esenzione in esame come aiuto di Stato e quali siano i diritti del contribuente che ha assolto una tassa la cui esenzione, prevista a favore di altre imprese, può costituire un siffatto aiuto.
punto 40
Per risolvere tale questione occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 88, n. 3, terza frase, CE, uno Stato membro non può dare esecuzione a misure di aiuto progettate prima che esse siano state dichiarate compatibili con il mercato comune.
punto 41
In proposito, la Corte ha dichiarato che l'intervento del giudice nazionale nel sistema di controllo degli aiuti di Stato può avere luogo solo se discende dall'efficacia diretta riconosciuta dalla giurisprudenza al divieto di dare esecuzione all'aiuto, in conformità alla terza frase dell'art. 88, n. 3, CE. La Corte ha sottolineato, in particolare, che è compito dei giudici degli Stati membri salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti (v. sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e a., Racc. pag. I-12249, punto 53).
punto 42
Quanto alle misure che possono o devono essere adottate per garantire la detta tutela giurisdizionale, la Corte ha precisato che il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze da tale inosservanza, fatta valere dai singoli, conformemente ai loro rimedi giurisdizionali nazionali, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione de l'art. 88, n. 3, CE (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, punto 12, e 13 gennaio 2005, causa C-174/02, Streekgewest, Racc. pag. I-85, punto 17).
punto 43
La Corte ha anche affermato che i debitori di un tributo non possono eccepire che l'esonero di cui fruiscono altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto tributo (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks, Racc. pag. I-6117, punto 80). Ne consegue che, anche supponendo che l'esenzione in questione nella causa principale costituisca una misura di aiuto ai sensi dell'art/87 CE, l'eventuale illegittimità di tale aiuto non è idonea ad incidere sulla legittimità della tassa stessa.
punto 44
L'art. 88, n. 3, ultima frase, CE sancisce infatti un obbligo il cui scopo consiste nel garantire che nessun aiuto venga concesso prima che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il mercato comune. In tale contesto, i poteri dei giudici nazionali sono di natura sostanzialmente preventiva e non possono superare quelli conferiti alla Commissione quando essa adotta una decisione sulla legittimità di un aiuto di Stato a seguito di un approfondito esame.
punto 45
Occorre infine osservare che l'estensione della cerchia dei potenziali beneficiari ad altre imprese non consentirebbe di eliminare gli effetti di un aiuto concesso in violazione dell'art. 88, n. 3, CE, ma avrebbe, al contrariò, la conseguenza di accrescere gli effetti di tale aiuto.
punto 46
Diverso sarebbe se la tassa e l'esenzione prevista facessero parte integrante di una misura di aiuto. Affinché un tributo possa ritenersi parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo e l'aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell'aiuto medesimo con il mercato comune (v. sentenze Streekgewest, cit., punto 26, e 27 ottobre 2005, cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Casino Francia e a., Racc. pag. I-9481, punto 40). Tuttavia, non sussiste alcun vincolo di destinazione tra un'imposta e l'esenzione dall'imposta a favore di una categoria di imprese. Infatti, l'applicazione di un'esenzione fiscale e la relativa portata non dipendono dal gettito dell'imposta (v. citate sentenze Streekgewest, punto 28, e Casino France e a., punto 41).
punto 47
È evidente che nella causa principale siffatto vincolo tra la tassa sulla forza motrice e le esenzioni ad essa relative non è dimostrato.
punto 48
Occorre quindi risolvere la seconda questione sollevata nella causa C-41/05 nel senso che l'eventuale illegittimità, alla luce del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, di un'esenzione fiscale come quella in questione nella causa principale non è idonea ad incidere sulla legittimità della tassa stessa, di modo che le imprese debitrici di tale tassa non possono eccepire, dinanzi ai giudici nazionali, l'illegittimità dell'esenzione concessa per sottrarsi al pagamento di detta tassa o per ottenerne il rimborso.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla terza e sulla quarta questione sollevate nella causa C-41/05 › Osservazioni preliminari

punto 49
Con la terza e la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se la tassa sulla forza motrice possa costituire una tassa d'effetto equivalente a dazi doganali all'importazione e all'esportazione ai sensi dell'art. 25 CE o un'imposizione interna discriminatoria vietata dall'art. 90 CE.
punto 50
In via preliminare si deve ricordare che le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente nonché quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, la stessa misura non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (v. sentenza 2 agosto 1993, causa C-266/91, Celbi, Racc. pag. I-4337, punto 9).

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla terza e sulla quarta questione sollevate nella causa C-41/05 › Sulla terza questione

punto 51
Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi onere pecuniario, anche esiguo, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 25 CE (v. sentenze 17 settembre 1997, causa C-347/95, UCAL, Racc. pag. I-4911, punto 18; 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I-8027, punto 20, e 8 novembre 2005, causa C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation, Racc. pag. I-9543, punto 55).
punto 52
Alla luce di tale definizione e considerate le caratteristiche della tassa in esame nella causa principale, occorre dichiarare che, come emerge dal dibattimento dinanzi alla Corte, tale tassa grava, in particolare, sugli utilizzatori di motori azionati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione che necessitano dell'intervento di stazioni di compressione. La detta tassa riguarda inoltre una grande quantità di attività industriali che comportano l'utilizzo di tali motori.
punto 53
Di conseguenza, il fatto che fa sorgere la tassa risiede nel funzionamento di tali motori e nel loro consumo di energia, a prescindere dal combustibile o dalla fonte di energia che li aziona. Non essendo riscossa in seguito all'attraversamento di una frontiera, detta tassa non ha quindi alcuna relazione con l'importazione o l'esportazione di merci.
punto 54
Occorre pertanto risolvere la terza questione sollevata nella causa C-41/05 nel senso che una tassa sulla forza motrice che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione non costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 25 CE.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla terza e sulla quarta questione sollevate nella causa C-41/05 › Sulla quarta questione

punto 55
Come la Corte ha già sottolineato, nel sistema del Trattato l'art. 90 CE costituisce un complemento delle disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Tale disposizione è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri (sentenze 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 347, punto 4; causa 169/78, Commissione/Italia, Racc. pag. 385, punto 4, e causa 171/78, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 447, punto 4).
punto 56
Va aggiunto che gli oneri pecuniari derivanti da un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione, rientrano nell'art. 90 CE (v., in particolare, sentenze 3 febbraio 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Racc. pag. 283, punto 14; 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 11, e 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy e a. Racc. pag. I-6523, punto 19).
punto 57
Per quanto riguarda la tassa sulla forza motrice, in questione nella causa principale, occorre rilevare che essa non grava in modo specifico o differenziato su prodotti esportati o importati, dato che colpisce le attività economiche svolte dagli imprenditori industriali, commerciali, finanziari o agricoli, non i prodotti in quanto tali.
punto 58
Occorre inoltre rilevare che il fatto che l'esenzione concessa riguardi i motori utilizzati per il trasporto di gas naturale non sarebbe sufficiente a dimostrare il carattere discriminatorio della detta tassa, posto che, come emerge dal dibattimento dinanzi alla Corte, non risulta che detto gas sia un prodotto analogo al gas industriale o un prodotto in concorrenza con quest'ultimo.
punto 59
La quarta questione va quindi risolta nel senso che una tassa sulla forza motrice che grava, in particolare, sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione non costituisce un'imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'art. 90 CE.
punto 60
Alla luce delle soluzioni della terza e della quarta questione nella causa C-41/05, non risulta necessario risolvere la quinta questione sollevata in tale causa.

Sentenza › Sulle spese

punto 61
Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L'esenzione da una tassa comunale o provinciale sulla forza motrice, limitata ai motori utilizzati nelle stazioni a gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE. Spetta ai giudici del rinvio valutare se sussistono le condizioni per l'esistenza di un aiuto di Stato. 2) L'eventuale illegittimità, alla luce del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, di un'esenzione fiscale come quella in questione nella causa C-41/05 non è idonea ad incidere sulla legittimità della tassa stessa, di modo che le imprese debitrici di tale tassa non possono eccepire, dinanzi ai giudici nazionali, l'illegittimità dell'esenzione concessa per sottrarsi al pagamento della detta tassa o per ottenerne il rimborso. 3) Una tassa sulla forza motrice che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione non costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 25 CE. 4) Una tassa sulla forza motrice che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altíssima pressione non costituisce un'imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'art. 90 CE.

Firme

Firme

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