Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 29/10/1971 (Rv. 354393 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CAUSE - CRITERIO DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - APPLICABILITA - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE - CONDIZIONI*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CAUSE - CRITERIO DELL'EQUIVALENZA DELLE CAUSE - APPLICABILITA - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE - CONDIZIONI*
Nel regolare il rapporto di causalita materiale il codice penale, i cui principi si applicano anche in materia civile, ha accolto il criterio della equivalenza delle cause, secondo cui le cause concorrenti, che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento, sono tutte e ciascuna causa dell'evento. Per causa sopravvenuta, sufficiente a causare l'evento, deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia cosi da sfuggire al controllo ed alla prevedibilita di lui. (V 797'69, mass n 339119).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)