Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 ottobre 1980, causa 101/79
Epigrafe
Nella causa 101/79,
Franco Vecchioli, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Parigi XVI, 17, rue de la Fontaine, con l'avv. M. Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. E. Arendt, del foro di Lussemburgo, 34/B, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistita dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione — adottata il 27 luglio 1978 dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale — di licenziare il ricorrente per insufficienza professionale, a norma dell'art. 51 dello Statuto del personale, nonché della decisione di rigetto espresso del suo reclamo 16 marzo 1979,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta possono riassumersi come segue.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
II ricorrente, ingegnere elettrotecnico con al suo attivo corsi di fisica nucleare applicata, era stato assunto dall'Euratom con decorrenza dal 16 novembre 1959 e nominato a un posto di grado A 5, presso la direzione «Controllo di sicurezza».
paragrafo 2
Intendendo dedicarsi alla ricerca, a sua istanza, egli veniva, con decisione 30 novembre 1962, trasferito a un posto vacante presso la direzione generale «Ricerca e insegnamento» (servizio: fusione termonucleare) e assegnato al «Centro di studi nucleari» (CSN) di Saclay, in qualità di dipendente del quadro scentifico come ingegnere nel settore della fisica del plasma teorico e sperimentale, incaricato di partecipare ai lavori del gruppo dell'associazione Euratom/CEA.
paragrafo 3
Essendo, a quanto pare, emerso, a partire dal 1965, che il ricorrente mal si adattava alla ricerca nel settore dei plasmi e non si inseriva nel programma di ricerche, ma si occupava di lavori teorici personali, il comitato di gestione del contratto d'associazione Euratom/CEA approvava, il 2 novembre 1970, il provvedimento di rimetterlo al più presto possibile a disposizione dell'Euratom, il che, dopo lunghi tentativi infruttuosi per ottenere il suo consenso all'attribuzione di nuove mansioni, aveva luogo con decisione della Commissione 25 luglio 1974, che entrava in vigore il 1o agosto successivo. Con tale decisione, il ricorrente, pur continuando a dipendere amministrativamente dalla DG XII (ricerca, scienza ed educazione), era destinato a Lussemburgo e veniva messo a disposizione della direzione generale XVII (energia), direzione «energia e controllo di sicurezza dell'Euratom» onde adempiervi funzioni analoghe a quelle ch'egli aveva già esercitato fra il 1959 e il 1962.
paragrafo 4
Il lavoro fornito dal ricorrente in queste nuove funzioni non dava soddisfazione ai suoi superiori gerarchici e, dopo aver a più riprese avvisato l'interessato dell'insufficienza del suo lavoro, il direttore generale della DG XII (ricerca, scienza ed educazione) adottava il 17 dicembre 1976 una proposta di licenziamento in forza dell'art. 51 dello Statuto. Invitato, il 9 febbraio 1977, dal membro della Commissione incaricato degli affari di personale, a presentare le proprie osservazioni, il ricorrente se ne asteneva nonostante un sollecito del 5 maggio 1977.
paragrafo 5
Il suo caso veniva allora sottoposto alla commissione di disciplina, il 9 giugno 1977, e questa, in data 19 giugno 1978, emetteva parere favorevole al licenziamento del ricorrente per insufficienza professionale.
paragrafo 6
Dopo aver proceduto, il 17 luglio 1978, all'audizione del sig. Vecchioli, il Commissario incaricato degli affari di personale adottava, il 27 luglio 1978, la decisione di licenziarlo con effetto dal 1o novembre 1978.
paragrafo 7
Il reclamo presentato dal ricorrente avverso detta decisione, registrato presso la segreteria generale della Commissione il 3 novembre 1978, costituiva oggetto d'una decisione espressa di rigetto in data 16 marzo 1979; questa veniva notificata al ricorrente, stando al suo dire, il 26 marzo 1979. Con atto introduttivo registrato alla Corte il 25 giugno 1979, il ricorrente ha proposto il presente ricorso onde ottenere l'annullamento della decisione di licenziamento nonché della decisione di rigetto espresso dal suo reclamo.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare la decisione di licenziamento in data 27 luglio 1978, con tutte le conseguenze di diritto, e ponendo il ricorrente, sotto tutti gli aspetti, nella situazione precedente.
2. Annullare il rigetto espresso del suo reclamo, in data 16 marzo 1979.
3. Condannare la controparte alle spese di giudizio.
In subordine
4. Ordinare alla controparte di esibire tutti gli atti del procedimento di licenziamento e del procedimento della controparte relativo al rigetto del reclamo del ricorrente.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Respingere il ricorso.
2. Condannare il ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso
paragrafo 1
A sostegno della domanda d'annullamento, il ricorrente fa valere otto mezzi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Primo mezzo
paragrafo 1
Violazione dell'art. 51 dello Statuto del personale per il fatto che la convenuta ha seguito il procedimento di licenziamento per insufficienza professionale, mentre i fatti addebitati al ricorrente costituiscono delle infrazioni disciplinari. Egli sostiene ch'era nel suo stesso interesse costituire oggetto d'una sanzione disciplinare piuttosto che esser licenziato con un attestato d'incapacità.
paragrafo 2
Una sanzione disciplinare è meno disonorevole di un licenziamento per insufficienza professionale e compromette meno le sue possibilità di reinserimento.
paragrafo 3
Il procedimento disciplinare presenta il vantaggio di comportare una gamma di sanzioni progressive e di costituire di conseguenza eventualmente un ammonimento solenne.
paragrafo 4
Infine, contrariamente al procedimento disciplinare, il procedimento di licenziamento per insufficienza professionale non contempla la possibilità di revisione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Secondo mezzo
paragrafo 1
Violazione dell'art. 51 dello Statuto del personale e dell'art. 3 della decisione della Commissione 5 ottobre 1977, relativa all'esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina e sviamento di potere per il fatto che la proposta di licenziamento è stata adottata dal direttore generale della DG XII, mentre essa sarebbe dovuta emanare dal membro della Commissione incaricato delle questioni del personale o perlomeno dal direttore generale della DG XVII, alla cui disposizione il ricorrente era stato posto.
paragrafo 2
Era inoltre il direttore di detta DG XVII che era competente a compilare il suo rapporto informativo. Il fatto che l'iniziativa della proposta emani dal direttore generale della DG XII si spiega con uno sviamento di potere in quanto essa consente di prendere in considerazione, a carico del ricorrente, delle asserite insufficienze professionali per il periodo anteriore al 1970.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Terzo mezzo
paragrafo 1
Violazione degli artt. 2 e 51 dello Statuto del personale e dell'art. 3 della decisione 5 ottobre 1977, per il fatto che la decisione di licenziamento avrebbe dovuto esser presa dalla Commissione in quanto autorità che ha il potere di nomina e non già dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale che, secondo l'art. 3 della summenzionata decisione, dispone solo del potere di formulare la «proposta».
paragrafo 2
Se ed in quanto la Commissione abbia avuto il potere di subdelegare i poteri attribuitile dallo Statuto, resta il fatto che il potere di licenziare, a norma dell'art. 51 dello Statuto, non è stato delegato al membro della Commissione incaricato delle questioni di personale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Quarto mezzo
paragrafo 1
Violazione dell'art. 110 dello Statuto del personale per il fatto che, anche ammettendo che la decisione 5 ottobre 1977 abbia delegato il potere di licenziamento al membro della Commissione incaricato delle questioni di personale, tale delega è illegittima in mancanza di parere del comitato dello Statuto e di consultazione del comitato del personale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Quinto mezzo
paragrafo 1
Violazione dell'art. 2 dello Statuto per il fatto che le decisione 28 febbraio 1974 e 5 ottobre 1977, sulle quali si basa la decisione impugnata, sono esse stesse illegittime in quanto designano due autorità che hanno il potere di nomina diverse, la Commissione per la promozione dei dipendenti A, un solo membro di questa per il loro licenziamento, mentre non si può avere per ciascun dipendente che una sola autorità che ha il potere di nomina.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Sesto mezzo
paragrafo 1
Violazione dei «diritti della difesa» nel corso del procedimento d'istruzione davanti alla commissione di disciplina per il fatto che questa ha chiesto il parere di tre periti per giudicare dei lavori del ricorrente, ma ha rifiutato una controperizia. Lo stesso mezzo è di nuovo diretto contro il membro della Commissione che ha adottato la decisione impugnata.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Settimo mezzo
paragrafo 1
Violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale per il fatto che non è provato che la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente avverso il licenziamento sia stata adottata collegialmente dalla Commissione e che, in tale occasione, il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale si sia astenuto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Ricorso › Ottavo mezzo
paragrafo 1
Difetto di motivazione per il fatto che la decisione impugnata si basa, in primo luogo, su fatti non pertinenti, inesatti o interpretati in maniera inesatta e, in secondo luogo, essa è stata adottata senza che si sia tenuto conto di tutti gli elementi da prendere in considerazione.
paragrafo 2
a) La decisione si basa su una valutazione del comportamento del ricorrente a Saclay, anche se tale periodo è irrilevante ai fini della valutazione della sua capacità di adempiere le funzioni demandategli a partire dal 1974.
b) La decisione non ha tenuto conto della responsabilità che incombe alla stessa amministrazione nel comportamento del ricorrente.
e) La decisione di trasferirlo a Lussemburgo è essa stessa illegittima.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso
paragrafo 1
Nel controricorso, la Commissione deduce i seguenti argomenti a proposito dei mezzi sollevati dal ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Primo mezzo
paragrafo 1
La tesi del ricorrente relativa alla confusione fra il procedimento di constatazione d'una insufficienza professionale e il procedimento disciplinare va respinta. Contrariamente a quanto egli sostiene, dall'art. 86, n. 1, dello Statuto risulta che il criterio che consente di distinguere l'insufficienza dalla mancanza che dà luogo a sanzioni disciplinari non sta tanto nel carattere volontario o involontario dell'atto o del comportamento addebitato, quanto nella persistenza ovvero occasionalità di questo. Nella fattispecie, l'attività del ricorrente era stata di scarsa entità, di livello insufficiente e senza collaborazione coi superiori durante oltre tre anni e mezzo, il che giustifica l'applicazione dell'art. 51 dello Statuto.
paragrafo 2
Anche se si dovesse ritenere che il suo comportamento era pure passibile di sanzioni disciplinari, ciò non sarebbe sufficiente per considerare ingiustificato il ricorso all'art. 51 dello Statuto e la convenuta si richiama a tal proposito alla giurisprudenza del consiglio di Stato francese e della commissione di ricorso dell'OCSE.
paragrafo 3
D'altronde, le considerazioni tendenti a dimostrare che il procedimento disciplinare è «preferibile» al procedimento di licenziamento par insufficienza professionale sono irrilevanti dal momento che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 51 dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Secondo mezzo
paragrafo 1
Dal raffronto tra l'art. 3 della decisione 5 ottobre 1977, già menzionata, in quanto riguarda la messa in atto dell'art. 51 dello Statuto, e i corrispondenti artt. 2 e 5 risulta chiaramente che l'art. 3 contiene relativamente a questo punto un errore materiale e che esso deve, in realtà, intendersi nel senso che il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale è l'autorità che ha il potere di nomina per decidere del «licenziamento per insufficienza professionale o della proposta d'inquadramento in un grado inferiore». Il termine «proposta» si riferisce esclusivamente all'espressione «d'inquadramento» in un grado inferiore» e non a quella «di licenziamento».
paragrafo 2
La tesi del ricorrente cozza inoltre contro una obiezione sostanziale. La proposta di licenziamento va motivata e può quindi emanare solo dai superiori gerarchici del dipendente, il che non vale per il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale.
paragrafo 3
La tesi, svolta in subordine, secondo cui la proposta di licenziamento sarebbe comunque dovuta emanare dal direttore generale della DG XVII (energia), da cui dipende il «controllo di sicurezza del-l'Euratom» e a disposizione della quale il ricorrente era stato posto, e non dal direttore generale della DG XII (ricerca, scienza ed educazione), da cui egli dipendeva solo dal punto di vista amministrativo, non può esser accolta. Per il fatto che il ricorrente è rimasto amministrativamente legato alla DG XII, esclusivamente il direttore generale di detta direzione generale era competente a promuovere un procedimento amministrativo del tipo di quello di cui all'art. 51 dello Statuto. D'altra parte, la proposta di licenziamento era stata sottoposta al benestare del direttore della direzione «Controllo di sicurezza dell'Euratom» della DG XVII.
paragrafo 4
In ulteriore subordine, la convenuta sostiene che le forme che sono state eventualmente violate non costituiscono delle forme sostanziali, giacché la proposta motivata di licenziamento era stata, in ogni caso, sottoposta al ricorrente onde consentirgli di preparare la sua difesa. Questa comunicazione, e non l'identità dell'autore della proposta di licenziamento, costituisce una formalità sostanziale.
paragrafo 5
Quanto all'asserito sviamento di potere, la convenuta fa presente che il ricorrente non fornisce alcuna prova a tal proposito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Terzo mezzo
paragrafo 1
In risposta al terzo mezzo basato sull'incompetenza del membro della Commissione incaricato delle questioni di personale, la Commissione fa presente che l'art. 51, n. 2, 2° comma, dello Statuto dispone che «la decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina...». Come è stato sostenuto in occasione dell'esame del secondo mezzo, l'art. 3 della decisione 5 ottobre 1977 va inteso nel senso che il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale è competente per quanto riguarda i dipendenti dei gradi A 4/LA 4-A 8/LA 8 in caso di «licenziamento per insufficienza professionale o proposta d'inquadramento in un grado inferiore». Quest'interpretazione è conforme al sistema della decisione di cui trattasi ed alla gerarchia ch'essa stabilisce in quanto la Commissione è competente per i dipendenti dei gradi A 1, A 2 o A 3/LA 3 e il direttore del personale lo è per quelli di categoria B.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Quarto mezzo
paragrafo 1
A proposito dell'inosservanza delle formalità di cui all'art. 110 dello Statuto, la Commissione eccepisce che la decisione 5 ottobre 1977, già menzionata, non è una disposizione generale di attuazione ai sensi del suddetto articolo e ch'essa non doveva quindi essere sottoposta ai procedimenti di parere e di consultazione contemplati da detta disposizione. Essa non costituisce un'interpretazione di norme statutarie, bensì una disciplina d'ordine puramente interno.
paragrafo 2
In via del tutto subordinata, la Commissione sostiene che l'eventuale nullità della decisione 5 ottobre 1977, già menzionata, implicante l'incompetenza dell'autore della decisione di licenziamento, non può provocare l'annullamento di questa. Essa richiama a tal proposito la sentenza della Corte 30 maggio 1973, causa 36/72, Meganck c/Commissione (Racc. 1973, pag. 527 e segg.), in forza della quale il vero oggetto del ricorso non è la decisione adottata dall'autorità incompetente, bensì il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del dipendente, che emana dall'autorità competente, cui il ricorrente si è rivolto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Quinto mezzo
paragrafo 1
Passando poi all'esame dell'eccezione d'illegittimità sollevata avverso la decisione 5 ottobre 1977, la Commissione deduce che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, l'art. 2 dello Statuto non esclude che l'autorità che ha il potere di nomina possa essere diversa, per la stessa categoria di dipendenti, a seconda del tipo di decisioni da adottare.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Sesto mezzo
paragrafo 1
La Commissione assume che il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa è del tutto infondato.
paragrafo 2
I lavori del ricorrente sono stati sottoposti a più riprese a diversi periti e fra l'altro, ad istanza della commissione di disciplina, a tre periti indipendenti designati su parere del presidente del consiglio d'amministrazione dell'università libera di Bruxelles, con cui il ricorrente ha avuto l'occasione di intrattenersi ed ai quali egli ha potuto rimettere delle osservazioni scritte.
paragrafo 3
Tutti i suddetti periti hanno formulato un giudizio negativo sul valore dei lavori del ricorrente e, stando così le cose, né la commissione di disciplina, né il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale erano tenuti ad accogliere la domanda del ricorrente tendente alle designazione di un nuovo perito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Settimo mezzo
paragrafo 1
Il settimo mezzo si basa sulla circostanza che non sarebbe provato che la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente sia stata adottata collegialmente dalla Commissione e che il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale si sia astenuto dal partecipare a dette deliberazione. La Commissione ribatte che tale decisione è stata adottata mediante procedimento scritto in forza dell'art. 11 del regolamento interno della Commissione, adottato il 9 gennaio 1963 (GU n. 181/63 del 31. 1. 1963).
paragrafo 2
La Commissione ha quindi deliberato secondo il rito e la questione del se il membro incaricato delle questioni di personale dovesse o no astenersi dal partecipare alla deliberazione non si pone.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Controricorso › Ottavo mezzo
paragrafo 1
A proposito dell'ottavo mezzo, secondo cui la decisione di licenziare il ricorrente sarebbe fondata su fatti irrilevanti, inesatti od interpretati in maniera inesatta o adottata senza tener conto di tutti gli elementi della causa, la Commissione eccepisce che questi addebiti sono infondati ed inoltre intempestivi. Essa assume essere provato, in particolare dai rapporti informativi del ricorrente, che la sua attività era manifestamente insufficiente, ch'egli non era stato vittima di una «deminutio capitis» nel 1974 e ch'essa non ha dato prova di dogmatismo nei suoi confronti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica
paragrafo 1
Dopo aver richiamato alcuni dati di fatto relativi allo svolgimento della sua carriera, in particolare l'asserita illegittimità della sua messa a disposizione del «Servizio di sicurezza dell'Euratom» nel 1974 e la mancata presa in considerazione da parte della convenuta dei suoi problemi psicologici, il ricorrente passa all'esame delle questioni di diritto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Primo mezzo
paragrafo 1
In mancanza di precedenti giurisprudenziali della Corte a proposito dell'art. 51 dello Statuto, è opportuno accertare il significato dei termini «insufficienza professionale» nel senso accolto nel linguaggio comune; inoltre la filosofia dell'istituzione di cui trattasi è abbastanza chiara. Dato che i dipendenti vengono assunti in base a concorsi, è escluso che all'inizio essi siano giudicati insufficienti od incapaci. Qualora essi lo diventino a seguito di malattia, il procedimento di allontanamento è quello contemplato per l'invalidità; quando quest'elemento manca, va applicato il procedimento di licenziamento, ma in entrambi i casi deve trattarsi di fatti non illeciti. Il mitigamento di cui all'art. 51, n. 1, 2° comma, ha senso solo qualora nessuna colpa possa essere imputata al dipendente. Ove l'insufficienza va di pari passo con atti di negligenza nel settore del comportamento, questi rientrano nel procedimento disciplinare, che in tal caso assorbe il procedimento di accertamento dell'insufficienza professionale.
paragrafo 2
Questa tesi trova conforto nell'art. 86 dello Statuto che contempla, quanto ad esso, «qualsiasi mancanza agli obblighi... commessa volontariamente o per negligenza», cioè qualsiasi mancanza che possa essere imputata a colpa del dipendente: la distinzione tra fatto volontario e negligenza è tradizionale nel diritto civile.
paragrafo 3
Secondo il ricorrente, se l'insufficienza di cui all'art. 51 dello Statuto potesse essere volontaria, il sistema comunitario di cessazione definitiva dal servizio, quale contemplato dall'art. 47, potrebbe esser considerato ridondante, giacché l'art. 51 ri- sulterebbe superfluo. Esso critica pure la pertinenza della giurisprudenza invocata dalla convenuta.
paragrafo 4
Secondo il ricorrente, le amministrazioni hanno in generale tendenza a considerare il procedimento di licenziamento per insufficienza professionale come meno grave per esse e, inoltre, meno penoso per il dipendente in quanto questo può vedersi offrire un posto a un grado inferiore e non perde i diritti alla pensione. Tuttavia, il dipendente, ove ritenga essere nel suo stesso interesse di subire il procedimento disciplinare piuttosto che quello di licenziamento per insufficienza professionale, ha il diritto di vedersi applicare un procedimento adeguato e conforme allo Statuto. Inoltre, il procedimento disciplinare prevede la possibilità di revisione, giusta l'art. 11 dell'allegato IX dello Statuto.
paragrafo 5
L'essenziale è tuttavia che col procedimento di licenziamento per insufficienza professionale si infligge al ricorrente un marchio d'infamia, giacché con esso si constata la sua incapacità.
paragrafo 6
Quanto ai documenti invocati dalla convenuta, il ricorrente sostiene che questi non hanno valore di prova; hanno questo valore esclusivamente i rapporti informativi, in considerazione dei requisiti di forma che devono possedere. Egli sostiene di non poter essere considerato incompetente, ma che quello che la convenuta intende per incompetenza deve rientrare nell'insufficienza di rendimento. A suo avviso, questa è connessa ad una situazione complessa da mettere, fra l'altro, in rapporto col fatto che egli si era visto imporre un lavoro certamente dignitoso in sé, ma che non corrispondeva a quello per il quale egli era stato trasferito nel 1962.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Secondo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente definisce sorprendente la tesi della Commissione relativa all'errore materiale nella redazione dell'art. 3 della sua decisione 5 ottobre 1977, già menzionata.
paragrafo 2
Benché sia concepibile che un testo legislativo possa contenere un errore materiale, occorre inoltre che questo possa rivelarsi in relazione all'ordine naturale delle cose o che vi sia una contraddizione col testo base. Il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi e quanto la convenuta adduce è un errore di valutazione da essa commesso, quando ha ripartito i poteri di adottare le decisioni che devono essere adottate dall'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 3
Il ricorrente respinge pure l'argomento d'opportunità dedotto dalla convenuta, secondo il quale il direttore generale non sarebbe più atto del membro della Commissione a formulare personalmente una proposta motivata. L'uno e l'altro potrebbero farlo solo dopo aver raccolto informazioni sul comportamento del dipendente di cui trattasi.
paragrafo 4
Stando così le cose, si sarebbe dovuto attribuire competenza sia al superiore gerarchico immediato del dipendente di cui è causa, sia al capodivisione competente per il rapporto informativo ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.
paragrafo 5
Il ricorrente sostiene poi, in subordine, che anche se si dovesse ammettere che il direttore generale cui è soggetto il dipendente da licenziare era competente a fare la proposta, detto direttore generale potrebbe essere solo quello cui il dipendente è effettivamente soggetto ed i cui subordinati, superiori del dipendente da licenziare, hanno potuto fargli rapporto su questo; nel presente caso, si tratta del direttore generale della DG XVII (energia), a disposizione della quale egli era stato messo. Non vi è motivo di applicare per analogia la norma formulata nella guida relativa ai rapporti informativi, afferente al rapporto informativo dei dipendenti che hanno cambiato servizio. Questa norma trova la propria ragion d'essere nella necessità di risolvere in modo semplice i problemi che derivano da cambiamenti di ufficio dei dipendenti durante il periodo cui il rapporto informativo si riferisce.
paragrafo 6
La circostanza che la proposta di licenziamento sia stata sottoposta al benestare di un direttore della DG XVII, che avrebbe dovuto essere l'autore della proposta, sempreché essa non dovesse emanare da un membro della Commissione, non equivale ad una iniziativa e ad una presa di responsabilità che spettavano al direttore generale competente.
paragrafo 7
L'argomento secondo cui il ricorrente avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa è del pari non pertinente giacché, spinto all'assurdo, questo ragionamento consentirebbe, che la proposta di licenziamento sia formulata da un dipendente di categoria B, C, se non addirittura D.
paragrafo 8
Il fatto che la proposta di licenziamento sia stata formulata dal direttore generale della DG XII e non dal direttore della DG XVII, che ha vistato la proposta, costituisce inoltre uno sviamento di potere o di procedura, in quanto il funzionario da cui emana la proposta ha a più riprese manifestato la sua ostilità nei confronti del ricorrente, fra l'altro all'atto della sua deposizione davanti alla commissione disciplinare.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Terzo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente rinvia alle osservazioni presentate a proposito della prima parte del secondo mezzo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Quarto mezzo
paragrafo 1
Quanto al quarto mezzo, relativo alla violazione dell'art. 110 dello Statuto, il ricorrente assume che le disposizioni contemplate da tale articolo sono proprio le disposizioni di attuazione dello Statuto. Trattasi inoltre di provvedimenti generali.
paragrafo 2
Se la guida relativa ai rapporti informativi ha costituito oggetto delle consultazioni e dei pareri di cui all'art. 110, non si capisce perché la decisione relativa all'esercizio dei poteri nel seno della Commissione non avrebbe dovuto esservi soggetta, giacché questa ripartizione dei poteri è del massimo interesse per il personale nel suo complesso ed ha un carattere in certo qual modo istituzionale e comunque generale.
paragrafo 3
Il richiamo alla sentenza Meganck, già menzionata, non è pertinente, giacché nella presente causa il ricorrente persegue l'annullamento di una decisione di rigetto espressa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Quinto mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente persiste nel sostenere che l'art. 2 dello Statuto non può interpretarsi nel senso che per i dipendenti della medesima categoria o dello stesso grado possano sussistere autorità che hanno il potere di nomina diverse a seconda dei provvedimenti da adottare.
paragrafo 2
Questa situazione è incoerente e, a suo avviso, non conforme alla logica dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Sesto mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente ricorda che questo riguarda la violazione dei diritti della difesa, in primo luogo, davanti alla commissione di disciplina e, in secondo luogo, davanti al membro della Commissione e che esso non riguarda gli altri precedenti della presente causa.
paragrafo 2
Egli precisa che la lealtà e la correttezza delle persone di cui trattasi non meritano alcuna critica, ma che trattasi di contestare la loro concezione del diritto del ricorrente d'essere messo in grado di confutare il parere dei periti di cui la commissione di disciplina si è valsa.
paragrafo 3
Egli critica il fatto che siano stati designati tre fisici o tecnici elettronici; egli spiega per quali motivi, attinenti alla loro preparazione scientifica, il parere di tali periti non potesse essere, a priori, se non negativo.
paragrafo 4
Egli deplora anche il fatto di non aver potuto presentare una controperizia a motivo della brevità del termine impartitogli. A suo avviso, i principi del contraddittorio e della parità fra le parti in causa non sono stati osservati.
paragrafo 5
Quanto ai cinque pareri di periti concordanti invocati dalla Commissione, il ricorrente fa presente che l'argomento relativo all'autorità oggi come oggi non ha più ragion d'essere.
paragrafo 6
Ad ogni modo, tale questione è irrilevante, giacché, in un procedimento basato sulle responsabilità del dipendente, occorre stabilire se il dipendente abbia dedicato il suo tempo ad occupazioni d'ordine personale o se, sia pure sbagliando quanto al proprio valore ed alle possibilità di successo delle sue ricerche, egli abbia dedicato il proprio tempo e i suoi sforzi a dei lavori che, anche se considerati marginali, se non addirittura disperati, sono rimasti nell'ambito di quanto era contemplato nell'avviso di posto vacante per il quale egli aveva presentato la propria candidatura.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Settimo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente ribadisce che, benché la decisione sia stata adottata col procedimento scritto ciò non esclude che vi sia stata deliberazione, cioè conteggio delle opinioni, anche se non si è avuta discussione orale; la proposta del membro della Commissione incaricato degli affari di personale e la sua partecipazione alla decisione finale costituiscono violazione del principio «nemo judex in re sua». Tale principio è di una rilevanza tale che esso si ritrova nella legislazione o nella consuetudine di tutte le nazioni democratiche e che la Corte lo ha già sancito nella sentenza 1° luglio 1964, causa 26/63, Pistoj (Race. 1964, pag. 669).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Replica › Ottavo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente ricorda ch'egli critica il fatto che tanto la commissione di disciplina quanto l'autore della decisione impugnata hanno preso il considerazione la sua asserita insufficienza professionale nel corso del periodo anteriore alla propria riassegnazione al posto di controllo di sicurezza dell'Euratom, a Lussemburgo.
paragrafo 2
Egli ritiene che nessun addebito possa essergli mosso relativamente a questo periodo, per il quale non può comunque parlarsi d'insufficienza professionale, neanche nel senso in cui la Commissione l'intende.
paragrafo 3
Quanto alle critiche della convenuta secondo cui egli non avrebbe dato seguito a varie proposte di assegnazione, né risposto alle convocazioni o anche rifiutato di dare seguito a talune convocazioni, se ed in quanto egli non neghi i fatti, il ricorrente li spiega con lo scoraggiamento che era subentrato in lui a seguito della constatazione che si cercava «di metterlo su un binario morto», se non addirittura di costringerlo alle dimissioni volontarie. Comunque, le sue manchevolezze veniali avrebbero potuto tut-t'al più costituire oggetto di un procedimento disciplinare, ma non possono esser addotte come elementi d'un procedimento di licenziamento per insufficienza professionale.
paragrafo 4
Il ricorrente ribadisce che la sua nuova assegnazione, a partire dal 25 luglio 1974, è stata per lui in pratica una «deminutio capitis», in quanto essa non comportava più compiti di ricerca, ma lavori puramente amministrativi, certamente onorevoli, ma che non corrispondevano a quelli per i quali egli era stato designato nel 1962, senza che nessuna modifica fosse mai intervenuta da allora.
paragrafo 5
Pur se non ha fatto ricorso al procedimento di cui all'art. 90 dello Statuto per contestare la decisione del 1974, egli non ha cionondimeno cessato di manifestare la sua opposizione e la convenuta non ha il diritto di addebitargli un'asserita insufficienza professionale, dato che essa riguardava dei compiti che non gli si potevano imporre.
paragrafo 6
In subordine e ad ogni modo, questa circostanza ha influenzato il comportamento del ricorrente, e la decisione avrebbe dovuto tenerne conto.
paragrafo 7
Il ricorrente allega alla pratica il rapporto di un perito psichiatra per spiegare il fatto di non aver presentato reclamo nel 1974 e di essersi avvalso di una forma di «protesta silenziosa» piuttosto che fare passi ufficiali od ufficiosi come molti suoi colleghi, che si fossero trovati in una situazione di conflitto, avrebbero fatto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica
paragrafo 1
Dopo aver indicato varie rettifiche dei dati di fatto quali sono presentati dal ricorrente, la convenuta fa valere le seguenti osservazioni a proposito dei suoi mezzi di diritto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Primo mezzo
paragrafo 1
Essa contesta la tesi del ricorrente relativa ai criteri di distinzione fra il procedimento di licenziamento per insufficienza professionale e il procedimento disciplinare che consiste nel carattere volontario o no del comportamento del dipendente e ribadisce che è opportuno prendere in considerazione il carattere una tantum o al contrario prolungato di un determinato comportamento. Fatta eccezione per un'assenza ingiustificata dal 10 marzo al 13 aprile 1976, che effettivamente avrebbe potuto costituire oggetto di sanzione disciplinare, il comportamento generale del ricorrente era principalmente caratterizzato da un'attività insufficiente, dal punto di vista tanto qualitativo quanto quantitativo.
paragrafo 2
Quanto ai documenti che provano l'insufficienza professionale del ricorrente nel periodo 1974-1977, la convenuta contesta la tesi di questo, secondo cui si può solo tener conto dei rapporti informativi, escluse le note «unilaterali» indirizzategli dai suoi superiori gerarchici durante il periodo di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Secondo mezzo
paragrafo 1
La convenuta riprende la propria argomentazione quanto al testo dell'art. 3 della decisione relativa alla ripartizione dei poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina. Essa ripete che questa formulazione risulta da un errore materiale e osserva che la risposta del ricorrente costituisce un'interpretazione puramente esegetica della norma di cui trattasi.
paragrafo 2
Essa ribadisce che la messa del ricorrente a disposizione della DG XVII manteneva intatta la sua dipendenza amministrativa dalla DG XII e che, quindi, il funzionario che dirige questa direzione generale era certo competente. Comunque, un'irregolarità di questo tipo non può considerarsi come violazione d'una forma sostanziale, dal momento che la proposta motivata di licenziamento era stata sottoposta al ricorrente, consentendogli quindi di preparare, la sua difesa. È questa comunicazione e non l'identità del suo autore che costituisce una formalità sostanziale. Inoltre, il direttore generale competente secondo la tèsi del ricorrente ha dato il proprio consenso sulla proposta di licenziamento.
paragrafo 3
L'esistenza d'uno sviamento di potere non è nemmeno provata, né seriamente sostenuta.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Terzo mezzo
paragrafo 1
La convenuta rinvia al controricorso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Quarto mezzo
paragrafo 1
Secondo la Commissione, una «decisione relativa all'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina» è una norma d'ordine interno che ha il solo scopo di porre in atto il sistema di delega di potere di cui all'art. 2 dello Statuto. Essa non è contemplata dall'art. 110 dello Statuto, che riguarda invece le disposizioni generali di esecuzione di questo. Detta decisione non ha alcun effetto sull'esercizio dei diritti che i dipendenti traggono dallo Statuto, ma si limita a fissare provvedimenti di organizzazione amministrativa. La convenuta richiama l'attenzione anche sugli argomenti ch'essa ha tratto dalla sentenza Meganck, già menzionata.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Quinto mezzo
paragrafo 1
La convenuta ripete di non vedere nulla d'incoerente e d'illogico nell'attribuire il potere di decisione nei confronti di una stessa categoria di dipendenti a più autorità amministrative, in funzione del tipo di decisione da adottare. Essa descrive, a sostegno della propria tesi, il sistema di delega di potere per quanto riguarda i dipendenti di categoria B, dalla risposta ad un reclamo (art. 90, n. 2, dello Statuto) (Commissione) all'autorizzazione a passare un congedo di malattia fuori della sede di servizio (art. 60, n. 2 dello Statuto) (capo divisione).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Sesto mezzo
paragrafo 1
La convenuta richiama l'attenzione sul fatto che, su un periodo di otto anni, i lavori del ricorrente sono stati sottoposti al vaglio di cinque periti diversi, indipendenti dalla Commissione, che hanno tutti formulato un giudizio negativo.
paragrafo 2
Nonostante questi elementi la commissione di disciplina, nell'intento di rispettare pienamente i diritti della difesa, ha deciso di fare appello a tre nuovi periti indipendenti, il cui parere è risultato conforme a quelli dei precedenti periti.
paragrafo 3
Se è vero che in materia scientifica l'opinione della maggioranza non è necessariamente la migliore, non è men vero che il parere di periti indipendenti costituiva per la commissione di disciplina una guida più sicura del giudizio formulato dal ricorrente sui propri lavori.
paragrafo 4
In generale, non si può interpretare il principio del contraddittorio e della parità fra le parti nel senso che una parte, messa a confronto con varie relazioni peritali sfavorevoli alla sua tesi, abbia il diritto di sollecitare la designazione d'un numero illimitato di periti, fino al momento in cui uno di questi ammetta la fondatezza delle sue opinioni.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Settimo mezzo
paragrafo 1
La convenuta precisa che la decisione di rigetto del reclamo è stata adottata, come avviene sempre per questo tipo di decisioni, seguendo la via del procedimento scritto, giusta l'art. 11 del summenzionato regolamento interno della Commissione, adottato il 9 gennaio 1963.
paragrafo 2
Invano il ricorrente invoca la violazione del principio secondo cui «nessuno può essere giudice nella propria causa»; questo non è valido nell'ambito del ricorso amministrativo. Orbene, la Commissione incaricata di statuire sui reclami non agisce in quanto «giudice d'appello», ma interviene in quanto autorità gerarchica cui è sottoposto un ricorso amministrativo diretto contro l'autore d'un atto amministrativo.
paragrafo 3
Ove il principio di cui trattasi venisse applicato, il dipendente che ne costituisce oggetto sarebbe privato del diritto di presentare un reclamo avverso tale decisione, giacché qualsiasi risposta ad un reclamo è di competenza della Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Controreplica › Ottavo mezzo
paragrafo 1
A proposito della circostanza che la commissione di disciplina e l'autorità che ha il potere di nomina avrebbero tenuto conto del carattere non soddisfacente delle prestazioni del ricorrente nel periodo 1965-1970, durante il quale egli lavorava a Saclay, la convenuta eccepisce che la fondatezza di queste valutazioni è provata e che non le si può far carico d'aver cercato di trovare una nuova sistemazione al ricorrente piuttosto che licenziarlo fin dal 1970.
paragrafo 2
Sebbene delle fasi della carriera del ricorrente anteriori al periodo 1974-1978 si fosse fatta menzione nella decisione impugnata, risulta in maniera espressa da questa ch'essa si basa sulla valutazione del lavoro fornito dal ricorrente presso il «Controllo di sicurezza dell'Euratom».
paragrafo 3
La convenuta respinge le censure mossele dal ricorrente a proposito della sua messa a disposizione del «Controllo di sicurezza dell'Euratom» nel 1974; essa contesta che si sia trattato d'una «deminutio capitis» e rileva che a quell'epoca il ricorrente non ha presentate alcun reclamo avverso la decisione di cui trattasi, giacché la lettera di protesta che egli ha scritto prima della sua entrata in funzione non può qualificarsi reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. D'altronde, il tono pungente, se non addirittura diffamatorio, di questa lettera indica che, contrariamente a quanto il ricorrente attualmente assume, egli non era affatto impedito, da ragioni psicologiche, di presentare un reclamo avverso tale decisione.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 3 luglio 1980, il ricorrente, con l'avv. Slusny, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalľavv. D. Jacob, pure del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali. Il ricorrente ha rinunziato al suo quinto mezzo.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 18 settembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
II ricorso, registrato nella cancelleria di questa Corte il 25 giugno 1979, è diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisione 27 luglio 1978, con cui l'autorità che ha il potere di nomina della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo APN) ha licenziato il ricorrente, con effetto dal 1o novembre 1978, per insufficienza professionale, in forza dell'art. 51 dello Statuto del personale, e, in secondo luogo, all'annullamento della decisione 16 marzo 1979, che rigetta il reclamo del ricorrente.
punto 2
Il ricorrente veniva assunto nel 1959 dall'Euratom ed assegnato alla direzione «Controllo di sicurezza». Nel 1962 veniva, a sua domanda, trasferito ad un posto presso il servizio «Fusione termonucleare» della direzione generale «Ricerca e insegnamento» per assolvervi dei compiti di ricerca nel settore della fisica del plasma e messo a tal fine a disposizione del Centro studi nucleari (CSN) di Saclay. Nel 1970, il comitato di gestione del contratto d'associazione Euratom/CEA, ritenendo che egli mal si adattasse al programma di ricerche del CSN, lo rimetteva a disposizione dell'Euratom. Nel 1974, dopo lunghi ed infruttuosi tentativi per ottenere il suo consenso onde affidargli nuove mansioni, la Commissione, pur mantenendo la sua dipendenza amministrativa dalla DG XII (ricerca, scienza ed educazione), lo metteva a disposizione della DG XVII (energia), e più precisamente della direzione «Energia e controllo di sicurezza dell'Euratom», dove riassumeva le funzioni ch'egli aveva già esercitato prima del 1962 presso la direzione «Controllo di sicurezza».
punto 3
Poiché il lavoro fornito dal ricorrente, nelle mansioni così riassunte veniva giudicato insufficiente dai suoi superiori gerarchici, il direttore generale della DG XII formulava, il 17 dicembre 1976, una proposta di licenziamento in forza dell'art. 51 dello Statuto che, in esito a un procedimento di cui taluni aspetti sono criticati dai ricorrente, portava alla decisione impugnata.
punto 4
A sostegno della sua azione, il ricorrente deduce diversi mezzi relativi alla violazione di varie disposizioni dello Statuto, in particolare dell'art. 51 di questo, nonché alla violazione delle decisioni della Commissione 25 luglio 1974 e 5 ottobre 1977, concernenti l'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina (informazioni amministrative n. 10 del 4. 1. 1974; Corriere del personale del 17. 11. 1977).
SENTENZA › In diritto › Primo mezzo
punto 5
II ricorrente deduce, in primo luogo, che la decisione impugnata viola l'art. 51 dello Statuto del personale per il fatto che le circostanze addebitategli costituiscono delle infrazioni disciplinari, ai sensi dell'art. 86 dello Statuto, di guisa che, qualora si rendesse necessario adottare nei suoi confronti determinati provvedimenti, ciò andrebbe fatto nell'ambito d'un procedimento disciplinare. Egli precisa di aver interesse a subire una sanzione disciplinare piuttosto di essere licenziato per insufficienza professionale.
punto 6
Secondo l'art. 51 dello Statuto, il dipendente che nell'esercizio delle sue funzioni dimostri insufficienza professionale può essere licenziato; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia proporgli l'inquadramento in un grado inferiore.
punto 7
L'insufficienza professionale di un dipendente, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, deve valutarsi fra l'altro alla luce della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio, cioè degli elementi di cui all'art. 43 dello Statuto, relativo ai rapporti informativi periodici.
punto 8
Quando l'esame del comportamento del dipendente alla luce di tali elementi porta a concludere che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 51, l'autorità che ha il potere di nomina può far ricorso a questa forma di allontanamento dal servizio o di retrocessione, anche se l'insufficienza professionale si accompagna a comportamenti che potrebbero dar luogo a procedimento disciplinare. La specificità dell'art. 51, la cui attuazione implica del resto, a termini del suo n. 2, ultimo capoverso, le stesse garanzie che sono proprie dell'azione disciplinare, risulta infatti non solo dai motivi che la giustificano ma anche dai provvedimenti cui essa conduce e la cui natura ed i cui effetti, diversi da quelli dell'azione disciplinare, sono più precisamente adeguati alla situazione che, nell'interesse del servizio, occorre sanare.
punto 9
Il mezzo va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Secondo e terzo mezzo
punto 10
Il ricorrente sostiene poi, basandosi sull'art. 51 dello Statuto e sull'art. 3 delle decisioni della Commissione 25 luglio 1974 e 5 ottobre 1977, relative all'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina, che la proposta di licenziarlo e la decisione di licenziamento non sono state adottate dalle autorità all'uopo competenti e che questa circostanza è indizio di uno sviamento di potere. La proposta sarebbe dovuta emanare, non dal direttore generale della DG XII (ricerca, scienza ed educazione), da cui il ricorrente dipendeva ormai solo amministrativamente, bensì dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e di amministrazione o, per lo meno, dal direttore generale della DG XVII (energia), alla cui disposizione era stato posto. La decisione di licenziamento, quanto ad essa, avrebbe dovuto esser adottata dalla stessa Commissione, non già dal solo membro dell'istituzione incaricato delle questioni di personale.
punto 11
Il ricorrente si richiama a tal proposito all'art. 3 delle summenzionate decisioni 25 luglio 1974 e 5 ottobre 1977, secondo cui il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e di amministrazione «esercita i poteri demandati all'APN, per quanto riguarda i dipendenti di grado A4/LA4-8, dagli artt....51: Proposta di licenziamento per insufficienza professionale o di inquadramento in un grado inferiore». Risulterebbe da tale norma che la proposta doveva emanare dal membro della Commissione e la decisione di licenziamento dalla stessa Commissione, mentre, nella presente fattispecie, la proposta proveniva dal direttore generale della DG XII e la decisione è stata adottata dal solo membro della Commissione incaricato delle questioni di personale.
punto 12
La Commissione ribatte che l'art. 3 contiene, relativamente a questo punto, un errore materiale e che il testo deve, in realtà, leggersi: «art. 51 — Licenziamento o proposta di inquadramento in un grado inferiore», di guisa che la decisione di licenziamento spetta al membro della Commissione.
punto 13
Nonostante la difettosa redazione del testo di cui è causa, l'interpretazione della Commissione va accolta, giacché essa è la sola che corrisponda al sistema di ripartizione dell'esercizio delle varie competenze attribuite all'APN, sistema attuato dalle decisioni 25 luglio 1974 e 5 ottobre 1977, ed in particolare dall'art. 3 di queste.
punto 14
Occorre, a tal proposito, osservare che l'art. 2 delle suddette decisioni, il quale enumera esaurientemente le categorie di dipendenti nei confronti dei quali la Commissione intende esercitare essa stessa i poteri dell'APN, non menziona, a proposito della applicazione dell'art. 51, i dipendenti di grado A 4/A 5. Viceversa, esso designa espressamente la Commissione per decidere del «licenziamento per insufficienza professionale o della proposta di inquadramento in un grado inferiore» dei dipendenti dei gradi Al, A2 e A 3/LA 3 ed esso usa, per far ciò, la stessa espressione che, secondo la Commissione, corrisponde ad una lettura esatta del testo corrispondente dell'art. 3.
punto 15
Inoltre, il contesto dell'art. 3 mette in luce, senza possibilità di dubbio, che, per i dipendenti di grado A 4/A 5, il licenziamento per insufficienza professionale rientra nella competenza del membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e di amministrazione. Risulta infatti che detto art. 3 attribuisce al suddetto membro della Commissione il potere di decidere in varie ipotesi nelle quali le conseguenze di questa decisione sono altrettanto se non più gravi per l'interessato. È infatti questo membro della Commissione che, per i dipendenti dello stesso grado, decide, fra l'altro, delle loro dimissioni d'ufficio (art. 49 dello Statuto), della loro messa in pensione per invalidità (art. 53 dello Statuto), dell'irrogazione di sanzioni disciplinari previo parere della commissione di disciplina (art. 87, 2° comma). Non vi è alcuna plausibile ragione che possa far ammettere chej stando così le cose, lo stesso membro della Commissione non possa adottare una decisione in caso di applicazione dell'art. 51 ma debba limitarsi a fare una proposta alla Commissione, che decide collegialmente.
punto 16
Ne risulta che la decisione di licenziamento di cui trattasi è di competenza del membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e di amministrazione.
punto 17
II mezzo relativo al fatto che la decisione impugnata è stata adottata da una autorità incompetente.va quindi disatteso.
punto 18
II ricorrente sostiene poi che la proposta di applicazione dell'art. 51 doveva emanare non dal direttore generale della DG XII (ricerca, scienza ed educazione), ma dal direttore generale della DG XVII (energia), da cui dipende il servizio «Controllo di sicurezza dell'Euratom», a disposizione del quale egli era stato messo. Egli soggiunge che la circostanza che la proposta emanava dal direttore generale della DG XII (ricerca, scienza ed educazione) costituisce indizio di uno sviamento di potere in quanto detto direttore generale gli era ostile ed in quanto, emanando da lui, la proposta di licenziamento poteva contenere considerazioni relative al periodo anteriore alla sua messa a disposizione della DG XVII nel 1974, il che sarebbe illegittimo.
punto 19
Secondo l'art. 13 delle decisioni 25 luglio 1974 e 5 ottobre 1977, la proposta di applicare i provvedimenti di cui all'art. 51 dello Statuto ai dipendenti di grado A 4/A 5 deve emanare dal membro della Commissione responsabile della direzione generale o del servizio al quale appartiene il dipendente di cui trattasi, condizione che non è soddisfatta nella fattispecie. Il ricorrente non ha tuttavia dedotto questo mezzo e, dato che la Corte ritiene che la decisione finale sia stata invece adottata dall'autorità competente, non occorre sollevarlo d'ufficio.
punto 20
D'altra parte, per quanto riguarda la censura di sviamento di potere, questa non è suffragata da alcuna affermazione sia pur minimamente controllabile ed è inoltre contraddetta dalla serietà con cui si è proceduto all'istruzione del caso del ricorrente nelle forme contemplate per l'azione disciplinare, come prescrive l'art. 51, n. 2, 2° comma, dello Statuto.
punto 21
Dalle considerazioni che precedono risulta che i mezzi secondo cui la proposta e la decisione di licenziamento emanerebbero da autorità diverse da quelle competenti o sarebbero viziate di sviamento di potere vanno respinte.
SENTENZA › In diritto › Quarto mezzo
punto 22
Il ricorrente solleva poi una eccezione di illegittimità nei confronti delle decisioni 25 luglio 1974 e 5 ottobre 1977, già menzionate, relative all'esercizio dei poteri demandati all'APN. A suo parere, tali decisioni erano state adottate in violazione dell'art. 110 dello Statuto del personale, secondo il quale «le disposizioni generali di esecuzione del (presente) Statuto sono adottate da ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello Statuto». Queste decisioni, essendo state adottate senza che si sia proceduto alle consultazioni e domande di parere di cui all'art. 110, sarebbero illegittime, con la conseguenza che, in mancanza di valida normativa, tutti i provvedimenti che queste decisioni hanno distribuito fra le diverse autorità dovrebbero essere adottati dalla Commissione.
punto 23
L'obbligo di consultazione e di parere di cui all'art. 110 dello Statuto riguarda, come risulta espressamente dal suo testo, disposizioni di carattere generale che le istituzioni sono tenute ad adottare per l'attuazione di talune disposizioni dello Statuto. La determinazione da parte di ciascuna istituzione, in forza dell'art. 2, 1o comma, dello Statuto, delle autorità che esercitano nel suo seno i poteri demandati all'APN costituisce tuttavia un provvedimento d'ordine interno che non è contemplato dall'art. 110, di guisa che il mezzo va disatteso.
SENTENZA › In diritto › Quinto mezzo
punto 24
Dato che il ricorrente ha rinunciato a tale mezzo, non vi è motivo di prenderlo in esame.
SENTENZA › In diritto › Sesto mezzo
punto 25
Il sesto mezzo ha ad oggetto la violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento d'istruzione davanti alla commissione di disciplina, in quanto questa, onde valutare i lavori del ricorrente, ha chiesto il parere di tre periti, ma ha rifiutato di disporre la controperizia chiesta dal ricorrente. Lo stesso mezzo è diretto contro il rifiuto del membro della Commissione di procedere alla suddetta controperizia prima di adottare la decisione impugnata.
punto 26
La disamina del fascicolo pone in luce che questo mezzo è manifestamente infondato.
punto 27
Il ricorrente ha sostenuto durante l'intero procedimento di essersi dedicato a lavori personali della massima importanza nel settore della fisica del plasma e che detti lavori fornivano la prova delle sue capacità professionali. La commissione di disciplina, benché non vi fosse tenuta — dato che l'insufficienza professionale di cui all'art. 51 riguarda i compiti di cui l'istituzione intende ottenere l'esecuzione da parte dei propri dipendenti e non i lavori che godono delle preferenze personali di questi — ha sottoposto i suddetti lavori a tre personalità scientifiche che hanno confermato il giudizio già formulato da altre personalità scientifiche sulle mancanza d'interesse dei lavori stessi.
punto 28
Essendo quindi stata informata in modo obiettivo, la commissione di disciplina non era tenuta ad accogliere la domanda di controperizia, che il ricorrente era d'altra parte in diritto e in grado di produrre di propria iniziativa.
punto 29
Il mezzo va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Settimo mezzo
punto 30
Il settimo mezzo riguarda la violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto, in quanto non sarebbe provato che la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente avverso il licenziamento sia stata adottata collegialmente dalla Commissione, e che in tale occasione il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale si sia astenuto.
punto 31
Dal fascicolo risulta che il rigetto del reclamo del ricorrente, notificatogli il 26 marzo 1979 e firmato dal sig. Tugendhat, membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e di amministrazione, fa seguito alla decisione della Commissione 16 marzo 1979, adottata su proposta del summenzionato commissario. L'affermazione che questo membro della Commissione avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla deliberazione del collegio va respinta. Risulta infatti, tanto dalla natura del procedimento di cui trattasi, quanto dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 90 dello Statuto, che il procedimento di reclamo non costituisce un procedimento d'appello, ma ha lo scopo di obbligare l'autorità da cui dipende l'impiegato a riprendere in considerazione la propria decisione alla luce delle eventuali obiezioni di questo.
punto 32
Il mezzo va pertanto respinto.
SENTENZA › In diritto › Ottavo mezzo
punto 33
Infine, il ricorrente deduce che la decisione impugnata si basa su fatti irrilevanti, inesatti o interpretati in maniera inesatta o non tiene conto, viceversa, di taluni aspetti determinanti. Egli assume in particolare che la decisione impugnata prende in considerazione degli elementi di giudizio riferentisi al periodo anteriore al 1974, cioè durante il suo comando a Saclay, mentre può prendersi in considerazione solo il suo comportamento successivo al momento in cui egli ha ripreso le proprie funzioni al servizio della Commissione, in particolare presso il controllo di sicurezza dell'Euratom.
punto 34
Nell'ambito di un procedimento di licenziamento per insufficienza professionale, l'autorità competente deve poter prendere in considerazione l'intera carriera del dipendente di cui trattasi. D'altra parte, la decisione impugnata parla espressamente del carattere decisivo della circostanza che il ricorrente non ha dato affatto soddisfazione nell'adempimento delle funzioni svolte da ultimo e prende, a buon diritto, atto del fatto che lo stesso ricorrente non contestava che durante questo periodo la qualità del suo lavoro non rispondesse a ciò che si può pretendere da un amministratore principale.
punto 35
Questo mezzo va quindi del pari disatteso.
punto 36
Poiché il ricorrente è rimasto soccombente su tutti i suoi mezzi, il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 37
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.
Cionondimeno, a termini dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 ottobre 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher