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Sez. 3, Sentenza n. 2706 del 29/05/1978 (Rv. 392090 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - REGISTRAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE ESECUTANTE - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN TALE MISURA - RIMBORSO DELLA SPESA DI REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA VERSO IL DEBITORE ESECUTATO EX ART 1227 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392090-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - REGISTRAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE ESECUTANTE - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN TALE MISURA - RIMBORSO DELLA SPESA DI REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA VERSO IL DEBITORE ESECUTATO EX ART 1227 COD CIV - ESCLUSIONE.*

Il creditore esecutante che, nel provvedere alla registrazione dell'ordinanza di assegnazione in suo favore del credito pignorato, non abbia rilevato la parziale illegittimita dell'atto di imposizione e liquidazione del tributo ed abbia pagato, quindi, un'imposta non dovuta, non risponde, verso il debitore, in Sede di rimborso della spesa di registrazione, per avere concorso a cagionargli un danno, a norma dell'art 1227 cod civ, poiche supera l'ordinaria diligenza, cui e tenuto, stabilire l'eventuale illegittimita della pretesa fiscale (nella specie comprensiva della tassazione con imposta di registro della dichiarazione del terzo) ed affrontare l'attivita e le spese connesse all'instaurazione di un procedimento contenzioso tributario e poiche lo stesso debitore esecutato, quale coobbligato in solido al pagamento dell'imposta, puo attivarsi sia provvedendo personalmente alla registrazione, sia muovendo direttamente le contestazioni ed impugnazioni opportune contro l'atto d'imposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 507, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 80, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)