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Sez. 5 - , Sentenza n. 13596 del 30/05/2018 (Rv. 648673 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Redditi di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Nozione - Estensione alla congruità dei costi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648673-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE

In tema di redditi di impresa, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo all'art. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003, esprime la riferibilità dei medesimi all'attività d'impresa e ne implica la congruità, sicché deve escludersene la deducibilità sia ove non funzionali a detta attività, sia ove sproporzionati o eccessivi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)