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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Codice di procedura civile

Libro primo. Disposizioni generali

Titolo I. Degli organi giudiziari

Capo I. Del giudice

Sezione I. Della giurisdizione e della competenza in generale

Art. 1 Giurisdizione dei giudici ordinari

1. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza

1. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.6772

Art. 6 Inderogabilita' convenzionale della competenza

1. La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II. Della competenza per materia e valore

Art. 7 Competenza del giudice di pace

1. Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi ventimila euro.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

4. E' competente qualunque ne sia il valore:

  1. 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

  2. 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;

  3. 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';

  4. 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

  5. 4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.72

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190

Art. 9 Competenza del tribunale

1. Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

2. Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.8890

Art. 10 Determinazione del valore

1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti

1. Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

Art. 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

1. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.6772

3. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

Art. 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

1. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

2. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.

3. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.