Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Codice di procedura civile
Libro primo. Disposizioni generali
Titolo I. Degli organi giudiziari
Capo I. Del giudice
Sezione I. Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1 Giurisdizione dei giudici ordinari
1. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza
Art. 6 Inderogabilita' convenzionale della competenza
1. La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione II. Della competenza per materia e valore
Art. 7 Competenza del giudice di pace
1. Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.171173155
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi venticinquemila euro.171173155
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.
4. E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini;155 .
2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;155
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;155 .
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;155 .
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;155 .
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;155 .
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;155 .
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;155 .
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu' prediali;155 .
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;155 .
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.155
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.
5. Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.155 .
6. Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.15572179183
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190
Art. 9 Competenza del tribunale
1. Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
2. Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.8890
Art. 10 Determinazione del valore
1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti
1. Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.
Art. 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
1. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.6772
3. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Art. 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
1. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
2. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.
3. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.