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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 ottobre 1978, causa 27/78

Decisione
decisa il 1978-10-03
ECLI
ECLI:EU:C:1978:170

Epigrafe

Nel procedimento 27/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte Suprema di Cassazione, nella causa dinanzi ad essa pendente fra: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ITALIANO e RASHAM, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8, 115 e 235 del Trattato CEE e della decisione del Consiglio n. 66/532 del 26 luglio 1966, relativa alla soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonché all'applicazione della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (GU 2971/66), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J. P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Con atto notificato il 24 febbraio 1971 la Dogana di Domodossola ingiungeva alla ditta Rasham di pagare la somma di Lit. 601215, oltre alle spese, per dazio e tasse connesse, non riscosse al momento dello sdoganamento, avvenuto in data 9 luglio 1968, di 5000 magnetofoni di provenienza belga e di origine giapponese, precisando che, con circolare n. 292 del 17 giugno 1968, il Ministero delle finanze aveva escluso, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 115, secondo comma, del Trattato CEE, dal trattamento previsto per i prodotti in libera pratica in uno degli Stati membri della CEE i magnetofoni di origine non comunitaria.
paragrafo 2
La ditta Rasham, ritenendo che il periodo transitorio durante il quale l'art. 115 del Trattato CEE autorizza provvedimenti di salvaguardia fosse già terminato il 1o luglio 1968 in forza della decisione d'acceleramento emanata dal Consiglio il 26 luglio 1966 (GU 2971/66), intentava un'azione giudiziaria per chiedere il rimborso della predetta somma. Il 24 febbraio 1973 il Tribunale di Torino accoglieva la sua domanda; il 13 febbraio 1975 la Corte d'appello di Torino respingeva l'appello interposto dall'Amministrazione delle finanze.
paragrafo 3
Con atto notificato il 19 settembre 1975 l'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Con atto notificato il 23 ottobre 1975 la ditta Rasham ha resistito a tale impugnazione mediante controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.
paragrafo 4
L'Amministrazione delle finanze dello Stato sostiene che la decisione n. 66/532 del 26 luglio 1966 non ha ridotto la durata del periodo transitorio, bensì ha semplicemente disposto, a decorrere dal 1o luglio 1968, l'abolizione dei dazi doganali ancora esistenti fra gli Stati membri. Di conseguenza, gli Stati membri potevano ancora, dopo la suddetta data, adottare provvedimenti di salvaguardia a norma dell'art. 115, secondo comma, del Trattato CEE.
paragrafo 5
La ditta Rasham afferma che, ove s'ammettesse che lo Stato italiano poteva adottare misure di salvaguardia, il provvedimento in concreto emanato dovrebbe considerarsi illegittimo perché non notificato agli Stati membri ed alla Commissione, mentre la notificazione è da ritenersi prescritta dall'art. 115, secondo comma, come condizione di validità e di efficacia del provvedimento stesso.
paragrafo 6
Con ordinanza del 2 dicembre 1977 la Corte Suprema di Cassazione ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 7
«1. Se la decisione del Consiglio CEE 66/532, con la quale gli Stati membri hanno disposto la soppressione totale dei dazi doganali ancora esistenti tra loro per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (art. 1) e simultaneamente l'applicazione integrale della tariffa doganale comune all'importazione degli stessi prodotti da paesi terzi (art. 2) in data (1o luglio 1968) anteriore a quella prevista dal Trattato, facendo ricorso all'art. 235 del Trattato, abbia determinato l'anticipazione del termine finale del periodo transitorio, in relazione all'art. 8 del Trattato stesso. 2. In caso di soluzione positiva del punto 1, se l'anticipazione del termine finale del periodo transitorio agli effetti anzidetti implichi, anche, corrispondente anticipazione del termine entro il quale gli Stati membri possono, nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 115, e quando ricorra l'urgenza di provvedere, adottare direttamente le misure di protezione necessarie, a norma del secondo comma dell'art. 115. 3. In caso di soluzione dei punti 1 e 2, che riconosca la sussistenza delle facoltà per gli Stati membri di, adottare misure di salvaguardia a norma dell'art. 115, secondo comma, del Trattato, se la detta norma, nel disporre che gli Stati membri notifichino le misure necessarie direttamente adottate agli altri Stati membri ed alla Commissione, che può decidere se devono modificarle o sopprimerle, impone tale notificazione come condizione di validità o di efficacia del provvedimento impositivo delle misure stesse.»
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 3 marzo 1978.
paragrafo 9
In conformità all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE hanno depositato osservazioni scritte il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Alberto Prozzillo, in qualità di agente.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Il Governo italiano deduce che la decisione di acceleramento del 26 luglio 1966, come risulta evidente dalla sua stessa motivazione, si riferisce soltanto alla realizzazione dell'unione doganale ed alla integrale e simultanea applicazione della tariffa doganale comune, ma non ha avuto alcuna incidenza sulla durata del periodo transitorio, quale risulta stabilita dall'art. 8 del Trattato. Non risulta pertanto compromessa la facoltà degli Stati membri di esercitare fino alla effettiva scadenza del periodo transitorio i poteri in loro favore previsti da altre disposizioni del Trattato e per finalità diverse da quelle enunciate nella decisione d'acceleramento.
paragrafo 2
L'art. 115, secondo comma, del Trattato concerne il settore della politica commerciale comune, e quindi un obiettivo che non era stato realizzato, in effetti, nemmeno alla data del 31 dicembre 1969. Non vi è perciò alcuna ragione di dubitare della operatività dell'art. 115, secondo comma, del Trattato CEE, nel periodo dal 1o luglio 1968 al 31 dicembre 1969.
paragrafo 3
La validità della indicata soluzione è confermata, del resto, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella quale risulta come pacifico ed indiscusso presupposto che il periodo transitorio è scaduto il 31 dicembre 1969, e non il 30 giugno 1968 (sentenza del 18 febbraio 1970, Commissione contro Repubblica Italiana, causa 38/69, Racc. 1970, pag. 47; sentenza dell'11 febbraio 1971, Rewe contro Hauptzollamt Emmerich, causa 37/70, Racc. 1971, pag. 23; sentenza del 15 dicembre 1976, Donckerwolcke, causa 41/76, Racc. 1976, pag. 1921).
paragrafo 4
La portata e le finalità della decisione 26 luglio 1966, n. 532, ed i principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia escludono che la decisione di acceleramento abbia determinato l'anticipazione al 30 giugno 1968 del termine finale del periodo transitorio previsto dall'art. 8 del Trattato CEE, ed impongono quindi di dare soluzione negativa al primo quesito proposto nel provvedimento di rinvio.
paragrafo 5
Tale conclusione rende privo di oggetto il secondo quesito, proposto dal giudice nazionale condizionatamente alla soluzione positiva della prima questione.
paragrafo 6
Secondo il Governo italiano il terzo quesito appare in realtà privo di oggetto, in quanto il provvedimento di salvaguardia in discussione è stato adottato proprio a seguito di intese intercorse con i competenti Servizi della Commissione CEE e ritualmente notificato. Il Governo italiano non ravvisa l'opportunità d'una pronunzia in argomento da parte della Corte di giustizia.
paragrafo 7
Soltanto per completezza di esame il Governo italiano rileva che la notifica della misura di salvaguardia agli altri Stati membri ed alla Commissione CEE non costituiva e non poteva costituire requisito di validità o di efficacia del provvedimento nazionale adottato. Essa si risolveva invero in un semplice mezzo di informazione degli altri Stati membri ed in una formalità che consentisse alla Commissione CEE l'esercizio dei poteri di controllo ad essa riservati. D'altronde la Commissione avrebbe potuto disporre la modifica o la soppressione della misura di salvaguardia, anche in difetto della prescritta notifica.
paragrafo 8
In conclusione, il Governo italiano suggerisce di risolvere le questioni nel senso:
paragrafo 9
«che la decisione del Consiglio CEE 26 luglio 1966, n. 532, non ha determinato l'anticipazione del termine finale del periodo transitorio previsto dall'art. 8 del Trattato CEE, e inoltre, e per il caso in cui si ritenga di dover risolvere anche la questione proposta nel terzo quesito del giudice nazionale, che la notificazione prescritta dall'art. 115, secondo comma, del Trattato CEE non costituiva condizione di validità o di efficacia delle misure di salvaguardia adottate dalle autorità nazionali durante il periodo transitorio».
paragrafo 10
La Commissione osserva in primo luogo che il Consiglio e la Commissione stessa non si sono avvalsi della possibilità prevista dall'art. 8, n. 5, del Trattato CEE, di abbreviare la seconda e la terza tappa del periodo transitorio. La decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 non ha avuto effetti al di là del suo oggetto e non ha abbreviato, in maniera generale, il periodo transitorio (sentenza del 18 giugno 1975, IGAV contro ENCC, causa 94/74, punto 25 della motivazione, Racc. 1975, pag. 712).
paragrafo 11
Per i primi due quesiti la Commissione propone la seguente risposta: il periodo transitorio non è stato abbreviato dalla decisione 66/532/CEE e gli Stati membri avevano ancora, nel giugno 1968, la possibilità di adottare le misure loro consentite dal Trattato durante detto periodo.
paragrafo 12
Essa fa tuttavia notare che uno Stato membro non poteva adottare, ai sensi dell'art. 115, secondo comma, che misure non incompatibili con le misure comunitarie in vigore al momento dell'adozione delle misure nazionali. L'applicazione della tariffa doganale comune, cui si riferisce la summenzionata decisione del Consiglio, ha quindi ristretto i poteri riconosciuti agli Stati membri in materia di politica commerciale, escludendone quello di modificare i dazi doganali e di sottoporre a dazio doganale un prodotto che si trovi in libera pratica nella Comunità.
paragrafo 13
Questa conclusione è confermata da un argomento testuale tratto dal terzo comma dell'art. 115: se le misure unilaterali degli Stati membri devono tener conto della necessità di affrettare l'instaurazione della tariffa doganale comune, a maggior ragione devono rispettare detta tariffa una volta che sia stata instaurata.
paragrafo 14
Circa il terzo quesito la Commissione fa osservare che, in generale, la notifica d'un provvedimento non influisce sulla sua validità.
paragrafo 15
In conclusione, la Commissione ritiene che la Corte potrebbe pronunziarsi nel modo seguente sui quesiti 1 e 2, tale risposta rendendo senza oggetto il quesito n. 3:
paragrafo 16
«La decisione 66/532/CEE non ha abbreviato, a tutti gli effetti, il periodo transitorio previsto dall'art. 8 del Trattato CEE; essa ha tuttavia ristretto il potere attribuito agli Stati membri durante detto periodo dall'art. 115, secondo comma, del. Trattato CEE all'adozione di quelle misure che non siano in contrasto con la decisione stessa».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Alberto Prozzillo, ha svolto le sue osservazioni orali all'udienza del 13 luglio 1978.
paragrafo 2
Nel corso di tale udienza la Commissione ha fatto notare che, avendo compiuto ricerche nei propri archivi, essa non ha trovato alcuna traccia d'una notifica del provvedimento di salvaguardia.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni durante la medesima udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 2 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 1978, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione dell'art. 115 del Trattato e della decisione del Consiglio n. 66/532 del 26 luglio 1966, relativa alla soppressione dei dazi doganali ed al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonché all'applicazione della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (GU 2971/66).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito d'una controversia sorta fra l'Amministrazione delle finanze dello Stato italiano ed un'impresa che, il 9 luglio 1968, aveva importato in Italia 5000 magnetofoni di provenienza belga e d'origine giapponese;
punto 3
la dogana ingiungeva alla ditta importatrice di pagare la somma di Lit. 601215, oltre alle spese, per dazio e tasse, connesse non riscosse al momento dello sdoganamento, precisando che, con circolare n. 292 del 17 giugno 1968, il Ministero delle finanze aveva escluso i prodotti del tipo in esame dalla libera pratica, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 115, secondo comma, del Trattato;
punto 4
la ditta importatrice, ritenendo che il periodo transitorio durante il quale l'art. 115 del Trattato autorizza provvedimenti di salvaguardia fosse terminato a decorrere dal 1o luglio 1968 in forza della decisione emanata dal Consiglio il 26 luglio 1966, chiedeva in seguito il rimborso della predetta somma.
punto 5
Con la prima questione si domanda se la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 debba essere interpretata nel senso ch'essa ha anticipato la scadenza del periodo transitorio indicata all'art. 8 del Trattato;
punto 6
qualora la prima questione sia risolta affermativamente, si domanda, in secondo luogo, se la scadenza anticipata del periodo transitorio implichi una corrispondente abbreviazione del termine contemplato dall'art. 115, secondo comma, del Trattato.
punto 7
La decisione del Consiglio del 26 luglio 1966, emanata in forza degli artt. 14 e 235 del Trattato, intende «accelerare il ritmo d'attuazione degli obiettivi del Trattato, specialmente per quanto concerne l'unione doganale e l'abolizione delle restrizioni quantitative»;
punto 8
a tale scopo essa dispone, all'art. 1 : «Gli Stati membri aboliscono i dazi doganali ancora esistenti tra loro per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato, applicando, a decorrere dal 1o luglio 1967, i dazi su ciascun prodotto nella misura del 15 o/o dei dazi di base e sopprimendo totalmente i dazi stessi a decorrere dal 1o luglio 1968» ed all'art. 2: «A decorrere dal 1o luglio 1968, gli Stati membri applicano la tariffa doganale comune all'importazione dai paesi terzi dei prodotti non compresi nell'allegato II del Tattato»;
punto 9
la decisione si fonda quindi sul concetto di un'accelerazione selettiva di alcune, ben determinate, iniziative che dovevano nel loro complesso essere portate a termine entro il periodo transitorio e quindi non si applica se non ai provvedimenti da essa espressamente richiamati;
punto 10
la prima questione va dunque risolta nel senso che la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 non ha anticipato la scadenza del periodo transitorio risultante dall'art. 8 del Trattato;
punto 11
la seconda questione diventa così priva d'oggetto.
punto 12
Con la terza questione si domanda se debba essere accolta l'interpretazione secondo cui l'art. 115, secondo comma, del Trattato, nel disporre che gli Stati membri notifichino alla Commissione ed agli altri Stati membri le misure unilaterali di salvaguardia da essi adottate, impone il rispetto di tale obbligo come condizione di validità o di efficacia dell'atto che istituisce le suddette misure.
punto 13
La disposizione di cui trattasi implica che l'adozione unilaterale di provvedimenti di salvaguardia e la notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri siano contemporanee oppure immediatamente successive l'una all'altra;
punto 14
il testo della norma non permette tuttavia di desumerne che l'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dipenda dalla loro precedente notifica;
punto 15
di conseguenza, benché l'obbligo di notifica contemplato dall'art. 115, secondo comma, sia inderogabile, il suo previo adempimento non può costituire una condizione per l'entrata in vigore dei provvedimenti di salvaguardia emanati;
punto 16
la questione va perciò risolta in questo senso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Governo italiano, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 18
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 2 dicembre 1977, dichiara: 1o La decisione del Consiglio n. 66/532 del 26 luglio 1966, relativa alla soppressione dei dazi doganali ed al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonché all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE (GU 2971/66), non ha anticipato la scadenza del periodo transitorio indicata all'art. 8 del Trattato stesso. 2o L'obbligo di notifica contemplato dall'art. 115, secondo comma, del Trattato CEE, è inderogabile, ma l'entrata in vigore dei provvedimenti di salvaguardia adottati non è subordinata al suo previo adempimento.

Firme

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 ottobre 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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