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Sez. 1, Sentenza n. 31217 del 23/10/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 279800 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione e decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Rinnovazione della notificazione - Ricerche presso il difensore - Controlli telefonici - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279800-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di procedimento di esecuzione, tra le "opportune informazioni" che il pubblico ministero deve assumere presso il difensore allo scopo di verificare la conoscenza dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. da parte del suo destinatario, sono compresi i controlli telefonici a condizione che le utenze siano nella disponibilità del medesimo difensore. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto inefficace l'ordine di esecuzione emesso nei confronti del condannato dichiarato irreperibile senza effettuare i predetti controlli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)