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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 36 del 1965

Decisione
decisa il 1965-04-08, depositata il 1965-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:36
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2347

  • Ordinamento giudiziario
  • Impedimento del giudice
  • Sostituzione di un giudice in caso di impedimento mediante chiamata di un vice pretore
  • Pretesa violazione dell'art. 106 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: sent. 24/1956 D.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1964 dal Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Spada Aldo, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964. Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il Tribunale di Isernia, accogliendo la richiesta del P. M., ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) in riferimento al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione; il menzionato Tribunale, nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata rilevando che per l'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario - in caso di mancanza o di impedimento di un giudice - il Presidente del Tribunale può costituire il collegio, chiamando, quando non può provvedere altrimenti, un vice Pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato onorario) mentre per il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione "la legge sull'Ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli";
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 99 del 7 dicembre 1964 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale come innanzi proposta; con l'ordinanza del Tribunale di Isernia non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge lì marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) proposta dal Tribunale di Isernia con ordinanza 7 ottobre 1964 in riferimento al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze