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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 23 febbraio 1983, cause riunite 225/81 e 241/81

Decisione
decisa il 1983-02-23
ECLI
ECLI:EU:C:1983:37

Epigrafe

Nelle cause riunite 225 e 241/81, Armando Toledano Laredo (causa 225/81) e Mario Garilli (causa 241/81), con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'assimilazione dei periodi di servizio compiuti dal sig. Toledano Laredo e dal sig. Garilli presso la Commissione in qualità di agenti ausiliari, prima della nomina in ruolo, a periodi di servizio prestati dagli interessati in qualità di agenti temporanei, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
Il sig. Armando Toledano Laredo, ricorrente nella causa 225/81, veniva assunto dalla Commissione delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario in base a un contratto del 28 luglio 1964, contratto della durata di sei mesi, che aveva effetto dal 6 ottobre 1964 e veniva prorogato due volte, la prima fino al 5 ottobre 1965, la seconda per un periodo indeterminato. Detto contratto veniva a scadenza il 30 settembre 1966, poiché il ricorrente veniva nominato dipendente in prova dal 1° ottobre 1966. Il sig. Mario Garilli, ricorrente nella causa 241/81, veniva assunto dalla Commissione in qualità di agente ausiliario in base ad un contratto del 13 agosto 1964, contratto della durata di sei mesi, che aveva effetto dal 1° settembre 1964 e veniva prorogato una prima volta fino al 31 agosto 1965 ed una seconda volta per un periodo indeterminato. Detto contratto scadeva il 31 marzo 1967, poiché il ricorrente veniva nominato dipendente in prova a partire dal 1° aprile 1967. Con domande presentate ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale, i ricorrenti avevano chiesto alla Commissione di riconoscere, nell'ambito del regime pensionistico delle Comunità, i periodi di servizio da essi rispettivamente prestati in qualità di agenti ausiliari, vale a dire di assimilare detti periodi a periodi di attività in qualità di agenti temporanei. La domanda del sig. Garilli veniva respinta dalla Commissione con decisione notificata all'interessato il 17 novembre 1980, quella del sig. Toledano Laredo con decisione notificata il 1o dicembre 1980. I ricorrenti proponevano allora reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto: il sig. Garilli il 9 febbraio 1981 e il sig. Toledano Laredo l'11 febbraio 1981. Non essendogli pervenuta risposta da parte della Commissione nel termine all'uòpo stabilito, il sig. Toledano Laredo proponeva ricorso giurisdizionale il 29 luglio 1981. L'11 agosto 1981 la Commissione respingeva espressamente i reclami degli interessati. Il sig. Garilli proponeva ricorso giurisdizionale il 7 settembre 1981.
punto 2
Con ordinanza 4 febbraio 1982, la Corte (Prima Sezione), avendo constatato che le cause 225/81 (Toledano Laredo), 241/81 (Garilli) e 308/81 (Klein) avevano lo stesso oggetto ed erano connesse, decideva di riunire queste tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza. Poiché in seguito la Commissione riconosceva, tranne che per una questione di dettaglio, la fondatezza del ricorso proposto dalla sig.ra Klein, la Corte (Prima Sezione) decideva, con ordinanza 12 maggio 1982 di disgiungere la causa 308/81 dalle cause 225/81 e 241/81, disponendo che queste ultime restavano riunite. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere, entro il 1° settembre 1982, a vari quesiti relativi ai criteri da applicare per accertare se le mansioni svolte da un agente corrispondano a quelle che caratterizzano un contratto di agente temporaneo. Con lettera 12 agosto 1982, lá Commissione ha precisato : ch'essa considera attualmente, nella sua prassi, che si hanno «mansioni permanenti di pubblico dipendente comunitario» soltanto qualora gli ex agenti abbiano svolto, dopo la. loro assunzione o la loro nomina in qualità di agenti temporanei, «mansioni identiche» a quelle ch'essi avevano svolto durante i periodi di ausiliariato; ch'essa considera come «mansioni identiche» compiti corrispondenti a livelli di responsabilità equivalente, implicanti la stessa qualifica e corrispondenti, quando si tratti di attività intellettuali di livello elevato, agli stessi tipi di problemi; ch'essa considera, nella sua prassi, che la condizione da soddisfare per far valere la presunzione di cui alla sua nota 12 agosto 1980 s'identifica con la condizione relativa allo svolgimento di «mansioni identiche».

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Tenuto conto del fatto che la Commissione, durante la fase scritta del procedimento nella causa 225/81, ha riconosciuto come periodo compiuto in qualità di agente temporaneo il periodo compreso fra il 5 ottobre 1965 e il 30 settembre 1966, il sig. Toledano Laredo ha conseguentemente modificato le proprie conclusioni iniziali ed ha chiesto, nella replica, che la Corta voglia:

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › A — In via principale

paragrafo 3
2.1 dichiarare che il contratto concluso dalla Commissione con il ricorrente il 28 luglio 1964, contratto che ha avuto effetto dal 6 ottobre 1964 ed è scaduto, in seguito a proroghe il 30 settembre 1966, va considerato, anche per il periodo 6 ottobre 1964 - 5 ottobre 1965, concluso con un agente temporaneo, che la Commissione deve trarne tutte le conseguenze giuridiche per quanto riguarda il calcolo delle annualità di pensione del ricorrente ed il calcolo degli anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1° comma, dello Statuto;
paragrafo 4
2.2 annullare la decisione 11 agosto 1981, in risposta al reclamo del ricorrente 11 febbraio 1981, in quanto rifiuta di riconoscere ai fini della pensione comunitaria il periodo di servizio prestato dal ricorrente dal 6 ottobre 1964 al 5 ottobre 1965 in qualità di cosiddetto agente ausiliario;
paragrafo 5
2.3 Porre le spese a carico della convenuta.
punto 1
Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
punto 2
Pertanto,

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › B — In via subordinata

punto 1
Dichiarare il ricorso ricevibile;
punto 2
Prima di statuire nel merito, disporre qualsiasi provvedimento istruttorio utile per accertare il contenuto e le ragioni delle soluzioni date al problema del riconoscimento ai fini della pensione comunitaria, dei periodi detti di ausiliariato dei dipendenti — ex agenti detti ausiliari.
punto 3
Riservare la decisione sulle spese. Il sig. Garifo conclude che la Corte voglia: 1. Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo; 2. Di conseguenza, 2.1 statuire che il contratto concluso il 13 agosto 1964 dalla Commissione con il ricorrente, con effetto dal 1o settembre 1974, e scaduto, previa proroga, il 31 marzo 1967, va considerato concluso con un dipendente temporaneo, e che la Commissione deve trarne tutte le conseguenze giuridiche per quanto riguarda il calcolo delle annualità di pensione del ricorrente ed il calcolo degli anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1o comma, dello Statuto; 2.2 annullare la decisione, notificata con nota 17 novembre 1980, che rifiuta di riconoscere ai fini della pensione comunitaria il periodo di servizio prestato dal ricorrente in qualità di cosiddetto agente ausiliario; 2.3 annullare la decisione con cui è stato respinto il reclamo proposto il 9 febbraio 1981 dal ricorrente contro la detta decisione; 2.4 condannare la convenuta alle spese. La Commissione chiede che la Corte voglia: respingere i ricorsi; statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Gli argomenti svolti dal sig. Toledano Laredo e dal sig. Garilli nei loro rispettivi ricorsi sono sostanzialmente identici.
paragrafo 2
I ricorrenti sostengono che, dopo la sentenza emessa dalla Corte il 1o febbraio 1979 nella causa 17/78 (Deshormes), il solo criterio da applicare ai fini della distinzione fra un contratto d'agente temporaneo ed un contratto d'agente ausiliario è la natura delle mansioni svolte e che, se tali mansioni sono «compiti di carattere permanente inerenti al pubblico impiego presso le Comunità», la qualificazione giuridica del contratto dev'essere quella di contratto d'agente temporaneo.
paragrafo 3
Sia il sig. Toledano Laredo sia il sig. Garilli sostengono che le mansioni da essi svolte costituivano compiti permanenti inerenti al pubblico impiego alle dipendenze della Comunità.
paragrafo 4
Secondo il sig. Toledano Laredo, nel suo caso ciò sarebbe provato dalla natura stessa dei compiti svolti (amministratore principale presso il servizio amministrazione e contenzioso della Divisione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo), confermato dalle autorità competenti (egli allega un attestato rilasciatogli dal sig. Auclert, direttore delle finanze e dell'amministrazione presso la Direzione generale dello sviluppo e corroborato, se ve ne fosse ancora bisogno, dai seguenti elementi:
paragrafo 5
a) il fatto che, dopo che il ricorrente aveva lasciato la divisione FES/3 (DGVIII), le mansioni da lui esercitate come agente ausiliario sono state svolte da dipendenti di ruolo; b) il fatto che il suo contratto di agente ausiliario è stato ben presto prorogato per una durata indeterminata; c) la continuità delle mansioni esercitate durante tutto il periodo detto di ausiliariato.
paragrafo 6
Il sig. Garilli fa valere anche lui che le mansioni che ha esercitato come agente ausiliario erano rette dal diritto pubblico comunitario, come sarebbe provato dal fatto che, dòpo la sua nomina in ruolo, egli ha continuato ad esercitare mansioni della stessa natura e come risulta, inoltre, da elementi identici, in sostanza, a quelli dedotti dal sig. Toledano Laredo.
paragrafo 7
Secondo i ricorrenti, il fatto ch'essi abbiano svolto, sia durante il periodo di ausiliariato sia dopo la loro nomina in ruolo, mansioni che a loro avviso erano della stessa natura dovrebbe bastare, ai sensi della sentenza Deshormes, a fare accogliere i loro ricorsi.
paragrafo 8
Contrariamente a quanto viene affermato nelle decisioni impugnate, non è necessario che prima e dopo la nomina in ruolo vengano svolte le stesse mansioni. La Commissione confonde infatti le nozioni di condizione da soddisfare e prova che tale condizione è stata soddisfatta. Ora, come risulta dalla sentenza Deshormes, l'identità delle mansioni è unicamente una prova, non esclusiva di altre, del fatto che le mansioni svolte sono inerenti al pubblico impiego presso le Comunità. Sarebbe necessario e logico ritenere che la circostanza che un agente detto ausiliario, dopo la sua nomina in ruolo, sia stato sostituito nell'esercizio delle sue mansioni da un dipendente di ruolo è un altro modo di provare che dette mansioni sono inerenti al pubblico impiego alle dipendenze delle Comunità.
paragrafo 9
Oltre ad essere infondata in diritto e basata su una errata interpretazione della sentenza Deshormes, la tesi secondo cui il riconoscimento ai fini della pensione comunitaria del periodo di lavoro prestato in veste di agente ausiliario sarebbe subordinato al fatto di aver esercitato le stesse mansioni prima e dopo la nomina in ruolo porta, secondo i ricorrenti, a conseguenze altrettanto ingiustificabili quanto inique e manifestamente contrastanti col principio di uguaglianza. Tale riconoscimento dipende infatti unicamente dal posto cui l'interessato è stato assegnato al momento della nomina in ruolo, circostanza sulla quale l'interessato non può influire e che, in via di principio, è estranea alla natura dei compiti svolti durante il periodo di ausiliariato.
paragrafo 10
I ricorrenti contestano inoltre una seconda condizione menzionata nelle decisioni impugnate e che la Commissione afferma di aver tratto dalla sentenza Deshormes, e cioè quella secondo cui il posto che l'interessato ha occupato come agente ausiliario dovrebbe corrispóndere ad un posto permanente compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio.
paragrafo 11
Benché le decisioni impugnate non siano state motivate con riferimento a tale seconda condizione, i ricorrenti formulano, ad ogni buon fine, alcune osservazioni anche a proposito di questa condizione.
paragrafo 12
A loro avviso, la seconda condizione non ha ragion d'essere, poiché l'unico criterio da applicare per la qualificazione di un contratto d'agente ausiliario o d'agente temporaneo è la natura dei compiti svolti dall'interessato.
paragrafo 13
Ancora una volta, si è confuso tra condizione e modo di prova, poiché il fatto che una persona abbia esercitato mansioni relative ad un posto permanente compreso nella tabella degli organici di una istituzione è in realtà solo una prova, fra tante altre, del fatto ch'essa ha effettivamente esercitato mansioni permanenti inerenti al pubblico impiego alle dipendenze delle Comunità.
paragrafo 14
Si dovrebbe aggiungere che la stessa Commissione non ha tenuto conto di tale presunta seconda condizione per la parte del periodo detto di ausiliariato ecedente dodici mesi e precedente immediatamente l'assunzione in qualità di dipendente di ruolo o di agente temporaneo, mentre la durata di un contratto non può influire in alcun modo sulla qualificazione giuridica di questo, ed ha d'altronde riconosciuto che non sarebbe equo né realistico pretendere che gli interessati forniscano la prova del fatto che tale seconda condizione era soddisfatta.
paragrafo 15
Le suddette considerazioni portano i ricorrenti ad escludere l'esistenza di tale seconda condizione.
paragrafo 16
In subordine, i ricorrenti fanno valere che, comunque, esistevano in bilancio posti corrispondenti alle loro mansioni, disponibili sia in generale sia a livello delle direzioni generali alle quali ciascuno di essi è stato assegnato.
paragrafo 17
La Commissione insiste, nei controricorsi, sul fatto che i ricorrenti hanno effettivamente esercitato, per i periodi che sono ancora in contestazione, compiti che possono essere legittimamente affidati ad un agente ausiliario.
paragrafo 18
Secondo la Commissione, dalle definizioni di contratto d'agente ausiliario e di contratto d'agente temporaneo date nella sentenza Deshormes risulta che un contratto può essere giuridicamente qualificato come contratto d'assunzione in qualità d'agente ausiliario qualora l'interessato, a parte il caso di interim, eserciti un'attività amministrativa consistente nell'esecuzione di compiti che presentano carattere non duraturo o rispondano ad una necessità urgente o non siano nettamente definiti, senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici.
paragrafo 19
Quanto al periodo di lavoro compiuto dal sig. Toledano Laredo dal 6 ottobre 1964 al 5 ottobre 1965, la Commissione ritene che, durante tale periodo il sig. Toledano Laredo ha svolto compiti che possono legittimamente essere considerati come mansioni di un agente ausiliario.
paragrafo 20
Da vari documenti risulterebbe infatti che il sig. Toledano Laredo è stato assunto nel 1964 «per consentire l'esecuzione di compiti amministrativi rispondenti ad una necessità urgente», e più precisamente per svolgere compiti supplementari e urgenti connessi all'entrata in vigore della Convenzione di Yaoundé, e che a quell'epoca la DG VIII non disponeva, per lo svolgimento di tali compiti, di alcun posto vacante che permettesse di assumere personale di ruolo o agenti temporanei. La circostanza che i compiti svolti dall'interessato dopo il periodo in questione siano rimasti gli stessi è irrilevante. Infatti, è solo dopo il 5 ottobre 1965, data in cui il contratto del ricorrente veniva rinnovato per un periodo indeterminato, che si rendeva evidente che il sig. Toledano Laredo avrebbe continuato ad esercitare senza limiti di tempo compiti che inizialmente avevano carattere precario, ma che, in base all'esperienza, risultava dovessero avere carattere permanente.
paragrafo 21
Le stesse considerazioni valgono, secondo la Commissione, per il servizio prestato dal sig. Garilli dal 1° settembre 1964 al 31 marzo 1967.
paragrafo 22
Dai documenti prodotti dalla Commissione a sostegno della propria memoria risulta infatti che l'iniziale assunzione del sig. Garilli in qualità d'agente ausiliario e le due proroghe del suo contratto hanno avuto luogo su espressa domanda della DG I, «per consentire l'esecuzione di compiti amministrativi corrispondenti ad una necessità urgente». Dagli stessi documenti emerge inoltre che, a quell'epoca, non vi era, nella Divisione I-D3, sezione «Materie prime minerali e metalli, chimica, costruzione di macchine e industria elettronica, trasporto di materiali, meccanica fine e ottica», cui era assegnato il sig. Garilli, un posto permanente compreso nella tabella degli organici al quale il ricorrente potesse essere nominato come dipendente di ruolo.
paragrafo 23
Secondo la Commissione, nel caso del sig. Garilli non può neppure applicarsi la presunzione (da essa stabilita mediante una nota del direttore generale del personale e dell'amministrazione in data 12 agosto 1980, relativamente al periodo di ausiliariato eccedente i dodici mesi e precedente immediatamente la nomina in ruolo o l'assunzione in qualità di agente temporaneo) in forza della quale per gli agenti ausiliari che abbiano svolto, durante tale periodo, compiti identici a quelli assunti dopo tale nomina o tale assunzione, si presume ch'essi abbiano svolto compiti permanenti inerenti al pubblico impiego alle dipendenze della Comunità, corrispondenti ad un posto permanente compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio.
paragrafo 24
Tale presunzione si applica infatti soltanto nel caso di identità dei compiti. Ora, secondo la Commissione, è evidente che il sig. Garilli non ha svolto le stesse mansioni prima e dopo la nomina in ruolo, poiché in qualità di agente ausiliario egli era assegnato alla Divisione I-D3, mentre come dipendente di ruolo ha successivamente lavorato nell'ambito della DG II.
paragrafo 25
Le repliche dei ricorrenti sono strutturate in modo diverso l'una dall'altra in ragione del diverso atteggiamento assunto dalla Commissione nei confronti degli interessati.
paragrafo 26
Il sig. Toledano Laredo, cui la Commissione ha riconosciuto, con decisione 11 agosto 1981, come periodo di attività prestata in qualità di agente temporaneo i dodici mesi che vanno dal 6 ottobre 1965 al 30 settembre 1966, cerca anzitutto di provare che tale decisione avrebbe dovuto, logicamente, riguardare l'intero periodo di ausiliariato. Egli sostiene, in subordine, che le mansioni da lui svolte nel periodo 6 ottobre 1964 - 5 ottobre 1965 erano compiti permanenti inerenti al pubblico impiego alle dipendenze della Comunità ed aggiunge, infine, che per quanto riguarda la seconda condizione, relativa all'esistenza di un posto in bilancio, essa non esiste, ovvero non può essere imposta dall'amministrazione, ovvero è soddisfatta dall'interessato.
paragrafo 27
Il sig. Toledano Laredo osserva che, come risulta espressamente dal testo della decisione dell'11 agosto, se il secondo periodo detto di ausiliariato viene assimilato ad un periodo di attività in qualità di agente temporaneo, ciò dipende dal fatto che, durante tale periodo, il ricorrente ha esercitato funzioni identiche, o più esattamente «della stessa natura» di quelle da lui svolte dopo la sua nomina in ruolo. Ora, la circostanza che una persona eserciti, dopo l'assunzione in qualità di dipendente di ruolo, mansioni della stessa natura di quelle esercitate in precedenza, in qualità di agente ausiliario, implica necessariamente che le mansioni esercitate in tale ultima qualità erano compiti permanenti inerenti al pubblico impiego alle dipendenze della Comunità, e ciò senza che sia possibile limitare nel tempo la portata di tale riconoscimento.
paragrafo 28
La limitazione stabilita dalla Commissione nella decisione 11 agosto 1981 deriva da un errore. In effetti, poiché la durata di un contratto di agente ausiliario non può, in base alle norme vigenti, essere superiore ad un anno, la Commissione ha ritenuto che si potesse presumere l'assimilazione a periodi di attività in qualità di agente temporaneo soltanto per i periodi di ausiliariato eccedenti dodici mesi. Questa conclusione non è esatta. È chiaro, infatti, che la qualificazione giuridica di un contratto non può determinarsi in base alla durata di questo, a prescindere dal fatto ch'essa rientri o meno nel limite legale, ma va invece effettuata in base ai compiti svolti ed alle circostanze di fatto.
paragrafo 29
La tesi della Commissione mostra d'altra parte il suo carattere del tutto artificiale là dove la convenuta presume che si tratti di un contratto d'agente temporaneo a partire dal 6 ottobe 1965, mentre il contratto d'agente ausiliario è stato prorogato per una durata indeterminata a partire dal 3 agosto 1965, in quanto, come afferma la Commissione stessa, la proroga del contratto per una durata indeterminata indica che, a partire dalla data della proroga, la finalità dell'ausiliariato non è più rispettata.
paragrafo 30
Il sig. Toledano Laredo ribadisce, in base agli argomenti già sviluppati nel ricorso, che — anche a supporre che la natura dei compiti da lui svolti durante il periodo 6 ottobre 1964 - 5 ottobre 1965 non risulti già dalla natura dei compiti svolti dal 6 ottobre 1965 al 30 settembre 1966 — si trattava incontestabilmente di compiti permanenti inerenti al pubblico impiego presso le Comunità.
paragrafo 31
Egli precisa che il fatto che tali compiti, come viene sottolineato dalla Commissione, fossero urgenti non implica in alcun modo ch'essi non avessero carattere permanente. I compiti affidati al ricorrente avevano fin dall'origine carattere permanente ed era noto ch'essi avessero tale carattere, in quanto erano connessi all'entrata in vigore della Convenzione di Yaounde.
paragrafo 32
Il sig. Toledano Laredo contesta parimenti il riferimento della Commissione alla legge comune delle parti, che avrebbero liberamente convenuto, nel contratto, che il primo anno di servizio non sarebbe stato preso in considerazione ai fini della pensione. Egli osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, la qualificazione legale di un contratto deve prevalere sulla qualificazione data dalle parti.
paragrafo 33
Per quanto riguarda infine la questione dell'esistenza del posto in bilancio, il sig. Toledano Laredo, pur contestando sia l'esistenza di una seconda condizione, sia la possibilità di esigere dai dipendenti la prova che tale condizione è soddisfatta, afferma che in ogni caso esistevano, almeno in generale, in bilancio, posti disponibili corrispondenti alla sua attività. La condizione dovrebbe quindi essere considerata soddisfatta, in quanto non si può ammettere che un ex agente ausiliario subisca un danno nei suoi diritti alla pensione per il semplice fatto che direzioni generali presso le quali esistevano in soprannumero posti previsti in bilancio abbiano rifiutato il trasferimento di uno di tali posti ad una direzione che ne mancava.
paragrafo 34
Infine, il sig. Toledano Laredo osserva che la varietà delle soluzioni date dalla Commissione al problema degli ex agenti ausiliari, varietà che non risulta giustificata da criteri obiettivi e uniformemente applicati, è in contrasto col principio di uguaglianza.
paragrafo 35
Il sig. Garilli osserva che, anche qualora si dovesse ammettere — come sembra doversi desumere da una sentenza emessa dalla Corte il 19 novembre 1981 (causa 106/80, Fournier) — che esiste anche una condizione relativa alla disponibilità di un posto in bilancio, tale seconda condizione non dovrebbe comunque essere applicata, per due ragioni, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente.
paragrafo 36
In primo luogo, la Commissione ha mostrato di non tener conto di tale pretesa condizione, allorché ha deciso che la parte del periodo detto di ausiliariato eccedente dodici mesi e precedente immediatamente la nomina in ruolo o l'assunzione in qualità di agente temporaneo per un posto permanente si presume esser stata compiuta dall'interessato in qualità di agente temporaneo.
paragrafo 37
In secondo luogo, la Commissione ha essa stessa ammesso che non sarebbe equo né realistico pretendere che gli interessati provino di essere stati assegnati ad un posto permanente compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio. Dopo una siffatta ammissione, la Commissione, dovrebbe quindi comportarsi almeno come se non esistesse detta seconda condizione. Altrimenti, si avantaggerebbero, senza alcuna ragione, coloro per i quali, nonostante il tempo trascorso, si disponga ancora di una adeguata documentazione.
paragrafo 38
Il sig. Garilli ritiene quindi che sarebbe in contrasto con i principi d'uguaglianza e di giustizia distributiva prendere in considerazione una condizione che non si applica in tutti i casi.
paragrafo 39
Egli esamina poi in modo molto dettagliato la presunzione creata dalla Commissione e di cui, secondo quest'ultima, egli non potrebbe fruire.
paragrafo 40
Benché la Commissione parli di una presunzione «juris», si tratta in realtà di una presunzione «juris et de jure», poiché nella nota del 12 agosto 1980 non si precisa affatto che detta presunzione vale salvo prova contraria. Ciò è confermato dalla prassi amministrativa secondo cui tutti gli ex agenti ausiliari che soddisfino le condizioni enunciate hanno automaticamente tratto profitto dalla suddetta presunzione.
paragrafo 41
La presunzione dovrebbe essere applicata in modo estensivo sotto un duplice punto di vista, e cioè sia sul piano logico, per identità di motivi, sia in ragione dei principi d'uguaglianza e di giustizia distributiva.
paragrafo 42
Sul piano logico, non esiste alcuna differenza, ai fini della valutazione dei compiti svolti dall'ex agente ausiliario, tra l'ipotesi considerata dalla Commissione:
paragrafo 43
aver esercitato prima e dopo la nomina in ruolo le stesse mansioni
paragrafo 44
e la situazione in cui si trova il ricorrente, il quale:
paragrafo 45
è stato sostituito, dopo la nomina, da un dipendente di ruolo per l'esecuzione degli stessi compiti che l'interessato aveva svolto in qualità di agente ausiliario; ha continuato, dopo la nomina, ad esercitare mansioni della stessa natura di quelle esercitate in precedenza.
paragrafo 46
Questa duplice estensione della portata della presunzione, imposta già dalla logica, è imposta anche dai principi d'uguaglianza e di giustizia distributiva. Non si può infatti ammettere che l'ex agente ausiliario cui sono stati affidati compiti differenti al momento della sua nomina in ruolo, ma che è stato sostituito da un dipendente di ruolo nell'esercizio di compiti precedentemente affidatigli, sia danneggiato rispetto ad un altro le cui mansioni non sono cambiate. Anche qualora fosse vero il contrario, quod non, si sarebbe dovuto segnalare all'interessato, al momento della sua nomina in ruolo, che l'assegnazione ad un posto di dipendente di ruolo era un atto che avrebbe potuto recargli pregiudizio.
paragrafo 47
Quanto alla natura delle mansioni svolte, all'esistenza di un posto in bilancio ed alla violazione del principio d'uguaglianza, il sig. Garilli deduce, nella replica, gli stessi argomenti del sig. Toledano Laredo.
paragrafo 48
La Commissione, nelle repliche, insiste — facendo precisi riferimenti alla sentenza della Corte 19 novembre 1981 nella causa 106/80, Fournier, ed alle conclusioni dell'avvocato generale nella stessa causa — sul fatto che si devono applicare due criteri per stabilire se, giuridicamente, un contratto debba essere qualificato di agente ausiliario o di agente temporaneo.
paragrafo 49
Agli argomenti dei ricorrenti, secondo cui vi erano posti disponibili quantomeno in generale, la Commissione obietta che, evidentemente, è nel servizio considerato che deve esistere un posto vacante corrispondente alle mansioni esercitate dall'agente ausiliario. Nella sentenza Deshormes, la Corte non ha mancato di rilevare che detto posto era stato attribuito alla divisione cui era stata assegnata la sig.ra Deshormes ancor prima della data da cui aveva effetto il contratto di ausiliaria dell'interessata.
paragrafo 50
Quanto alla presunzione relativa al periodo di ausiliariato eccedente i primi dodici mesi, si tratta di una interpretazione estensiva della sentenza Deshormes, seguita dalla Commissione senza che nulla l'obbligasse a farlo. Questa presunzione non è irrefutabile, ma, in mancanza di qualsiasi precisazione in proposito, va considerata valida fino a prova contraria. A fortiori, e per le stesse ragioni, essa non può essere applicata estensivamente.
paragrafo 51
La limitazione nel tempo degli effetti della presunzione non procede da errori.
paragrafo 52
Per quanto riguarda il sig. Toledano Laredo, vi sono in effetti buoni motivi di ritenere che le mansioni svolte durante i primi dodici mesi di servizio in qualità di agente ausiliario fossero quelle che possono essere affidate, per un periodo massimo di un anno, ad un agente ausiliario.
paragrafo 53
In effetti, la DG VIII non disponeva, all'epoca considerata, di un posto vacante che permettesse l'assunzione di dipendenti in ruolo o di agenti temporanei allo scopo di svolgere i compiti amministrativi rispondenti ad una necessità urgente, per la cui esecuzione il ricorrente è stato assunto in qualità di agente ausiliario. Questa mancanza di un posto vacante è di per sé decisiva.
paragrafo 54
Quanto all'affermazione del sig. Toledano Laredo, secondo cui egli sarebbe stato informato con lettera del 3 agosto 1965 — e non il 5 ottobre 1965 — della proroga del suo contratto per una durata indeterminata, essa non cambia nulla al fatto che, quando detto contratto è stato prorogato la prima volta fino al 5 ottobre 1965, la Commissione poteva legittimamente ritenere che detti compiti avrebbero avuto, durante tutto il periodo di proroga, carattere precario. È al momento della prima proroga che si deve risalire per giudicare della purezza di intenzioni della Commissione.
paragrafo 55
Inoltre, come risulta dalla sentenza Deshormes e com'è confermato dalla sentenza Fournier, il contratto di agente ausiliario può legittimamente essere usato per fare svolgere compiti permanenti inerenti al pubblico impiego presso le Comunità, non solo nel caso di interim, ma anche in caso di urgenza. Ora, è quest'ultimo per l'appunto il caso del sig. Toledano Laredo.
paragrafo 56
Inoltre, è normale presumere che, almeno durante i primi dodici mesi, il contratto di agente ausiliario sia stato usato per garantire una sostituzione momentanea o per far eseguire compiti amministrativi aventi carattere non duraturo o rispondenti ad una necessità urgente o non nettamente definiti.
paragrafo 57
Si tratta, certamente di una presunzione semplice, ma per escluderla sarebbe necessario che il ricorrente provasse che durante detto periodo egli soddisfaceva le due condizioni menzionate nella sentenza Deshormes.
paragrafo 58
Quanto al principio d'uguaglianza, la Commissione sostiene che la varietà delle soluzioni adottate è pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni individuali (agenti ausiliari che soddisfano fin dall'inizio le due condizioni suddette; agenti che possono fruire della presunzione suddetta; agenti per i quali due periodi di servizio sono separati da un'interruzione; agenti per i quali i due periodi di servizio sono separati da un'interruzione che non è propriamente tale, e cioè da un periodo di ferie o da una borsa di studio concessa dalla Commissione, ed altre ipotesi ancora).
paragrafo 59
Per quanto riguarda il sig. Garilli, la Commissione afferma che, durante l'intero periodo di ausiliariato, questi non ha soddisfatto le due condizioni previste nella sentenza Deshormes. Inoltre, non avendo esercitato le stesse mansioni durante i dodici mesi precedenti la sua nomina in ruolo e dopo questa nomina, egli non può nemmeno fruire della presunzione creata dalla Commissione.
paragrafo 60
Per il resto, la Commissione oppone agli argomenti del sig. Garilli, che sono in sostanza identici a quelli del sig. Toledano Laredo, le stesse considerazioni ch'essa ha opposto agli argomenti di quest'ultimo.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il sig. Toledano Laredo e il sig. Garilli, rappresentati dall'aw. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità d'agente, e difesa dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 30 settembre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti rispettivamente depositati in cancelleria il 29 luglio ed il 7 settembre 1981, il sig. Armando Toledano Laredo e sig. Mario Garilli, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto a questa Corte ricorsi intesi a far dichiarare che i periodi di servizio da essi compiuti presso la Commissione in qualità di agenti ausiliari, prima di essere nominati dipendenti in prova, vanno assimilati a periodi di servizio compiuti in qualità di agenti temporanei e, pertanto, a far annullare le decisioni della Commissione con cui è stato loro rifiutato il riconoscimento di detti periodi ai fini della pensione comunitaria.
punto 2
Il sig. Toledano Laredo, assunto dalla Commissione come agente ausiliario di categoria A, gruppo I, classe 2, in base ad un contratto del 28 luglio 1964, della durata di sei mesi, contratto avente effetto dal 6 ottobre 1964 e prorogato una prima volta al 5 ottobre 1965 ed una seconda volta per un periodo indeterminato, veniva nominato dipendente in prova, col grado A4, il 1o ottobre 1966, in esito al concorso CEE/829/A che aveva avuto luogo il 23 giugno 1966.
punto 3
Il sig. Garilli, assunto dalla Commissione come agente ausiliario di categoria B, gruppo IV, classe 1, in base ad un contratto del 13 agosto 1964, della durata di sei mesi, contratto avente effetto dal 1o settembre 1964 e prorogato una prima volta al 31 agosto 1965 ed una seconda volta per un periodo indeterminato, veniva nominato dipendente in prova, col grado A 7, il 1o aprile 1967, in esito al concorso n. 5155 che aveva avuto luogo il 21 settembre 1966.
punto 4
Nel corso della fase scritta del procedimento, la Commissione ha accolto la domanda del sig. Toledano Laredo per il solo periodo compreso fra il 6 ottobre 1965 e il 30 settembre 1966, in quanto durante tale periodo l'interessato aveva praticamente esercitato le stesse mansioni da lui svolte dopo la nomina in ruolo. Con lettera 11 agosto 1981, essa ha in effetti comunicato al sig. Toledano Laredo che, in conformità alle modalità da essa fissate in base alla sentenza 1° febbraio 1979 (causa 17/78, Deshormes, Race. pag. 189), l'identica natura delle mansioni svolte prima e dopo la nomina in ruolo permetteva di presumere che, durante la parte del periodo di ausiliariato eccedente i primi dodici mesi e precedente immediatamente la sua assunzione in qualità di dipendente di ruolo, egli aveva esercitato «compiti permanenti inerenti al pubblico impiego presso le Comunità» e non compiti che potessero legittimamente essere affidati ad agenti ausiliari. Quanto al sig. Garilli, che non aveva esercitato le stesse mansioni prima e dopo la sua nomina in ruolo, la Commissione continua a sostenere che la domanda è totalmente priva di fondamento.
punto 5
A sostegno delle loro domande, i ricorrenti fanno valere ch'essi soddisfano le condizioni poste dal «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» ai fini del riconoscimento della qualità di agente temporaneo, quali sono state precisate dalla Corte nelle sentenze 1° febbraio 1979, già ricordata, e 19 novembre 1981 (causa 106/80, Fournier, Race. pag. 2760).
punto 6
In tali sentenze la Corte ha precisato che «il criterio per distinguere l'agente ausiliario dall'agente temporaneo risiede nel fatto che l'agente temporaneo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre l'agente ausiliario, salvo il caso dell'interim, esercita un'attività amministrativa senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici» e che «la caratteristica [del contratto di agente ausiliario] è la sua precarietà quanto alla durata, visto ch'esso può essere usato per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti».
punto 7
Spetta quindi a colui che chiede che un periodo di cosiddetto ausiliariato gli venga riconosciuto come periodo di servizio compiuto in qualità d'agente temporaneo provare anzitutto che posti corrispondenti alle mansioni da lui esercitate figuravano, all'epoca considerata, nella tabella degli organici dell'istituzione ed erano vacanti.
punto 8
II sig. Toledano Laredo ha sostenuto che posti di questo tipo erano compresi, quanto meno globalmente, nella tabella degli organici della Commissione nel momento in cui egli veniva assunto come agente ausiliario ed erano vacanti.
punto 9
II sig. Garilli fa anch'egli valere che posti corrispondenti alle mansioni da lui svolte in qualità d'agente ausiliario erano disponibili, quanto meno a livello del complesso degli organici della Commissione. Egli ha precisato che nella relativa tabella, al 31 dicembre 1964, figuravano 454 posti di categoria B, di cui 137, ossia il 34,5 %, erano vacanti in quel momento.
punto 10
La Commissione non ha contestato l'esattezza delle allegazioni dei ricorrenti. Essa si è limitata ad osservare che non vi erano posti disponibili corrispondenti alle mansioni esercitate dai ricorrenti nell'ambito dei rispettivi servizi cui essi erano stati destinati. Essa ritiene, infatti, che la condizione dell'esistenza di un posto in bilancio possa essere considerata soddisfatta soltanto se tale posto è disponibile a livello del servizio interessato e non a quello dell'istituzione nel suo complesso.
punto 11
Questo punto di vista non sembra tuttavia trovare conferma nel testo dell'art. 2, lettere a) e b), del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee», in cui l'agente temporaneo è definito come l'agente assunto per occupare un posto compreso «nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione».
punto 12
Onde ottenere l'assimilazione del periodo di cosiddetto ausiliariato ad un periodo compiuto in qualità di agente temporaneo, i ricorrenti devono inoltre provare che le mansioni da essi esercitate in qualità di agenti ausiliari non avevano carattere provvisorio, e cioè, in altri termini, che si trattava di compiti permanenti, inerenti al publico impiego presso le Comunità.
punto 13
In mancanza di qualsiasi disposizione del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» che stabilisca modalità di prova, si deve sottolineare che gli interessati possono dimostrare in base a qualsiasi elemento concludente ch'essi hanno svolto compiti permanenti inerenti al pubblico impiego presso le Comunità. In particolare, se è vero che l'identità tra le mansioni esercitate dall'interessato durante il periodo di cosiddetto ausiliariato e quelle da lui esercitate dopo la nomina in ruolo in quanto dipendente in prova o dopo l'assunzione in qualità di agente temporaneo, e proprie di un posto compreso nella tabella degli organici, è senza dubbio un adeguato mezzo di prova, essa non può in alcun modo essere considerata come l'unico mezzo di prova ammissibile in proposito.
punto 14
Il sig. Toledano Laredo ha fatto valere, fra l'altro, che, dopo ch'egli aveva lasciato la divisione FES/3 (DGVIII), cui era stato assegnato in quanto agente ausiliario, le stesse mansioni ch'egli aveva esercitato sono state svolte da dipendenti di ruolo; che il suo contratto di agente ausiliario, avente effetto dal 6 ottobre 1964, è stato prorogato dal 6 ottobre 1965 per una durata indeterminata; che egli ha esercitato le stesse mansioni durante l'intero periodo di cosiddetto ausiliariato.
punto 15
Il sig. Garilli ha fatto valere, fra l'altro, che il servizio cui era stato assegnato in qualità di agente cosiddetto ausiliario (DG I/D/3) esiste tuttora e che le mansioni ivi esercitate sono, mutatis mutandis, identiche a quelle ch'egli stesso vi aveva esercitato; che il suo contratto di agente ausiliario, avente effetto dal 1o settembre 1964, è stato prorogato per una durata indeterminata a partire dal 1o settembre 1965; ch'egli ha esercitato le stesse mansioni durante l'intero periodo di cosiddetto ausiliariato.
punto 16
Le affermazioni dei ricorrenti, non contestate dalla Commissione, provano in modo sufficiente che le mansioni svolte dal sig. Toledano Laredo e dal sig. Garilli non avevano carattere provvisorio e corrispondevano alle mansioni di dipendenti di ruolo.
punto 17
La circostanza, invocata dalla Commissione, che si trattasse di compiti urgenti non modifica il carattere permanente di tali compiti, ma potrebbe giustificare la stipulazione di un contratto d'agente ausiliario soltanto qualora venisse provato — il che non è stato fatto dalla Commissione nelle fattispecie in esame — che, all'epoca considerata, posti adeguati non erano disponibili in bilancio.
punto 18
Si deve quindi concludere che i ricorrenti sono riusciti a fornire la prova del fatto di aver esercitato, durante i rispettivi periodi di servizio in qualità di agenti ausiliari, ben definiti compiti di carattere permanente, inerenti al pubblico impiego presso le Comunità, per i quali erano disponibili posti compresi nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione.
punto 19
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, è d'uopo annullare la decisione della Commissione 1° dicembre 1980, in quanto rifiuta al sig. Toledano Laredo il riconoscimento, ai fini della pensione comunitaria, del periodo di servizio ch'egli ha compiuto dal 6 ottobre 1964 al 5 ottobre 1965 in qualità di agente cosiddetto ausiliario, nonché la decisione della Commissione 17 novembre 1980, che rifiuta al sig. Garilli il riconoscimento, ai fini della pensione comunitaria, del periodo di servizio ch'egli ha compiuto dal 1° settembre 1964 al 31 marzo 1967 in qualità di agente cosiddetto ausiliario.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° Sono annullate la decisione della Commissione 1o dicembre 1980, in quanto rifiuta al sig. Toledano Laredo il riconoscimento, ai fini della pensione comunitaria, del periodo di servizio ch'egli ha compiuto dal 6 ottobre 1964 al 5 ottóbre 1965 in qualità di agente cosiddetto ausiliario, e la decisione della Commissione 17 novembre 1980, che rifiuta al sig. Garilli il riconoscimento, ai fini della pensione comunitaria, del periodo di servizio ch'egli ha compiuto dal 1° settembre 1964 al 31 marzo 1967 in qualità di agente cosiddetto ausiliario. 2° Le spese sono poste a carico della Commissione.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, 23 febbraio 1983 Il cancelliere P. Heim Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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