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Sez. U, Sentenza n. 3224 del 16/05/1986 (Rv. 446220 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - SERVIZI DI ACQUEDOTTO E DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE - ART. 6 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - ISTITUZIONE DI UN MONOPOLIO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE - TITOLARITÀ IN CAPO A PRIVATI DI UNA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER USI POTABILI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446220-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - SERVIZI DI ACQUEDOTTO E DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE - ART. 6 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - ISTITUZIONE DI UN MONOPOLIO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE - TITOLARITÀ IN CAPO A PRIVATI DI UNA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER USI POTABILI - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo al servizio di acquedotto e di distribuzione dell'acqua potabile, l'art. 6 della legge 10 maggio 1976 n. 319, nel testo fissato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, disciplina le attribuzioni di comuni, enti pubblici e comunità, ma non può considerarsi norma istitutiva di un monopolio obbligatorio circa la gestione di detto servizio, mancando una espressa previsione in tal senso, e comunque difettando in essa quell'apprezzamento di interessi generali in proposito richiesto dall'art. 43 della Costituzione. Ne consegue che la suddetta norma non è di ostacolo alla titolarità, in capo a privati, di una concessione di derivazione di acque pubbliche per Usi potabili.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 43, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)