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Sez. 4, Sentenza n. 7216 del 26/06/1972 Ud. (dep. 28/10/1972) Rv. 122210 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO DELLA PARTE CIVILE CONTRO SENTENZA DI ASSOLUZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - OBBLIGATORIETA - FORMA DEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122210-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO DELLA PARTE CIVILE CONTRO SENTENZA DI ASSOLUZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - OBBLIGATORIETA - FORMA DEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

Quando l'imputato sia stato prosciolto nel giudizio di appello e la parte civile abbia proposto ricorso per Cassazione, l'eventuale annullamento della sentenza comporta il rinvio al giudice civile per l'eventuale ulteriore corso, fermo restando il modus procedendi che il sistema prevede ai fini della separata decisione della lite avente ormai natura unicamente civilistica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)