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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 327 del 1985

Decisione
decisa il 1985-12-06, depositata il 1985-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:327
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11237

  • Reato in genere
  • Emissione di assegni a vuoto
  • Pene accessorie
  • Divieto di sottoscrizione di assegni per un periodo da uno a tre anni
  • Questione già dichiarata infondata
  • Manifesta infondatezza.
  • rd 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma (inserito dalla l 24 novembre 1981, n. 689, art. 139).
  • cst artt. 3, 27, 35 e 41.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e 41 Cost., dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nel testo di cui all'art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede, "nei casi più gravi", che la condanna per emissione di assegni a vuoto, importi il "divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni", in quanto, tale questione è stata già ritenuta non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e la stessa pronuncia ha anche sottolineato la "intrinseca giustificatezza" della sanzione accessoria in parola (che, di per sé, non penalizza l'esplicazione dell'attività lavorativa, né la libera iniziativa economica) e l'ha definita "adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato": con ciò implicitamente confutando anche le censure riguardanti gli artt. 35 e 41 Cost.. - S. n. 169/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, ultima parte, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1984 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Salvatore Zaffino, iscritta al n. 1160 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 luglio 1984, nel corso di un procedimento penale per emissione di assegni a vuoto, il Pretore di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito dall'art. 139 della legge n. 689 del 1981), nella parte in cui prevede, "nei casi più gravi", che la condanna importi il "divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni"; che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 35, comma primo, in quanto penalizzerebbe ingiustificatamente il lavoro, impedendo l'esplicazione di una attività essenziale, con l'art. 41, perché comprometterebbe la libera iniziativa economica del condannato; con l'art. 27 cpv. (rectius: terzo comma), in quanto il divieto di sottoscrivere assegni risulterebbe "privo del carattere di emenda"; e con l'art. 3 Cost., atteso che si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra l'imputato di assegni a vuoto per cui è prevista la sanzione in esame e l'imputato dei reati di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta, per i quali tale previsione non sussiste; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa.
punto 2
Considerato che, con recente sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha già dichiarato l'infondatezza di identiche questioni di costituzionalità dell'art. 116, secondo comma, ultima parte, del r.d. n. 1736 del 1933 (inserito dall'art. 139 della legge n. 689 del 1981), in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; e che la stessa pronuncia ha anche sottolineato la "intrinseca giustificatezza" della sanzione accessoria in parola (che, di per sé, non penalizza l'esplicazione dell'attività lavorativa, né la libera iniziativa economica) e l'ha definita "adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato": con ciò implicitamente confutando anche le censure ora proposte con riguardo agli artt. 35 e 41 Cost.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689), sollevata dal Pretore di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e 41 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze