Sez. L, Sentenza n. 633 del 02/02/1982 (Rv. 418396 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - FISCALE - DELL'INAIL - OPPOSIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ENTE PUBBLICO FONDATA SUL TITOLO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO AL TITOLO FORMALE COSTITUITO DALLA INGIUNZIONE MEDESIMA - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA RICONVENZIONALE DI RIMBORSO DEL REALE COSTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO ERRONEAMENTE INDICATO NEL PROVVEDIMENTO INGIUNZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - FISCALE - DELL'INAIL - OPPOSIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ENTE PUBBLICO FONDATA SUL TITOLO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO AL TITOLO FORMALE COSTITUITO DALLA INGIUNZIONE MEDESIMA - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA RICONVENZIONALE DI RIMBORSO DEL REALE COSTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO ERRONEAMENTE INDICATO NEL PROVVEDIMENTO INGIUNZIONALE.*
L'opposizione ad ingiunzione fiscale - che, una volta vidimata e resa esecutiva dal pretore, acquista l'efficacia intrinseca del titolo esecutivo - non si esaurisce in un'Azione di accertamento negativo dell'esistenza del provvedimento esecutivo, ma apre un ordinario giudizio di cognizione, che non è limitato al controllo della validità di detto titolo, ma si estende alla stessa legittimità della pretesa contrastata.In tale giudizio, mentre l'ingiunto opponente può, quale attore, ampliare o modificare la domanda originaria, nei limiti stabiliti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., l'ente pubblico opposto può, quale convenuto, proporre domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio, che, nel caso di opposizione ad un'ingiunzione fiscale dell'i.N.A.I.L., non S'identifica con il titolo formale, costituito dall'ingiunzione medesima, bensì con il rapporto di Assicurazione sociale cui si riferisce la somma richiesta da tale ente. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'i.N.A.I.L., contro la cui ingiunzione fiscale il datore di lavoro aveva proposto opposizione, non potesse richiedere, in via riconvenzionale, la somma costituente il reale costo degli infortuni sul lavoro da rimborsare, che nel provvedimento ingiunzionale era stata indicata, per errore materiale, in un importo minore). (V 3405/80, mass n 407221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 17 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)