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Sez. 3, Sentenza n. 3512 del 17/01/1994 Ud. (dep. 23/03/1994) Rv. 196977 - 01

Finanze e tributi - In genere | Ritenuta d'acconto - Omesso versamento - Fallimento successivo - Irrilevanza - Responsabilità penale derivante dall'omesso versamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196977-01

Finanze e tributi - In genere

In tema di reato di omesso versamento all'Erario di somme trattenute a titolo di sostituto d'imposta - art. 2 comma secondo legge 7 agosto 1982 n. 516 - il fallimento sopravvenuto non è annoverabile tra le cause di forza maggiore non prevenibili e non può costituire un'esimente della responsabilità penale derivante dall'inadempimento del debito fiscale, non potendo avere, il fallimento stesso, alcuna incidenza su una condotta illecita omissiva già realizzatasi alle scadenze mensili successive ai mesi cui le ritenute operate si riferiscono.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)