Sez. L, Sentenza n. 4090 del 02/03/2016 (Rv. 639144 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti postali - Riclassamento del personale - Attribuzione di nuova qualifica e mansioni - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore, sicché mentre è legittima l'attribuzione della nuova qualifica al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, sarebbe viceversa illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di inquadramento nell'area di base di un dipendente postale, dichiarato inidoneo a svolgere tutti i compiti dell'area operativa e, in particolare, quelli propri del servizio di recapito, le cui mansioni, per effetto della nuova classificazione, non erano mutate, in quanto non riconducibili a tutte quelle proprie dell'area operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)