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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 luglio 1982, causa 109/81

Decisione
decisa il 1982-07-01
ECLI
ECLI:EU:C:1982:253

Epigrafe

Nella causa 109/81, Tkresita Poria, in Pace, residente in Ispra (Varese), in via Cadorna 2, con gli avvocati Angelo Volpi e Giuseppe Celona, del foro di Milano, patrocinanti in cassazione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Margue, 20, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Sergio Fabro e dal dott. Oreste Montako, ambedue del proprio servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il secondo, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto le conclusioni indicate alla fine del ricorso, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.ra Teresita Porta ha svolto, dall'anno scolastico 1963/64 all'anno scolastico 1980/81, corsi di cultura generale e lingua italiana presso la scuoia tecnica e professionale del Centro comune di ricerche di Ispra (in prosieguo: CCR). Per i primi cinque anni, l'insegnamento ha avuto luogo senza la stipulazione di un contratto scritto. Solo in data 6 novembre 1969, una lettera del direttore del CCR rendeva noto alla ricorrente il compenso che avrebbe ricevuto, durante l'anno scolastico, per ogni ora di lezione; il successivo 11 dicembre, lo stesso direttore le scriveva precisando che tale convenzione si intendeva stipulata per l'intero anno scolastico. Analoghe letterecontratto seguivano negli anni 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975. A partire dall'anno scolastico 1976/77, venivano stipulati testi contrattuali più elaborati, definiti dalle parti come «contratto di prestazioni d'opera». Sempre secondo la volontà delle parti, questi contratti, pur essendo retti dal diritto italiano, affermavano la competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee — ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato CEEA — a giudicare sulle controversie relative alla loro validità, alla loro interpretazione e alla loro esecuzione.
paragrafo 2
In base a tali contratti, la retribuzione della ricorrente consisteva in una paga oraria, in funzione delle ore di lezione effettuate.
paragrafo 3
Il 16 luglio 1980, la sig.ra Porta inviava al direttore del CCR una lettera raccomandata in cui sosteneva che, in base al diritto italiano, i contratti summenzionati dovevano intendersi, a tutti gli effetti, come costitutivi di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e che, di conseguenza, le spettavano il diritto alla retribuzione nei mesi di chiusura della scuola, il diritto alle ferie o alla corrispondente indennità sostitutiva, il diritto ai contributi di previdenza e assistenza malattie. La ricorrente precisava che, di conseguenza, la sua lettera valeva come impugnazione del termine di scadenza del rapporto, e che essa si manteneva a disposizione del CCR per le esigenze scolastiche di questo (salvo il diritto alle ferie). In chiusura della lettera, essa chiedeva che le venisse chiarito se la Comunità europea del carbone e dell'acciaio intendesse applicare la legge italiana nei termini sopra indicati.
paragrafo 4
Nella sua lettera di risposta, del 12 settembre 1980, il direttore del CCR, dopo aver riconosciuto che ai contratti di cui trattasi doveva applicarsi la legge italiana, contestava la qualificazione di tali rapporti giuridici come rapporti di «lavoro subordinato», sostenendo, invece, che essi rientravano fra quelli di «lavoro indipendente» (o, secondo la terminologia giuridica italiana, «lavoro autonomo».
paragrafo 5
In seguito a tale risposta, la sig.ra Porta, con lettera raccomandata del 2 ottobre 1980, presentava reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), contro la decisione negativa del direttore del CCR, ribadendo gli argomenti fatti valere nella prima lettera.
paragrafo 6
Non avendo ricevuto alcuna risposta a questa lettera, la sig.ra Porta ha introdotto il presente ricorso, pervenuto nella cancelleria della Corte il 6 maggio 1981, mirante ad ottenere l'annullamento della decisione implicita di rigetto adottata sul reclamo da essa proposto.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria.
paragrafo 8
La Corte ha altresì deciso, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente ha concluso chiedendo:
paragrafo 2
in via preliminare e provvisoria, ai sensi dell'art. 186 del Trattato CEE:
paragrafo 3
che sia ordinato alla Commissione il pagamento dei compensi per l'anno scolastico in corso;
paragrafo 4
in via principale e nel merito:
paragrafo 5
che la Commissione sia condannata a corrispondere alla ricorrente un trattamento economico e normativo pari a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente in Italia per l'insegnamento privato; che la Commissione sia condannata a riconoscere alla ricorrente, all'atto della cessazione del rapporto, il trattamento di quiescenza previsto per il personale in servizio come dipendente della Comunità; che le spese del giudizio siano poste interamente a carico della Commissione.
paragrafo 6
La Commissione ha concluso nel senso che la Corte voglia:
paragrafo 7
in via pregiudiziale:
paragrafo 8
dichiararsi tardiva, in quanto domanda nuova, e pertanto irricevibile, la domanda di essere riconosciuta come agente ausiliario, presentata la prima volta nella replica del 20 novembre 1981; dichiararsi comunque l'azione irricevibile per mancanza di base giuridica adeguata;
paragrafo 9
in subordine e nel merito:
paragrafo 10
respingere le domande proposte, ponendo le spese del giudizio a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Sulla ricevibilità

paragrafo 1
In sede pregiudiziale, la Commissione sostiene che la domanda va dichiarata irricevibile in quanto essa si basa sull'art. 91 dello Statuto, il quale concerne solo i funzionari e gli altri agenti della Comunità. Infatti, nel caso di specie ci si trova in presenza di un rapporto contrattuale, liberamente instaurato tra le parti, al quale esse riconoscono essere esplicitamente applicabile il diritto italiano, e relativamente al quale la competenza della Corte di giustizia è ugualmente riconosciuta unicamente sulla base di un preciso articolo del contratto, facente esplicito rinvio agli artt. 153 del Trattato CEEA e 181 del Trattato CEE. Ne risulta che l'azione non ha alcun riferimento, né diretto, nè indiretto, all'art. 91 dello Statuto. D'altronde, essendo pacifica l'applicazione, nel caso di specie, del diritto italiano, nessun elemento di riferimento può trarsi dal diritto comunitario. Inoltre, la ricorrente non chiede il riconoscimento dello status di dipendente di ruolo (funzionario o altro agente), nel qual caso effettivamente la Corte sarebbe competente a giudicare, ma bensì che, in applicazione del diritto italiano, il lavoro autonomo da essa compiuto sia considerato invece come rapporto di lavoro subordinato, con tutte le relative conseguenze sul piano economico.
paragrafo 2
Nella replica, la ricorrente oppone quanto segue alle eccezioni sollevate in via preliminare dalla Commissione:
paragrafo 3
è pacifica la competenza della Corte, in quanto così dispone una precisa clausola contrattuale; l'applicazione dell'art. 91 dello Statuto discende dall'art. 46 del «regime applicabile agli altri agenti» (in prosieguo: RAAA), in forza del quale le disposizioni del titolo VII (fra le quali rientra l'art. 91) relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia. Il regime si applica agli «agenti ausiliari», che vengono così definiti dall'art. 3: «È considerato agente ausiliario, ai sensi del presente regime, l'agente assunto: a) per svolgere, sia ad orario parziale, sia ad orario completo ... delle funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione».
paragrafo 4
Nel caso di specie, la ricorrente afferma di essere stata «assunta», di essere cioè una lavoratrice subordinata, e non autonoma. Tale rivendicazione, anche se contestata, è sufficiente non solo a fondare la competenza della Corte, ma anche a rendere applicabile la procedura ex art. 91 dello Statuto, conseguenza, questa, che deriva dalla sentenza 11 marzo 1975 (causa Porrini e a. c/ Euratom, Race, pag. 319).
paragrafo 5
La ricorrente contesta poi la tesi secondo cui il caso di specie non ha nulla a che vedere con il diritto comunitario. Si tratta infatti di un rapporto, quale ne sia la configurazione, certamente intercorso con un'istituzione comunitaria, e discusso avanti la Corte comunitaria, la quale non applica certo il diritto nazionale, ma solo quello comunitario. Le istituzioni comunitarie possono sì assumere impegni previsti e sanzionati dai vari diritti nazionali, ma ciò possono fare solo in forza di norme e atti dell'ordinamento comunitario.
paragrafo 6
Quando un ordinamento, attraverso l'atto di una sua istituzione, dispone che un certo rapporto sia disciplinato dalle norme di un altro ordinamento, tale rapporto resta un rapporto del primo ordinamento, da esso disciplinato. Ne deriva che la Corte è chiamata ad applicare nell'ordinamento comunitario un atto comunitario, e deve conoscere del diritto italiano solo allo scopo di qualificare il rapporto; una volta effettuata tale qualificazione, la Corte potrà giudicare quali ne siano gli effetti per l'istituzione comunitaria in causa. Nell'ambito di questa situazione, la ricorrente rivendica il trattamento pensionistico non già in base alla legge italiana, bensì in base alla legge comunitaria; la legge italiana serve soltanto allo scopo di qualificare il rapporto come rapporto di lavoro subordinato.
paragrafo 7
Nella controreplica, la Commissione solleva l'eccezione di irricevibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere la qualifica di agente ausiliario, la quale non può essere definita altrimenti che come domanda nuova e tardiva; infatti, nessuna richiesta del genere venne mai formulata nel ricorso iniziale, né nel reclamo presentato in via amministrativa.
paragrafo 8
La Commissione contesta poi la fondatezza della domanda in quanto l'art. 52 del RAAA stabilisce che la durata effettiva del contratto dell'agente ausiliario non può superare un anno, fatto, questo, che appare in contrasto con la pretesa di far dichiarare dalla Corte che si tratterebbe in realtà di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
paragrafo 9
La Commissione sostiene che, nel caso di specie, la Corte, adita in base ad una clausola attributiva di competenza, è chiamata, in base ad una norma contrattuale, a pronunziarsi in applicazione della legge italiana (come la Corte ebbe già a fare in un caso analogo: cfr. sentenza 7 dicembre 1976, causa 23/76, Pellegrini, Race. pag. 1807). Del resto, a più riprese la Corte ha ammesso che non sono solo i trattati e le norme comunitarie derivate le uniche fonti del diritto comunitario, e che anche il diritto nazionale costituisce un mezzo per colmare le lacune eventuali di tale diritto (cfr. sentenza 12 giugno 1980, causa 138/79, Express Dairy Food Ltd. zi Intervention board for agricultural produce, Race. pag. 1887). In realtà, la ricorrente cerca di rifarsi, di volta in volta, al diritto italiano o a quello comunitario, onde ottenere dall'uno quello che le sembra non sia facile ottenere dall'altro.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Nel merito

paragrafo 1
Quanto al merito, la ricorrente afferma che nel diritto italiano non si dubita che l'insegnamento presso scuole private di qualsiasi tipo ponga in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A riprova di ciò, essa cita una serie di sentenze di giudici italiani, secondo cui si considera a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, il contratto rinnovato, con successivi incarichi, più anni consecutivi e per periodi eccedenti la durata dei corsi di insegnamento.
paragrafo 2
Da tale natura del rapporto consegue il diritto della ricorrente al trattamento integrale di cui fruiscono gli insegnanti privati, e, in particolare:
paragrafo 3
alla retribuzione durante i mesi estivi di chiusura della scuola, al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, all'indennità di contingenza, agli aumenti periodici di anzianità, alla tredicesima mensilità, al trattamento di fine rapporto (indennità di anzianità), ad ogni altro beneficio economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 11 settembre 1978 per il personale direttivo e docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali.
paragrafo 4
A nulla rileva il «nomen juris», impiegato nel contratto, di «prestazioni d'opera»; infatti, la terminologia usata dalle parti nel testo di questo non può modificare la natura del rapporto quale esso è nella sua sostanza.
paragrafo 5
La Commissione precisa che, pur ritenendo che il diritto italiano si applichi nel caso di specie, essa è dell'avviso che né la giurisprudenza citata, né la normativa cui detta giurisprudenza fa riferimento, possono trovare applicazione in questa vertenza. Infatti, le sentenze citate riguardano la scuola privata, la quale ha una tendenza allo sfruttamento del docente, che per la sua particolare posizione non è adeguatamente protetto — fatto, questo, che porta come conseguenza inevitabile ad una presa di posizione della magistratura al fine di proteggere in ogni modo la parte che è considerata economicamente debole —. Ora, la giurisprudenza citata non può trovare applicazione alla Commissione delle Comunità europee, la quale, in quanto istituzione sovrannazionale, non può certamente essere considerata alla stregua di un imprenditore privato, mancando il fine di lucro. In realtà, l'esercizio dell'attività scolastica ha invece un fine di utilità pubblica, in quanto ha come unico scopo il miglioramento delle conoscenze professionali di un certo numero di persone; di conseguenza la Commissione può tutt'al più essere equiparata ad un'amministrazione pubblica, ma non ad una scuola privata. Risulta allora pertinente la giurisprudenza del giudice amministrativo italiano, molto più restrittiva di quella del giudice ordinario.
paragrafo 6
Inoltre, la Commissione osserva che il rapporto di lavoro della sig.ra Porta, anche se si è protratto nel tempo, si riferisce pur sempre alia prestazione di un servizio avente carattere straordinario ed occasionale, sì che ci potremmo trovare nell'ipotesi prevista all'art. 51 del DPR 7 ottobre 1963, n. 1252, il quale, nell'enumerare le attività che permettono, per il personale assunto temporaneamente, l'apposizione di un termine nel contratto di lavoro, cita espressamente il personale assunto per corsi d'insegnamento professionale di breve durata. In effetti, le prestazione della sig.ra Porta non avevano carattere regolare, bensì erano puramente saltuarie, e non raggiungevano in ogni caso mai la durata minima di 72 ore mensili prevista dall'art. 24 del contratto collettivo di lavoro. Tale lavoro veniva eseguito ad epoche fisse per mere esigenze organizzative della scuola, ed il pagamento della retribuzione veniva effettuato alla scadenza dei singoli mesi solo per venire incontro ad una richiesta della sig.ra Porta. Da un esame attento del rapporto litigioso risulta che ad esso va attribuito carattere atipico; in ogni caso, la deroga alle norme generali risulta da atto scritto. In effetti, la giurisprudenza citata dalla ricorrente fa espresso riferimento ad una contraria volontà delle parti che, sotto pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
paragrafo 7
Del resto non si vede bene per quale motivo la Commissione avrebbe dovuto porre in essere una simulazione per non ricavarne alcun vantaggio, dato che il totale degli emolumenti che la ricorrente ha percepito annualmente è di gran lunga superiore all'importo previsto dal contratto collettivo, comprensivo di ferie, tredicesima mensilità ed altri benefici non erogati dalla Commissione. In effetti, in base al contratto collettivo, per una prestazione di 18 ore settimanali — che la ricorrente non ha mai eseguito — spetterebbe una retribuzione annuale di lire 2730000 (oltre alla «contingenza»), mentre, nell'ultimo anno scolastico, furono invece pagate complessivamente alla sig.ra Porta, in base al suo contratto individuale, lire 9944000. L'applicazione del contratto collettivo non avrebbe causato quindi alla ricorrente alcun vantaggio pecuniario.
paragrafo 8
Per quanto riguarda la richiesta relativa al trattamento pensionistico, la Commissione fa notare che, anche ammettendo, in denegata ipotesi, la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, l'obbligo del versamento dei contributi, una parte delle contribuzioni è ormai prescritta, e che, del resto, i contributi eventualmente versati rappresentano nella realtà una quota irrisoria rispetto a quelli necessari per ottenere il minimo della pensione nel sistema previdenziale italiano. Diventa di conseguenza estremamente difficile ipotizzare un danno effettivo per la ricorrente, ma tale danno apparirebbe in ogni caso di modeste proporzioni. Questo comunque sempre ammettendo che tale sia l'oggetto della domanda della ricorrente, in quanto, allo stato attuale, come già fatto rilevare, la richiesta di un «trattamento pensionistico comunitario» appare priva di qualsiasi fondamento.
paragrafo 9
Nel controricorso, la ricorrente contesta la tesi della Commissione, secondo cui la legislazione italiana sul rapporto di lavoro degli insegnanti si applica solamente alle scuole private: in tal senso, essa cita varie sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi di scuole gestite da enti pubblici, la natura pubblica dell'ente non comporta necessariamente la natura pubblica del rapporto d'impiego degli insegnanti. Infatti, il rapporto d'impiego suddetto è pubblico soltanto se la gestione della scuola rientra nei fini istituzionali dell'ente, non se tale gestione è esercitata «jure privatorum» (cfr. sentenze n. 1321, del 23 giugno 1965; n. 933, del 7 aprile 1966; n. 847, dell'11 aprile 1964; n: 2424, del 10 ottobre 1966; n. 2065, del 21 giugno 1968).
paragrafo 10
La ricorrente contesta, inoltre, il metodo di calcolo degli orari settimanali e mensili adottato dalla Commissione, in quanto questa divide le ore di insegnamento effettivamente prestate fra tutti i mesi dell'anno, omettendo di considerare tutti quei periodi in cui la scuola era chiusa o la ricorrente non ha potuto insegnare a causa di malattia o per gravidanza. Essa sostiene pertanto, in base ad alcuni calcoli, di aver effettuato un orario d'insegnamento completo o quasi completo, rilevando che tutti gli insegnanti del CCR, tranne tre docenti di lingue, sono dipendenti della Comunità in pianta stabile. Essa osserva poi che la giurisprudenza italiana ha ammesso la legittimità delle limitazioni convenzionali alla durata del rapporto di lavoro solamente sotto l'impero dell'art. 2097 del codice civile, abrogato dalla legge n. 230 del 1962.
paragrafo 11
All'argomento della Commissione, secondo cui la retribuzione mensile percepita era superiore a quella minima obbligatoria imposta dal contratto collettivo, essa ribatte che, in base al contratto collettivo, qualunque sia il livello della retribuzione mensile, l'insegnante ha diritto a quella retribuzione anche nei periodi di vacanza, e inoltre ad una mensilità aggiuntiva nel mese di dicembre, e all'indennità detta «di contingenza» (o di «carovita»). Tutti questi benefici spettano alla ricorrente secondo la legge italiana, e non possono essere compensati dalla retribuzione mensile, anche se nettamente superiore al minimo contrattuale obbligatorio.
paragrafo 12
Quanto al trattamento di quiescenza, la Commissione sbaglia quando afferma che la ricorrente «non chiede il riconoscimento dello status di dipendente di ruolo», in quanto tale riconoscimento è un presupposto del bene richiesto. Circa la domanda di futuro trattamento pensionistico, è vero che la Commissione non ha pagato mai nessun contributo sociale per la sig. ra Porta e che per una parte delle contribuzioni è ormai prescritta la possibilità di recupero da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale. Tuttavia la ricorrente afferma che, nel diritto italiano, nel caso di mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, spetta al lavoratore il risarcimento del danno, ove dalla inadempienza contributiva sia conseguita la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa. Per quanto riguarda il diritto comunitario, l'art. 70, n. 1, del RAAA, contempla l'iscrizione dell'agente ausiliario ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale. Orbene, il fatto che la ricorrente abbia chiesto la condanna della Commissione a corrispondere il trattamento di pensione nella pratica comporta l'iscrizione della ricorrente, a cura della convenuta, al regime di sicurezza sociale comunitario, in quanto la posizione contributiva della sig.ra Porta presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sino a tutto il 1971 non può più essere ricostruita, per avvenuta prescrizione. La costituzione di una posizione pensionistica comunitaria è quindi pienamente conforme sia al diritto italiano, che prevede il risarcimento in forma specifica, sia al diritto comunitario.
paragrafo 13
La ricorrente protesta infine per essere stata invitata pubblicamente, il 9 settembre 1981, a lasciare la scuola e, stante il suo rifiuto, accompagnata «manu militari». Essa precisa che solo dopo tale estromissione le sono stati corrisposti i compensi per l'anno scolastico 1980/81.
paragrafo 14
Nella controreplica, la Commissione contesta che la giurisprudenza citata dalla ricorrente sia pertinente ai fini del decidere, in quanto non si tratta di stabilire la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro in esame, e che, in ogni caso, se è ben vero che l'insegnamento non rientra tra i compiti istituzionali della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è altrettanto vero che questa non agisce come un privato qualsiasi. Quando la Commissione sostiene di non avere fini di lucro, essa intende affermare che, nel gestire la scuola professionale di Ispra, essa non si comporta come qualsiasi istituto di insegnamento privato — fatto, questo, che risulta in particolare dalla completa gratuità dell'insegnamento tecnico fornito dalla scuola — e che, di conseguenza, i principi giurisprudenziali che concernono detta materia non le si possono applicare.
paragrafo 15
Per quanto riguarda le ore di insegnamento effettivamente prestate dalla ricorrente, la Commissione ribadisce che, secondo il calendario della scuola, la sig.ra Porta non ha mai effettuato le diciotto ore settimanali di insegnamento previste dal contratto collettivo, e che, in ogni caso, si tratta di ore puramente teoriche — nel senso che, se l'insegnante era ammalata o impedita, non venivano da essa effettuate —, che comunque rappresentano il carico di lavoro per cui essa veniva retribuita.
paragrafo 16
La Commissione afferma poi che, a suo avviso, è fuori di dubbio che le parti hanno inteso nel caso di specie dare vita ad un rapporto limitato nel tempo, come fanno fede gli accordi relativi ai successivi anni scolastici. Il fatto che questo rapporto sia stato a più riprese rinnovato si spiega con il fatto che, essendo l'attività della ricorrente presso la scuola professionale estremamente marginale, non poteva esservi altra soluzione, sul piano giuridico, che quella di disciplinarla con un contratto a termine, come prestazione di lavoro autonomo. Il fatto che altri insegnanti della scuola siano funzionari della Commissione non è rilevante ai fini della controversia, in quanto si tratta di personale a tempo pieno.
paragrafo 17
La Commissione contesta poi l'interpretazione data dalla ricorrente all'art. 70, n. 1, del RAAA — il quale stabilisce che gli agenti ausiliari debbono essere iscritti ad un regime di previdenza sociale nazionale —, interpretazione che renderebbe possibile l'affiliazione della ricorrente stessa al regime comunitario di previdenza sociale. Essa osserva infine che non è pertinente la protesta della ricorrente a proposito della sua esclusione dalla scuola di Ispra.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Nell'udienza del 25 marzo 1982, la ricorrente, rappresentata dall'aw. G. Celona, del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno presentato le loro osservazioni orali. La Commissione ha risposto ad un quesito, posto in udienza dall'avvocato generale Capotorti, relativo allo status giuridico ed alla retribuzione degli altri insegnanti della scuola tecnica professionale di Ispra con lettera depositata in cancelleria il 30 marzo 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 maggio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 maggio 1981, la sig.ra Teresita Porta, insegnante presso la scuola tecnica e professionale del Centro comune di ricerche di Ispra (in prosieguo CCR) ha proposto un ricorso mirante a far condannare la Commissione ad accordarle un trattamento economico e normativo identico a quello previsto dal contratto collettivo in vigore in Italia per il personale delle scuole private e ad ammetterla, alla cessazione del rapporto di lavoro, al regime pensionistico previsto per gli agenti della Comunità.
punto 2
Durante gli anni scolastici 1963/64 — 1979/80, la ricorrente era stata incaricata dal direttore del CCR di svolgere corsi di cultura generale e di lingua italiana presso la scuola summenzionata. Questo rapporto di lavoro si era svolto, durante i primi cinque anni, senza contratto scritto, ma successivamente, dal 1969 al 1975, il direttore del CCR aveva precisato ogni anno, con una lettera contratto, la durata dell'insegnamento corrispondente all'intero anno scolastico e la retribuzione, calcolata a ore.
punto 3
A partire dall'anno scolastico 1976/77, il rapporto fra il CCR e la ricorrente veniva basato su un contratto più elaborato firmato dalle parti che lo definivano un contratto di «prestazioni d'opere». Il contratto stabilisce che l'insegnamento dev'essere impartito «en fonction de l'objectif pédagogique à atteindre, tel qu'il résulte du programme des cours de formation professionnelle». La clausola 6 stabilisce che il contratto «sera régi par la loi italienne». La clausola seguente afferma che il professore «a été informé de ce qu'il lui appartient exclusivement de se placer dans une situation régulière dans le cadre de la législation italienne en matière fiscale et sociale, l'institution n'ayant aucune obligation en ce sens, au regard de la nature du présent contrat».
punto 4
In detti contratti, le parti hanno dichiarato, a norma degli aru. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato CEEA, che la Corte di giustizia «est seule competente pour statuer sur tous litiges relatifs à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution» dei contratti stessi.
punto 5
La ricorrente sostiene, nel ricorso, che in forza del diritto italiano — che si applica nel caso di specie — il rapporto di lavoro fra essa ed il CCR deve intendersi come relativo ad un'unica prestazione di lavoro a tempo indeterminato, e chiede di conseguenza di fruire dello stesso trattamento degli insegnanti privati, e, in particolare, del diritto alla retribuzione nei mesi di chiusura estiva della scuola, ai contributi previdenziali e mutualistici, all'indennità di contingenza, agli aumenti periodici di anzianità, alla tredicesima mensilità, al trattamento di fine rapporto, al momento della cessazione di questo, (indennità di anzianità) e ad ogni altro beneficio economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 11 settembre 1978 per il personale direttivo e docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali.
punto 6
Essa chiede inoltre il riconoscimento del trattamento di quiescenza. A questo proposito, essa aveva chiesto in un primo tempo, nel ricorso, l'applicazione del trattamento previsto per il personale dipendente dalle Comunità. All'udienza, essa ha precisato di non pretendere, a tal fine, l'inquadramento nell'organico della Commissione, ma solo la concessione, sotto qualsiasi forma, di una pensione pari a quella di cui avrebbe fruito se il CCR avesse versato i contributi previdenziali come prescrive la legge italiana.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 7
Nel controricorso, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto basato sull'art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità, di cui la ricorrente non può valersi.
punto 8
Nella replica, la ricorrente ha sostenuto di poter invocare il «regime applicabile agli altri agenti», — il cui art. 46 rende applicabili per analogia le disposizioni dello Statuto relative ai mezzi di ricorso — per il fatto di avere svolto un'attività di lavoro subordinato al servizio delle Comunità.
punto 9
Tuttavia, all'udienza, la ricorrente ha precisato di non chiedere di essere considerata un dipendente della Comunità, dato che il ricorso mira unicamente ad ottenere i vantaggi stabiliti dal diritto italiano, e la convenuta ha ammesso che, in forza della clausola compromissoria inserita nei contratti e fondata sugli arti. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato CEEA, la competenza della Corte di giustizia è incontestabile.
punto 10
Così stando le cose, non occorre esaminare le questioni di procedura sollevate dalle parti nelle memorie. È infatti sufficiente constatare che la competenza della Corte è fondata sulla clausola compromissoria contenuta in ciascuno dei contratti stipulati a partire dall'anno scolastico 1976/77. Il fatto che la stessa clausola non figuri nei contratti precedenti e che, per quanto riguarda i primi anni, non esistano neppure contratti scritti, non osta a che la Corte si pronunzi sul complesso del rapporto instauratosi fra le parti, fatto, questo, ammesso dalle parti stesse.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 11
È incontestabile che il diritto italiano si applica ai rapporti contrattuali fra le parti. Il problema della qualificazione di tali rapporti e delle conseguenze che ne derivano va pertanto risolto in base all'ordinamento giuridico italiano.
punto 12
A tal fine, occorre accertare in primo luogo se l'attività che la ricorrente ha svolto per conto del CCR dal 1963 al 1980 abbia fatto sorgere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tenuto conto dell'oggetto della prestazione di lavoro, della sua durata e delle modalità di esecuzione.
punto 13
Secondo il diritto italiano, il criterio distintivo fondamentale fra «lavoro autonomo» e «lavoro subordinato» consiste nel fatto che, nel lavoro autonomo, oggetto della prestazione è l'opus cioè il risultato dell'attività del lavoratore, mentre nel lavoro subordinato l'oggetto della prestazione è costituito dalle energie lavorative (operae) che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro, esplicandole sotto la vigilanza e secondo le direttive di questo.
punto 14
In base a questo criterio, la giurisprudenza italiana ha costantemente negato il carattere autonomo dell'attività d'insegnamento qualora essa si svolga alle dipendenze del direttore della scuola, sia retribuita mensilmente ed implichi lo svolgimento dei programmi stabiliti dalla direzione della scuola nonché l'osservanza di un orario di lavoro prefissato, soggetto a controllo.
punto 15
Nel caso in esame, dalla formulazione dei contratti stipulati fra il 1976 ed il 1980 si desume che la ricorrente, pur godendo, come ogni insegnante di scuola pubblica o privata, di autonomia didattica nell'esercizio dell'insegnamento, doveva tuttavia seguire dei programmi e perseguire scopi pedagogici prefissati dalla direzione della scuola; le date d'inizio e di fine dei corsi, i giorni festivi e l'orario erano fissati in funzione delle esigenze di servizio dell'ente ed il pagamento della retribuzione avveniva mensilmente. Ne consegue che sono soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza italiana perchè l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente sia considerata un «lavoro subordinato».
punto 16
La Commissione sostiene che la giurisprudenza italiana invocata dalla ricorrente riguarda solo l'insegnamento privato a scopo di lucro e non può pertanto applicarsi ad una scuola gestita da un'istituzione delle Comunità avente carattere pubblico e che persegue esclusivamente scopi di utilità pubblica. Questa tesi è infondata. Essa mal si concilia, infatti, con l'importanza che la stessa convenuta ha attribuito al carattere privato del rapporto controverso; d'altra parte, i criteri per determinare il carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro non possono essere diversi a seconda che si tratti di un datore di lavoro pubblico o privato. In ogni caso, la giurisprudenza italiana attribuisce costantemente natura privata al rapporto di lavoro, anche con un ente pubblico, qualora le prestazioni dei lavoratori non rientrino nel novero dei compiti di istituto dell'ente, come appunto accade nel nostro caso.
punto 17
La Commissione sostiene inoltre, nel controricorso, che il rapporto controverso non ha carattere unitario e continuativo, in quanto è costituito da vari contratti distinti. A questo proposito, occorre osservare che la legge italiana 18 aprile 1962, n. 230 (GU n. 125 del 17. 5. 1962), stabilisce, all'art. 1, 1o comma, il principio generale secondo cui tutti i rapporti di lavoro vanno considerati a tempo indeterminato, mentre la fissazione di un termine è ammessa unicamente nei casi contemplati nel 2o comma dello stesso articolo, casi meglio specificati nel decreto delegato del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (GU n. 307, del 26. 11. 1963).
punto 18
La Commissione ha sostenuto nel controricorso che il rapporto controverso ricade sotto l'art. 1, 2o comma, lett. c), della legge n. 230 del 1962, il quale riguarda le assunzioni che hanno luogo «per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale». Essa ha invocato inoltre l'art. 51 del sopra ricordato decreto n. 1252, relativo al personale incaricato di «corsi di insegnamento professionale di breve durata». Questi argomenti, come la stessa Commissione ha ammesso all'udienza, non possono essere accolti, trattandosi di un rapporto che si è protratto ininterrottamente per 17 anni.
punto 19
La Commissione deduce poi che la retribuzione corrisposta alla ricorrente è superiore a quella garantita dal contratto collettivo nazionale da questa invocato, e ciò pur tenendo conto del fatto che essa non fruiva di molti dei vantaggi contemplati dal contratto stesso. Questa circostanza, quand'anche fosse esatta, non avrebbe alcuna influenza sui diritti reclamati dalla ricorrente, in quanto le retribuzioni stabilite dal contratto collettivo costituiscono solamente dei minimi.
punto 20
Si deve pertanto concludere che l'insegnamento impartito per 17 anni dalla ricorrente presso la scuola tecnica e professionale del CCR implicava un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che, pertanto, essa ha diritto a fruire di tutti i vantaggi che la legge italiana ricollega ad un rapporto di questo genere.
punto 21
Per quanto riguarda la pensione, la ricorrente ha rinunziato alla richiesta iniziale di essere inquadrata come dipendente della Commissione e di fruire di una pensione comunitaria. Non occorre pertanto pronunziarsi su questo punto. Bisogna, invece, precisare che la ricorrente ha diritto a che le sia garantito, in una forma da convenirsi fra le parti, l'equivalente della pensione che le sarebbe spettata secondo le leggi italiane qualora il CCR non avesse omesso di assicurarla presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e di pagare i relativi contributi, secondo le disposizioni della legge regolatrice del contratto.
punto 22
A tal fine, occorre stabilire un termine, entro il quale le parti sono invitate ad accordarsi circa le conseguenze pecuniarie della qualificazione del rapporto effettuata nella presente sentenza. La Corte si riserva, in mancanza di un accordo entro tale termine, di statuire su questi punti, nonché sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunziandosi in via interlocutoria sul ricorso proposto dalla sig.ra Porta, dichiara e statuisce: 1o L'attività di insegnamento svolta dalla ricorrente presso la scuola professionale del Centro comune di ricerca di Ispra implica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi della legislazione italiana che si applica in materia. 2o Le parti sono invitate a mettersi d'accordo sulle conseguenze pecuniarie di tale qualificazione del rapporto, tanto per ciò che riguarda la retribuzione dell'attività, quanto per ciò che riguarda la pensione, entro un termine di sei mesi a far data dalla presente sentenza. 3o In mancanza di accordo entro tale termine, la Corte statuirà sulla domanda relativa alla retribuzione ed al trattamento di quiescenza spettanti alla ricorrente. 4o Le spese sono riservate.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o luglio 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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