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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 dicembre 1980, causa 23/80

Decisione
decisa il 1980-12-10
ECLI
ECLI:EU:C:1980:284

Epigrafe

Nella causa 23/80 Giuseppe Grasselli, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Cremona, via Bembo, n. 25, con l'aw. Cesare Ribolzi, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio delľavv. Victor Biel, 18 a, rue des Glacis, ricorrente, contro Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato dal ricorrente il 6 giugno 1979 riguardo alla mancata corresponsione di assegni familiari e indennità scolastiche per figli a carico e alla riduzione della pensione acquisita per cessazione dal servizio ai sensi del regolamento del Consiglio n. 259/68, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il sig. Grasselli, entrato al servizio dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio il 5 ottobre 1961 ed assegnato dal febbraio 1963 alla direzione generale acciaio (CECA), divenuta, dopo la fusione degli esecutivi, la direzione acciaio della direzione generale III della Commissione unica, chiedeva l'8 aprile 1968 di essere dispensato dal servizio a norma del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU n. L 56 del 4 marzo 1968). Nella riunione del 20 giugno 1968 la Commissione accoglieva la domanda e dispensava dal servizio l'interessato a partire dal 1o ottobre 1968. Con lettera del 21 giugno 1968 la direzione generale del personale e dell'amministrazione comunicava tale decisione al sig. Grasselli, invitandolo ad optare fra l'attribuzione della pensione e il versamento immediato di una indennità una tantum, ed a scegliere, nel caso optasse per la prima soluzione, fra l'applicazione, per la determinazione delle sue spettanze, dell'art. 5 del regolamento n. 259/68 o dell'art. 34 del vecchio statuto CECA, come consentito dall'art. 7 del citato regolamento n. 259/68. Per facilitargli la scelta, la direzione generale del personale e dell'amministrazione inviava al sig. Grasselli, il 16 settembre 1968, un prospetto esplicativo, indicante le prestazioni di cui avrebbe potuto fruire a norma di ciascuno dei due regimi. Dal prospetto risultava fra l'altro che, nel caso in cui l'interessato avesse prescelto il regime CECA, alla sua pensione sarebbe stato applicato un coefficiente di riduzione e non gli sarebbero stati versati gli assegni per figli a carico. Il sig. Grasselli presentava allora reclamo contro il modo in cui la Commissione intendeva applicare nel suo caso il regime pensionistico CECA, dichiarando di differire la scelta fra i due regimi fino a dopo la decisione sul suo reclamo.
paragrafo 2
Essendo stata negativa la decisione della Commissione, il Grasselli adiva con ricorso in data 13 dicembre 1968 la Corte di giustizia.
paragrafo 3
Con sentenza del 10 dicembre 1969 la Corte dichiarava irricevibile il ricorso, non costituendo decisione il prospetto esplicativo impugnato.
paragrafo 4
Il 30 gennaio 1970 l'amministrazione della Commissione chiedeva al sig. Grasselli di scegliere il regime da applicare alla sua pensione. Con lettera del 27 febbraio 1970 il sig. Grasselli comunicava di optare per il regime CECA. All'atto del pensionamento (1o ottobre 1972) il sig. Grasselli precisava tuttavia, in un formulario che aveva dovuto compilare allo scopo, che, avendo cessato il servizio a norma del regolamento n. 259/68, erano a lui applicabili, quanto ai diritti a pensione, soltanto le disposizioni di tale testo e non quelle del vecchio regime CECA.
paragrafo 5
Con lettera dell'11 aprile 1973 l'amministrazione gli comunicava l'avviso di determinazione dei suoi diritti a pensione, confermandogli che non aveva diritto alla pensione completa, né agli assegni familiari. La Commissione versava quindi, dal 1o ottobre 1972, una pensione ridotta, senza aggiungervi gli assegni familiari.
paragrafo 6
Il 9 aprile 1979 il sig. Grasselli presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, per ottenere, dal 1o ottobre 1972, gli assegni familiari di cui all'art. 67 dello statuto CECA (1962), nonché una pensione di anzianità completa. Non avendo la Commissione risposto a tale reclamo, da essa ricevuto e registrato il 6 giugno 1979, il sig. Grasselli proponeva il 14 gennaio 1980 un ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il giorno seguente.
paragrafo 7
Con atto del 14 febbraio 1980 la Commissione ha proposto un'eccezione di irricevibilità, sostenendo che il ricorso era stato presentato tardivamente e chiedendo, conformemente all'art. 91, § 1, del regolamento di procedura e con riserva dell'esame del merito, che la Corte statuisse sulla domanda incidentale.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, di dare inizio alla procedura orale sull'eccezione di irricevibilità.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti quanto alla ricevibilità del ricorso

punto 1
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia: mettere fine alla procedura scritta; decidere eventualmente che non si passi alla procedura orale; dichiarare il ricorso irricevibile; condannare il ricorrente alle spese.
punto 2
Il ricorrente conclude che la Corte voglia, disattesa ogni contraria istanza, rinviare al merito la decisione sull'eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione osserva anzitutto che il ricorso menziona quale «atto pregiudizievole» il provvedimento con cui la Commissione ha determinato per la prima volta i diritti del ricorrente alla pensione di anzianità (lettera dell'11 aprile 1973). Il ricorrente non ha però presentato reclamo contro tale decisione nel termine di tre mesi prescritto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto. A norma dell'art. 91, n. 2, il ricorso è quindi irricevibile. In ogni caso, a partire dal mese di aprile 1973, il ricorrente poteva avere conferma del provvedimento relativo alla sua pensione tramite la scheda esplicativa che accompagna il versamento mensile della pensione e che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, costituisce comunicazione di qualsiasi provvedimento amministrativo determinante i diritti a pensione.
paragrafo 2
Alla tesi del ricorrente che la corresponsione di una pensione ridotta costituisce una violazione continuata, che si ripete di mese in mese, e può quindi essere contestata in qualsiasi momento nel termine di tre mesi dall'ultima scheda esplicativa della pensione trasmessa all'interessato, si può opporre che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli atti puramente «confermativi» non possono essere oggetto di un ricorso autonomo. Non è dubbio che le schede esplicative della pensione abbiano carattere puramente ripetitivo rispetto al provvedimento amministrativo che per la prima volta ne ha determinato l'ammontare.
paragrafo 3
Pare tuttavia che, a sostegno della pretesa ricevibilità del suo ricorso, il ricorrente attribuisca importanza prevalente al motivo tratto dall'art. 41,1° comma, dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari. Secondo il ricorrente, a norma di detto articolo, il pensionato potrebbe proporre ricorso giurisdizionale ogniqualvolta ritenga la sua pensione «viziata» in fatto o in diritto, e ciò indipendentemente da qualsiasi termine.
paragrafo 4
Secondo la Commissione invece il tenore dell'art. 41 dell'allegato VIII lascia intendere che si è voluta riservare alla sola amministrazione la facoltà di compiere una correzione qualora scopra un errore di fatto o di diritto nella determinazione della pensione. Questa interpretazione della disposizione in questione è stata sostenuta dall'avvocato generale Reischl nella causa 95/76, Bruns c/Commissione, e dall'avvocato generale Capotorti nella causa 219/78, Michaelis c/ Commissione.
paragrafo 5
La Commissione afferma infine di non aver esitato ad opporre una questione di irricevibilità poiché fermamente convinta che, anche se fosse ricevibile, il ricorso non avrebbe alcuna possibilità di successo nel merito. In realtà, il fatto nuovo che dovrebbe giustificare la revisione di cui al già citato art. 41 (nella fattispecie l'adozione dei regolamenti del Consiglio n. 2530/72 e n. 1543/73, recanti condizioni di «volontariato» più favorevoli di quelle previste per il «volontariato» del 1968) era, in effetti, già conosciuto dal ricorrente al momento della ricezione della decisione litigiosa, poiché il regolamento n. 2530/72 era allora già stato pubblicato. Inoltre, tale presunto fatto nuovo non ha alcuna influenza sulla situazione del ricorrente, poiché la Commissione non è affatto tenuta ad applicare ai beneficiari dei vecchi «volontariati» le condizioni diverse previste per un nuovo «volontariato». In terzo luogo, nemmeno nell'ipotesi in cui i suoi diritti alla pensione fossero stati calcolati sulla base del regolamento del Consiglio n. 2530/72, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una pensione non ridotta ed agli assegni familiari, poiché, secondo tale regolamento, una pensione non ridotta non può essere attribuita al funzionario che abbia lavorato per meno di 10 anni al servizio della Commissione, proprio come nel caso del sig. Grasselli.
paragrafo 6
Il sig. Grasselli ritiene da parte sua che sia indispensabile esaminare la questione nel merito, tanto più che la Commissione ha dichiarato nella sua memoria che, se le domande del ricorrente fossero fondate, essa non esiterebbe ad accoglierle, in qualunque stadio della procedura, anche nel caso di sicura irricevibilità. La fondatezza di una domanda non può però ovviamente risultare che dall'esame del merito.
paragrafo 7
Per quanto riguarda più in particolare gli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno dell'eccezione di irricevibilità, è il caso di notare che tutta la giurisprudenza citata ex adverso al fine di ottenere il rigetto in via preliminare del ricorso per asserita irricevibilità riguarda processi in cui la Corte ha ammesso la trattazione nel merito. Appare dunque ingiustificato e quanto meno eccessivo trarre da tale giurisprudenza argomento per impedire al ricorrente di esporre le proprie difese, contrariamente a. quanto è stato consentito ai funzionari nelle cause citate.
paragrafo 8
Per di più, a differenza di quei funzionari, che erano in servizio, il ricorrente, pensionato, può valersi non soltanto dei rimedi ordinari di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, bensì anche delle disposizioni particolari sulla revisione delle pensioni, di cui all'art. 41 dell'allegato VIII.
paragrafo 9
Detto articolo è rilevante nella fattispecie tanto dal punto di vista della ricevibilità quanto da quello della fondatezza del ricorso. Ad avviso del ricorrente esso non può essere interpretato esclusivamente «in unam partem», cioè nel senso che consenta all'istituzione di compiere revisioni e modifiche in qualsiasi momento senza peraltro attribuire al pensionato il correlativo diritto di sollecitare una revisione, quanto meno in presenza di elementi o fatti nuovi. Se così fosse, l'art. 41, che si applica soltanto alle pensioni, perderebbe ogni portata supplementare in tale settore specifico. Nella specie, avendo i regolamenti n. 2530/72 e n. 1543/73 posto su un piano di parità, quanto alla liquidazione della pensione non ridotta ed al beneficio degli assegni familiari, gli ex funzionari CECA optanti per il regime di cui all'art. 34 dello statuto CECA e gli altri funzionari, il ricorrente ritiene di poter ragionevolmente denunziare l'ingiusta privazione di cui è tuttora vittima.
paragrafo 10
Il riferimento della Commissione alle conclusioni degli avvocati generali Reischl e Capotorti, nelle cause 95/76 e 219/78 rispettivamente, ha certamente gran peso, si deve però nondimeno osservare che le sentenze rese dalla Corte nelle suddette cause non definiscono ex professo la portata dell'art. 41 per quanto attiene ai ricorsi eventuali dei funzionari in pensione e che su questo punto, di conseguenza, non è intervenuto alcun giudicato.
paragrafo 11
Al contrario, è agevole notare che, per esempio, la sentenza 8 novembre 1979 in causa 219/78 ha implicitamente rigettato l'eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione ed ha statuito sul merito.
paragrafo 12
Infine, poiché la parte avversa afferma che, in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato nel merito, il sig. Grasselli ritiene necessario contestare alcune considerazioni svolte dalla Commissione in proposito.
paragrafo 13
In primo luogo, contrariamente a quanto sembra credere la Commissione, il ricorrente non ha contestato le differenze fra le condizioni previste per il «volontariato» del 1968 e quelle che caratterizzano il «volontariato» del 1973, bensì ha denunziato la discriminazione operata, nell'ambito del regolamento n. 259/68, fra gli optanti per l'art. 34 dello statuto CECA e tutti gli altri funzionari, mentre nei regolamenti successivi è stata realizzata una completa parità di trattamento fra le due categorie.
paragrafo 14
Quanto poi agli assegni familiari, si deve sottolineare che la cessazione dal servizio nella fattispecie è intervenuta in forza ed ai sensi del regolamento n. 259/68, con la sola opzione, in esso prevista, per l'indennità stabilita dall'art. 34 dello statuto CECA. Detto regolamento contemplava erò il diritto agli assegni per figli a carico.
paragrafo 15
In ogni caso, anche se la tesi sostenuta dal ricorrente dovesse essere considerata un'interpretazione estensiva delle disposizioni in questione, basterebbe notare che la Corte stessa ha dato l'esempio di interpretazioni estensive ogniqualvolta si è trattato di ricercare una soluzione conforme a giustizia.
paragrafo 16
Infine, anche se l'interpretazione da dare ai testi in questione fosse quella della Commissione, sussisterebbe comunque ancora una discriminazione ingiustificata e sufficiente a comportare l'illegittimità della normativa in causa. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che le disposizioni statutarie rivelatesi contrarie al principio di non discriminazione, cui deve ispirarsi l'operato dell'amministrazione, debbono essere considerate illegittime.
paragrafo 17
Nelle sue osservazioni integrative il sig. Grasselli attira l'attenzione della Corte sulla giurisprudenza dei più elevati organi giurisdizionali italiani, cioè la Corte costituzionale ed il Consiglio. di Stato. Dette istanze escludono ormai ľimperati-vità del termine di decadenza di sessanta giorni previsto per presentare ricorso contro provvedimenti amministrativi di natura patrimoniale presi nei confronti di pubblici dipendenti in servizio o in pensione. In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza 15 gennaio 1976, n. 8 (che il ricorrente ha allegato alle osservazioni), sottolinea che le decisioni in tema di diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti sono provvedimenti che non hanno causa nell'esercizio di una potestà autoritatīva, bensì hanno carattere paritetico e che, di conseguenza, non possono applicarsi alle correlative impugnazioni le esigenze che legittimano la previsione di un breve termine di decadenza nel caso dei provvedimenti autoritativi.
paragrafo 18
Il ricorrente argomenta che, considerata la strettissima analogia che intercorre con la disciplina sostanziale dei diritti pensionistici previsti dallo Statuto dei funzionari e tenuto conto soprattutto dell'apertura insita nelle disposizioni dell'art. 41 dell'allegato VIII, le conclusioni tratte dalle massime magistrature italiane si adattano perfettamente anche al diritto comunitario.
paragrafo 19
Nel ribattere alle osservazioni integrative del ricorrente, la Commissione osserva che qualsiasi riferimento agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, nella specie l'ordinamento giuridico italiano, è privo di importanza nel presente caso, in cui si tratta semplicemente di applicare l'ordinamento giuridico comunitario, che è ordinamento autonomo, indipendente e sovrano. Essa aggiunge che, del resto, tutte le normative vigenti in materia negli altri otto Stati membri prevedono, seppure con modalità differenti, termini di prescrizione. Per provare tale affermazione essa fornisce poi un quadro d'insieme delle norme applicabili in proposito nei suddetti Stati.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 13 ottobre 1980 il sig. Grasselli, con l'aw. C. Ribolzi, del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. O. Montako, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Tanzilli, in qualità di esperto, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 ottobre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 1980, il sig. Giuseppe Grasselli, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 6 giugno 1979, con cui egli ha chiesto il pagamento degli assegni familiari e delle indennità scolastiche per figli a carico, nonché il versamento di una pensione di anzianità anticipata completa nell'ambito dei provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio adottati nei suoi confronti in base al regolamento del Consiglio n. 259/68.

SENTENZA › In diritto › Sugli antecedenti del ricorso

punto 2
Il sig. Grasselli, entrato al servizio dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio il 5 ottobre 1961 ed assegnato, dal febbraio 1963, alla direzione generale acciaio, divenuta, dopo l'istituzione della Commissione unica per le tre Comunità, la direzione acciaio della direzione generale III della Commissione, chiedeva l'8 aprile 1968 di essere dispensato dal servizio á norma del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU n. L 56, pag. 1), che adeguava le disposizioni dello Statuto del personale e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee alla nuova situazione creata dalla fusione degli esecutivi e stabiliva a tale scopo «speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione».
punto 3
L'art. 4, n. 1, di tale regolamento autorizzava la Commissione, fino al 30 giugno 1968, ad adottare nei confronti dei suoi dipendenti provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'art. 47 dello Statuto del personale. Lo stesso articolo precisava, al n. 3, che la Commissione avrebbe potuto, se l'interesse del servizio lo avesse consentito, tener conto delle domande dei dipendenti miranti all'applicazione di provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio.
punto 4
Ai dipendenti nei cui confronti fosse stato adottato un siffatto provvedimento spettavano, inizialmente, indennità mensili e, successivamente, una pensione d'anzianità anticipata completa. Chi non avesse maturato 11 anni di servizio poteva tuttavia rinunciare, a norma dell'art. 6 del regolamento, a far valere il suo diritto alla pensione e chiedere di fruire di un'indennità di cessazione dal servizio da liquidarsi alle condizioni di cui all'art. 12 dell'allegato VIII dello Statuto.
punto 5
Il regolamento conteneva inoltre disposizioni particolari per gli ex dipendenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che optassero per il regime della pensione anticipata. Ai sensi dell'art. 7, infatti, costoro potevano chiedere che le loro spettanze pecuniarie inerenti alla pensione venissero determinate a norma, non dell'art. 5 del regolamento n. 259/68, ma delle disposizioni dello Statuto CECA e in particolare, per i dipendenti nominati in ruolo anteriormente al 1o gennaio 1962 e di grado diverso dai gradi A 1 e A 2, in base all'art. 34 di questo.
punto 6
Il regime pensionistico contemplato da dette disposizioni era diverso da quello di cui all'art. 5 del regolamento n. 259/68, per quanto riguardava sia l'indennità iniziale, il calcolo dell'anzianità da prendere in considerazione ai fini della pensione e le condizioni relative al versamento di questa, sia le spettanze pecuniarie inerenti alla pensione. A proposito di queste ultime, lo Statuto CECA, diversamente dall'art. 5 del regolamento n. 259/68, contemplava il versamento di una pensione anticipata ridotta il pagamento di assegni familiari né di indennità scolastiche per figli a carico.
punto 7
L'8 aprile 1968 il ricorrente chiedeva l'adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio in base al regolamento n. 259/68. Con lettera 21 giugno 1968, la Commissione gli comunicava che la sua domanda era stata accolta e, poiché egli non aveva maturato alla data suddetta 11 anni di servizio, lo invitava a scegliere fra l'attribuzione della pensione e il versamento dell'indennità di cessazione dal servizio. Il ricorrente era pregato di precisare, qualora avesse optato per la pensione, se preferiva che le sue spettanze venissero liquidate in base all'art. 5 del regolamento n. 259/68 oppure a norma dell'art. 34 del vecchio Statuto CECA. A questo proposito, il direttore generale del personale e dell'amministrazione trasmetteva all'interessato, il 16 settembre 1968, un prospetto esplicativo nel quale erano indicate le prestazioni di cui egli avrebbe potuto fruire in forza di ciascuno di questi due regimi pensionistici, e attirava in modo particolare la sua attenzione sul fatto che il regime di cui all'art. 34 dello Statuto CECA comportava il versamento della pensione anticipata ridotta e non contemplava la corresponsione di assegni familiari né di indennità scolastiche per figli a carico.
punto 8
Il ricorrente, dopo aver ricevuto il prospetto esplicativo, presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, sostenendo che l'applicazione dell'art. 34 dello Statuto CECA non poteva ostare all'attribuzione della pensione anticipata completa e al versamento dei suddetti assegni e indennità, e dichiarando di soprassedere alla scelta fra i due regimi pensionistici fino a che l'amministrazione non si fosse pronunziata sul reclamo. A seguito delle spiegazioni fornite dalla Commissione, egli proponeva il 13 dicembre 1968 un ricorso dinanzi alla Corte. Con sentenza 10 dicembre 1969 (causa 32/68) la Corte dichiarava il ricorso irricevibile in quanto le suddette spiegazioni della Commissione non costituivano un atto che potesse arrecare pregiudizio (Race. pag. 505).
punto 9
Il ricorrente, invitato successivamente dalla Commissione a indicare il regime pensionistico prescelto, dichiarava, con lettera 27 febbraio 1970, di optare per il regime di cui all'art. 34 del vecchio Statuto CECA; egli ribadiva, tuttavia, il punto di vista che nei suoi confronti andava applicato l'art. 5 del regolamento n. 259/68 quanto all'attribuzione della pensione completa, degli assegni familiari e delle indennità scolastiche per figli a carico.
punto 10
L'11 aprile 1973 il direttore generale del personale e dell'amministrazione adottava una decisione formale con cui concedeva al ricorrente la pensione anticipata, a norma dell'art. 34 suddetto, a decorrere dal 1o ottobre 1972. Con lettera dello stesso giorno, il capo della divisione competente di detta direzione generale confermava al ricorrente che l'art. 5 del regolamento n. 259/68 non andava applicato nel suo caso e gli trasmetteva il conteggio delle sue spettanze pensionistiche, da cui risultava che gli era corrisposta una pensione ridotta, senza assegni familiari e senza indennità scolastiche per figli a carico.
punto 11
Il 6 giugno 1979, il ricorrente proponeva un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto del personale onde ottenere detti assegni e indennità nonché la pensione anticipata completa. Poiché la Commissione non si pronunziava al riguardo entro il termine fissato dallo Statuto, l'interessato proponeva il presente ricorso il 15 gennaio 1980.
punto 12
Con atto 14 febbraio 1980, depositato lo stesso giorno, la Commissione ha chiesto, in base all'art. 91 del regolamento di procedura, che il ricorso sia dichiarato irricevibile perché tardivo e inoltre inammissibile sotto il profilo dell'art. 41 dell'allegato VIII dello Statuto. Nelle osservazioni scritte depositate il 13 marzo 1980, il ricorrente si è opposto a questa eccezione.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso › a) Quanto all'osservanza del termine d'impugnazione

punto 13
A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità, la Commissione deduce innanzitutto che l'atto lesivo, sulla cui legittimità la Corte è chiamata a pronunziarsi in base all'art. 91, n. 1, dello Statuto, sarebbe nella fattispecie la decisione 11 aprile 1973 del direttore generale del personale e dell'amministrazione, relativa al collocamento a riposo anticipato del ricorrente alle condizioni espressamente definite dall'ufficio competente della Commissione nel conteggio trasmesso all'interessato nella stessa data.
punto 14
Il ricorrente sostiene, per contro, che né la decisione 11 aprile 1973, né il conteggio allegato alla lettera della stessa data, né, infine, le schede dei versamenti mensili successivamente trasmessegli possono essere considerati come l'atto che gli arreca pregiudizio. In particolare, la suddetta decisione si limiterebbe a disporre il collocamento a riposo anticipato del ricorrente senza però definire le sue spettanze pecuniarie, e il conteggio di tali spettanze allegato alla lettera 11 aprile 1973 costituirebbe, al pari di ciascuna scheda di versamento trasmessa mensilmente, una semplice constatazione contabile priva di natura decisionale.
punto 15
E pacifico che, nella fattispecie, il ricorrente, lo stesso giorno in cui fu adottata la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione con cui gli veniva accordata la pensione anticipata, ricevette dal capodivisione competente di tale direzione generale un conteggio relativo alle sue spettanze pecuniarie, dal quale risultava che tali spettanze corrispondevano a quelle relative al regime pensionistico contemplato dall'art. 34 dello Statuto CECA, per il quale il ricorrente aveva optato e del quale egli era stato ammesso a fruire in base alla suddetta decisione.
punto 16
Di conseguenza, è incontestabile che il menzionato conteggio costituiva parte integrante della decisione 11 aprile 1973, di cui definiva gli effetti giuridici sulla situazione patrimoniale dell'interessato, e quindi, per quanto concerne in ispecie il versamento della pensione a tasso ridotto, senza assegni familiari e senza indennità scolastiche per figli a carico, esso va considerato come l'atto lesivo per il ricorrente.
punto 17
Poiché tale conteggio è stato trasmesso al ricorrente l'11 aprile 1973, è da questa data che hanno cominciato a decorrere i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per l'eventuale proposizione di un reclamo e di un ricorso, ai sensi degli stessi articoli, avverso il regime economico determinato dalla decisione 11 aprile 1973, per quanto concerne in particolare l'applicazione di un tasso ridotto di pensione e l'esclusione dal beneficio degli assegni e indennità controversi.
punto 18
Le schede di versamento successivamente trasmesse ogni mese al ricorrente e contenenti un conteggio delle sue spettanze pecuniarie conforme al primo conteggio non possono far rivivere i termini suddetti. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza 14 aprile 1970, causa 24/69, Nebe c/Commissione, Racc. pag. 145; sentenza 8 maggio 1973, Gunnelia c/Commissione, causa 33/72, Racc. pag. 475), l'atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto puramente confermativo di questo e non può pertanto far decorrere, a favore del destinatario dell'atto precedente, un nuovo termine d'impugnazione.
punto 19
È per contro assodato che il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, contro l'applicazione di un tasso ridotto di pensione e il mancato versamento degli assegni e indennitá sopra menzionati, solo il 6 giugno 1979. Sebbene sia deplorevole che la Commissione non abbia ritenuto di dover rispondere, conformemente al principio della sana amministrazione, a tale reclamo, ciò non toglie tuttavia che quest'ultimo non contenga alcun elemento nuovo rispetto a quelli presentati in precedenza dall'interessato in occasione del suo collocamento a riposo nel 1973 e sui quali l'amministrazione aveva preso posizione nella lettera 11 aprile 1973.
punto 20
Così stando le cose, si deve concludere che il reclamo 6 giugno 1979 del ricorrente e il presente ricorso, depositato il 15 gennaio 1980, vanno considerati tardivi in base agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso › b) Quanto all'applicazione dell'art. 41 dell'allegato VIII dello Statuto

punto 21
La Commissione sostiene, inoltre, che ľart. 41, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto ha unicamente lo scopo di conferire alle istituzioni il potere di procedere in qualsiasi momento alla revisione della pensione e non legittima affatto i dipendenti ad agire in giudizio per ottenere tale revisione, senza tener conto dei termini ordinari d'impugnazione fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
punto 22
Secondo il ricorrente, invece, l'art. 41, 1° comma, dell'allegato VIII dello Statuto, in quanto disposizione specifica della normativa dello Statuto in materia di pensione, va considerato, sia per il suo testo sia per la sua ragion d'essere, come una norma speciale, che deroga alla disciplina generale del contenzioso del personale ed attribuisce ai dipendenti, ai fini della revisione della pensione, un diritto d'impugnativa il cui esercizio non è subordinato al rispetto dei termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
punto 23
L'art. 41, 1o comma, dell'allegato VIII dello Statuto recita: «Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura».
punto 24
La corretta interpretazione di questa disposizione, allo scopo di determinare le condizioni alle quali i dipendenti possono chiedere la revisione della pensione, deve tener conto del sistema istituito dallo Statuto in materia di contenzioso e delle esigenze insite in tale sistema.
punto 25
Lo Statuto del personale disciplina, in maniera generale, agli artt. 90 e 91 l'impugnazione, da parte dei dipendenti, degli atti che arrecano loro pregiudizio; dai suddetti articoli risulta che il sistema di contenzioso da essi istituito si ispira all'esigenza che l'esercizio del diritto d'impugnativa sia subordinato allo scrupoloso rispetto di dati termini.
punto 26
II dipendente che intenda ottenere la revisione della pensione in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura può, certo, avvalersi dell'art. 41, 1o comma, dell'allegato VIII dello Statuto chiedendo, mediante reclamo o eventualmente ricorso, tale revisione; tuttavia, perché il reclamo o il ricorso siano ricevibili sotto il profilo degli artt. 90 e 91 delle Statuto, egli deve esercitare il suo diritto d'impugnativa entro i termini fissati dagli stessi articoli, a decorrere dal momento in cui si sia verificato un fatto nuovo tale da giustificare la revisione della pensione o dal momento in cui egli sia venuto effettivamente a conoscenza di tale fatto.
punto 27
Nella fattispecie, il fatto nuovo tale da giustificare eventualmente una domanda di revisione della pensione del ricorrente, in base all'art. 41, 1o comma, dell'allegato VIII dello Statuto, avrebbe potuto essere la normativa emanata dal Consiglio successivamente al regolamento n. 259/68, la quale contempla provvedimenti relativi alla cessazione definitiva dal servizio prevedendo, per i dipendenti nei cui confronti siano adottate tali misure, l'applicazione, fra l'altro, di un regime di pensione anticipata, non ridotta, accompagnata dal versamento degli assegni e indennità controverse.
punto 28
Detta normativa, contenuta in particolare nel regolamento 4 giugno 1973, n. 1543 (GU n. L 155, pag. 1) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'11 giugno 1973, mentre è solo con il reclamo del 6 giugno 1979 che il ricorrente si è avvalso dei rimedi contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per chiedere di fruire della pensione completa e degli assegni e indennità di cui trattasi.
punto 29
Dalle osservazioni scritte presentate a proposito dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, e in particolare dal paragrafo 2 di esse, risulta che il ricorrente ha potuto constatare «successivamente» che «l'ingiustizia contro cui era insorto» col primo ricorso del 13 dicembre 1968 «era corretta nei regolamenti 2530/72 e 1543/73». Emerge inoltre dall'allegato 2 dell'atto introduttivo che, al più tardi nel 1975, tra il ricorrente e un servizio specializzato della direzione generale dell'amminstrazione si ebbero contatti in esito ai quali vennero riesaminate talune spettanze pecuniarie dell'interessato.
punto 30
Da quanto sopra risulta che, al momento in cui il ricorrente ha proposto il reclamo del 6 giugno 1979, l'esistenza della menzionata normativa non constituiva per lui un fatto nuovo che potesse attribuirgli il diritto di chiedere, in forza degli artt. 90 e 91 dello Statuto, la revisione della pensione ai sensi dell'art. 41, 1o comma, dell'allegato VIII dello Statuto.

SENTENZA › In diritto › Conclusione

punto 31
Così stando le cose, il ritardo con cui il reclamo suddetto è stato presentato va considerato tale da comportare l'irricevibilità del presente ricorso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 32
In conformità agli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è irricevibile. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Koopmans O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 dicembre 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione T. Koopmans

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