diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1982, causa 160/82

Decisione
decisa il 1982-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:1982:443

Epigrafe

Nella causa 160/82, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Antonino Abate, in qualità di agente, assistito dal sig. Pieter Jan Kuyper, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. Adriaan Bos, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.-M.-Spoo, convenuto, causa avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che il Regno dei Paesi Bassi, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per recepire nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), è venuto meno ad un obbligo impostogli dal Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della direttiva n. 73/239, gli Stati membri dovevano modificare le disposizioni nazionali conformemente alla direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 1975 ed informarne immediatamente la Commissione.
paragrafo 2
La Commissione, avendo constatato che, alla suddetta data, il Regno dei Paesi Bassi non le aveva fornito nessuna informazione al riguardo, dava inizio, con lettera 11 febbraio 1977, al procedimento di cui all'art. 169 del Trattato.
paragrafo 3
Con lettera 12 maggio 1977, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi faceva presente che, in primo luogo, talune disposizioni essenziali della direttiva, aventi efficacia diretta, erano in pratica applicate nei Paesi Bassi, e, in secondo luogo, l'iter parlamentare di approvazione delle disposizioni legislative necessarie per recepire la direttiva si trovava già in una fase relativamente avanzata.
paragrafo 4
Di conseguenza, la Commissione sospendeva provvisoriamente il procedimento per infrazione. Poiché nel 1980 l'esito dell'iter parlamentare non le era ancora stato comunicato, la Commissione decideva di riaprire detto procedimento ed il 29 ottobre 1980 inviava al Governo olandese una lettera al riguardo.
paragrafo 5
Con lettera 30 gennaio 1981, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi confermava che i provvedimenti necessari al recepimento della direttiva non erano ancora stati adottati e informava la Commissione circa l'andamento dell'iter parlamentare.
paragrafo 6
Il 18 novembre 1981, la Commissione emetteva il parere motivato di cui all'art. 169, 1° comma, del Trattato CEE, invitando il Regno dei Paesi Bassi a conformarvisi entro 60 giorni.
paragrafo 7
Con lettera 8 febbraio 1982, la rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi rispondeva che il Governo olandese si rammaricava dei ritardi verificatisi nel recepimento della direttiva nel diritto interno, i quali, a suo dire, erano dovuti alla necessità di una revisione totale della normativa nazionale ed all'intento di approfittare dell'occasione per disciplinare anche talune materie estranee all'oggetto della direttiva. Il Governo olandese prometteva di fare il possibile per accelerare al massimo l'esame parlamentare del disegno di legge.
paragrafo 8
La Commissione, constatando che il Regno dei Paesi Bassi non aveva adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine prescrittogli, proponeva il seguente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 1982.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— dichiarare che, omettendo di adottare le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, entro il termine prescritto dall'art. 35 della suddetta direttiva, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE; — condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese».
paragrafo 3
Il Regno dei Paesi Bassi, dal canto suo, si rimette al giudizio della Corte.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Nel ricorso, la Commissione sostiene che la natura vincolante delle direttive implica, per gli Stati membri, l'obbligo di osservare i termini da essa prescritti per l'adozione delle disposizioni interne di attuazione e che 1° Stato interessato non può richiamarsi a disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare la mancata osservanza dei suddetti termini. Inoltre, l'applicazione delle disposizioni direttamente efficaci di una direttiva non può servire a giustificare la mancata tempestiva adozione, da parte di uno Stato membro, delle misure d'attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva.
paragrafo 2
Questi tre principi sono stati confermati dalla giurisprudenza ella Corte.
paragrafo 3
Nel controricorso, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ammette che la direttiva n. 73/239 non è stata attuata entro la data prescritta del 31 gennaio 1975. Esso si rammarica vivamente di tale ritardo, che spiega con la necessità — risultante dal contenuto complesso e dal sistema della direttiva — di elaborare una legge completamente nuova, e col fatto che il disegno di legge disciplina anche un certo numero di materie che non rientrano nell'oggetto vero e proprio della direttiva.
paragrafo 4
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi precisa anche la fase in cui si trova l'esame del disegno di legge e assicura che farà tutto il possibile per accelerare l'iter parlamentare.
paragrafo 5
Infine, esso fa osservare che, in pratica, la direttiva viene già applicata senza restrizioni nei confronti di tutte le imprese che hanno la sede principale nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro della CEE e che fanno valere le disposizioni della direttiva.
paragrafo 6
Nella replica, la Commissione prende atto del fatto che il Governo del Regno dei Paesi Bassi ammette di non aver adempiuto tempestivamente gli obblighi impostigli dalla direttiva n. 73/239. Essa fa inoltre osservare che, come ha riconosciuto lo stesso Regno dei Paesi Bassi, l'attuale normativa dovrà essere modificata in vari punti.
paragrafo 7
Quanto all'andamento dell'iter parlamentare del disegno di legge olandese, la Commissione manifesta la propria preoccupazione e insiste affinché il Governo olandese lo acceleri il più possibile.
paragrafo 8
Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo olandese, secondo cui la direttiva viene applicata in pratica nei confronti di tutte le imprese che hanno sede nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro e che fanno valere la direttiva, la Commissione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte nella causa 102/79, Commissione e/Regno del Belgio (Racc. 1980, pag. 1473), ricorda che mere prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di un'adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente, in base all'art. 189, agli Stati membri destinatari delle direttive.
paragrafo 9
Per quanto concerne l'eventuale giustificazione desunta dall'efficacia diretta delle direttive, la Commissione sostiene che tale efficacia costituisce una garanzia minima, derivante dal carattere vincolante dell'obbligo imposto agli Stati membri dalle direttive e che non può servire a giustificare la mancata tempestiva adozione, da parte di uno Stato membro, dei provvedimenti d'attuazione adeguati allo scopo di ciascuna direttiva.
paragrafo 10
Il Regno dei Paesi Bassi, richiamandosi a quanto esposto nel controricorso, ha rinunciato a presentare la controreplica.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal sig. P. J. Kuyper, membro del suo servizio giuridico, e il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. J. W. De Zwaan, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 16 novembre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 24 novembre 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che il Regno dei Paesi Bassi, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 24 luglio 1973, n. 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 189, 3° comma, del Trattato CEE.
punto 2
Ai sensi dell'art. 35, 1o comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano modificare le disposizioni nazionali conformemente alla direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla notifica della stessa e informare immediatamente la Commissione. Il termine suddetto è scaduto il 31 gennaio 1975.
punto 3
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi non nega l'inadempimento di cui gli è fatto carico. Esso spiega il ritardo nell'attuazione della direttiva con la necessità di elaborare una nuova legge che disciplini anche talune materie che non rientrano nell'oggetto della direttiva. Esso osserva inoltre che in pratica la direttiva è già applicata senza restrizioni nei confronti di tutte le imprese che hanno la sede principale nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro della Comunità e che fanno valere le sue disposizioni.
punto 4
Queste circostanze non possono far venir meno l'inadempimento addebitato al Regno dei Paesi Bassi. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, innanzitutto gli Stati membri non possono invocare disposizioni, prassi o situazioni dell'ordinamento giuridico nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie, e inoltre semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di una adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente agli Stati membri in forza dell'art. 189, 3° comma, del Trattato.
punto 5
Occorre quindi constatare che il Regno dei Paesi Bassi, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 73/239, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 6
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il convenuto è rimasto soccombente e pertanto va condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1° Il Regno dei Paesi Bassi, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio all'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE. 2° Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Everling Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze